LEGGE 15 FEBBRAIO 1989 – nº 54
“Norme sulla compilazione di documenti rilasciati a cittadini italiani nati in Comuni ceduti dall’Italia ad altri Stati, in base al trattato di pace”
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1 – Tutte le amministrazioni dello Stato, del parastato, degli enti locali e qualsiasi altro ufficio o ente, nel rilasciare attestazioni, dichiarazioni, documenti in genere, a cittadini italiani nati in comuni già sotto la sovranità italiana ed oggi compresi nei territori ceduti ad altri Stati, ai sensi del trattato di pace con le potenze alleate ed associate, quando deve essere indicato il luogo di nascita dell’interessato, hanno l’obbligo di riportare unicamente il nome italiano del comune, senza alcun riferimento allo Stato cui attualmente appartiene.-
Art. 2
1 – Le amministrazioni, gli enti, gli uffici di cui all’articolo 1, sono obbligati, su richiesta anche orale del cittadino stesso, ad adeguare il documento alle norme della presente legge.-
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.-
Data a Roma, addì 15 febbraio 1989
COSSIGA De Mita, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Vassalli
Pubblicata nella GAZZETTA UFFICIALE del 22 febbraio 1989
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MINISTERO DELL’INTERNO – CIRCOLARE 5 agosto 1999 Nº 15
“Indicazione dello Stato di nascita nei documenti d’identità dei cittadini italiani nati in comuni ceduti dall’Italia ad altri Stati, in base al trattato di pace e nelle certificazioni anagrafiche”.
Ai sigg.ri Prefetti della Repubblica,
Al Presidente della Giunta Regionale della Valle d’Aosta –
Servizi di prefettura,
Al Commissario del Governo per la provincia di Bolzano,
Al Commissario del Governo per la provincia di Trento
e, per conoscenza :
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica,
Al Ministero dei Trasporti e della Navigazione -Direzione Generale della motorizzazione civile,
Al Ministero di Grazia e Giustizia – Direzione generale AA.CC. e libere professioni ,
Al gabinetto del Ministro,
Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza,
Ai Commissari del Governo.
L’indicazione dello Stato e della provincia relativi al comune di nascita, costituisce motivo di contestazione da parte dell’utenza in occasione del rilascio di documenti di identitá e di certificazioni anagrafiche, onde si rende necessario effettuare alcune considerazioni e diramare opportune disposizioni, mirate a semplificare l’azione amministrativa ed evitare difformità di comportamenti, specie nel rilascio delle certificazioni anagrafiche, con conseguente disagio per i cittadini.-
Al riguardo, si ricorda che, per quanto riguarda i cittadini italiani nati in comuni ricompresi in territori ceduti dall’Italia ad altri Stati in base ai trattati di pace, la Legge 15 febbraio 1989, nº 54, prevede che i documenti in genere, le attestazioni, le certificazioni e dichiarazioni, devono riportare il solo nome italiano del comune di nascita dell’interessato, senza alcun riferimento allo Stato di appartenenza.-
Ciò in applicazione del principio che l’evento nascita rimane ancorato al tempo ed al luogo in cui é avvenuto.-
Pertanto, anche nelle certificazioni anagrafiche, quali il certificato di residenza, é del tutto superfluo, non solo riportare lo Stato cui appartiene il comune di nascita dell’interessato, ma altresí riportare la provincia di pertinenza se non per risolvere casi di omonimia di comuni.-
L’eliminazione di tali superflue indicazioni é quanto mai opportuna specie nel momento attuale in cui spesso si verificano soppressioni ed accorpamenti di comuni, anche con spostamento della provincia di riferimento : si eviterà in tal modo la necessità di aggiornare i sistemi informatici dei comuni.-
Si pregano le SS.LL.di richiamare l’attenzione delle Amministrazioni Pubbliche e dei Comuni della rispettiva Provincia e seguire la questione, anche nell’ambito delle consuete visite ispettive informando la scrivente.-
Si ringrazia e si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro.-
Il Direttore Generale dell’Amministrazione Civile
Gelati
Pubblicata nella GAZZETTA UFFICIALE DEL 08 SETTEMBRE 1999 nº 211
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MINISTERO DELL’INTERNO – CIRCOLARE 22 febbraio 2005 N. 9
“Applicazione art. 1 della Legge 15.2.1989, n. 54, inerente Norme sulla compilazione di documenti rilasciati a cittadini italiani nati in comuni ceduti dall’ Italia ad altri Stati in base al Trattato di Pace”.
