Scritto da «Il Piccolo», 03/09/10
Ecco in sintesi alcuni stralci significativi della sentenza Ebenspanger. Considerando che il Decreto del ministero della Giustizia della Repubblica di Croazia è contrario alle disposizioni di cui agli artt. 9 e 10 della Legge sul risarcimento, disposizioni in base alle quali il diritto al risarcimento (restituzione-indennizzo) dei beni espropriati non sarebbe legato alla cittadinanza del richiedente. Il Tribunale Amministrativo della Repubblica di Croazia, ha accolto l’istanza ed ha annullato il decreto dell’organo amministrativo, ritenendo che in base agli artt. 9 e 10 della Legge sul risarcimento il diritto al risarcimento è riconosciuto a tutte le persone fisiche straniere per le quali le questioni di beni espropriati non sono state risolte con accordi internazionali. …Contestando la legittimità di tale sentenza, nel ricorso (dell’Avvocatura dello Stato) viene sostenuta l’erronea interpretazione delle disposizioni della Legge sul risarcimento, particolarmente degli artt. 9 e 10, ritenendo che nell’emanazione di tale Legge la volontà del legislatore non fosse quella di disporre che tutti i cittadini stranieri possono avvalersi del diritto alla restituzione dei beni espropriati, bensì di riconoscere tale diritto solo a coloro con il cui Stato la Repubblica di Croazia ha stipulato un accordo interstatale. …La Corte Costituzionale della Repubblica di Croazia, tra l’altro ha indicato: “La distinzione dei proprietari precedenti, in considerazione del loro legame legale con un certo Stato (ovvero, secondo la loro cittadinanza) – con ciò che a certi viene riconosciuto il diritto al risarcimento (cittadini croati), mentre a certi questo diritto non viene assolutamente riconosciuto – non è corretta e non può essere giustificata con la protezione di qualche altro rilevante diritto costituzionale o altro diritto…
Con la normativa che verrà emanata in sostituzione di quella abrogata, ai precedenti proprietari che non sono cittadini croati dovrebbe in linea di principio essere riconosciuto il diritto al risarcimento o alla restituzione dei beni, ovvero si dovrebbe provvedere a determinare secondo quali presupposti a dette persone verrà riconosciuto il diritto al risarcimento…” …La nuova norma del art.10 della Legge sulla compensazione ora recita: „ Il precedente proprietario non ha diritto alla compensazione per i beni confiscati nel caso in cui la questione della compensazione è stata risolta con accordi internazionali. In deroga alla norma del comma 1 del presente articolo, dei diritti previsti dalla presente Legge si possono avvalere anche persone fisiche o legali straniere se ciò viene previsto dall’accordo internazionale.“Partendo da questo punto, e prendendo in considerazione, tra l’altro, l’argomentazione esposta del Tribunale Costituzionale della Repubblica di Croazia, secondo la quale ai precedenti proprietari che non sono cittadini croati bisogna in linea di principio riconoscere il diritto alla compensazione oppure la restituzione della proprietà, ovvero definire secondo quali presupposti alle persone verrà riconosciuto il diritto al compenso, è necessario concludere che il legislatore ha legato la realizzazione del diritto al compenso per la proprietà espropriata della persona straniera (fisica o giuridica) all’accordo internazionale stipulato. Eccezionalmente, secondo il comma 2 del presente articolo, quando la questione della ricompensa per il beni espropriati sia già stata risolta dall’accordo internazionale, del diritto alla compensazione si possono avvalere le persone straniere se ciò viene definito da accordo internazionale.