Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 8 settembre 1981, n. 68

Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 8 settembre1981, n. 68

“Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali”

Bollettino Ufficiale Regionale 08/09/1981, n. 091

Note:
1Articolo 6 bis aggiunto da art. 121, comma 1, L. R. 47/1993
2Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l’art. 25 da art. 32, comma 2, L. R. 15/1996
3Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l’art. 21 da art. 6, comma 1, L. R. 4/1999
4Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l’art. 21 da art. 5, comma 4, L. R. 2/2000
5Integrata la disciplina da art. 6, comma 37, L. R. 4/2001, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006
6Integrata la disciplina da art. 5, comma 62, L. R. 1/2005
7Integrata la disciplina da art. 5, comma 63, L. R. 1/2005, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera da art. 6, comma 34, L. R. 1/2007
TITOLO I
Oggetto e finalita’ della legge
Art. 1
(Principi generali)
La Regione riconosce nella cultura un valore essenziale e un insostituibile strumento di liberta’ e di civilta’.
A tal fine: favorisce lo sviluppo e la diffusione delle attivita’ culturali riconoscendone la funzione di momenti essenziali e autonomi della formazione ed esplicazione della persona umana; promuove e coordina, nel rispetto dei principi fondamentali del pluralismo, ogni iniziativa atta ad elevare il livello culturale.
Art. 2
(Settori di intervento)
Per il raggiungimento delle finalita’ enunciate all’ articolo precedente l’ Amministrazione regionale promuove direttamente e sostiene mediante l’ erogazione di contributi e finanziamenti le seguenti attivita’:
a) le attivita’ musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive;
b) le attivita’ di promozione culturale – produzione, documentazione e diffusione delle discipline umanistiche, scientifiche, artistiche e delle scienze sociali;
c) le attivita’ culturali a carattere celebrativo, le attivita’ espositive di particolare rilevanza e significato a livello regionale, nonche’ le attivita’ divulgative della cultura e delle tradizioni del Friuli – Venezia Giulia fuori del territorio regionale;
d) le attivita’ intese allo sviluppo degli scambi culturali e le attivita’ giovanili internazionali di natura culturale;
e) le attivita’ volte alla tutela e alla valorizzazione della lingua e cultura friulana e delle altre lingue e culture locali.
Note:
1Sostituite parole al primo comma da art. 18, comma 1, L. R. 21/2006 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dalla medesima legge regionale 21/2006.
2Abrogate parole al primo comma da art. 27, comma 1, L. R. 5/2008 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla legge medesima.
Art. 3
(Criteri di priorita’ e strumenti di coordinamento)
1. I contributi sono assegnati con priorita’ per le iniziative e manifestazioni intese a conseguire uno dei seguenti obiettivi:
a) promuovere la diffusione della cultura nel mondo della scuola e del lavoro;
b) favorire, oltre che una autonoma capacita’ di produzione culturale, la diffusione delle attivita’ culturali piu’ qualificate e dei normali circuiti culturali anche presso le comunita’ residenti in aree geografiche periferiche, sfavorite o escluse dai medesimi;
c) favorire il pieno inserimento della regione in una piu’ vasta rete di scambi culturali e scientifici con le regioni circostanti e, in genere, con i paesi europei;
d) incoraggiare, nel settore dello spettacolo e dell’arte, le forme di sperimentazione di particolare rilievo, nonche’ le iniziative di ricerca, di studio e documentazione realizzate a supporto diretto delle attivita’ di produzione e di distribuzione.
2. La Regione e gli Enti locali titolari di funzioni contributive in materia di cultura assicurano il coordinamento e l’integrazione tra gli interventi da essi attuati negli ambiti di rispettiva competenza, mediante opportune forme di intesa e di concertazione nelle fasi di programmazione, e a tal fine collaborano nell’acquisizione e nella gestione delle informazioni e dei dati attinenti all’offerta e alla domanda di attivita’ culturali nel territorio, allo scopo di poter disporre di elementi di aggiornata conoscenza della situazione del settore culturale nella regione.
3. Per la programmazione, l’indirizzo, il coordinamento e la verifica degli interventi finanziari di promozione e sostegno delle attivita’ culturali e’ istituito il Comitato regionale per le attivita’ culturali, presieduto dall’Assessore regionale alla cultura e composto dai rappresentanti degli Enti locali che esercitano funzioni contributive in materia di cultura, designati, uno per ciascuna categoria di enti, dal Consiglio delle autonomie locali. Il Comitato e’ costituito con decreto del Presidente della Regione.
