“Disposizioni circa l’accettazione di domande oltre i termini previsti dalla legge 29 ottobre 1954, n. 1050”
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 299 del 4 dicembre 1957
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
Articolo unico
– Le persone fisiche che, per assoluta impossibilità derivante da circostanze di guerra, non hanno presentato, entro i termini, la domanda per ottenere gli indennizzi previsti dalla legge 29 ottobre 1954, n. 1050, possono produrre istanza di essere rimessi in termini entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, o, perdurando lo stato d’impossibilità, non oltre novanta giorni dopo la cessazione della causa che ha impedito la presentazione della domanda.
L’istanza è proposta dal Ministro per il tesoro che provvede sentite le competenti Commissioni amministrative, di cui all’art. 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050.