STATUTO DELLA REGIONE ISTRIANA
(testo emendato)
TITOLO I ORDINAMENTO DELLA REGIONE ISTRIANA
Articolo 1
Il territorio della Regione istriana è un’unità dell’autogoverno territoriale (regionale) in seno alla Repubblica di Croazia unitaria e indivisibile, democratica e sociale.
Articolo 2
La Regione istriana è costituita dalle unità dell’autogoverno locale, ossia dai territori delle città di : Buje-Buie, Buzet, Labin, Novigrad-Cittanova, Pazin, Pore?, Pula, Rovinj-Rovigno, Umag-Umago e Vodnjan-Dignano e territori dei comuni Bale-Valle, Barban, Brtonigla-Verteneglio, Cerovlje, Fažana-Fasana, Gra?iš?e, Grožnjan-Grisignana, Karojba, Kanfanar, Kaštelir-Labinci, Kršan, Raša, Laniš?e, Ližnjan, Lupoglav, Sveti Lovre?, Mar?ana, Medulin, Motovun-Montona, Sveta Nedelja, Oprtalj-Portole, Pi?an, Sveti Petar u Šumi, Svetvin?enat, Tinjan, Višnjan, Vižinada, Vrsar e Žminj.
Articolo 3
La Regione istriana è persona giuridica.
Il nominativo della Regione istriana si scrive in forma bilingue come segue: Istarska županija – Regione Istriana.
Il testo “ISTARSKA ŽUPANIJA – REGIONE ISTRIANA” va scritto sul timbro, sulla stampiglia, sulla scritta degli organi rappresentante, esecutivo ed amministrativi della regione, delle persone giuridiche con poteri pubblici, nonché in testa agli atti.
La Regione istriana ha lo stemma, la bandiera, l’inno e la Giornata.
L’aspetto e l’uso dello stemma e della bandiera, la ricorrenza in cui viene usato l’inno e la Giornata della Regione istriana, vengono stabiliti da apposite delibere dell’Assemblea della Regione istriana.
Articolo 4
L’Assemblea della Regione istriana (qui di seguito: Assemblea) ha sede a Pisino.
La Giunta della Regione istriana (qui di seguito: Giunta) ha sede a Pola.
Le sedute solenni dell’Assemblea hanno luogo, di regola, nell’aula della Dieta Istriana – Istarska sabornica a Parenzo.
Articolo 5
La Regione istriana è l’unità dell’autogoverno territoriale (regionale) di tutti i suoi cittadini.
Articolo 6
Nella Regione istriana la lingua croata e quella italiana sono equiparate nell’uso ufficiale per quel che concerne il lavoro degli organi regionali nell’ambito dell’autogoverno locale.
Le modalità per la realizzazione del bilinguismo vengono stabilite dal presente Statuto e da altre prescrizioni.
Le caratteristiche etniche e culturali autoctone ed altre particolarità dell’Istria sono salvaguardate in conformità alle disposizioni del presente Statuto e ad altre prescrizioni.
Articolo 7
L’Assemblea può proclamare cittadino onorario le persone che si sono distinte per meriti straordinari. Al cittadino onorario viene assegnato un particolare Riconoscimento della Regione istriana.
Articolo 8
L’Assemblea può assegnare premi e altri riconoscimenti pubblici a cittadini e a persone giuridiche per particolari meriti conseguiti in tutti i campi della vita economica e sociale, rilevanti per la Regione istriana.
Articolo 9
La Regione istriana, nell’attuare l’interesse comune di promozione dello sviluppo sociale, instaura rapporti di collaborazione con altre unità regionali e locali e con le loro associazioni.
La Regione istriana può aderire ad organizzazioni internazionali e ad associazioni delle unità regionali e locali.
L’Assemblea può decidere di instaurare una collaborazione a lungo termine e duratura, con altre unità regionali e locali come pure con le loro associazioni.
Articolo 10
La Regione istriana promuove in particolar modo la collaborazione transfrontaliera con i territori dell’Istria nella Repubblica di Slovenia e nella Repubblica Italiana.
TITOLO II COMPETENZE D’AUTOGOVERNO E D’AMMINISTRAZIONE
CAPO 1. COMPETENZE D’AUTOGOVERNO
Articolo 12
La Regione istriana ha l’autonomia di decidere in merito alle attività che rientrano nelle competenze d’autogoverno.
Articolo 13
Nell’ambito delle competenze d’autogoverno la Regione istriana:
1. Coordina gli interessi ed intraprende attività volte ad uno sviluppo sociale uniforme dei comuni e delle città che costituiscono la Regione, nonché della Regione come entità,
2. Conforma i punti di vista dei comuni e delle città sulle questioni deliberate dagli organi dell’autorità statale, ossia coordina l’ordinamento delle questioni d’interesse comune, che vengono deliberate dagli organi dei comuni e delle città che fanno parte della Regione,
3. Decide ed assicura le condizioni per l’assetto territoriale e la pianificazione urbanistica, l’assetto degli abitati e delle abitazioni, l’attività comunale, l’infrastruttura, la salvaguardia e il miglioramento dell’ambiente naturale, come pure della salute della popolazione,
4. Decide e assicura le condizioni per lo sviluppo della tutela all’infanzia, della previdenza sociale, della cultura, della cultura fisica, dello sport e della cultura tecnica, e coordina lo sviluppo e l’instaurazione di una rete d’istituzioni educative, istruttive, culturali, sanitarie, sociali, comunali ed altre,
5. Svolge le attività che le città e i comuni, in seno al proprio autogoverno, hanno trasmesso alla Regione,
6. Costituisce enti pubblici ed altre persone giuridiche per realizzare gli obiettivi collettivi dei comuni, delle città e della Regione nella sua entità,
7. Stimola lo sviluppo economico sostenibile, e principalmente il turismo, l’agricoltura e gli altri rami che non deturpano e non inquinano l’ambiente,
