Legge del 18 marzo 1958, n. 269

Scritto da Rita Bettoli

“Concessione di indennizzi per beni, diritti e interessi situati nella zona B dell’ex Territorio libero di Trieste”
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 86 del 10 aprile 1958
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:

Articolo 1
In attesa di sistemazione definitiva, è autorizzata la concessione di un indennizzo a favore dei cittadini italiani titolari di beni, diritti ed interessi situati nella zona B del già Territorio libero di Trieste, rimasta sotto l’Amministrazione jugoslava. L’indennizzo sarà frattanto calcolato sulla base del valore 1938 attribuito ai beni, moltiplicato per i seguenti coefficienti di maggiorazione:
a) 40 volte sino al valore di 200.000 lire;
b) 20 volte sul valore eccedente le 200.000 lire fino a 2 milioni di lire;
c) 7 volte sul valore eccedente i 2 milioni di lire.
Per le ipotesi previste dalle leggi 27 dicembre 1953, n. 968 e 9 gennaio 1951, n. 10, l’indennizzo da corrispondere non può superare il limite degli indennizzi, rispettivamente, liquidabili ai sensi delle leggi medesime.
Sono esclusi dall’indennizzo coloro che entro il 5 gennaio 1956 non avevano presentato la dichiarazione di rinuncia alla residenza nella zona B.

Articolo 2
La concessione dell’indennizzo è subordinata, per i beni che siano stati sottoposti a misure limitative della proprietà in base a disposizioni emanate dalle autorità civili o militari jugoslave, alla condizione che gli aventi diritto non abbiano accettato le liquidazioni offerte dagli Uffici jugoslavi o comunque non abbiano riscosso somme a titolo di liquidazione.

Articolo 3
Per i beni che non siano stati sottoposti alle misure indicate nell’art. 2, la concessione dell’indennizzo è subordinata alla condizione che i titolari si trovino nell’impossibilità di fatto di esercitare i loro diritti sui beni lasciati nel territorio suindicato e rilascino dichiarazione notarile con la quale cedono i loro diritti allo Stato italiano e s’impegnino a versare allo stesso le somme che eventualmente abbiano a ricevere da chiunque in relazione ai diritti oggetto della presente legge, fino a concorrenza dell’ammontare dell’indennizzo ricevuto ai sensi dell’art. 1.

Articolo 4
La concessione dell’indennizzo ai cittadini italiani titolari di quote o azioni di società che, prima del 5 ottobre 1954 avevano la loro sede principale nel territorio indicato all’art. 1 è subordinata alla dimostrazione che la società abbia formato oggetto di misure limitative in base a disposizioni emanate dalle autorità civili o militari jugoslave e l’avente diritto non abbia riscosso somme a titolo di liquidazione.
Se la società non sia stata sottoposta a misure limitative, la concessione dell’indennizzo è subordinata alla condizione che i titolari di quote o di azioni si trovino nell’impossibilità di fatto di esercitare i loro diritti e rilascino la dichiarazione notarile prevista nell’art. 3.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo si applicano anche ai casi in cui le misure limitative o l’impossibilità di esercizio si riferiscono alle singole quote od azioni possedute.

Articolo 5
La concessione degli indennizzi viene deliberata dalla Commissione interministeriale di cui al successivo articolo è nominata con decreto del Ministro per il tesoro.
La daliberazione della Commissione, firmata dal presidente, viene trasmessa, insieme ai documenti all’uopo necessari, dal Ministero del tesoro all’Intendenza di finanza di Roma o di Trieste, le quali, previa identificazione degli aventi diritti, provvedono all’emissione degli atti di pagamento a valere su ordini di accreditamento il cui ammontare può superare i limiti fissati dalle vigenti disposizioni.

Articolo 6
Le domande di indennizzo corredate dalla necessaria documentazione debbono essere presentate entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero del tesoro – Direzione generale del tesoro.
Sono considerate valide le domande già presentate.

Articolo 7
La Commissione interministeriale di cui al precedente articolo 5 sarà composta di:
un magistrato di Cassazione con funzioni direttive in servizio od a riposo, presidente;
un consigliere di Cassazione o un consigliere di Stato, vicepresidente;
un magistrato della Corte dei conti;
un rappresentante dell’Avvocatura generale dello Stato;
un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
un rappresentante del Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro);
un rappresentante del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato);
un rappresentante del Ministero delle finanze;
due rappresentanti delle categorie interessate designati dalla Presidenza del Consiglio.
A segretario e vicesegretario della Commissione sono nominati funzionari di grado non inferiore a consigliere di 2ª classe, in servizio presso l’amministrazione centrale del tesoro.
Nel designare i propri rappresentanti in seno alla Commissione le Amministrazioni interessate provvederanno ad indicare anche i rappresentanti supplenti.
La Commissione delibera a maggioranza assoluta ed in caso di parità di voti, prevarrà il voto del presidente.
Con decreti del Ministro per il tesoro, potranno essere chiamati a far parte della Commissione, per particolari esigenze, funzionari e tecnici dell’Amministrazione statale i quali, peraltro non avranno diritto al voto.
Il Ministro per il tesoro stabilirà, con proprio decreto, la misura degli emolumenti da corrispondere ai membri della Commissione in rapporto ai lavori effettuati.
La Commissione, che potrà funzionare anche in Sottocommissione, compie, ove occorra, i necessari accertamenti ed è autorizzata a sentire gli interessati i quali possono in ogni caso presentare memorie, documenti o prove.

Articolo 8
Nei casi in cui non sia possibile procedere alla liquidazione definitiva dell’indennizzo e purchè gli accertamenti compiuti lo consentano, potranno essere corrisposte anticipazioni in misura non superiore al 50 per cento dell’indennizzo liquidabile in base ai criteri di cui all’art. 1.

Articolo 9
All’onere derivante dal pagamento degli indennizzi e delle anticipazioni previsti dalla presente legge, sarà provveduto con le disponibilità del bilancio relative al pagamento degli oneri dipendenti dall’esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di Accordi internazionali connessi col Trattato medesimo.
All’onere relativo al funzionamento della Commissione di cui all’articolo 8 sarà provveduto a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 520 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l’esercizio finanziario 1957-58 e corrispondenti per gli esercizi futuri.

Articolo 10
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad affidare, con proprio decreto, ad un ente morale o di diritto pubblico la gestione dei beni per i quali i titolari abbiano rilasciato la dichiarazione notarile di cui agli articoli 3 e 4, fino a che non sarà raggiunta la sistemazione definitiva di tali beni.
I rapporti con l’ente di cui al comma precedente saranno regolati con apposita convenzione.

Articolo 11
La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.