Statuto

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Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede

E’ costituita, ai sensi della L. n. 106/2016 e del D. Lgs. n. 117/2017 una Associazione di Promozione Sociale denominata COORDINAMENTO ADRIATICO APS con sede in Bologna, via Santo Stefano 16, operante senza fini di lucro.

Potranno essere istituite (e conseguentemente sciolte) sedi secondarie, sedi operative, uffici, anche di rappresentanza, sul territorio italiano e nei territori di insediamento delle comunita? italiane dell’Adriatico orientale. L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potra? essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria.

La durata dell’Associazione e? a tempo indeterminato.

Articolo 2 - Scopi e attività

Finalita? della Associazione e? la salvaguardia dei valori culturali dei territori di antico insediamento italiano della Venezia Giulia e dell’Adriatico orientale. L’Associazione persegue finalita? civiche, solidaristiche e di utilita? sociale attraverso lo svolgimento continuato di attivita? di interesse generale ai sensi dell’Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, cosi? come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a:

a. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, architettonico e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (Art. 5, lett. f del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117)

b. organizzazione e gestione di attivita? culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita?, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura (Art. 5, lett. i del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117)

c. promozione della cultura della legalita?, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (Art. 5, lett. v del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117)

Per la realizzazione degli scopi prefissi e nell’intento di agire in favore di tutta la collettivita?, l’Associazione si propone di rappresentare e tutelare gli interessi della comunita? italiana nei territori dell’Istria, del Quarnaro, della Dalmazia, nel rispetto della piena autonomia delle finalita? e degli indirizzi delle preesistenti associazioni degli esuli, tramite qualsiasi opportuna iniziativa atta allo scopo. In particolare l’Associazione:

a. assume ogni iniziativa per la protezione della lingua e dei valori storici e culturali nazionali, onde favorire la riaffermazione dell’italianita? nei territori soprammenzionati;

b. opera nei confronti dei mezzi di informazione per la sensibilizzazione dell’opinione pubblica;

c. promuove iniziative dirette allo sviluppo e al miglioramento delle condizioni economiche della comunita? italiana, nonche? iniziative atte a sviluppare, sostenere ed illustrare la tutela, la conoscenza e la diffusione, in Italia e all’estero, della cultura istriana, fiumana e dalmata, rappresentata dalle comunita? in esilio. In questa prospettiva, l’Associazione puo? promuovere e sostenere attivita? di studio (in ambito economico, storico-giuridico, architettonico), di progettazione nonche? di direzione lavori inerenti ad interventi di restauro volti alla tutela, conservazione e valorizzazione di beni mobili ed immobili espressione dell’identita? italiana nei territori istriani, fiumani e dalmati;

d. mantiene gli opportuni contatti con le istituzioni statali, gli enti territoriali e le formazioni politiche e sociali per il conseguimento delle proprie finalita?.

Tutte le finalita? di cui al presente articolo sono perseguite dall’Associazione ponendo in essere ogni iniziativa ritenuta opportuna, anche ispirandosi ad esperienze di altri Paesi, ed avvalendosi di tutti gli strumenti finanziari, e non, esistenti a livello locale, nazionale ed internazionale, in particolar modo a livello dell’Unione Europea.

Le attivita? di cui ai commi precedenti, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessita? e? possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, ove disponibili forme di idoneo finanziamento.

Art. 3 - Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attivita? da:

a. quote e contributi degli associati;

b. eredita?, donazione e legati;

c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

d. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;

e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attivita? economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, altre entrate compatibili con le finalita? sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non e? mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’Associazione ne? all’atto del suo scioglimento.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonche? fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attivita? istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verra? messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell’Assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.

Art. 4 - Membri dell’Associazione

All’Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell’Associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessita? di perseguire i fini di promozione sociale che l’Associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

Il numero degli aderenti e? illimitato. Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.

L’adesione all’Associazione e? a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L’ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, e? subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale con contestuale rilascio della tessera associativa.

L’eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l’aspirante associato non ammesso ha facolta? di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sara? convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilita? genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovra? essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.

La qualita? di socio si perde:

  • per decesso;
  • per recesso;
  • per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi;
  • per esclusione:
  • per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
  • per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.

L’esclusione dei soci e? deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facolta? di replica. Sull’esclusione l’associato ha facolta? di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sara? convocata. Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L’esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l’esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

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Art. 7 - Organi dell’Associazione

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Art. 8 - L’Assemblea

L’Assemblea generale degli associati e? il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed e? convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa e? l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni e gli associati minorenni, che partecipano alle votazioni in assemblea per il tramite degli esercenti la responsabilita? genitoriale,

in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso. Ogni associato potra? farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non puo? ricevere piu? di due deleghe.

L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunita?.

L’Assemblea e? presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice- Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L’Assemblea e? validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la meta? dei soci. In seconda convocazione, che non puo? aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea e? validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L’Assemblea ordinaria:

  • nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
  • nomina e revoca il Revisore dei Conti;
  • stabilisce l’entita? della quota associativa annuale;
  • approva il bilancio o il rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
  • delibera sulla responsabilita? dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilita? nei loro confronti;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • fissa le linee di indirizzo dell’attivita? annuale;
  • destina eventuali avanzi di gestione alle attivita? istituzionali.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o

scissione e sullo scioglimento dell’Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della meta? piu? uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno meta? degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, e? possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sara? valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purche? adottata all’unanimita?.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilita? i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

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Art. 10 - Il Presidente ed il Vice-Presidente

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Art. 11 - Il Revisore dei Conti

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Art. 12 - Clausola compromissoria

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Art. 13 - Scioglimento

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Art.14 - Rinvio

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