4. Con atto di indirizzo della Giunta regionale, sentito il Comitato di cui al comma 3, sono emanate direttive generali in materia di procedure per la programmazione e gestione degli interventi e per la verifica dei risultati conseguiti, nonche’ per la raccolta e la gestione dei dati e delle informazioni sulla realta’ culturale della regione.
Note:
1Sostituito il terzo comma da art. 120, comma 1, L. R. 47/1993
2Sostituito il quarto comma con 2 commi da art. 120, comma 1, L. R. 47/1993
3Articolo sostituito da art. 62, comma 1, L. R. 24/2006
Art. 4
(Qualificazione operatori culturali)
La Regione promuove la qualificazione e l’ aggiornamento degli operatori culturali avvalendosi degli strumenti di formazione professionale previsti dalla vigente normativa, nonche’ della collaborazione delle Universita’ della regione.
Art. 5
( ABROGATO )
Note:
1Articolo abrogato da art. 5, comma 3, L. R. 2/2000
Art. 6
( ABROGATO )
Note:
1Aggiunte parole al primo comma da art. 8, primo comma, L. R. 27/1984
2Soppresse al primo comma le parole aggiunte dall’ articolo 8, primo comma, L.R. 27/84, in seguito ad avvenuta abrogazione del citato articolo ad opera dell’ articolo 14, primo comma, L.R. 28/86.
3Articolo abrogato da art. 5, comma 3, L. R. 2/2000
Art. 6 bis
Organismi di interesse regionale
1. Per le finalita’ di cui ai Titoli II, IV e V, la Regione riconosce, quali organismi di interesse regionale, quelli, anche aventi natura cooperativistica, che operano esclusivamente nel settore delle attivita’ culturali e che svolgono la propria attivita’ avvalendosi di un complesso di capitali, beni e persone la cui integrata azione determina presupposti di qualificazione professionale , stabilita’ organizzativa e gestionale, sviluppo pluriennale della progettualita’ artistica e culturale.
2. Il riconoscimento di cui al comma 1 e’ disposto dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale all’ istruzione e alla cultura, sentita la Commissione regionale per la cultura, e ha validita’ triennale.
3. Alle iniziative promosse per i Titoli II, IV e V, dagli organismi che ottengono il riconoscimento di cui al comma 1, e’ attribuita priorita’ rispetto a quelle promosse da altri soggetti.
4. I soggetti ai quali e’ stato concesso il riconoscimento di organismi di interesse regionale possono destinare parte della sovvenzione annua assegnata, fino al limite massimo del venticinque per cento, alla copertura delle proprie spese di funzionamento.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 121, comma 1, L. R. 47/1993
TITOLO II
Attivita’ musicali, teatrali,
cinematografiche ed audiovisive
Art. 7
(Attivita’ musicali)
La Regione tutela la musica e la danza quali strumenti di formazione culturale e sociale della comunita’ e ne promuove la piu’ ampia diffusione.
A tal fine la Regione provvede al sostegno delle iniziative tendenti allo sviluppo della musica e della danza, alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio musicale e alla ricerca sperimentale.
Note:
1Articolo abrogato da art. 27, comma 1, L. R. 5/2008 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla legge medesima.
Art. 8
(Soggetti)
Possono beneficiare delle provvidenze regionali:
a) gli enti locali singoli o associati che, avvalendosi di teatri propri o di altri soggetti, realizzano iniziative di musica e di danza;
b) gli istituti di formazione musicale, di studio, di ricerca, di sperimentazione e di documentazione nel campo della musica e della danza;
c) le istituzioni lirico – concertistiche, gli enti, le associazioni e le cooperative non aventi fini di lucro promotori di spettacoli di musica e/o di danza, strumentali e polifonici, stagioni concertistiche, rassegne, festivals, concorsi e seminari.
La Regione riconosce quale organismo regionale primario di produzione musicale l’ Ente Autonomo del Teatro Comunale <> di Trieste, ne sostiene l’ attivita’ e ne promuove la presenza nell’ attuazione dei programmi degli enti territoriali. A tal fine il programma di decentramento annuale del Teatro Comunale <> di Trieste e’ preventivamente concordato con l’ Amministrazione regionale, sentita la commissione regionale per la cultura.
Note:
1Abrogato il primo comma da art. 27, comma 1, L. R. 5/2008 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla legge medesima.
