Legge 14 dicembre 2000, n. 379 e circolare 19 febbraio 2001, n. K.78

Legge 14 dicembre 2000, n. 379
“Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all’Impero austro-ungarico e ai loro discendenti”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2000

Art. 1.
1. La presente legge si applica alle persone di cui al comma 2, originarie dei territori che sono appartenuti all’impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920, e ai loro discendenti. I territori di cui al presente comma comprendono:
a) i territori attualmente appartenenti allo Stato italiano;
b) i territori già italiani ceduti alla Jugoslavia in forza:
1) del Trattato di pace fra l’Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo in Italia con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430;
2) del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre 1975, ratificato e reso esecutivo in Italia ai sensi della legge 14 marzo 1977, n. 73.
2. Alle persone nate e già residenti nei territori di cui al comma 1 ed emigrate all’estero, ad esclusione dell’attuale Repubblica austriaca, prima del 16 luglio 1920, nonchè ai loro discendenti, è riconosciuta la cittadinanza italiana qualora rendano una dichiarazione in tal senso con le modalità di cui all’articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. È abrogato l’articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Art. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA’ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze
Cittadinanza
ROMA, 24.XII.2001
Prot.n.K.78
– AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
– AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
AOSTA
– AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO
– AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
– AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI
ALL’ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE –
UFFICIO III ROMA
– AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE
LIBERE PROFESSIONI – UFFICIO I ROMA
– AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centra1e per i servizi demografici
SEDE
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OGGETTO: Legge 14 dicembre 2000, n.379 concernente “Disposizioni per il riconoscimento della
cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti in territori appartenuti all’Impero austro-ungarico ed ai
loro discendenti” – Indirizzi applicativi.
Con circolare p.n. in data 19 febbraio c.a. sono state impartite le prime direttive circa le modalità
applicative della legge 14 dicembre 2000, n. 379 concernente “Disposizioni per il riconoscimento della
cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all’Impero austro-ungarico e ai
loro discendenti”.
In particolare, gli Ufficiali di stato civile dei comuni di residenza degli interessati o le nostre Autorità
diplomatico-consolari per i residenti all’estero sono stati invitati ad accettare le dichiarazioni rese dai
soggetti interessati e dai loro discendenti ai sensi dell’art. 1 della legge chiarendo che, benché iscritte nei
registri di cittadinanza, le stesse sarebbero state efficaci con effetto “ex tunc” solo al termine della
procedura di riconoscimento, ove favorevole, esperita da parte degli Organi centrali competenti.
Non appare superfluo ribadire che destinatari della normativa in argomento sono le persone ed i loro
discendenti che risultano emigrate all’estero, ad esclusione della attuale Repubblica austriaca, prima del 16
luglio 1920 ed originarie dei territori già appartenuti all’Impero austro-ungarico – costituitosi com’è noto nel
1867 – attualmente facenti parte dello Stato italiano che si identificano con i territori delle attuali provincie
di Trento e Bolzano e nella Venezia Giulia, con l’attuale provincia di Gorizia e con quelli già italiani ceduti
alla Jugoslavia in forza dei Trattato di Pace di Parigi del 10.2.1947 e di Osimo del 10.11.1975 (v. elenco
allegato).
La disciplina in esame indica, pertanto, chiaramente sia i territori di emigrazione, sia l’arco temporale entro
cui l’emigrazione ebbe a verificarsi ovvero tra il 25 dicembre 1867, data della costituzione dell’impero
austro-ungarico (Ausgleich), ed il 16 luglio 1920, data di efficacia internazionale del Trattato di S.Germano.
Relativamente al termine discendenti deve altresì ritenersi che, in assenza di limitazioni poste dalla legge al
grado di parentela, siano da ricomprendervi tutti coloro che dimostrino la discendenza in linea retta dall’avo
emigrato all’estero, nell’arco temporale di interesse, originario dei territori indicati.
