Legge 4 marzo 1952, n. 137

“Assistenza a favore dei profughi”
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 1952
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:

Promulga la seguente legge:

Articolo 1
L’assistenza prevista dalla presente legge è concessa, secondo le modalità dai successivi articoli, ai cittadini italiani che si trovino in stato di bisogno e appartengono alle seguenti categorie:
1) profughi della Libia, dall’Eritrea, dall’Etiopia e della Somalia, per quest’ultima limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950;
2) profughi dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;
3) profughi da territori esteri;
4) profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra.
L’assistenza si estende ai congiunti a carico del profugo. Sono considerati tali, agli effetti della presente legge, la moglie ed i figli non coniugati conviventi ed a carico. Le altre persone di famiglia sono riconosciute a carico del profugo se già lo erano prima del fatto che determinò la condizione di profugo o lo sono divenute a seguito di tale fatto.

Articolo 2
Sono considerati profughi, ai sensi del n. 1 del precedente articolo, coloro che, già residenti, prima della cessazione dell’esercizio della sovranità italiana, nei territori della Libia, dell’Eritrea, della Somalia e dell’Etiopia:
a) siano rimpatriati per motivi inerenti allo stato di guerra;
b) trovandosi in Italia, si siano trovati nella impossibilità di fare ritorno alla propria residenza per motivi inerenti allo stato di guerra od in conseguenza di situazioni create dalla guerra o di avvenimenti politici determinatisi in quei territori;
c) siano rimpatriati, quali civili, da campi di concentramento o di internamento;
d) siano rimpatriati successivamente allo stato di guerra ovvero rimpatrino in conseguenza di situazioni determinatesi in quei territori in dipendenza della guerra o di avvenimenti politi.
Sono considerati profughi, ai sensi del n. 2) dell’articolo precedente, coloro che, residenti prima della cessazione dell’esercizio della sovranità italiana in territori sui quali, per effetto del Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, siano stati costretti ad allontanarsene o non possano farvi ritorno in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico.
Sono considerati profughi, ai sensi del n. 3) dell’articolo precedente, i cittadini italiani che siano rimpatriati dall’estero in dipendenza della guerra e non abbiano potuto fare ancora ritorno alla loro residenza per cause comunque determinate da avvenimenti di carattere bellico e politico.
Sono considerati profughi, ai sensi del n.4) dell’articolo precedente, coloro che abbiano dovuto lasciare, per circostanze dipendenti direttamente dallo stato di guerra, la propria residenza, avendo avuto la casa distrutta ovvero dichiarata inabitabile dall’ufficio del Genio civile; e si trovino in condizioni di non poter fare ritorno alla località in cui risiedevano.

Articolo 3
A decorrere dal 1° luglio 1951, alle persone appartenenti alle categorie indicate all’art. 1 e che rimpatriano dopo l’entrata in vigore della presente legge, delle quali sia stato accertato lo stato di bisogno, è concesso un sussidio temporaneo mensile stabilito nella misura giornaliera identica, per il capo famiglia, a quella prevista dalle vigenti disposizioni circa l’indennità ordinaria di disoccupazione. Per ciascun componente a carico il sussidio integrativo è di lire 100 giornaliere.
L’anzidetto sussidio è integrato con la maggiorazione del trattamento assistenziale di cui all’art. 2 della legge 30 novembre 1950, n. 997.
Il sussidio di cui al presente articolo non è cumulabile con quello di disoccupazione nè con altri di carattere ordinario o continuativo, ma è ammesso il conguaglio quando i sussidi aventi diverso titolo risultino nel loro complesso di misura inferiore.
Qualora il capo famiglia non sia presente nel nucleo familiare a carico, perchè rimasto nei territori indicati ai numeri 1), 2) e 3) dell’art. 1, potrà essere considerata tale la moglie o il congiunto a lui prossimo e di età maggiore.
Se tra i coniugi entrambi profughi, sia intervenuta sentenza di separazione legale, ciascun coniuge viene assistito come capo famiglia a sè stante, tenendo conto dei figli affidati a ciascuno di essi dalla sentenza.
Ove la separazione sia soltanto di fatto, il sussidio spettante ai figli minori verrà corrisposto al coniuge col quale essi convivono.
Se il profugo è soltanto uno dei coniugi separati, il sussidio spetta unicamente al coniuge profugo ed ai figli a suo carico.
La durata massima dei sussidi previsti dal presente articolo non può essere superiore ad un anno, fatta eccezione per i casi di effettivo e comprovato bisogno, quando il profugo abbia raggiunto il 65° anno di età, o sia del tutto inabile a proficuo lavoro e non abbia, nell’una e nell’altra ipotesi, congiunti tenuti per legge al suo mantenimento.
Le disposizioni contenute nel presente articolo sono applicabili anche a favore dei profughi che in atto fruiscano del sussidio mensile.