01297/15100/297 Roma, 1 febbraio 2005
CIRCOLARE N°. 9 (2005)
– AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA L O R O S E D I
– AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI 39100 B O L Z A N O
– AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI 38100 T R E N T O
– AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D’AOSTA 11100 A O S T A
e, per conoscenza:
– AL COMMISSARIO DELLO STATO
PER LA REGIONE SICILIA 90100 P A L E R M O
– AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO
PER LA REGIONE SARDEGNA 09100 C A G L I A R I
– AL GABINETTO DELL’ON.LE SIG. MINISTRO S E D E
– ALL’ISPETTORATO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE
Via Cavour n. 6 00184 R O M A
– ALL’ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Via Cesare Balbo n. 16
00184 R O M A
– ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI
Via dei Prefetti n. 46 00186 R O M A
– ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO
CIVILE ED ANAGRAFE
Via dei Mille n. 35 E/F
40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)
– ALLA DE.A. – Demografici Associati – c/o
Amministrazione Comunale – V.le Comaschi n. 1160 56021 CASCINA (PI)
– AL SERVIZIO DOCUMENTAZIONE DELLA DIREZIONE
CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI
= per gli adempimenti di competenza = S E D E
OGGETTO: Applicazione art. 1 della Legge 15.2.1989, n. 54, inerente “Norme sulla compilazione di documenti rilasciati a cittadini italiani nati in comuni ceduti dall’Italia ad altri Stati in base al Trattato di Pace”
L’ art. 1 della legge 15.02.1989, n. 54, prevede che tutte le pubbliche amministrazioni “nel rilasciare attestazioni, dichiarazioni, documenti in genere a cittadini italiani nati in Comuni già sotto la sovranità italiana ed oggi compresi nei territori ceduti ad altri Stati, ai sensi del trattato di pace con le potenze alleate ed associate, hanno l’ obbligo di riportare unicamente il nome italiano del Comune di nascita, senza alcun riferimento allo Stato cui attualmente appartiene.”
L’ art. 2 della stessa legge prevede, altresì, che le pubbliche amministrazioni “hanno l’ obbligo, anche su richiesta orale dello stesso cittadino, di adeguare il documento alle norme della presente legge.”
Sull’ argomento, questo Ministero ha emanato varie circolari e, da ultimo, la n. 19 del 20.11.2001, con cui sono state date precise disposizioni in ordine al rilascio delle certificazioni.
Tuttavia, continuano a pervenire segnalazioni da parte di cittadini italiani che, malgrado il disposto della Legge in oggetto, si sono visti rilasciare certificazioni non conformi al dettato normativo.
Si pregano, pertanto, le SS.LL. di voler richiamare l’ attenzione dei signori Sindaci in ordine alla corretta applicazione della previsione normativa e di verificarne l’adempimento anche nell’ ambito delle consuete visite ispettive.