Art. 9
(Criteri di priorita’)
Per la formulazione del parere sulle domande di contributo, la Commissione regionale per la cultura terra’ conto, in via prioritaria, delle iniziative intese a conseguire uno dei seguenti obiettivi:
a) diffusione delle attivita’ di musica e di danza nel territorio regionale ed in particolare nei comuni che non siano abitualmente sedi di tali attivita’;
b) promozione delle iniziative tese alla diffusione della cultura nel campo della musica e della danza nel mondo della scuola e del lavoro;
c) recupero e promozione della cultura musicale regionale;
d) valorizzazione di giovani artisti del Friuli – Venezia Giulia, particolarmente segnalatisi per impegno e preparazione professionale.
Note:
1Articolo abrogato da art. 27, comma 1, L. R. 5/2008 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla legge medesima.
Art. 10
(Attivita’ teatrali di prosa)
La Regione riconosce nel teatro un fattore rilevante nei processi di produzione e di diffusione della cultura presso la comunita’ regionale.
A tal fine la Regione provvede al sostegno delle iniziative volte allo sviluppo del teatro di prosa e sostiene le attivita’ di produzione, promozione e distribuzione.
Note:
1Articolo abrogato da art. 27, comma 1, L. R. 5/2008 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla legge medesima.
Art. 11
(Soggetti)
Possono beneficiare delle provvidenze regionali:
a) gli enti locali singoli o associati che, avvalendosi di teatri propri o di altri soggetti, realizzino iniziative teatrali;
a bis) ( ABROGATA );
b) gli enti, le associazioni, le cooperative e le compagnie private che, senza fini di lucro, promuovano attivita’ teatrali;
c) gli istituti di studio, ricerca, sperimentazione e documentazione teatrale.
La Regione riconosce quale organismo regionale primario di produzione teatrale l’ Ente Autonomo del Teatro Stabile di Prosa del Friuli – Venezia Giulia di Trieste, ne sostiene l’ attivita’ e ne promuove la presenza nell’ attuazione dei programmi degli enti territoriali, d’ intesa con l’ Ente regionale Teatrale del Friuli – Venezia Giulia.
Condizione indispensabile per tale riconoscimento e’ l’ adeguamento, entro un anno dall’ entrata in vigore della presente legge, della organizzazione dell’ Ente, nei settori della programmazione e della gestione della sua attivita’, alla funzione pubblica riconosciutagli attraverso l’ inserimento, nei propri organi istituzionali, di una proporzionata rappresentanza di enti territoriali locali della regione e di altri Enti pubblici.
Il programma annuale di decentramento del suddetto organismo teatrale e’ preventivamente concordato con l’ Amministrazione regionale, sentita la Commissione regionale per la cultura.
La Regione riconosce altresi’ quale organismo regionale primario di produzione teatrale e di diffusione della cultura della minoranza slovena il Teatro Stabile Sloveno di Trieste, ne sostiene l’ attivita’ e ne promuove la presenza nell’ attuazione dei programmi degli Enti territoriali.
Condizioni per il riconoscimento sono le stesse di cui ai precedenti commi terzo e quarto.
Gli enti ai quali e’ riconosciuta dal presente articolo la qualita’ di organismo regionale primario di produzione teatrale possono destinare parte della somma annua assegnata – sino al limite massimo del 25 per cento della medesima – alla copertura delle spese di funzionamento, a titolo di concorso da parte della Regione, in qualita’ di socio fondatore.
Note:
1Aggiunto dopo il sesto comma un comma da art. 46, comma 3, L. R. 47/1991
2Aggiunte parole al primo comma da art. 36, comma 1, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
3Aggiunte parole al primo comma da art. 90, comma 1, L. R. 30/1992
4Derogata la disciplina del quarto comma da art. 122, comma 1, L. R. 1/1993
5Derogata la disciplina del quarto comma da art. 122, comma 2, L. R. 1/1993
6Abrogate parole al primo comma da art. 6, comma 56, L. R. 4/1999
7Abrogato il primo comma da art. 27, comma 1, L. R. 5/2008 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla legge medesima.
Art. 12
(Criteri di priorita’)
Per la formulazione del parere sulle domande di contributo, la commissione regionale per la cultura, terra’ conto, in via prioritaria, delle iniziative intese a conseguire uno dei seguenti obiettivi:
a) diffusione dell’ attivita’ teatrale nel territorio regionale;
b) promozione delle iniziative tese alla diffusione della cultura teatrale nel mondo della scuola e del lavoro;
c) promozione e sviluppo del teatro per ragazzi, nonche’ dell’ attivita’ marionettistica;
d) diffusione del teatro nei comuni che abitualmente non siano sedi di attivita’ teatrali;
e) recupero e promozione della cultura teatrale regionale.