Articolo 4
Sempre che sussista lo stato di bisogno, ai profughi di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell’art. 1, che rimpatrino dopo l’entrata in vigore della presente legge, è concesso, una volta tanto, un sussidio di lire 12.000, oltre a lire 5000 per ogni persona di famiglia a carico, in aggiunta a quello temporaneo mensile previsto dal precedente
art. 3.
Ai profughi, di cui al precedente comma, sono rimborsate le spese di viaggio per le persone e per le cose dalla località di sbarco o di confine al centro di raccolta o al Comune di elezione.

Articolo 5
I profughi di cui all’art. 1, i quali siano ricoverati in centri di raccolta sono esclusi dal sussidio di cui all’art. 3.

Articolo 6
Per la valutazione dello stato di bisogno del profugo, ai fini della concessione delle provvidenza previste nella presente legge, devesi tener conto della condizione economica attuale del profugo, della possibilità di questi o dei componenti di nucleo familiare a suo carico di procacciarsi i mezzi necessari per provvedere alle indispensabili esigenze di vita, dell’assistenza di parenti che siano tenuti per legge agli alimenti e che siano in grado di adempiere effettivamente a tale prestazione, dei redditi di ogni genere il cui complesso sia sufficiente alla sussistenza del profugo e dell’intero nucleo familiare.
Per l’accertamento dello stato di bisogno del profugo, gli enti ai quali, in forza della presente legge, spetta il compito di provvedere all’assistenza, sono tenuti ad esperire i necessari accertamenti.

Articolo 7
Sono motivi di cessazione immediata delle provvidenze previste dalla presente legge:
a) la cessazione dello stato di bisogno;
b) il rifiuto di assunzione di lavoro consono alle proprie attitudini;
c) il matrimonio per le donne profughe;
d) il provvedimento definitivo con cui venga negata la qualifica di profugo agli effetti della estensione dei benefici in favore dei reduci.
Nel caso di dimissioni o di abbandono volontario del lavoro, il sussidio non può essere concesso o ripristinato.

Articolo 8
Oltre alle provvidenze previste dagli articoli precedenti è concessa ai profughi in stato di bisogno l’assistenza sanitaria e ospedaliera nonchè quella farmaceutica.

Articolo 9
I profughi che rimpatrieranno dopo l’entrata in vigore della presente legge, i quali si trovino in stato di bisogno e che siano nella impossibilità di procurarsi alloggio, possono essere ricoverati nei centri di raccolta per la durata massimo di 18 mesi, sempre che non abbiano in patria il coniuge o altri congiunti facenti parte del nucleo familiare a carico altrove alloggiati.
Ad essi sarà corrisposta una razione viveri in contanti nella misura giornaliera di lire 158.
I profughi dimessi dai centri di raccolta non possono esservi riammessi.