Inoltre, per l’individuazione degli ulteriori requisiti legittimanti l’applicazione del regime di particolare favore,
introdotto dalla nuova legge, si ritiene possa farsi riferimento sia alle disposizioni pattizie, che hanno
riguardato i territori presi in considerazione dal testo legislativo, che alla disciplina vigente all’epoca dei fatti
giuridicamente rilevanti ai fini dell’acquisto per nascita del nostro status civitatis.
Per quanto concerne le disposizione patrizie, richiamate nel, testo legislativo, si rileva che il Trattato di
S.Germano, all’articolo 72, prevedeva per i residenti all’estero, già pertinenti dei territori ceduti all’Italia
alla fine della prima guerra mondiale, il diritto di optare per la cittadinanza italiana mediante una
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dichiarazione di volontà. Tale schema procedurale risulta poi confermato nei Trattati di Parigi del 1947 (art.
19) e di Osimo del 1975 (art. 3) con l’espressa indicazione oltre alla detenzione della residenza in quei
territori ad una certa data, dell’ulteriore requisito dell’appartenenza al gruppo linguistico ed etnico italiano.
Inoltre, relativamente ai fatti giuridicamente rilevanti in materia di trasmissione della cittadinanza alla nascita,
si osserva che fino al 1° gennaio 1948 le normative che si sono succedute, nel riconoscere lo ius
sanguinis, non ne consentivano però la derivazione in via materna.
L’opportunità di attenersi ad un simile quadro di riferimento appare determinata dalla fondata ipotesi che,
diversamente, potrebbe delinearsi la illegittimità costituzionale della normativa di che trattasi sotto il profilo
del vizio di ragionevolezza delle relative disposizioni e della eventuale disparità di trattamento nei confronti
degli altri discendenti di nostri connazionali emigrati all’estero, incorsi successivamente nella perdita del
nostro status civitatis.
Peraltro, tenuto conto dell’intricata situazione sotto l’aspetto etnico-linguistico delle aree in questione, il
preventivo esame della documentazione da prodursi a corredo delle dichiarazioni di riconoscimento della
cittadinanza sarà effettuato dao un’apposita Commissione Intermini-steriale, in analogia alla procedura
adottata per i mancati optanti ai sensi dei citati Trattati di Parigi e di Osimo.
La predetta Commissione, istituita con decreto del Ministro dell’Interno del 2 marzo 2001 e composta da
Rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri, della Giustizia, dell’Università “La Sapienza di Roma e di
questo Dicastero, si è riunita in data recente ed ha individuato, in linea di massima, la documentazione sulla
base della quale sarà effettuato l’accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché di
quelli ulteriori, come sopra evidenziato, derivanti dal quadro di riferimento ai citati Trattati, con particolare
riguardo all’accertamento dell’appartenenza al gruppo linguistico ed etnico italiano.
Ne consegue che il riconoscimento della cittadinanza sarà effettuato dal Ministero dell’Interno sulla base
del preventivo avviso rilasciato dalla predetta Commissione.
Al fine, quindi, di acquisire ogni utile elemento in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti, i destinatari
della disciplina introdotta dalla legge n.379/2000 dovranno produrre presso l’Ufficiale dello stato civile del
Comune interessato o presso la competente Autorità consolare italiana, in caso di residenza all’estero, i
seguenti documenti:
1) atto di nascita, possibilmente su modello internazionale;
2) certificato di residenza attuale;
3) documentazione idonea a dimostrare la nascita e la residenza nei territori presi in considerazione dalla
legge ovvero la discendenza da soggetto originario di tali zone, in quest’ultimo caso andrà esibita idonea
documentazione a dimostrazione della nascita e della residenza in quei territori del dante causa;
4) documentazione idonea a dimostrare l’emigrazione nell’arco temporale compreso tra l’anno 1867 ed il
1920 (passaporto o lasciapassare, documentazione attestante il trasferimento o il mantenimento all’estero
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della residenza nel periodo indicato);
5) certificazione attestante il possesso della cittadinanza straniera;
6) attestazione rilasciata da Circoli, Associazioni, Comunità di italiani presenti nel luogo (estero) di
residenza contenente elementi idonei ad evidenziare l’italianità dell’interessato quali i seguenti:
a) livello di notorietà dell’appartenenza al gruppo etnico-linguistico italiano da parte dell’interessato e dei
suoi ascendenti;
b) dichiarazione di appartenenza nazionale;
c) data di iscrizione all’organismo che rilascia l’attestazione;
7) ogni altra utile documentazione comprovante l’appartenenza al gruppo etnico-linguistico italiano (ad es.
copie autenticate di attestati di frequenza di scuole di lingua italiana o pagelle scolastiche, corrispondenza
familiare ecc.).