Note:
1Articolo abrogato da art. 27, comma 1, L. R. 5/2008 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla legge medesima.
Art. 13
(Ente regionale teatrale
del Friuli – Venezia Giulia)
La Regione riconosce quale organismo regionale primario di diffusione teatrale l’ Ente regionale Teatrale del Friuli – Venezia Giulia con sede in Udine.
A tal fine la Regione dispone, a favore dell’ Ente suddetto, un finanziamento annuo a fronte di particolari piani di intervento nel settore dello spettacolo, rivolti a promuovere la creazione di nuovi circuiti teatrali e la diffusione degli spettacoli teatrali e musicali in tutto il territorio del Friuli – Venezia Giulia, anche attraverso il ripristino e l’ attrezzatura di idonei locali, secondo una programmazione preventivamente concordata con l’ Amministrazione regionale.
L’ Ente regionale teatrale del Friuli – Venezia Giulia adeguera’, entro un anno dall’ entrata in vigore della presente legge, la propria organizzazione alla funzione pubblica riconosciutagli, chiamando a partecipare alla programmazione e alla gestione della propria attivita’ i rappresentanti degli enti territoriali locali della regione.
Gli organismi di cui all’ articolo 11, primo comma, lettera a bis), della legge regionale n. 68/1981 e successive modificazioni ed integrazioni, come inserita dall’ articolo 36, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4 ed integrata dall’ articolo 90, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, sono ammessi a partecipare, in qualita’ di soci, all’ Assemblea dell’ Ente regionale teatrale del Friuli-Venezia Giulia e ad essere rappresentati nel Consiglio direttivo dell’ Ente stesso.
Inoltre l’ Ente suddetto sara’ tenuto a pubblicare annualmente, per conto della Regione, il calendario delle principali manifestazioni teatrali e musicali.
Note:
1Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 118, comma 1, L. R. 47/1993
2Integrata la disciplina da art. 5, comma 19, L. R. 18/2000
Art. 14
(Attivita’ cinematografiche ed audiovisive)
La Regione considera l’ attivita’ cinematografica ed audiovisiva strumento qualificato di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale.
A tal fine la Regione provvede al sostegno delle iniziative atte a favorire lo sviluppo del cinema e degli strumenti audiovisivi nel rispetto della liberta’ di espressione, di creazione e di circolazione, istituendo in eventuale collaborazione con altre Regioni, un servizio di cineteca regionale che persegua anche l’ obiettivo di integrare la realta’ di cineteche esistenti nella regione.
Note:
1Integrata la disciplina da art. 49, L. R. 4/1984 con effetto, ex articolo 75 della medesima legge, dal 1° gennaio 1984.
2Integrata la disciplina da art. 41, L. R. 47/1993
3Articolo abrogato da art. 17, comma 1, L. R. 21/2006 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dalla medesima legge regionale 21/2006.
Art. 15
(Soggetti)
Possono beneficiare delle provvidenze regionali:
a) gli enti locali singoli o associati che, avvalendosi di strutture proprie o di altri soggetti, promuovano iniziative di cultura cinematografica ed audiovisiva;
b) le associazioni che promuovano o diffondano iniziative nel settore cinematografico ed audiovisivo, le associazioni dei cinema d’ essai e i cineclub che favoriscano la presenza del cinema come momento di promozione culturale;
c) gli istituti di studio, di ricerca, di sperimentazione e di documentazione cinematografica ed audiovisiva di interesse regionale.
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 1, L. R. 21/2006 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dalla medesima legge regionale 21/2006.
Art. 16
(Criteri di priorita’)
Per la formulazione del parere sulle domande di contributo, la Commissione regionale per la cultura terra’ conto, in via prioritaria, delle iniziative intese a conseguire uno dei seguenti obiettivi:
a) promuovere la diffusione di produzioni cinematografiche ed audiovisive di qualita’;
b) favorire la diffusione di sussidi cinematografici ed audiovisivi diretti ad illustrare la realta’ regionale, la sua storia e le sue tradizioni, nonche’ la conoscenza delle regioni contermini italiane e straniere;
c) attuare, in forma continuativa, una programmazione cinematografica di carattere educativo rivolta al pubblico giovanile e intesa a diffondere la cultura cinematografica nel mondo della scuola e del lavoro.
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 1, L. R. 21/2006 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dalla medesima legge regionale 21/2006.