8. Regola anche altre questioni di comune interesse per i comuni, le città e la Regione stessa.
Articolo 14
La Regione istriana emana le prescrizioni per i seguenti campi d’attività:
1. l’assetto degli assessorati regionali e lo status dei loro dipendenti,
2. l’ordinamento degli enti e delle imprese regionali e lo status dei loro dipendenti,
3. la tutela del patrimonio storico, culturale e nazionale, dei prodotti istriani tipici e dei toponimi,
4 esprime opinioni in merito alla definizione e all’assetto del territorio, della sede e della denominazione delle città e dei comuni,
5. l’indizione del referendum,
6. l’educazione prescolastica, l’istruzione elementare e quella media superiore,
7. il traffico e l’infrastruttura del traffico, la manutenzione delle strade pubbliche, gli acquedotti, l’economia idrica e le opere pubbliche d’importanza locale e regionale,
8. l’urbanistica e la pianificazione ambientale, la salvaguardia del mare, del paesaggio e dell’ambiente,
9. gli enti culturali, ricreativi e sportivi, i musei e le biblioteche d’interesse locale e regionale,
10. l’occupazione e la previdenza sociale,
11. l’igiene e la sanità, l’assicurazione sanitaria e ospedaliera, nonché la riabilitazione dei disabili,
12. l’agricoltura e l’economia forestale, le bonifiche, le commassazioni, l’irrigazione, l’industria ittica, la caccia e la pesca,
13. lo sviluppo economico, il turismo, l’industria alberghiera e l’intrattenimento,
14. le fonti termali, le miniere e gli scavi,
15. le associazioni umanitarie ed altre associazioni volontarie,
16. l ‘assetto dei porti e l’organizzazione delle linee marittime,
17. gli aeroporti,
18. la pianificazione e lo sviluppo della rete di enti educativi, sanitari, sociali e culturali,
19. le cooperative,
20. l ‘edificazione di appartamenti, il rilascio dei permessi di costruzione e d’ubicazione, di altri atti legati alla costruzione e all’attuazione dei documenti relativi all’assetto territoriale per il territorio della Regione all’infuori del territorio delle grandi città,
21. la tutela della flora e della fauna,
22. i mercati e le fiere,
23. i servizi antiincendio, tutela e salvataggio,
24. la previsione e la prevenzione di calamità naturali, come pure le attività da intraprendere durante e dopo le stesse,
25. l’antichità e le belle arti,
26. le reti radiofoniche, televisive e internet,
27. altre mansioni conformemente a leggi specifiche.
Articolo 15
Nel procedimento d’emanazione di prescrizioni e d’altri atti, gli organi della Regione si consultano regolarmente con quelli comunali e cittadini.
Nei casi di particolare importanza per un singolo comune o città, gli organi della Regione hanno l’obbligo di consultare il Consiglio comunale o cittadino.
La Regione istriana incoraggia la partecipazione attiva dei cittadini nella definizione delle prescrizioni d’interesse generale, e garantisce il diritto di partecipazione a tutti i soggetti interessati.
I principi d’assetto organizzativo promossi dalla Regione istriana sono il decentramento, la sussidiarità, la semplicità procedurale, e l’attività di carattere pubblico.
CAPO 2. COMPETENZE D’AMMINISTRAZIONE
Articolo 17
La Regione istriana costituisce gli assessorati che svolgono le attività di carattere amministrativo in seno all’autogoverno.
Gli assessorati vengono istituiti con apposita delibera dell’Assemblea.
Gli assessori vengono nominati dalla Giunta, in base ad un bando di concorso pubblico, e dirigono l’assessorato di loro competenza.
Articolo 18
Gli organi dell’amministrazione statale centrale possono, nello svolgimento delle mansioni di loro competenza, eccezion fatta per le attività che per legge vengono attuate dalle autorità pubbliche, usufruire degli assessorati regionali di cui all’articolo 17, su previo accordo scritto con il Presidente della Regione.
Articolo 19
La Regione istriana incoraggia la partecipazione attiva dei cittadini nell’attuazione delle prescrizioni d’interesse generale, e garantisce a tutti i soggetti interessati, il diritto di aderirvi.
Alcune attività di competenza dell’autogoverno locale dei comuni e delle città, possono con decisione del Consiglio comunale e cittadino, venir trasferite alla Regione, in conformità con una delibera dell’Assemblea.
Articolo 20
Le sedi degli assessorati, delle sezioni e dei servizi, sono stabilite da prescrizioni emanate dall’Assemblea che garantiscono la rappresentanza delle città e dei comuni sul territorio della Regione istriana.
TITOLO III TUTELA DELLE PECULIARITÀ AUTOCTONE, ETNICHE E CULTURALI
Articolo 21
La Regione istriana promuove le caratteristiche sociali, territoriali, naturali, etniche, culturali, nonché le altre particolarità dell’Istria.
La Regione istriana promuove le usanze popolari istriane, la celebrazione delle festività popolari, la tutela dei toponimi originali, e delle parlate locali (ciacava, “tzacava”, caicava, istriota, istroveneta, istrorumena ed altre) tramite l’istruzione dedicata alla conoscenza dell’ambiente sociale e mediante altri contenuti.