Per quanto concerne la ventilata ipotesi che possano essere rese autocertificazioni in luogo dei documenti
originali da esibire, da parte degli interessati a corredo delle dichiarazioni, si tiene ad evidenziare che, nei
casi in cui si tratti di cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, gli stessi non possono rendere
dichiarazioni sostitutive della documentazione indicata.
L’Ufficiale dello stato civile ovvero l’Autorità diplomatica o consolare raccolta la dichiarazione mediante
l’iscrizione negli appositi registri di cittadinanza, ne trasmetterà copia, unitamente alla documentazione
prodotta dall’interessato, a questo Ministero competente ad emanare la comunicazione in ordine alla
sussistenza in capo all’interessato o al di lui discendente dei requisiti e delle condizioni richieste per il
riconoscimento della cittadinanza italiana.
Ove il dichiarante non abbia prodotto, in tutto o in parte, la prescritta documentazione l’Autorità
competente ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 lo inviterà a presentarla nel più
breve tempo possibile, fissando un congruo periodo di tempo, ferma restando la validità, a tutti gli effetti,
della data di presentazione della dichiarazione.
Decorso il termine assegnato, in caso di inadempimento la documentazione prodotta, anche se incompleta,
verrà comunque inviata.
L’Autorità che ha ricevuto la dichiarazione, i cui effetti sono da ritenersi sospesi fino all’emanazione della
comunicazione dell’esito dell’accertamento, nel trasmetterla allo scrivente Ufficio vorrà esprimere il proprio
motivato parere in ordine alla sussistenza in capo all’interessato, o al di lui discendente, dei requisiti e delle
condizioni richieste per la configurazione del diritto ad ottenere il beneficio invocato.
Per le dichiarazioni rese in Italia, l’Ufficiale dello Stato Civile, ricevuta la comunicazione ministeriale
riguardante l’esito dell’accertamento, ne farà annotazione in calce all’atto di nascita del dichiarante, dopo
averlo trascritto.
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Per le dichiarazioni raccolte all’estero, l’Autorità diplomatica o consolare trasmetterà copia della
dichiarazione e della comunicazione dell’esito dell’accertamento ministeriale all’Ufficiale dello stato civile
del comune italiano — da individuarsi ai sensi del medesimo art. 26, 1° comma., 2° periodo del D.P.R. n.396
che provvederà alla loro annotazione sull’atto di nascita dell’interessato ed ai conseguenti adempimenti
anagrafici, ai sensi del citato art. 26, 2°comma.
Della definizione di tali incombenze ne verrà data notizia a questo Ministero, alle SS.LL ed alle locali
Autorità di P.S.
Si precisa che il riconoscimento della cittadinanza avrà effetto dal giorno successivo a quello in cui la
dichiarazione è stata resa, così come previsto dall’art. 15 della legge sulla cittadinanza n.91 del 5 febbraio
1992.
Ciò premesso, si pregano le SS.LL. di voler disporre affinché il contenuto della presente comunicazione
venga portato a conoscenza di tutti i Sigg. sindaci dei Comuni ricadenti nell’ambito territoriale di rispettiva
competenza, per l’opportuna informazione circa gli adempimenti di spettanza.
Tornerà gradito un cortese cenno di intesa ed assicurazione.