Art. 17
L’ eventuale attribuzione del riconoscimento di speciale funzione di servizio culturale ad altre istituzioni operanti nel settore dello spettacolo sara’ disposta dalla Giunta regionale con le modalita’ di cui all’ articolo 19.
TITOLO III
Attivita’ umanistiche, scientifiche,
artistiche e delle scienze sociali
Art. 18
(Soggetti e iniziative)
La Regione sostiene, mediante l’ erogazione di contributi, le attivita’ e le iniziative di promozione educative e culturali svolte, senza fini di lucro, da enti locali singoli o associati, da altri enti pubblici e privati, da istituzioni, fondazioni, associazioni e comitati.
Le iniziative e manifestazioni culturali sostenibili riguardano il campo della produzione, della documentazione e della diffusione delle discipline umanistiche, scientifiche, artistiche e inerenti il settore delle scienze sociali.
Art. 19
(Enti ed istituzioni cui e’ riconosciuta
una speciale funzione di servizio culturale)
La Regione sostiene, con appositi finanziamenti, enti ed istituzioni che svolgano un’ attivita’ qualificata e continuativa a livello regionale o provinciale e che dispongano di un’ organizzazione adeguata.
Per poter accedere alle sovvenzioni, gli enti e le istituzioni di cui sopra devono ottenere il riconoscimento della speciale funzione di servizio culturale a livello regionale o provinciale.
Il riconoscimento e’ disposto dalla Giunta regionale, su proposta dell’ Assessore all’ istruzione, alla formazione professionale e alle attivita’ culturali, sentita la Commissione regionale per la cultura ed ha validita’ triennale in coerenza con le scelte temporali operate dalla legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7.
Alle istituzioni culturali suddette sono parificate le iniziative, particolarmente qualificate, promosse dai Comuni capoluogo.
Hanno titolo di preferenza per l’ attribuzione della funzione speciale di servizio culturale a livello regionale o provinciale gli enti pubblici, gli enti ed associazioni privati che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalita’ giuridica.
Gli enti ai quali e’ stata riconosciuta una speciale funzione di servizio culturale possono destinare parte della sovvenzione annua assegnata – fino al limite massimo del 50 per cento – alla copertura delle spese di funzionamento.
Note:
1Aggiunto dopo il quinto comma un comma da art. 60, comma 3, L. R. 29/1990
2Integrata la disciplina del sesto comma da art. 2, comma 1, L. R. 46/1991, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera da art. 15, comma 1, L. R. 10/1997
3Aggiunte parole al quarto comma da art. 112, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
Art. 20
(Attivita’ culturali di enti e istituzioni
cui non e’ riconosciuta la speciale funzione)
Salvo quanto disposto dall’ articolo precedente, spetta alle Province di promuovere direttamente e di sostenere con appositi contributi, le attivita’ culturali di livello provinciale o locale nei settori di cui all’ articolo 18, svolte da enti pubblici locali singoli o associati nonche’ da enti e istituzioni privati aventi finalita’ prevalentemente culturali e operanti senza scopo di lucro, non compresi tra gli organismi riconosciuti quali centri aventi funzione di servizio culturale a livello regionale o provinciale.
Particolare attenzione e considerazione sara’ riservata all’ attivita’ programmata da enti ed associazioni appartenenti alla minoranza slovena.
Sono escluse dalle sovvenzioni le iniziative e manifestazioni:
a) che non abbiano valide motivazioni culturali;
b) che rivestano carattere prevalentemente ricreativo;
c) che tendano al soddisfacimento di interessi esclusivamente particolari.
TITOLO IV
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE AL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI
INIZIATIVE CULTURALI DI PREMINENTE INTERESSE REGIONALE
Art. 21
(Forme di intervento diretto della Regione)
1. La Regione partecipa, attraverso la concessione di appositi finanziamenti, alla realizzazione di progetti di iniziative culturali di rilevante interesse per il Friuli- Venezia Giulia, promossi e organizzati da Enti locali o da istituzioni scientifiche e culturali pubbliche, che si prefiggono obiettivi di valorizzazione del patrimonio di beni culturali della comunita’ regionale, di studio e divulgazione delle conoscenze su argomenti di particolare significato per la storia della regione, di promozione della conoscenza e dell’accesso alla fruizione delle opere d’arte figurativa.
