Martedì 4 ottobre il sito www.agenziaentrate.gov.it ha pubblicato la Risoluzione 88/E, dello stesso giorno, in cui l’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa estende l’esenzione dal pagamento delle imposte di bollo, prevista dall’articolo 12 della legge 593 del 1981 sulla liquidazione dei danni di guerra, anche ai documenti rilasciati da uffici italiani, attestanti fatti e status necessari ad ottenere l’indennizzo ai sensi della legge slovena sulla “riparazione dei torti”. I cittadini italiani richiedenti sono persone la cui ultima residenza prima dell’esodo era all’interno dei confini dell’attuale Repubblica di Slovenia, ma fra costoro vi sono anche nati a Pola o in altre località istriane. Riproduciamo la risoluzione per esteso. RISOLUZIONE N. 88/E Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ordinario articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212. Articolo 12, comma 1 della L. 593 del 1981. Esenzione dall’imposta di bollo per i certificati rilasciati per i fini di cui alla legge slovena sulla riparazione dei torti. Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO La legge n. 593 del 1981, concernente lo “Snellimento delle procedure di liquidazione relative ai danni di guerra, alle requisizioni e ai danni alleati, ai debiti contratti dalle formazioni partigiane (…)”, individua alcune ipotesi di esenzione dall’onere dell’imposta di bollo, ulteriori rispetto a quelle individuate dalla Tariffa allegata al D.P.R. 642/1972. Nel dettaglio, l’articolo 12, comma 1 della L. 593 del 1981 prevede che i documenti giustificativi e gli atti delle procedure di liquidazione degli indennizzi e dei contributi per danni di guerra, gli atti ed i contratti aventi per oggetto tali provvidenze, sono esenti dalle imposte di bollo. In data 25 ottobre 1996 la Repubblica della Slovenia ha emanato la cd. “Legge sulla riparazione dei torti”, che prevede il riconoscimento di un indennizzo monetario a tutti coloro che abbiano subìto danni di guerra nel periodo compreso tra il mese di maggio 1945 ed il mese di luglio 1990. In particolare, è stabilito che il risarcimento possa essere richiesto da tutti i cittadini, sia sloveni che italiani – nonché dai loro eredi –, che siano stati soggetti a vessazioni, torture e violenze da parte del regime jugoslavo dell’epoca, ovvero abbiano trascorso un periodo di permanenza in campi profughi per sfuggire al regime autoritario. L’ottenimento dell’indennizzo è subordinato alla presentazione di un’istanza corredata dalla documentazione comprovante i torti subiti, la cui idoneità sarà vagliata dalle competenti autorità slovene. A titolo esemplificativo, per coloro che hanno vissuto in campi profughi sarà necessario produrre un certificato attestante la qualifica di profugo, un certificato di residenza storico, un certificato delle vicende domiciliari. L’istante, cittadino italiano, e alcuni dei suoi familiari hanno trascorso periodi di permanenza in campi profughi in diverse città italiane. L’istante, dunque, in proprio e in qualità di erede dei familiari defunti, ha intenzione di avvalersi della “Legge sulla riparazione dei torti”, presentando alle competenti autorità slovene la menzionata istanza con la documentazione comprovante i danni subiti durante la detenzione nei campi profughi. Sul punto, l’istante fa presente di essere a conoscenza della circostanza che alcuni uffici della Pubblica Amministrazione italiana producono i predetti certificati in esenzione dal bollo, in applicazione del ricordato articolo 12, comma 1, della legge 593/1981, mentre altri uffici assoggettano i medesimi documenti all’imposta. In particolare, una Prefettura ha motivato l’applicazione del bollo osservando che l’esenzione di cui all’articolo 12, comma 1, della legge 593/1981 non trova applicazione al caso dell’istante, in quanto è finalizzata allo snellimento delle procedure relative a domande di indennizzi e contributi per danni di guerra presentati ai sensi delle leggi citate nell’art. 1 della medesima legge 593/1981 e, cioè, le “domande di indennizzi e contributi per danni di guerra presentate a norma della L. 27 dicembre 1953, n. 968, (…), domande di indennizzo per requisizioni e danni alleati, presentate a norma della L. 9 gennaio 1951, n. 10, (…) domande di rimborso dei debiti contratti dalle formazioni partigiane presentate a norma del D. Lgs. 19 aprile 1948, n. 517 (…)”.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’istante ritiene che l’articolo 12, comma 1, della legge 593/1981 preveda espressamente un’esenzione da imposta di bollo per tutti gli atti e i documenti relativi a procedure attinenti a “danni di guerra”, entro le quali deve senza dubbio ricondursi anche la procedura di liquidazione degli indennizzi di cui alla legge slovena “sulle riparazioni dei torti”. PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE La legge n. 593 del 1981 che, come ricordato, è finalizzata allo snellimento delle procedure di liquidazione degli indennizzi per danni occorsi nell’ambito della seconda guerra mondiale fornisce, all’articolo 1 e seguenti, una disciplina semplificata per dette procedure. L’articolo 1, in particolare, prevede la presentazione di una istanza di conferma per le domande di indennizzi e contributi di guerra non ancora liquidate alla data di entrata in vigore della medesima legge. La conferma è necessaria per le sole istanze presentate ai sensi delle leggi italiane ivi menzionate (legge 968/1953, 10/1951 e 517/1948). Le medesime leggi sono espressamente richiamate da diversi articoli della legge 593/1981 (ad esempio, dall’articolo 3, comma 1). L’articolo 12, comma 1, tuttavia, nel prevedere l’esenzione dall’imposta di bollo “per documenti giustificativi e gli atti delle procedure di liquidazione degli indennizzi e dei contributi per danni di guerra, ad eccezione di quelle sulle cambiali, dalla tassa di concessione governativa”, non contiene alcun riferimento normativo espresso alle leggi summenzionate. Fermo restando che le norme che dispongono esenzioni d’imposta, in quanto norme eccezionali, sono da considerarsi di stretta interpretazione, la disposizione deve essere letta attraverso un criterio sostanziale che tenga conto della ratio generale di tutte quelle norme (incluse le leggi speciali richiamate nell’articolo 1 della legge 593 del 1981) che, emanate in anni immediatamente successivi alla fine della seconda guerra mondiale, mirano a fornire un ristoro patrimoniale ai cittadini che dalla guerra, in tutte le sue forme e depravazioni, hanno subìto un danno. Come risulta dai certificati prodotti, peraltro, l’acquisizione dello status di profugo da parte dell’istante e dei suoi familiari appare direttamente connessa all’esito del secondo conflitto mondiale. Dunque, si può ritenere che l’esenzione di cui all’articolo 12 della legge 593 del 1981 si applichi anche ai documenti rilasciati da uffici italiani, attestanti fatti e status necessari ad ottenere l’indennizzo per danni di guerra secondo la normativa slovena. Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
L’Arena di Pola, 1 novembre 2016