Legge Regionale Veneto 25 settembre 2019, n. 39
“Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale risalente alla Repubblica Serenissima di Venezia nell’Istria, nella Dalmazia e nell’area mediterranea”.
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1 Finalità.
1. La Regione, allo scopo di favorire nuovi e più stretti rapporti di cooperazione tra i popoli, riconosce nella conoscenza, nella salvaguardia e nella valorizzazione del patrimonio storico, culturale e architettonico risalente alla Repubblica Serenissima di Venezia presente nell’Istria, nella Dalmazia e nell’area mediterranea, uno strumento per il rafforzamento dei valori di amicizia e di coesistenza pacifica tra le popolazioni delle aree interessate.
2. Al fine di cui al comma 1, la Regione, promuove e sostiene le iniziative di cui alla presente legge mediante il concorso di enti locali, di istituzioni pubbliche e private, nonché di organismi associativi di volontariato e di altri soggetti che non perseguono finalità di lucro.
Art. 2 Iniziative culturali di ricerca e di informazione.
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Giunta regionale promuove e sostiene la pubblicazione e la
diffusione degli studi e delle ricerche più significative riguardanti gli ambiti culturali e territoriali di cui all’articolo 1 comma 1.
Art. 3 Iniziative nel campo della cooperazione.
1. Nel rispetto di quanto disposto dalla normativa statale in materia, e d’intesa con le competenti autorità dei territori
interessati, la Giunta regionale:
a) promuove e sostiene l’attuazione di interventi tesi a favorire il mantenimento e la riscoperta delle antiche
tradizioni culturali risalenti alla Repubblica Serenissima di Venezia, attraverso lo sviluppo e il sostegno ai
centri culturali e d’istruzione per le comunità di lingua italiana presenti nell’Istria, nella Dalmazia e nell’area
mediterranea;
b) favorisce e sostiene iniziative finalizzate alla identificazione, alla catalogazione, al recupero, alla
conservazione e alla valorizzazione dei beni culturali e monumenti risalenti alla Repubblica Serenissima di
Venezia, presenti nell’Istria, nella Dalmazia e nell’area mediterranea, anche mediante la partecipazione a
bandi europei;
c) sostiene iniziative editoriali finalizzate alla diffusione di significative informazioni culturali,
socio-economiche e relative al patrimonio ambientale per contribuire allo sviluppo della cooperazione tra il
Veneto e le comunità interessate alle iniziative di cui alla presente legge;
d) favorisce e sostiene, nel rispetto dell’articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 “Disposizioni per
l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”, i
gemellaggi tra enti territoriali del Veneto e dei territori interessati dalla presente legge, finalizzati alla
realizzazione di attività culturali anche con il coinvolgimento di scuole e associazioni.
Art. 4 Programmazione regionale degli interventi.
1. La programmazione regionale nelle materie di cui alla presente legge è realizzata attraverso il programma triennale degli interventi ed il piano annuale di attuazione degli interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale risalente alla Repubblica Serenissima di Venezia nell’Istria, nella Dalmazia e nell’area mediterranea.
2. Il programma triennale degli interventi è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, acquisito il parere del Comitato di cui all’articolo 5.
3. Il programma triennale degli interventi definisce gli obiettivi, le priorità e i criteri di attuazione delle iniziative regionali nel triennio di riferimento, nel rispetto delle vigenti normative in materia di relazioni internazionali.
4. Nel rispetto degli obiettivi, priorità e criteri del programma triennale degli interventi e degli stanziamenti di bilancio per l’annualità di riferimento, la Giunta regionale, acquisito il parere del Comitato di cui all’articolo 5, approva il piano annuale di attuazione degli interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale risalente alla Repubblica Serenissima di Venezia nell’Istria, nella Dalmazia e nell’area mediterranea.
5. Il piano annuale di attuazione degli interventi definisce per l’annualità di riferimento le priorità, i criteri e le modalità di accesso ai contributi per le iniziative di cui agli articoli 2 e 3.
6. La Giunta regionale trasmette al Consiglio:
a) entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione sullo stato d’attuazione del piano annuale di attuazione degli interventi;
b) in concomitanza alla presentazione della proposta di programma triennale degli interventi, una relazione triennale sulle iniziative realizzate nel triennio precedente.
Art. 5 Comitato per la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e architettonico della Repubblica Serenissima di Venezia nell’Istria, nella Dalmazia e nell’area mediterranea.
1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato per la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e architettonico risalente alla Repubblica Serenissima di Venezia nell’Istria, nella Dalmazia e nell’area mediterranea, di seguito Comitato, al quale partecipano rappresentanti della Regione, dei Comuni e delle Università del Veneto, delle associazioni di studio e ricerca, senza fine di lucro, con esperienza nella valorizzazione del lascito culturale della Repubblica Serenissima di Venezia nell’area istriana, dalmata e mediterranea e rappresentanti delle associazioni e istituzioni rappresentative delle comunità istriana e dalmata presenti in Veneto.
2. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
a) esprime il proprio parere sul piano annuale di attuazione degli interventi e sul programma triennale degli
interventi;
b) presta attività di consulenza nella materia di cui alla presente legge.
3. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione a disciplinare nomine, composizione e funzionamento del
Comitato.
4. Il Comitato dura in carica per l’intera legislatura.
5. La partecipazione al Comitato è gratuita. Ai componenti del Comitato spetta per ogni giornata di partecipazione alle sedute il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate necessarie per l’esercizio delle funzioni, nella misura prevista dall’ordinamento regionale per i dirigenti.
Art. 6 Norma transitoria.
1. Ai rapporti giuridici in essere, ai procedimenti amministrativi avviati e di spesa assunti e fino alla loro conclusione
continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 7 aprile 1994, n. 15 “Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell’Istria e nella Dalmazia” come vigente alla data in cui i rapporti giuridici si sono costituiti, i procedimenti amministrativi hanno avuto inizio e gli impegni di spesa sono stati assunti.
Art. 7 Abrogazioni.
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali e disposizioni di legge regionale:
1) l’articolo 25 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio
2008”;
2) la legge regionale 7 aprile 1994, n. 15 “Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del
patrimonio culturale di origine veneta nell’Istria e nella Dalmazia”.
Art. 8 Norma finanziaria.
1. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 60.000,00 per l’esercizio 2019 e in euro 40.000,00 per l’esercizio 2021, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021.
2. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 120.500,00 per l’esercizio 2019 e in euro 80.000,00 per l’esercizio 2020, si fa fronte:
a) nell’esercizio 2019, per euro 120.000,00 con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 1 “Spese correnti” e per euro 500,00 con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021;
b) nell’esercizio 2020, per euro 80.000,00 con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.
3. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”.
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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 25 settembre 2019
Luca Zaia
Bur n. 111 del 01/10/2019 (Codice interno: 403871)