2. La Regione promuove altresi’ direttamente, anche avvalendosi della collaborazione scientifica e tecnico- organizzativa di organismi e istituzioni culturali e scientifiche particolarmente qualificati, l’organizzazione di manifestazioni espositive e di spettacolo e la realizzazione di iniziative convegnistiche ed editoriali, anche di carattere multimediale, aventi rilevante significato culturale, ivi comprese quelle che abbiano per obiettivo la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale, storico e artistico del Friuli-Venezia Giulia al di fuori del territorio regionale ovvero che si prefiggano di concorrere allo sviluppo ed al rafforzamento di rapporti internazionali di amicizia, scambio e cooperazione culturale, con particolare riguardo alle relazioni con paesi vicini e con le comunita’ dei corregionali all’estero.
3. Per le iniziative indicate al comma 2, la Regione e’ autorizzata a sostenere spese per l’organizzazione di iniziative culturali che si svolgano nell’ambito del compendio di Villa Manin di Passariano e di altre sedi del patrimonio architettonico di proprieta’ regionale e che ne valorizzino la funzione di beni culturali aperti alla fruizione del pubblico.
Note:
1Integrata la disciplina del primo comma da art. 4, primo comma, L. R. 27/1982
2Aggiunti dopo il secondo comma 3 commi da art. 79, comma 1, L. R. 30/1992
3Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 4/1999
4Articolo sostituito da art. 5, comma 4, L. R. 2/2000
Art. 22
(Modalita’ di attuazione)
1. Per le finalita’ indicate all’articolo 21, la Giunta regionale approva annualmente il Programma delle partecipazioni regionali a iniziative di rilevante interesse culturale, nel cui ambito sono individuati gli enti e organismi con i quali l’Amministrazione regionale collabora ai fini della organizzazione e gestione delle iniziative nonche’ il limite massimo della spesa da sostenere a valere sugli stanziamenti autorizzati dal bilancio di competenza. Per le iniziative promosse da enti diversi dalla Regione, il limite massimo della partecipazione finanziaria regionale non puo’ eccedere il 75 per cento della spesa complessivamente prevista per la realizzazione.
1 bis. Ai fini della predisposizione del Programma di cui al comma 1, per consentire l’espletamento dell’attivita’ istruttoria di verifica della fattibilita’ delle ipotesi di iniziative di rilevante interesse culturale suscettibili di essere inserite nel Programma medesimo, si tiene conto delle proposte progettuali la cui segnalazione, corredata dall’indicazione dell’organismo culturale o scientifico individuato come responsabile dell’organizzazione e gestione del progetto e da un preventivo di massima dei costi presunti, sia pervenuta all’Amministrazione regionale entro il mese di novembre dell’anno precedente.
2. All’attuazione delle iniziative individuate dal Programma si provvede a cura della Direzione regionale dell’istruzione e della cultura, anche d’intesa con altre strutture regionali che svolgono compiti di promozione culturale e turistica, mediante stipula di apposite convenzioni con gli Enti locali ovvero con gli organismi culturali e scientifici con cui l’Amministrazione intende collaborare per l’organizzazione e gestione degli eventi. Le convenzioni definiscono specificamente l’obiettivo dell’iniziativa, individuano le figure dei soggetti responsabili per la sua direzione scientifica e organizzativa, fissano l’articolazione analitica dei costi previsti e stabiliscono le modalita’ di verifica dei risultati conseguiti e delle spese sostenute.
Note:
1Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 4/1999
2Articolo sostituito da art. 5, comma 4, L. R. 2/2000
3Aggiunto il comma 1 bis da art. 7, comma 59, L. R. 2/2006
4Vedi anche la disciplina transitoria di cui all’art. 7, comma 60, L. R. 2/2006
TITOLO V
Attivita’ volte allo sviluppo degli scambi culturali e attivita’
giovanili internazionali a carattere culturale
Art. 23
(Soggetti e iniziative)
La Regione promuove direttamente e sostiene mediante l’ erogazione di contributi:
a) iniziative e manifestazioni volte allo sviluppo degli scambi culturali;
b) attivita’ giovanili internazionali a carattere culturale.
Possono beneficiare di contributi gli enti pubblici locali singoli o associati, gli enti e istituzioni privati senza fini di lucro, aventi finalita’ prevalentemente culturali.
Note:
1Integrata la disciplina da art. 26, comma 3, L. R. 4/1991 con effetto, ex articolo 95 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.
Art. 24
(Criteri di priorita’)
Per la formulazione del parere sulle domande di contributo, la Commissione regionale per la cultura, terra’ conto, in via prioritaria, delle iniziative scambio con le regioni contermini italiane e straniere.
Sono escluse dai contributi le iniziative che non abbiano valide motivazioni culturali.
