Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2024.
Art. 1.
Alla legge 30 marzo 2004, n.92, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1:
1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
« 2-bis. Il Ministero dell’università e della ricerca indice, con cadenza annuale, un concorso nazionale in occasione del “Giorno del ricordo” di cui al comma 1, in collaborazione con le università italiane e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Il concorso è rivolto ai laureandi sia del corso triennale che di quello magistrale delle facoltà di architettura, design, beni culturali, ingegneria e discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (DAMS), nonché dei corsi di primo e di secondo livello presso le istituzioni dell’AFAM e ai dottorandi afferenti alle Scuole di dottorato di ricerca in materie affini ed è finalizzato a premiare il progetto più meritevole per la realizzazione di un’installazione temporanea, opera d’arte in qualsiasi forma espressiva, da esporre per la durata di un anno in occasione del Giorno del ricordo in un capoluogo di regione, differente ogni anno. A tal fine è autorizzata la spesa di 200.000 euro a decorrere dall’anno 2023.
2-ter. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla costituzione di un comitato tecnico-scientifico con la partecipazione di rappresentanti della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati nonché delle università e delle istituzioni dell’AFAM, che si avvale della consulenza di storici dell’arte, per l’elaborazione del bando di concorso e per l’individuazione dei criteri di valutazione delle opere di cui al comma 2-bis, dell’eventuale premialità da riconoscere, nonché della città che annualmente ospita l’installazione artistica, nel limite della spesa autorizzata ai sensi del medesimo comma 2-bis.
2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 200.000 euro annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’università e della ricerca ».
2) al comma 4, le parole: «del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1, 2 e 3»;
b) dopo l’articolo 2 sono inseriti i seguenti:
« Art. 2-bis. – 1. Presso il Ministero dell’istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per promuovere e incentivare, nel rispetto dell’autonomia scolastica, i “Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli” per gli studenti delle scuole secondarie, al fine di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni, nonché di favorire il dialogo interculturale rispetto alle grandi sofferenze patite dalle popolazioni dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia a causa della Seconda guerra mondiale, durante e dopo il passaggio di quelle terre alla Repubblica socialista federale di Jugoslavia. Al fine di garantire la piena comprensione delle vicende del confine orientale italiano, i Viaggi del ricordo sono organizzati a seguito di percorsi formativi rivolti ai docenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione secondo le linee guida del Ministero dell’istruzione e del merito per la didattica della frontiera adriatica.
2. Il Ministro dell’istruzione e del merito, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa consultazione del comitato tecnico-scientifico, istituito presso il Ministero dell’istruzione e del merito, al quale partecipano rappresentanti della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, definisce le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, stabilendo al contempo la tipologia di spese finanziabili.
3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bi-lancio.
Art. 2-ter. – 1. È concesso un finanziamento di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, di cui 75.000 euro annui a ciascuno dei seguenti beneficiari: la Lega nazionale di Trieste per la gestione del Sacrario del monumento nazionale della Foiba di Basovizza; l’Unione degli istriani di Trieste per la gestione del “Museo di carattere nazionale C.R.P. (Centro di raccolta profughi)” di Padriciano a Trieste; l’Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) per la gestione del Museo delle masserizie dell’esodo “Magazzino 18” del Porto vecchio di Trieste; la Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati per attività di formazione svolte d’intesa con il Ministero dell’istruzione e del merito.
2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo »;
c)all’articolo 3, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
« 3-bis. In mancanza di parenti in vita o di un esplicito interesse da parte degli stessi, la domanda di cui al comma 1 può essere presentata altresì dal sindaco del comune di nascita degli infoibati o degli scomparsi di cui ai commi 1 e 2. Qualora il comune di nascita non rientri più nel territorio dello Stato italiano, il riconoscimento può essere richiesto dalle associazioni storiche e riconosciute degli esuli istriani, fiumani e dalmati e dalla Lega nazionale di Trieste ».