Articolo 10
Ai profughi che, alla data dell’entrata in vigore della presente legge si trovino ricoverati nei centri di raccolta e che hanno già maturato il periodo massimo di permanenza di 18 mesi, è concesso un ulteriore periodo di alloggio, in caso di provata necessità, nei centri di raccolta, che dovrà in ogni caso cessare non oltre il 30 giungo 1953, e, nei casi di provata indigenza, un sussidio giornaliero nella misura di lire 125 per il capo famiglia e di lire 100 per ogni componente a carico, oltre la maggiorazione di cui alla legge 30 novembre 1950, n. 997.
Ai profughi che, alla data dell’entrata in vigore della presente legge, si trovino ricoverati in centri di raccolta e non hanno ancora maturato il periodo massimo di permanenza di 18 mesi, sarà corrisposta, fino al compimento di detto periodo, la razione viveri in contanti di lire 158.
Ai detti profughi è concesso, in caso di provata necessità, dopo la maturazione del predetto periodo massimo di permanenza, l’ulteriore alloggio non oltre il 30 giugno 1953 e, nei casi di comprovata indigenza, il sussidio giornaliero di lire 125 per il capo famiglia e lire 100 per ogni componente a carico, oltre alla maggiorazioni cui alla legge 30 novembre 1950, n. 997.

Articolo 11
Ai profughi ricoverati in centri di raccolta che si dimetteranno volontariamente entro il 30 giungo 1952, sarà concesso un premio di primo stabilimento di lire 50.000.
Agli stessi sarà corrisposto per la durata assolutamente improrogabile di mesi sei il sussidio giornaliero di lire 125 per il capo famiglia e di lire 100 per ogni componente a carico oltre alla maggiorazione di cui alla legge 30 novembre 1950, n. 997.
Ai profughi provvisti di sola assistenza alloggiativa verrà corrisposto soltanto un premio di primo stabilimento nella misura di lire 25.000.

Articolo 12
Gli uffici provinciali del lavoro sono tenuti ad iscrivere nei registri dei disoccupati gli operai e impiegati profughi, assistiti ai sensi della presente legge, involontariamente disoccupati, che ne facciano domanda, previa esibizione, da parte degli stessi, del libretto di lavoro, o, in difetto, previa determinazione, da parte degli stessi uffici, della qualifica professionale.
La iscrizione presso i suddetti uffici nelle liste dei lavoratori disoccupati, ha luogo anche in deroga alle norme concernenti la condizione della residenza. Per i profughi che siano ricoverati in alloggiamenti all’uopo predisposti dalle Amministrazioni dello Stato, la competenza territoriale dell’ufficio è determinata in relazione al luogo del ricovero.

Articolo 13
I lavoratori profughi che frequentano i corsi per la qualificazione, il perfezionamento e la rieducazione professionale di cui al decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1264, potranno cumulare la integrazione giornaliera prevista all’art. 6 del suddetto decreto con il sussidio di cui all’art. 3 della presente legge.

Articolo 14
Per essere ammessi al trattamento assistenziale previsto dalla presente legge, i profughi in stato di bisogno dovranno presentare, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge o dal giorno del rimpatrio per quelli che rimpatrieranno dopo la entrata in vigore della presente legge, domanda in carta libera agli uffici provinciali dell’assistenza post-bellica.
Alla domanda dovrà essere unito il certificato di residenza rilasciato dal Comune nel cui registro della popolazione residente il profugo è iscritto.

Articolo 15
Il pagamento dei sussidi previsti dalla presente legge per i profughi non ricoverati nei centri di raccolta sarà effettuato dagli enti comunali di assistenza.
I fondi necessari saranno forniti agli E.C.A. dalle competenti prefetture.
Articolo 16
All’onore derivante dalle disposizioni contenute nei precedenti articoli, si fa fronte con gli stanziamenti già disposti per l’assistenza ai profughi nello stato di previsione della spese del Ministro dell’interno per l’esercizio finanziario 1951-52. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni occorrenti alle denominazioni dei singoli capitoli.

Articolo 17
Per la durata di un quadriennio dall’entrata in vigore della presente legge, gli Istituti autonomi delle case popolari e l’U.N.R.R.A. – Casas sono tenuti a riservare ai profughi la aliquota del 15 per cento degli alloggi che saranno costruiti ed abitabili a partire dal 1° gennaio 1952. Nella assegnazione sarà data la precedenza ai profughi ricoverati nei centri di raccolta dipendenti dal Ministero dell’interno e, successivamente, agli assistiti fuori campo.
La stessa aliquota del 15 per cento deve essere riservata, per lo stesso periodo di un quadriennio da parte dell’Istituto nazionale case impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.), per i profughi dipendenti statali in possesso dei titoli per concorrere all’assegnazione di case del predetto Istituto.
In ogni Provincia una speciale Commissione nominata dal prefetto e presieduta da un funzionario di prefettura di grado non inferiore al 6° provvederà alla assegnazione degli alloggi di cui sopra.
Della Commissione devono far parte un rappresentante dell’Istituto costruttore, un rappresentante del Genio civile, un funzionario della Intendenza di finanza e un funzionario della pubblica sicurezza designato dal questore e un rappresentante dei profughi nominato dal prefetto.

