Legge Regionale Marche 20 aprile 2012, n. 8

“Attività della Regione Marche per l’affermazione dei valori del ricordo del martirio e dell’esodo Giuliano-Dalmata-Istriano”
Bollettino Ufficiale Regionale, 03 maggio 2012, n. 45

Art. 1
(Finalità)
1. La Regione promuove attività dirette a diffondere la memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata-istriano, tragedia nazionale e testimonianza della brutale violazione dei principi di libertà, rispetto dei diritti umani e autodeterminazione dei popoli.
2. La Regione, in particolare, anche in conformità a quanto previsto dalla legge 30 marzo 2004, n. 92 (Istituzione del “Giorno del ricordo” in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati), promuove azioni volte a diffondere, con mezzi idonei, la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado.
3. Le attività di cui al presente articolo sono realizzate anche al fine di promuovere tra le giovani generazioni la diffusione del sentimento di appartenenza alla Patria e la valorizzazione dei principi di libertà, democrazia ed unità nazionale sanciti dalla Costituzione, favorendo una maggiore conoscenza delle radici storiche e culturali della Repubblica.

Art. 2
(Attività)
1. La Regione eroga contributi ai Comitati marchigiani dell’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e ad associazioni di esuli giuliano – istriano – dalmati operanti nella regione, anche in collaborazione con gli enti locali, nelle materie della presente legge, per le seguenti attività e iniziative:
a) pubblicazione di studi, ricerche e saggi, raccolta di materiali e testimonianze in ordine alle vicende del martirio e dell’esodo giuliano-dalmata-istriano;
b) iniziative volte a diffondere fra i giovani, nella scuola e nei luoghi di lavoro, la conoscenza storica della tragedia del martirio e dell’esodo giuliano-dalmata-istriano;
c) allestimento di mostre e l’organizzazione di convegni di studio e di pellegrinaggi nei luoghi della memoria, sia nelle terre rimaste sotto la sovranità della Repubblica italiana, sia, in quanto possibile, nelle terre assoggettate alla sovranità della repubblica di Slovenia e della Repubblica di Croazia;
d) concorsi mediante premi e contributi a tesi di laurea, opere letterarie, cinematografiche e teatrali;
e) manifestazioni celebrative sia nel territorio marchigiano sia nelle località giuliane, dalmate e istriane, teatro di episodi significativi della tragedia giuliano-dalmata-istriana;
f) iniziative diverse da quelle previste dal presente articolo che siano però ispirate alle finalità e ai principi di cui all’articolo 1.
2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare.

Art. 3
(Commemorazione ufficiale nell’Aula assembleare del ‘Giorno del Ricordo’)
1. Il giorno 10 febbraio di ogni anno si commemora, con manifestazione ufficiale nell’aula assembleare, il Giorno del Ricordo’, al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli Italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli Istriani, Fiumani e Dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. La manifestazione è organizzata dall’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa di concerto con i Comitati marchigiani dell’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.

Art. 4
(Disposizioni finanziarie)
1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, a decorrere dall’anno 2013, l’entità delle spese sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1, a decorrere dall’anno 2013, sono iscritte nell’U.P.B. 53103 a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del programma operativo annuale (POA).