IL CAPO DIPARTIMENTO
F.to (D’Ascenzo)
MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA’ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale dei diritti civili, la cittadinanza e le minoranze
Cittadinanza
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A) TUTTI I COMUNI FACENTI PARTE DELLE ATTUALI PROVINCIE DI TRENTO,
BOLZANO e GORIZIA
B) COMUNI RICONOSCIUTI FACENTI PARTI DEL REGNO D’ITALIA IN BAS AL
TRATTATO DI RAPALLO DEL 12.11.1920:
la Dalmazia limitatamente alla città ed al Comune di Zara, alle frazioni di Borgo Erizzo, Cerno,
Boccagnazzo ed a parte della frazione di Diclo, l’Istria con le isole di Cherso e Lussino con isole minori, le
isole di Lagosta e Pelagosa con gli isolotti adiacenti (artt. 2 e 3 del suddetto Trattato)
VARIAZIONI DERIVANTI DAL TRATTATO DI PACE DI PARIGI DEL 10.2.1947
C) COMUNI PASSATI ALLA JUGOSLAVIA
– Comuni già appartenenti all’antica prov. di Fiume
1 Abbazia 6 Fiume 13 Villa del Nevoso
2 Castel Jablanizza 7 Fontana del Conte
3 Castelnuovo d’Istria 8 Laurana
4 Clana 9 Matteria
5 Elsane 10 Mattuglie
11 Primano
12 Valsanta Marina (già Moschiena)
– Comuni già appartenenti all’antica prov. di Gorizia:
1 Aidussina 13 Idria
2 Bergogna 14 Merna Comeno
3 Cal di Canale 15 Montenero di Idria 24 S. Martino Quisca
4 Canale d’Isonzo 16 Montespino 24 S. Croce di Aidussina
5 Caporetto 17 Opacchiasella 26 S: Lucia d’Isonzo
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6 Castel Dobra 18 Plezzo 27 S. Vito di Vipacco
7 Cernizza Goriziana 19 Ranziano 28 Sonzia
8 Chiapovano 20 Rifembergo 29 Tarnova della Selva
9 Circhina 21 Salona d’Isonzo 30 Temenizza
10 Comeno 22 Sambasso 31 Tolmino
11 Gargaro 23 San Daniele del Carso 32 Vipacco
12 Gracova Serravalle 33 Zolla
– Comuni già appartenenti all’antica prov. di Pola
i Albona 12 Gimino 22 Pisino
2 Antignana 13 Lanischie 23 Pola
3 Arsia 14 Lussingrande 24 Portole
4 Barbana d’Istria 15 Lussinpiccolo 25 Rovigno d’Istria
5 Bogliuno 16 Montona 26 Rozzo
6 Brioni Maggiore 17 Neresine 27 Sanvincenti
7 Canfanaro 18 Orsera 28 Valdarsa
8 Cherso 19 Ossero 29 Valle d’Istria
9 Dignano d’Istria 20 Parenzo 30 Visignano d’Istria
10 Erpelle — Cosina 21 Pinguente Visinada
11 Fianona
– Comuni già appartenenti all’antica prov. di Trieste :
1 Bucuie 7 Duttogliario 12 Senosecchia
2 Cave Auremiane 8 Postumia Grotte 13 Sesana
3 Corgnale 9 San Giacomo in Colle 14 Tomadio
4 Cossana 10 San Michele di Postumia 15 Villa Slavina
5 Crenovizza 11 San Pietro del Carso
6 Divaccia San Canziano
– Comuni già appartenenti all’antica prov. di Zara :
1 Zara 2 Lagosta
– Comuni facenti parte della zona B d~ell’ex territorio libero di Trieste ceduti alla Jugoslavia
in base al Trattato di Osimo del 10.11.1975:

1 Buie d’Istria 5 Isola d’Istria 9 Umago
2 Capodistria 6 Maresego 10 Verteneglio
3 Cittanova d’Istria 7 Monte di Capodistria 11 Villa Decani
4 Grisignana 8 Pirano
D) COMUNI RESTITUITI ALL’ITALIA IN BASE AL MEDESIMO TRATTATO I
OSIMO DEL 10.11.1975 :
1 Duino Aurisina (Diocesi di Gorizia) 3 Muggia (Diocesi di Trieste)
2 Monrupino (Diocesi di Trieste) 4 San Dorligo della Valle (Diocesi di Trieste)
5 Sgonico (Diocesi di Gorizia) 6 Trieste (Trieste)