La Regione istriana stimola la fabbricazione e la produzione dei prodotti autentici istriani e la prestazione di servizi, promuovendoli sul mercato croato ed estero, e li tutela con un particolare marchio regionale.
L’Assemblea stabilisce il marchio e prescrive l’uso dello stesso, in conformità alle prescrizioni particolari.
Articolo 22
La Regione istriana protegge da tutte le attività che potrebbero minacciare le particolarità pluriculturali e plurietniche dell’Istria.
Articolo 23
La Regione istriana provvede all’istrianità quale espressione tradizionale dell’appartenenza regionale della sua plurietnicità.
Articolo 24
Nella Regione istriana l’uso ufficiale paritetico delle lingue croata e italiana si reali zza:
1. nel lavoro di tutti gli organi della regione nell’ambito delle competenze d’autogoverno,
2. nel procedimento davanti agli organi amministrativi.
Gli organi di cui al comma 1 del presente articolo, renderanno possibile l’uso e riconosceranno la validità dei documenti giuridici privati anche quando sono redatti in lingua italiana.
Articolo 25
Nella Regione istriana il lavoro dell’Assemblea regionale e della Giunta si svolge in lingua croata e italiana.
Nella Regione istriana si assicura il bilinguismo:
1. nello scrivere il testo di timbri e stampiglie con lettere della stessa grandezza,
2. nello scrivere, con lettere della stessa grandezza, le tabelle degli organi rappresentativi, esecutivi ed amministrativi della Regione, come pure delle persone giuridiche che hanno funzioni pubbliche,
3. nello scrivere i titoli degli atti con lettere della stessa grandezza.
Al consigliere dell’Assemblea, al membro della Giunta, oppure al cittadino, si assicura:
1. il recapito del materiale bilingue per le sedute dell’Assemblea e della Giunta regionale,
2. la stesura bilingue del verbale e la pubblicazione bilingue delle conclusioni,
3. la pubblicazione bilingue degli avvisi ufficiali e degli inviti degli organismi rappresentativi, esecutivi ed amministrativi della Regione, come pure il materiale bilingue per le sedute dell’organismo rappresentativo ed esecutivo.
Articolo 26
Su parte del territorio o su tutto il territorio dei comuni e delle città della Regione istriana nei quali risiedono gli appartenenti alla comunità nazionale italiana, conformemente ai loro statuti, le lingue croata e italiana sono equiparate nell’uso ufficiale.
Articolo 27
Agli appartenenti alla comunità nazionale italiana si garantisce il diritto all’uso pubblico della loro lingua e scrittura, il diritto alla salvaguardia dell’identità nazionale e culturale – e a tale scopo possono fondare società culturali ed altre società che sono autonome – il diritto di organizzare liberamente la propria attività informativa ed editoriale, il diritto all’educazione e all’istruzione elementare, media superiore e universitaria nella propria lingua, secondo programmi particolari che contengono in modo adeguato la loro storia, cultura e scienza, come pure il diritto di mettere in rilievo le caratteristiche nazionali.
Nell’attuare tale diritto, gli appartenenti alla comunità nazionale italiana e le loro istituzioni possono collegarsi con istituti in Croazia e all’estero.
Sugli edifici delle sedi della Regione istriana, accanto alla bandiera della Repubblica di Croazia e a quella della Regione istriana, si espone anche la bandiera della comunità nazionale italiana, come pure in occasioni solenni e nelle sedute degli organi di rappresentanza.
Articolo 28
Al fine di attuare la parità della lingua croata e di quell’italiana, la Regione impiega un adeguato numero di dipendenti che hanno una medesima conoscenza attiva delle lingue croata e italiana.
Nei procedimenti di primo e secondo grado dinanzi agli organi amministrativi della Regione, gli appartenenti alla comunità nazionale italiana hanno gli stessi diritti come nei procedimenti dinanzi agli organi dell’amministrazione statale di primo grado.
Le persone giuridiche che hanno pubblici poteri, nell’espletamento degli affari per gli appartenenti alla comunità nazionale italiana, nei rapporti reciproci diretti possono usare solo la lingua italiana.
Articolo 29
La Regione istriana assicura ai cittadini il rilascio di documenti pubblici e moduli bilingui che vengono usati ufficialmente.
Articolo 30
Nei comuni e nelle città che hanno prescritto il bilinguismo, agli alunni dell’istituto con insegnamento in lingua croata verrà assicurato e particolarmente incoraggiato l’insegnamento della lingua italiana quale lingua dell’ambiente sociale.
Articolo 31
Alla Commissione per le questioni e la tutela dei diritti della comunità nazionale italiana autoctona, quale organo di lavoro permanente dell’Assemblea, viene garantito il consenso in materia di questioni che rientrano nell’ambito dell’autogoverno regionale e che sono di particolare rilievo per gli appartenenti alla comunità nazionale italiana.
La Commissione di cui al primo comma del presente articolo, è costituita dal Presidente e da quattro membri, la maggioranza dei quali appartengono alle file dei consiglieri della comunità nazionale italiana.
La Commissione di cui al primo comma del presente articolo, grazie al diritto d’iniziativa e di consenso, può togliere un argomento dall’ordine del giorno, per una volta sola e per un periodo di novanta giorni.
Il diritto di consenso può venir esercitato anche da un terzo dei membri dell’Assemblea, nel caso in cui ritengano che una prescrizione possa nuocere alle particolarità pluriculturali e plurietniche dell’Istria.
L’applicazione del consenso è stabilita dal Regolamento di procedura e da altri atti dell’Assemblea.