Articolo 18
Per la sistemazione dei profughi ricoverati nei centri di raccolta amministrati dal Ministero dell’interno, Direzione generale dell’assistenza pubblica, è autorizzata nel triennio 1951-52 – 1953-54, la costruzione, a spese dello Stato, di fabbricati a carattere popolare e popolarissimo.
La costruzione dei fabbricati, per la quale non potrà superarsi la spesa di nove miliardi, è demandata al Ministero dei lavori pubblici, che si avvarrà all’uopo degli Istituti provinciali autonomi delle case popolari, nella cui circoscrizione gli alloggi dovranno sorgere.

Articolo 19
I lavori di cui al precedente art. 18 sono considerati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge e la approvazione dei relativi progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Articolo 20
La località in cui gli alloggi dovranno essere costruiti, il relativo numero ed il tipo di costruzione sono stabiliti con decreto del Ministro per l’interno, di concerto con quello per i lavori pubblici.

Articolo 21
Per il finanziamento delle costruzioni di cui all’articolo 18 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al Tesoro dello Stato la somma massima di 9 miliardi, in ragione di 3 miliardi annui dal 1951-52 al 1953-54.
Le somme non anticipate in un esercizio andranno in aumento di quelle da anticiparsi negli esercizi successivi.
Le somministrazioni saranno effettuate dalla Cassa depositi e prestiti, per ciascun anno in una o più volte, in base ai fabbisogni predisposti dal Ministro per i lavori pubblici.
Le somme così somministrate affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione della entrata; corrispondentemente, con decreti del Ministro per il tesoro, le stesse verranno stanziate in uno speciale capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
Le somministrazioni effettuate dalla Cassa depositi e prestiti in ciascun esercizio finanziario, verranno estinte, unitamente ai relativi interessi, in dieci annualità anticipate al saggio del 5,80 per cento decorrenti dal 1° luglio dell’esercizio finanziario immediatamente successivo a quello nel quale hanno avuto luogo. A tal uopo saranno istituiti appositi capitoli nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno a decorrere dall’esercizio 1952-53.

Articolo 22
I fabbricati costruiti ai sensi dell’art. 18 saranno dati in gestione agli Istituti provinciali autonomi per le case popolari.
La consegna, che dovrà risultare da apposito verbale, verrà effettuata da un funzionario del Genio civile con l’intervento di un delegato dell’Intendenza di finanza.
Gli Istituti per le case popolari consegnatari terranno, per la gestione degli immobili, una contabilità separata.

Articolo 23
Gli alloggi saranno assegnati in locazione semplice ai profughi, di cui all’art. 18, in base al numero delle persone di famiglia conviventi ed a carico del richiedente da una Commissione presieduta dal prefetto e composta dell’intendente di finanza, dell’ingegnere capo del Genio civile, del direttore dell’Ufficio provinciale della assistenza post-bellica, del presidente dell’Istituto provinciale per le case popolari e del direttore dei centri di raccolta profughi esistenti nella Provincia in cui gli alloggi vengono costruiti.
Gli alloggi eventualmente disponibili dopo l’avvenuta sistemazione di tutti i profughi di cui al precedente art. 18, debbono essere assegnati ai profughi non ricoverati in centri di raccolta o privi di alloggio.

Articolo 24
Gli assegnatari corrispondenti agli Istituti gestori un canone mensile di locazione comprendente le spese generali di amministrazione e di manutenzione dell’alloggio, calcolate secondo le norme del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, nonchè una somma pari al 2 per cento annuo del costo dell’alloggio stesso.