IL DIRETTORE CENTRALE
(Ciclosi)
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MINISTERO DELL’INTERNO – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
Prot. n. 200707803/15100-297 Roma, 31 luglio 2007
CIRCOLARE N° 42
– Ai Prefetti della Repubblica
– Al Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano
– Al Commissario del Governo per la Provincia di Trento
– Al Presidente della Giunta Regionale della valle d’Aosta
e per conoscenza:
– Al Gabinetto dell’On.le Sig. Ministro
– All’Ispettorato Generale di Amministrazione
– All’Istituto Nazionale di Statistica
– Al Commissario dello Stato per la Regione Sicilia
– Al Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna
– Al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Agenzia delle Entrate
– Al Ministero della Salute
– Al Ministero dei Trasporti – Direzione Generale per la Motorizzazione
– All’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
– All’Istituto Nazionale Previdenza Sociale
– Alla Società Poste Italiane SpA
– All’Unione delle Province Italiane
– All’Associazione Nazionale Comuni d’Italia
– All’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe
– Alla DE.A – Demografici associati
OGGETTO: Applicazione della legge 15.2.1989, n.54, inerente “Norme sulla compilazione di documenti rilasciati a cittadini italiani nati in comuni ceduti dall’italia ad altri Stati in base al Trattato di pace”. Trasmissione dell’elenco dei comuni cessati o ceduti prima del Trattato di pace del 1947.
Si fa seguito alla circolare del Ministro n. 4, del 9 febbraio 2007, riguardante la norma contenuta
nell’art. 1 della legge 15.02.1989, n. 54, in base alla quale tutte le Pubbliche Amministrazioni “nel
rilasciare attestazioni, dichiarazioni, documenti in genere a cittadini italiani nati in Comuni già sotto
la sovranità italiana ed oggi compresi nei territori ceduti ad altri Stati, ai sensi del trattato di pace
con le potenze alleate ed associate, hanno l’obbligo di riportare unicamente il nome italiano del
Comune di nascita, senza alcun riferimento allo Stato cui attualmente appartiene”.
Nel richiamare l’attenzione sulla disposizione citata, e al fine di favorirne la corretta applicazione, si
inviano gli uniti documenti contenenti gli elenchi dei Comuni appartenenti ai territori ceduti alla ex
Jugoslavia:
1) allegato A contenente l’elenco dei Comuni che dal 15 settembre 1947 sono passati a far
parte del territorio della ex Jugoslavia, sulla base del Trattato di Parigi;
2) allegato B contenente l’elenco dei Comuni ceduti alla ex Jugoslavia in base al Trattato di
Osimo, entrato in vigore il 3 aprile 1977.
Pertanto, in applicazione della norma sopra citata, le persone nate prima del 15 settembre 1947 in
un Comune incluso nell’allegato A devono risultare nei documenti come nate in quel Comune e non
già come nate nello Stato al quale il Comune è stato ceduto. La stessa regola vale per coloro che
sono nati anteriormente al 3 aprile 1977 nei Comuni inclusi nell’allegato B.
Le posizioni che non risultano conformi ai criteri appena esposti, andranno conseguentemente
modificate, aggiornando le relative schede, dai Comuni, i quali dovranno comunicare all’INA tale
modifica, impiegando il sistema SAIA, attraverso l’uso dell’evento di “rettifica” previsto dal
software XML-SAIA v.2.
Al fine di evitare ulteriori adempimenti a carico degli interessati, i documenti già in possesso dei
soggetti, potranno essere modificati solo su espressa richiesta, o in sede di relativo rinnovo.
In caso di divergenze riguardanti atti già formati, si potrà, inoltre, rilasciare, a richiesta
dell’interessato, una certificazione contenente la precedente denominazione, la corretta
denominazione ed il relativo riferimento normativo alla legge n. 54/1989.
Si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza dei Sig.ri Sindaci il contenuto della presente circolare,
vigilando sulla sua tempestiva e corretta applicazione.
Inoltre, come già indicato nella circolare del Ministro n. 4, del 9 febbraio 2007, sarà opportuno
anche sensibilizzare altri soggetti, quali Ferrovie dello Stato, l’Inail, l’Inps, gli uffici della
motorizzazione civile, le Aziende Sanitarie Locali, sul corretto adempimento degli obblighi
connessi all’applicazione della legge in oggetto.
La presente circolare è pubblicata sul sito internet di questo ministero, nella sezione dedicata alla
Direzione Centrale dei servizi demografici.