Articolo 32
La Regione istriana riconosce il ruolo e il valore dell’Unione Italiana – Talijanska unija, quale rappresentante degli appartenenti alla comunità nazionale italiana.
Per il lavoro dell’Unione Italiana – Talijanska unija e delle sue istituzioni, la Regione istriana assicura i mezzi finanziari nel suo Bilancio, nell’ambito delle proprie possibilità.
Articolo 33
La Regione istriana stimola le condizioni per l’attuazione del libero rientro e per l’ottenimento del pieno status di cittadini per tutti gli emigrati istriani, e promuove i loro legami con i luoghi d’origine.
Articolo 33a
Allo scopo di promuovere e tutelare la posizione delle minoranze nazionali, i loro appartenenti eleggono i propri rappresentanti nel Consiglio delle minoranze nazionali ed i rappresentanti delle minoranze nazionali.
La Regione istriana assicura i mezzi finanziari per il lavoro del Consigli delle minoranze e dei rappresentanti delle minoranze nazionali, come pure i mezzi per lo svolgimento delle mansioni amministrative, e può pure stanziare mezzi finanziari per lo svolgimento di determinate attività stabilite dai programmi d’attività dei Consiglio delle minoranze e dei rappresentanti delle minoranze nazionali, conformemente alle possibilità del bilancio regionale.
Il Piano finanziario e il Bilancio consuntivo del Consiglio delle minoranze nazionali e dei rappresentanti delle minoranze nazionali, vengono pubblicati sul” Bollettino ufficiale della Regione istriana”.
TITOLO IV ORGANI ED ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA REGIONE ISTRIANA
CAPO 1. ORGANI DELLA REGIONE ISTRIANA
Articolo 34
Gli organi della Regione istriana sono l’Assemblea della Regione istriana, la Giunta della Regione istriana ed il Presidente della Regione istriana
CAPO 2. ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
1. Disposizioni basilari
Articolo 35
L’Assemblea della Regione istriana è l’organo rappresentativo dei cittadini della Regione istriana.
L’Assemblea della Regione istriana può, in occasioni solenni, usare la denominazione di Dieta Istriana – Istarski sabor.
Articolo 36
L’Assemblea:
1. Emana lo Statuto della Regione istriana ed il Regolamento di procedura dell’Assemblea della Regione istriana,
2. Emana le delibere ed altri atti generali che regolano le questioni nell’ambito dell’autogoverno della Regione istriana,
3. Elegge e destituisce dalla carica il Presidente ed il Vicepresidente dell’Assemblea, il Presidente ed il Vicepresidente della Regione, elegge e destituisce dalla carica i membri della Giunta, gli organi di lavoro dell’Assemblea, elegge o nomina e destituisce dalla carica anche altre persone, come stabilito dalle leggi e dal presente Statuto,
4. Approva il Bilancio e il Conto consuntivo,
5. Costituisce enti pubblici ed altre persone giuridiche per svolgere attività economiche, sociali ed altre attività d’interesse per la Regione,
6. Determina l’assetto e le competenze degli assessorati,
7. Esamina anche altre questioni d’interesse per la Regione istriana.
Articolo 37
Il Regolamento di procedura dell’Assemblea della Regione istriana, stabilirà più dettagliatamente le modalità per la costituzione, la convocazione, il lavoro e il corso delle sedute, le votazioni e la stesura del verbale, nonché il mantenimento dell’ordine durante le sedute.
2. Assetto organizzativo
Articolo 38
L’Assemblea è costituita da 41 membri, almeno 4 dei quali appartengono alla comunità nazionale italiana.
Articolo 39
L’Assemblea ha il Presidente e due Vicepresidenti.
Il Presidente oppure uno dei Vicepresidenti è appartenente alla comunità nazionale italiana.
La proposta per l’elezione del Presidente e dei Vicepresidenti viene data, in forma scritta, da un minimo di dieci (10) membri dell’Assemblea, e vidimata dalle firme degli stessi.
Articolo 40
Il Presidente e i Vicepresidenti dell’Assemblea vengono eletti a scrutinio segreto.
Viene eletto Presidente e Vicepresidente dell’Assemblea il candidato per il quale ha votato la maggioranza di tutti i membri dell’Assemblea.
Quando per la carica di Presidente e Vicepresidenti dell’Assemblea vengono proposti più candidati e nessuno di loro riceve la maggioranza dei voti di tutti i membri, la votazione viene ripetuta per i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nel primo giro di votazione. Se due o più candidati hanno ricevuto lo stesso numero di voti, la votazione si ripete per ordine alfabetico.
Nella votazione ripetuta viene eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza dei voti di tutti i membri.
Se nella votazione ripetuta il candidato non ottiene la maggioranza dei voti di tutti i membri, il procedimento di candidatura si ripete.
Articolo 41
Il Presidente dell’Assemblea presiede le sedute dell’Assemblea.
L’Assemblea è rappresentata dal suo Presidente.
3. Diritti e doveri dei membri dell’Assemblea
Articolo 42
I membri dell’Assemblea sono i consiglieri che vengono eletti per un periodo di quattro (4) anni, pari alla durata del loro mandato.
Articolo 43
La funzione dei membri dell’Assemblea è onoraria.
I membri non hanno un mandato obbligatorio e non sono revocabili.
Dal giorno in cui l’Assemblea viene costituita, fino alla cessazione del mandato, i membri hanno tutti i diritti e i doveri.
