“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”- estratto
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007
Art. 2. co.505
L’articolo 6, comma 3, della legge 15 aprile 1985, n. 140, si interpreta nel senso che la maggiorazione prevista dal comma 1 del medesimo articolo si perequa a partire dal momento della concessione della maggiorazione medesima agli aventi diritto.