TITOLO VI
Attivita’ intese alla tutela e alla valorizzazione
delle lingue e culture locali
Art. 25
(Soggetti e iniziative)
La Regione nel rispetto delle competenze statali in materia sostiene, mediante appositi finanziamenti, le attivita’ rivolte alla tutela e alla valorizzazione delle lingue e culture locali di origine slovena, tedesca e veneta, promosse da enti locali singoli o associati, enti pubblici, organi collegiali scolastici, enti ed associazioni culturali qualificati, non aventi fini di lucro.
Le attivita’ comprendono i seguenti settori:
a) settore degli studi e delle ricerche: indagini sulle condizioni linguistiche dei vari ambiti del territorio regionale, ricerca, raccolta, catalogazione e ordinamento di testimonianze e materiali storici, archivistici, etnologici, folcloristici; allestimento di mostre delle testimonianze e dei materiali culturali del territorio; raccolta e compilazione di repertori linguistici locali; redazione e pubblicazione di atlanti, carte e altri documenti delle zone storiche, culturali e linguistiche della regione; organizzazione di seminari, convegni e incontri scientifici e culturali;
b) settore della stampa, dell’ editoria e dei mezzi di comunicazione sociale: stampa di giornali e periodici nelle lingue locali intesi a sviluppare e a diffondere la conoscenza della storia, della lingua e della cultura e delle tradizioni locali; pubblicazione di opere scientifiche e di divulgazione concernenti la cultura e le lingue locali, le attivita’ informative e promozionali attraverso i mezzi di comunicazione sociale;
c) settore della scuola: corsi di informazione e aggiornamento, studi e ricerche in ambito scolastico circa la realta’ storica, culturale, linguistica e delle tradizioni locali anche mediante sussidi didattici, forniti dalle Amministrazioni provinciali, conformemente alle norme e ai principi contenuti nel DPR 14 giugno 1955, n. 503 e nel DPR 31 maggio 1974, n. 416; concorsi tra gli alunni e altre attivita’ parascolastiche volte alla conoscenza della storia, della cultura e della lingua e delle tradizioni locali;
d) settore dello spettacolo: reperimento e traduzione di testi teatrali nelle lingue locali; compilazione e pubblicazione di monografie, saggi, quaderni, dispense relativi alle espressioni teatrali in lingua locale e alla storia delle stesse; ricerca, registrazione e pubblicazione di testi musicali popolari; allestimento e organizzazione di recite, spettacoli e concerti di compagnie teatrali, gruppi folcloristici, complessi corali operanti per la conoscenza e la diffusione del patrimonio teatrale e musicale della regione; esposizioni e rappresentazioni relative alle tradizioni religiose e culturali;
e) settore della toponomastica: raccolta e studio dei toponimi in lingua locale e relative pubblicazioni scientifiche, anche al fine della evidenziazione, attraverso apposite indicazioni, della toponomastica originaria.
La concessione di contributi per attivita’ scolastiche e parascolastiche e’ in ogni caso subordinata all’ approvazione delle iniziative proposte da parte del competente organo collegiale.
Note:
1Abrogate parole al primo comma da art. 32, comma 3, L. R. 15/1996
2Aggiunte parole al secondo comma da art. 56, comma 1, L. R. 9/1999
Art. 26
(Riconoscimento di organismi culturali primari)
La Regione riconosce una speciale funzione di servizio culturale ad Enti ed Istituzioni che svolgano un’ attivita’ qualificata e continuativa a livello regionale e che dispongano di un’ organizzazione adeguata.
Il riconoscimento e’ disposto dalla Giunta regionale con le modalita’ di cui all’ articolo 19.
Il programma annuale del predetto Ente e’ approvato dalla Giunta regionale.
Note:
1Sostituito il comma 4 da art. 207, comma 1, L. R. 5/1994
2Abrogato il terzo comma da art. 32, comma 4, L. R. 15/1996
Art. 27
(Competenze delle province)
Salvo quanto disposto dall’ articolo precedente, spetta alle Province il sostegno delle attivita’ previste dal presente Titolo, mediante assegnazione ed erogazione di contributi ai soggetti di cui all’ articolo 25, primo comma.
TITOLO VII
Modalita’ per la concessione dei contributi
Art. 28
( ABROGATO )
Note:
1Derogata la disciplina da art. 85, comma 2, L. R. 8/1995
2Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall’1 gennaio 2007.
Art. 29
( ABROGATO )
Note:
1Aggiunto dopo il settimo comma un comma da art. 5, comma 1, L. R. 37/1996
2Sostituito il quinto comma da art. 20, comma 13, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall’ 1 gennaio 1998.