Il mandato di un membro dell’Assemblea può cessare prima della decorrenza del periodo prestabilito, se si adempiono le condizioni stabilite per legge. In tal caso gli subentra il suo sostituto.
Articolo 44
I membri dell’Assemblea prestano giuramento solenne in lingua croata, ovvero in lingua italiana, che è del seguente tenore:
“Prise ž em da ?u prava i obveze ?lana Skup š tine Istarske ž upanije obavljati savjesno i odgovorno, radi gospodarskog, kulturnog i socijalnog probitka Istarske ž upanije i da ?u se u obavljanju du ž nosti ?lana Skup š tine Istarske ž upanije, pridr ž avati Statuta Istarske ž upanije te da ?u š tititi i promicati regionalne osobitosti Istre”.
“Giuro che svolgerò coscienziosamente e con responsabilità, l’incarico derivatomi dai diritti e doveri di membro dell’Assemblea della Regione istriana, per lo sviluppo economico, culturale e sociale della Regione istriana, e che mi atterrò allo Statuto della Regione istriana nell’espletamento dei miei doveri di membro dell’Assemblea della Regione istriana, e che tutelerò e promuoverò le particolarità regionali dell’Istria.”
Chi presiede i lavori dell’Assemblea legge il testo del giuramento e ciascun membro, dopo esser stato chiamato, pronuncia “prise ž em”, ossia “Lo giuro” e in seguito sottoscrive il testo del giuramento solenne.
Articolo 45
I membri dell’Assemblea, hanno il diritto di essere protetti a carico della Regione istriana se minacciati per i pareri e il voto espressi alle sedute dell’Assemblea o degli organi di lavoro.
Articolo 46
4. Proposta ed emanazione degli atti dell’Assemblea
Articolo 47
L’Assemblea emana prescrizioni nell’ambito delle sue competenze d’autogoverno.
Gli atti vengono sottoscritti dal Presidente dell’Assemblea.
Gli atti dell’Assemblea vengono pubblicati in lingua croata e in lingua italiana sul “Bollettino ufficiale della Regione Istriana”.
Articolo 48
I membri dell’Assemblea, la Giunta, gli organi di lavoro dell’Assemblea, i consigli cittadini e comunali, le loro giunte e gli elettori in un numero non inferiore a mille, hanno il diritto di proporre gli atti che vengono emanati dall’Assemblea.
Articolo 49
L’emanazione, la revoca, oppure la revoca parziale delle prescrizioni nell’ambito delle competenze d’autogoverno della Regione istriana, vengono sottoposte a referendum, su richiesta di almeno 5000 elettori, oppure della metà dei consigli comunali e cittadini della regione.
5. Modalità di lavoro dell’Assemblea
Articolo 50
L’Assemblea svolge la propria attività se alle sedute è presente la maggioranza di tutti i membri. L’Assemblea, di regola, emana le delibere a maggioranza di voti dei membri presenti, eccezion fatta per i casi in cui viene prescritta un’altra maggioranza.
A maggioranza di voti di tutti i membri dell’Assemblea, si decide su:
– lo Statuto e il Regolamento,
– il Bilancio annuale della Regione istriana o il finanziamento provvisorio,
– il Conto consuntivo,
– l’elezione del Presidente e dei Vicepresidenti dell’Assemblea,
– l’elezione del Presidente della Regione, dei Vicepresidenti della Regione e della Giunta,
– altre questioni qualora prescritte dalla legge, dallo Statuto o dal Regolamento sul lavoro dell’Assemblea.
Articolo 51
L’Assemblea viene convocata dal suo Presidente, rispettivamente dal Vicepresidente in caso di sua assenza, conformemente al Regolamento di procedura.
Articolo 52
“Il presidente dell’organo rappresentativo convoca la seduta dell’organo rappresentativo secondo necessità, al minimo una volta ogni tre mesi.
Il presidente ha l’obbligo di convocare la seduta dell’organo rappresentativo su richiesta motivata di al minimo un terzo di membri dello stesso entro 15 giorni dal recapito della richiesta.
Nel caso che il presidente dell’organo rappresentante non convocasse la seduta entro 15 giorni, il presidente della Giunta della Regione istriana la convocherebbe entro 15 giorni.
Dopo la scadenza del termine di cui al comma precedente, su richiesta di al minimo un terzo di membri dell’organo rappresentativo, la seduta può venir convocata dal Prefetto dell’organo centrale dell’amministrazione statale, competente per gli affari dell’autogoverno locale e territoriale (regionale).
Gli altri diritti e obblighi del Presidente, vengono stabiliti dal Regolamento.
Articolo 53
“Le sedute dell’Assemblea sono pubbliche.
Il pubblico può venir allontanato soltanto eccezionalmente, in casi previsti dalla legge e dall’atto generale delle unità.
La votazione alle sedute dell’Assemblea è palese, eccetto nei casi in l’Assemblea non optasse, conformemente al Regolamento o un altro atto generale, riguardo ad una determinata questione, per il voto segreto.
6. Organi di lavoro dell’Assemblea
Articolo 54
L’Assemblea costituisce comitati, commissioni ed altri organi di lavoro, permanenti e provvisori.
CAPO 3. GIUNTA DELLA REGIONE ISTRIANA
Articolo 55
La Giunta svolge le mansioni di carattere esecutivo nell’ambito della Regione istriana.
Articolo 56
La Giunta conta fino a 13 membri, incluso il Presidente e i suoi sostituti.
La Giunta ha il Presidente e due Vicepresidenti che sono i sostituti di diritto del Presidente della Giunta.