Articolo 25
Gli Istituti provinciali autonomi per le case popolari, entro il 15 di ogni mese, verseranno al Tesoro dello Stato la quota del 2 per cento di cui al precedente articolo, afferente al mese precedente. La quota medesima affluirà ad apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata.

Articolo 26
A decorrere dall’esercizio finanziario 1955-56 sarà soppresso nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno il capitolo relativo alla «Istituzione ed al mantenimento dei centri di raccolta e di smistamento profughi – spese per la relativa mobilitazione – mense e buoni pasto per le categorie di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646».

Articolo 27
Le ditte e le società imprenditrici di opere pubbliche o di lavori comunque effettuati dallo Stato o da enti locali, anche se questi parzialmente finanziati, sono tenute ad assumere il 5 per cento della mano d’opera occorrente fra le categorie di cui al precedente art. 1.
Gli organi ispettivi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale eserciteranno il controllo sulla osservanza della suddetta disposizione e sull’applicazione, a carico delle ditte o società inadempienti, delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Articolo 28
I profughi che intendano riprendere, in qualsiasi Comune dove volessero a tal fine fissare la loro residenza, la stessa attività artigiana, commerciale, industriale o professionale già esplicata nei territori di provenienza, hanno diritto ad ottenere, da parte dell’autorità competente, la concessione della autorizzazione della licenza di esercizio o della iscrizione negli albi professionali, anche in deroga alle vigenti disposizioni.

Articolo 29
Nella emigrazione collettiva, i profughi che siano in possesso di tutti i requisiti necessari per l’espatrio, hanno titolo preferenziale, per essere compresi nella quota di emigrazione, nella misura del 30 per cento della quota stessa.

Articolo 30
A tutti coloro ai quali sia stata riconosciuta la qualità di profugo dalla vigente legislazione, ancorchè abbiano ottenuto la liquidazione del premio di primo stabilimento a norma delle leggi 1° marzo 1949, n. 51, e 1° agosto 1949, n. 453 sono estese le altre provvidenze contenute nella presente legge, e cioè:
1) l’assistenza sanitaria e ospedaliera, nonchè l’assistenza, farmaceutica prevista nell’art. 8;
2) i benefici per l’avviamento al lavoro ed alle attività artigiane, industriali e professionali di cui agli articoli 12, 13, 27 e 28;
3) il diritto di assegnazione agli alloggi come dall’ultimo comma dell’art. 23;
4) le preferenze per l’emigrazione di cui all’art. 29.
Inoltre, agli stessi, in caso di particolare comprovato bisogno, in via eccezionale, potrà essere accordata ulteriore assistenza nei limiti di bilancio.

Articolo 31
I benefici che la legge accorda ai reduci sono estesi ai profughi di cui all’art. 1 per i concorsi che saranno banditi dopo l’entrata in vigore della presente legge.

Articolo 32
A partire dall’entrata in vigore della presente legge i sussidi di cui ai precedenti articoli 3 e 4, sono concessi anche ai cittadini italiani profughi dalla Cirenaica in seguito agli eventi bellici e, attualmente, residenti in Tripolitania, dei quali sia accertato lo stato di bisogno.
Il pagamento di tali sussidi sarà effettuato per il tramite della rappresentanza del Governo italiano in Tripoli, con i fondi stanziati dal Ministero dell’interno.
Si applicano a tali categorie di profughi le norme generali contenute negli articoli 1, 2, 6, 7 e 14 della presente legge.

Articolo 33
Le disposizioni della presente legge, fatta eccezione di quelle previste dagli articoli 17 e 23, non si applicano ai militari o ai dipendenti dello Stato o di enti pubblici.

Articolo 34
Il decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, la legge 1° marzo 1949, n. 51 e la legge 1° agosto 1949, n. 453, sono abrogati.

Articolo 35
Disposizione transitoria.
Le disposizioni contenute nell’art. 1 della legge 5 gennaio 1950, n. 1, con cui i trattamenti già previsti a favore dei profughi da precedenti norme legislative venivano ad ogni effetto prorogati fino al 30 giugno 1950, sono richiamate in vigore dal 1° luglio 1950 sino alla data di applicazione della presente legge.