3Integrata la disciplina del quinto comma da art. 20, comma 14, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall’ 1 gennaio 1998.
4Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall’1 gennaio 2007.
Art. 30
( ABROGATO )
Note:
1Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall’1 gennaio 2007.
Art. 31
( ABROGATO )
Note:
1Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall’1 gennaio 2007.
TITOLO VIII
Interventi di competenza
delle Amministrazioni provinciali
Art. 32
( ABROGATO )
Note:
1Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall’1 gennaio 2007.
Art. 33
( ABROGATO )
Note:
1Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall’1 gennaio 2007.
TITOLO IX
Norme transitorie e finali
Art. 34
Per l’ esercizio finanziario 1981 le funzioni dell’ Organo tecnico – consultivo, di cui all’ articolo 5 della presente legge, sono svolte da un gruppo di lavoro composto dai funzionari regionali di cui alle lettere l), m), n), o), p), q) dell’ articolo 6 presieduto dall’ Assessore all’ istruzione, alla formazione professionale e alle attivita’ culturali.
Ferme restando tutte le altre disposizioni di cui agli articoli 32 e 33, le assegnazioni a favore delle Amministrazioni provinciali sono disposte, per l’ esercizio finanziario 1981, a prescindere dalla costituzione delle Commissioni consultive nominate dai Consigli provinciali con criteri di massima rappresentativita’.
Art. 35
La Direzione regionale dell’ istruzione, della formazione professionale e delle attivita’ culturali puo’ disporre in qualsiasi momento ispezioni intese ad accertare l’ osservanza delle norme che condizionano la concessione delle provvidenze a favore delle iniziative e manifestazioni culturali.
Art. 36
Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
legge regionale 3 gennaio 1972, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni; legge regionale 30 marzo 1973, n. 23; legge regionale 17 marzo 1978, n. 18; legge regionale 27 agosto 1979, n. 52; legge regionale 18 agosto 1980, n. 41; articoli 50 bis e 50 ter della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, introdotti sub articolo 15 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 57; ogni altra norma incompatibile con la presente legge.
Art. 37
Per le finalita’ previste dal Titolo II della presente legge e’ autorizzata, per gli esercizi dal 1981 al 1983, la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, di cui lire 1.400 milioni per l’ esercizio 1981.
Per le finalita’ previste dal Titolo III della presente legge e’ autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 400 milioni per l’ esercizio 1981.
Per le finalita’ previste dal Titolo IV della presente legge e’ autorizzata, per gli esercizi dal 1981 al 1983, la spesa complessiva di lire 600 milioni, di cui lire 200 milioni per l’ esercizio 1981.
Per le finalita’ previste dal Titolo V della presente legge e’ autorizzata, per gli esercizi dal 1981 al 1983, la spesa complessiva di lire 450 milioni, di cui lire 150 milioni per l’ esercizio 1981.
Per le finalita’ previste dal Titolo VI della presente legge e’ autorizzata la spesa complessiva di lire 750 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 250 milioni per l’ esercizio 1981.
Conseguentemente, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l’ esercizio finanziario 1981, sono istituiti al Titolo I – Sezione II – Rubrica n. 8 – Categoria IV i seguenti capitoli:
– capitolo 2892 con la denominazione: <> e con lo stanziamento complessivo di lire 4.000 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 1.400 milioni per l’ esercizio 1981;
– capitolo 2893 con la denominazione: <> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.200 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 400 milioni per l’ esercizio 1981;
– capitolo 2894 con la denominazione: <> e con lo stanziamento complessivo di lire 600 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 200 milioni per l’ esercizio 1981;
– capitolo 2895 con la denominazione: <> e con lo stanziamento complessivo di lire 450 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 150 milioni per l’ esercizio 1981;
– capitolo 2896 con la denominazione: <> e con lo stanziamento di lire 750 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 250 milioni per l’ esercizio 1981.
Al predetto onere complessivo di lire 7.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dal Fondo globale iscritto al capitolo 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l’ esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 8 – Partita n. 1 – dell’ elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi) dei quali 200 milioni per l’ esercizio 1981, sono corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1980 e trasferita ai sensi degli articoli 6 e 7, secondo comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, con il decreto dell’ Assessore alle finanze n. 3/Rag. del 18 febbraio 1981.
Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 gli stanziamenti dei precitati capitoli vengono riportati nell’ elenco n. 1 allegato al piano ed al bilancio predetti.
Art. 38
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.