Gli appartenenti alla comunità nazionale italiana hanno diritto alla rappresentanza proporzionale negli organi esecutivi della Regione istriana.
Il presidente della Giunta regionale ed i suoi sostituti, svolgono l’incarico professionalmente, mentre i membri della Giunta regionale della Regione istriana lo possono svolgere professionalmente.
Su proposta del Presidente della Giunta, l’Assemblea regionale emana la delibera sullo svolgimento professionale dell’incarico di membro della Giunta.
I mezzi per lo svolgimento professionale dell’incarico di membro della Giunta, vengono assicurati nel Bilancio.
Il Presidente della Giunta, in base al Regolamento, emana il decreto di valorizzazione delle persone di cui al comma 3 del presente articolo.
Articolo 57
Su proposta del Presidente della Regione, l’Assemblea elegge e destituisce per maggioranza di voti, i sostituti del Presidente ed i membri della Giunta, per un periodo di quattro anni, rispettivamente fino alla fine del mandato.
Fino ad un terzo dei membri della Giunta può essere costituito da persone che non sono membri dell’organo rappresentativo secondo le modalità e ele procedure stabilite per l’elezione degli altri membri della Giunta.
La Giunta risponde del proprio operato all’Assemblea.
Il Presidente, i Vicepresidenti e i membri della Giunta sono responsabili delle delibere emanate dalla Giunta, mentre rispondono di persona per le delibere emanate nell’ambito del proprio campo di competenza.
Articolo 58
L’assetto organizzativo, le modalità di lavoro e la deliberazione della Giunta vengono stabiliti dal Regolamento di lavoro della Giunta della Regione istriana, in conformità al presente Statuto.
Uno dei membri della Giunta è incaricato per le questioni della comunità nazionale italiana e degli altri gruppi etnici.
Articolo 59
La Giunta prepara le proposte degli atti generali, esegue, oppure provvede alla realizzazione degli atti generali dell’Assemblea, indirizza l’attività degli organi amministrativi della Regione istriana nello svolgere le attività di competenza dell’autogoverno, ossia le mansioni dell’amministrazione statale affidate alla Regione istriana, controlla il loro lavoro e svolge altre attività regolate dallo Statuto della Regione istriana.
La Giunta amministra i beni immobili e quelli mobili di proprietà della Regione istriana, come pure le loro entrate ed uscite conformemente alla legge e allo Statuto della Regione istriana.
CAPO 4. IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ISTRIANA
Articolo 61
Il Presidente della Regione istriana convoca le sedute della Giunta e detiene il potere esecutivo al livello regionale.
Il Presidente della Regione, è di diritto Presidente della Giunta.
La Regione ha due Vicepresidenti. Il Presidente della Regione istriana, oppure uno dei Vicepresidenti, è appartenente alla comunità nazionale italiana.
Il Presidente della Regione istriana designa il Vicepresidente che lo sostituisce quando egli stesso ha altri impegni.
Articolo 62
L’Assemblea elegge e destituisce con voto segreto il Presidente, a maggioranza dei voti di tutti i suoi membri.
L’elezione del Presidente viene svolta secondo le modalità e le procedure usate per l’elezione del Presidente e del Vicepresidente dell’Assemblea, conformemente alla legge e al presente Statuto.
Articolo 63
Nello svolgere le attività che rientrano nella sfera delle sue competenze, il Presidente risponde all’Assemblea.
Articolo 64
Il Presidente della Regione istriana:
1. rappresenta la Regione istriana,
2. convoca e presiede le sedute della Giunta,
3. dirige, coordina e controlla il lavoro degli uffici, servizi e assessorati regionali,
4. nell’attuazione dell’autogoverno locale, si consulta regolarmente con i sindaci delle città e dei comuni presenti sul territorio regionale,
5. emana ordini specifici per l’attuazione di prescrizioni ed altri atti dell’Assemblea e della Giunta,
6. svolge altre attività di sua competenza, stabilite dalle prescrizioni e dal presente Statuto.
Articolo 65
Il Presidente della Regione è tenuto a ricevere a colloquio ogni cittadino residente sul territorio della Regione Istriana, entro 60 giorni dal giorno in cui gli è stata presentata la richiesta.
In alcuni casi il Presidente può autorizzare il Vicepresidente, oppure un membro della Giunta, a rappresentarlo.
Un membro della Giunta nell’ambito delle sue competenze ha l’obbligo di ricevere a colloquio, entro trenta giorni, ogni cittadino residente sul territorio della Regione istriana.
Articolo 66
Il Presidente, nell’espletamento delle sue funzioni nell’ambito dell’autogoverno regionale, può sospendere l’esecuzione di un atto generale dell’Assemblea, se valuta che con tale atto viene violata la legge o qualche altra prescrizione, e richiedere all’Assemblea di rimediare a tali carenze entro 15 giorni. Qualora l’Assemblea non procedesse secondo tale richiesta, il Presidente è tenuto ad informare, entro sette giorni, il Prefetto dell’Ufficio all’amministrazione statale nella Regione, nonché l’organo centrale dell’amministrazione statale autorizzato al controllo della legalità del lavoro degli organi delle unità dell’autogoverno locale.
Articolo 67
“L’Assemblea regionale può esprimere sfiducia completa al Presidente della Giunta, ad un singolo membro della Giunta o alla Giunta completa ed esonerarli dall’incarico prima della scadenza del termine per cui sono stati eletti.
La proposta di sfiducia può venir presentata da un terzo dei membri dell’Assemblea.
La proposta di sfiducia non può venir discussa e votata prima della scadenza di sette giorni dalla sua presentazione.
