Legge 28 luglio 2004, n.193

Gazzetta Ufficiale N. 180 del 3 Agosto 2004

LEGGE 28 luglio 2004, n.193

Proroga e rifinanziamento della legge 16 marzo 2001, n. 72, recante interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunita’ degli esuli italiani dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, e della legge 21 marzo 2001, n. 73, recante interventi in favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1.

Proroga e rifinanziamento
della legge 16 marzo 2001, n. 72

1. Per le finalita’ di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 16
marzo 2001, n. 72, e’ autorizzata la spesa di euro 1.550.000 per
ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
2. All’articolo 1, comma 4, della legge 16 marzo 2001, n. 72, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «da stipulare tra», sono inserite le seguenti:
«il Ministero degli affari esteri,»;
b) la parola: «sentiti» e’ sostituita dalla seguente: «sentita»;
c) le parole: «e il Ministero degli affari esteri» sono
soppresse;
d) dopo le parole: «Alla ripartizione delle somme stanziate
provvede annualmente il Ministro per i beni e le attivita’ culturali»
sono aggiunte le seguenti: «, con proprio decreto, di concerto con il
Ministro degli affari esteri».

3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a euro
1.550.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unita’
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando 1’accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Nota all’art. 1:
– La legge 16 marzo 2001, n. 72, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2001, n. 73, reca «Interventi a
tutela del patrimonio storico e culturale delle comunita’
degli esuli italiani dall’Istria, da Fiume e dalla
Dalmazia». Si riporta il testo dell’art. 1, come modificato
dalla legge qui pubblicata:

«Art. 1. – 1. Ai fini di cui all’art. 9 della
Cosituzione, la Repubblica tutela le tradizioni storiche
culturali e linguistiche italiane delle comunita’ istriane,
fiumane e dalmate residenti in Italia, con riferimento agli
usi, ai costumi ed alle espressioni artistiche, letterarie
e musicali che ne costituiscono il patrimonio culturale
popolare ed il legame storico con le terre di origine.

2. Nell’ambito delle finalita’ di cui al comma 1
vengono sostenuti progetti specifici aventi ad oggetto:
a) organizzazione di convegni, mostre e seminari di
studio;
b) istituzione e potenziamento di centri di
documentazione sulle terre di origine e sulle vicende
dell’esodo dalle medesime e dell’inserimento dei profughi
giuliano-dalmati nella vita nazionale o nei Paesi di
emigrazione;
c) iniziative tese alla valorizzazione e alla
divulgazione, anche tramite stampa periodica, della storia,
della cultura, delle arti plastiche e figurative, della
musica, delle tradizioni linguistiche e dialettali
neolatine, dell’artigianato e del costume delle regioni di
provenienza;
d) organizzazione di manifestazioni e di incontri,
volti a favorire il mantenimento di contatti culturali con
le terre di origine.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 e’ autorizzata la
spesa di lire 9 miliardi per il periodo 2001-2003, in
ragione di lire 3 miliardi per ciascun anno, da iscrivere
in apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero degli affari esteri. All’onere derivante
dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito
dell’unita’ previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Lo stanziamento di cui al comma 3 e’ utilizzato
mediante apposita convenzione da stipulare tra il Ministero
degli affari esteri, il Ministero per i beni e le attivita’
culturali e la Federazione delle associazioni degli esuli
istriani, fiumani e dalmati, sentita la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, previa adeguata consultazione con
associazioni e centri culturali, esistenti alla data del 31
maggio 2000, promossi dagli esuli dai detti territori e che
si pongano come fine statutario preminente lo studio e la
ricerca sul patrimonio storico culturale dell’Istria, del
Quarnaro e della Dalmazia. La convenzione stabilisce
annualmente le modalita’ di accesso ai finanziamenti e di
erogazione degli stessi, le procedure per i controlli sulle
spese ad essi connesse e i termini di presentazione delle
relative domande. Per le iniziative di cui al comma 2 deve
essere sentita anche l’Unione italiana, rappresentativa
degli italiani residenti nei territori di origine
appartenenti alla Slovenia e alla Croazia. Alla
ripartizione delle somme stanziate provvede annualmente il
Ministro per i beni e le attivita’ culturali, con proprio
decreto, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

Art. 2.
Proroga e rifinanziamento
della legge 21 marzo 2001, n. 73
1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 della legge 21 marzo 2001,
n. 73, sono prorogate al 31 dicembre 2006. A tale scopo e’
autorizzata la spesa di euro 4.650.000 per ciascuno degli anni 2004,
2005 e 2006.

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a euro
4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unita’
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 28 luglio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli

Nota all’art. 2:
– La legge 21 marzo 2001, n. 73, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2001, n. 73, reca «Interventi a
favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia».
Si riporta il testo dell’art. 1:
«Art. 1. – Le disposizioni di cui al comma 2, dell’art.
14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono prorogate fino
al 31 dicembre 2003. A tale scopo e’ autorizzata la spesa
di lire 9.000 milioni per l’anno 2001 e di lire 10.000
milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003».

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 4760):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
il 27 febbraio 2004.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri e
comunitari) in sede referente, il 16 marzo 2004 con pareri
delle commissioni I, V e VII.
Esaminato dalla III commissione, in sede referente il
30 marzo 2004; 6 aprile 2004; 12 maggio 2004.
Assegnato nuovamente alla III commissione, in sede
legislativa, il 19 maggio 2004 con il parere delle
commissioni I, V e VII.
Esaminato dalla commissione, in sede legislativa il 19
maggio 2004 e approvato il 26 maggio 2004.
Senato della Repubblica (atto n. 2976):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri
emigrazione), in sede deliberante, il 18 giugno 2004 con
pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 7ª.
Esaminato dalla 3ª commissione e approvato il 21 luglio
2004.