IL DIRETTORE CENTRALE
Porzio
ALLEGATO A
COMUNI ITALIANI FINO AL 15 SETTEMBRE 1947
Abbazia
Aiba
Aidussina
Alber di Sesana
Albona
Anicova Corada
Antignana
Apriano
Arsia
Aureno di Sopra
Auzza
Barbana d’Istria
Battaglia della Bainsizza
Berdo San Giovanni
Bergogna
Bersezio del Quarnaro
Biglia
Bigliana
Bisterza
Bogliuno
Boriano
Brestovizza in Valle
Bretto
Brioni Maggiore
Bucule
Budagne
Cal di Canale
Camigna
Canale d’Isonzo
Canfanaro
Caporetto
Capriva nel Carso
Castel Dobra
Castel Iablanizza
Castelnuovo d’Istria
Cave Auremiane
Ceconico
Cernizza Goriziana
Cherso
Chiapovano
Circhina
Ciana
Cobbia
Comeno
Corgnale
Cosbana del Collio
Cossana
Creda
Crenovizza
Descia
Dignano d’Istria
Divaccia Grotte del Timavo
Dol Grande
Dole
Dol-Ottelza
Draguccio
Dresenza
Duttogliano
Elsane
Erpelle Cosina
Ersel in Monte
Famie
Fianona
Fiume
Fontana del Conte
Gabria
Gabrovizza
Gargaro
Gimino
Godovici
Goiaci
Gorlano
Gozza
Gracova Serravalle
Idresca d’Isonzo
Idria
Idria di Sotto
Lagosta
Lanischie
Lase
Laurana
Ledine
Libussina
Locavizza di Aidussina
Lacovizza di Canale
Lose
Luico
Lussingrande
Lussinpiccolo
Matteria
Mattuglie
Medana
Merna
Monte San Vito
Monte Urabice
Montenero d’Idria
Montespino
Montona
Moschiena
Neresine
Oltresonzia
Opacchiasella
Orsera
Osecca Vittuglie
Ossegliano San Michele
Ossero
Paniqua
Parenzo
Pinguente
Pisino
Pianina
Piezzo
Pliscovizza della Madonna
Pocrai del Piro
Podraga
Pola
Portole
Postumia Grotte
Poverio
Prevacina
Primano
Ranziano
Retacevo in Monte
Rifembergo
Roditti
Ronzina
Rovigno d’Istria
Rozzo
Sable Grande
Saga
Sagoria San Martino
Salona d’Isonzo
Samaria
Sambasso
San Daniele del Carso
San Giacomo in Colle
San Martino Quisca
San Michele di Postumia
San Pietro del Carso
San Vito di Vipacco
Santa Croce di Aidussina
Santa Lucia d’Isonzo
Santo Spirito della Bainsizza
Sanvincenti
Scherbina
Scoppo
Scrilla
Sebreghe
Sedula
Sella delle Trincee
Senadole
Senosecchia
Serpenizza
Sesana
Slappe Zorzi
Smerla
Sonzia
Storie
Stura delle Fusine
Tarnova della Selva
Temenizza
Ternova d’Isonzo
Tolmino
Tomadio
Torrenova di Bisterza
Trenta d’Isonzo
Tribussa
Ustie
Valdarsa
Valle d’Istria
Valsantamarina
Verpogliano
Vertoba in Campi Santi
Villa del Nevoso
Villa Slavina
Villabassa di Senosecchia
Villa Montevecchio
Vipacco
Visignano d’Istria
Visinada
Volsizza di Comeno
Volosca-Abbazia
Volzana
Voschia
Zara
Zolla
ALLEGATO B
COMUNI ITALIANI FINO AL 3 APRILE 1977
Buie d’Istria
Capodistria
Cittanova d’Istria
Grisignana
Isola d’Istria
Maresego
Monte di Capodistria
Pirano
Umago
Verteneglio
Villa Decani