Il dibattito e la votazione in merito alla proposta di sfiducia, si devono svolgere al massimo entro 30 giorni dal giorno di recapito della proposta da parte del Presidente dell’Assemblea.”
Articolo 67a
CAPO 5. AMMINISTRAZIONE DELLA REGIONE ISTRIANA
Articolo 68
Gli assessorati adempiono alle prescrizioni e agli altri atti generali dell’Assemblea e della Giunta, e sono responsabili dei propri settori.
Gli assessorati sono tenuti a render possibile, con il proprio lavoro, l’attuazione dei diritti e delle necessità dei cittadini e delle persone giuridiche.
Articolo 69
Gli assessorati sono indipendenti nell’ambito delle proprie competenze.
Gli assessorati rispondono all’Assemblea ed alla Giunta, dello svolgimento legale e tempestivo delle mansioni rientranti nella loro sfera di competenza.
Gli appartenenti alle minoranze che conformemente alla disposizione dell’articolo 20 della Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali (Gazzetta popolare 155/02), hanno diritto alla rappresentanza proporzionale nell’Assemblea regionale, ottengono anche il diritto di rappresentanza negli organi amministrativi della regione.
Mediante il Piano d’occupazione, la Giunta, constaterà il numero degli occupati presso gli organi amministrativi delle unità della Regione istriana e il numero necessario di appartenenti alle minoranze nazionali da impiegare al fine di ottenere la rappresentanza, conformemente alla Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali di cui al comma precedente e svolgerà la politica di occupazione conformemente al sopraindicato.
I mezzi per lo svolgimento dell’attività degli assessorati vengono assicurati nel Bilancio regionale e da altre fonti.
Articolo 70
Gli assessori, nominati dalla Giunta in base a concorso pubblico, gestiscono gli organi amministrativi.
La Giunta può esonerare l’assessore di cui al comma 1 del presente articolo:
1 su richiesta dello stesso assessore,
2 se si manifestano dei motivi che, secondo prescrizioni particolari che ordinano il rapporto di lavoro, determinano la cessazione dello stesso,
3 se l’assessore non si attiene alle prescrizioni e agli atti generali della Regione o procede contro gli stessi,
4 se l’assessore per negligenza o irregolarità, causa danni alla Regione, oppure svolge i propri incarichi trascurandoli e con incuranza potendo arrecare danno agli interessi del servizio che svolge all’interno dell’unità d’autogoverno territoriale (regionale).
Sui diritti e le responsabilità, nonché sulle altre questioni in merito al lavoro dell’assessore, vengono applicate le disposizioni della Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale) e la Legge sui rapporti di lavoro degli impiegati presso gli organi delle unità dell’autogoverno locale e territoriale (regionale).
Articolo 70a
Gli impiegati presso la Regione istriana verranno di continuo stimolati ad abilitarsi e perfezionarsi professionalmente per mezzo di corsi e seminari di formazione, in base alla strategia e al piano di abilitazione e perfezionamento permanente, che verranno emanati dal Governo della Repubblica di Croazia in base alla proposta comune delle associazioni nazionali delle unità dell’autogoverno locale e territoriale (regionale) e dell’organo centrale dell’amministrazione statale competente per gli affari dell’autogoverno locale e territoriale.”
Articolo 70b
Gli organi amministrativi della Regione sono competenti a deliberare sulle istanze promosse contro agli atti singoli emanati dagli organi amministrativi comunali, cittadini, nonché dagli organi amministrativi delle grandi città.
Nei confronti degli atti singoli emanati in prima istanza dagli organi amministrativi della Regione, si può presentare ricorso al ministero competente.”
Articolo 70c
Nei confronti degli atti singoli emanati dall’Assemblea e della Giunta con cui si decide dei diritti, degli obblighi e degli interessi legali di persone fisiche e giuridiche, se non prescritto altrimenti per legge particolare, non si può presentare ricorso, bensì si può avviare un procedimento amministrativo.
TITOLO V BENI, PATRIMONIO E FINANZIAMENTO DELLA REGIONE ISTRIANA
1. Beni e patrimonio della Regione Istriana
Articolo 72
La Regione istriana ha il proprio patrimonio e i propri beni.
Tutti i beni mobili e immobili di proprietà della Regione, come pure i diritti che le appartengono, costituiscono i beni ed il patrimonio della Regione.
I beni ed il patrimonio di proprietà della Regione, devono essere amministrati secondo le regole della buona gestione.
La Giunta amministra i beni ed il patrimonio della Regione in base ad un atto generale dell’Assemblea, relativo alle condizioni, alle modalità e al procedimento di gestione degli stessi.
Articolo 73
I singoli atti relativi all’acquisto, vendita, uso, appalto, subappalto degli immobili e dei beni mobili, dei titoli e degli utili, vengono emanati dalla Giunta.
La Giunta è tenuta ad ottenere l’approvazione dell’Assemblea, per ogni acquisto o vendita di beni immobili il cui valore supera l’importo di 1.000.000 di kune.
2. Finanziamento della Regione istriana
Articolo 74
La Regione Istriana ha le proprie entrate delle quali dispone autonomamente.
Le entrate della Regione sono proporzionali alle attività svolte.
Le entrate della Regione sono, in particolare, le seguenti:
1. entrate dai beni immobili e mobili di sua proprietà,
2. entrate dalle imprese e d’altre persone giuridiche di sua proprietà, come pure le entrate dalle concessioni date,
3. entrate dalla vendita di beni immobili e mobili di sua proprietà,
4. doni, eredità, legati,
5. imposte, compensi e tasse,
6. aiuti e dotazioni previsti nel Bilancio statale, ossia da una legge speciale,
7. retribuzioni del Bilancio statale per lo svolgimento delle attività dell’amministrazione statale demandate alla Regione,
8. multe e profitti patrimoniali sottratti,
9. altre entrate.
Articolo 75
Il Bilancio della Regione istriana si riferisce all’anno solare e vale per l’anno per il quale è stato approvato.
Il Bilancio viene approvato prima dell’inizio dell’anno a cui si riferisce.
Se il Bilancio non viene approvato prima dell’inizio dell’anno, si emana la Delibera sul finanziamento provvisorio, per un periodo non superiore a tre mesi.
Decorso l’anno per il quale è stato emanato il Bilancio, l’Assemblea emana il Conto consuntivo del Bilancio.
TITOLO VI GLI ATTI DELLA REGIONE ISTRIANA
Articolo 76
L’Assemblea della Regione istriana basandosi sui diritti e sulle autorizzazioni stabiliti dalle perscrizioni e dal presente Statuto, emana lo Statuto, le delibere, il Bilancio, il Conto consuntivo del Bilancio, le raccomandazioni, i decreti, le conclusioni, indicazioni, direttive, dichiarazioni, risoluzioni, riconoscimenti e ringraziamenti, e dà interpretazioni autentiche degli atti che emana.
Nel procedimento che precede l’emanazione di determinate delibere dell’Assemblea, può venir istituito un dibattito pubblico che le riguarda.
La Giunta stabilisce la Proposta di delibera sull’invio a dibattito pubblico la quale viene attuata dall’assessorato competente, in collaborazione con gli assessorati dei comuni e delle città della Regione istriana.
L’assessorato competente ha l’obbligo di stendere una relazione contenente i risultati del dibattito pubblico, che è parte integrante della Delibera che viene proposta alla Giunta e all’Assemblea.
Il dibattito pubblico, di regola dura 15 giorni, e le obiezioni e osservazioni alla Proposta di delibera, vanno inviate all’assessorato competente del comune o della città, entro 30 giorni dall’inizio del dibattito pubblico.
L’avviso sull’inizio del dibattito deve venir pubblicato e annunciato su giornali, radio e televisione.
Articolo 77
La Giunta emana delibere, raccomandazioni, decreti, conclusioni, istruzioni e direttive, e dà interpretazioni autentiche degli atti che emana.
Articolo 78
Gli organismi di lavoro dell’Assemblea approvano conclusioni, raccomandazioni e decreti.
Articolo 79
La Giunta assicura l’esecuzione degli atti generali di cui all’Articolo 76. del presente Statuto, secondo le modalità e il procedimento prescritti dal presente Statuto, ed appura che il lavoro degli organi amministrativi che svolgono le attività nell’ambito dell’autogoverno regionale, sia legale.
Articolo 80
Gli assessorati costituiti per svolgere le attività nell’ambito dell’autogoverno regionale, eseguono direttamente e controllano l’attuazione degli atti generali dell’Assemblea e della Giunta.
Gli assessorati possono, nel procedimento di controllo di cui al primo comma del presente articolo, in caso di mancata esecuzione di un atto generale, intraprendere le misure prescritte da tale atto.
Articolo 81
Gli assessorati nell’adempimento degli atti generali di cui all’Articolo 76. del presente Statuto emanano gli atti singoli con i quali stabiliscono i diritti, i doveri e gli interessi legali delle persone fisiche e giuridiche.Vengono garantiti il ricorso e la tutela legale ai singoli atti di cui al primo comma del presente articolo.
TITOLO VII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 82
Le modifiche e le integrazioni allo Statuto della Regione istriana vengono emanate secondo le modalità ed il procedimento previsto per la sua approvazione.
Se nel procedimento di modifica e integrazione dello Statuto gli articoli che regolano i diritti della comunità nazionale italiana ed altre caratteristiche autoctone, etniche e culturali della Regione istriana subiscono dei cambiamenti, le modifiche e le integrazioni dello Statuto vengono emanate dalla maggioranza dei 2/3 dei voti di tutti i membri dell’Assemblea della Regione istriana.
Articolo 83
Col presente statuto cessa la validità dello Statuto della Regione istriana del 30 marzo 1994.
Articolo 83a
Con l’entrata in vigore delle Modifiche e integrazioni allo Statuto della Regione istriana del 27 marzo 2006, Classe 012-03/06-01/01, Sigla amm.: 2163/1-01/4-06-22, cessa d’aver vigore la Delibera sullo svolgimento professionale dell’incarico (“Bollettino ufficiale della Regione istriana”, n. 12/05).
Articolo 83b
La Regione istriana si assumerà gli incarichi assegnati precedentemente agli uffici dell’amministrazione statale, gli impiegati e l’archivio, conformemente ad una legge specifica che prescriverà le scadenze per l’assunzione di tali incarichi.
Articolo 84
Lo Statuto della Regione istriana, nonché le sue modifiche ed integrazioni, entrano in vigore entro otto giorni dalla loro pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della Regione istriana”.
Articolo 85
Il Presidente della Regione è tenuto entro otto giorni a recapitare lo Statuto, rispettivamente gli atti generali dell’Assemblea, all’organo competente dell’amministrazione centrale dello Stato.
Classe: 012-03/06-01/01
Sigla amm.: 2163/1-01/4-06-23
Pisino, 3 luglio 2006
Il Segretario
f.to Vesna Ivan?i?