“Denuncia dei beni, diritti ed interessi italiani situati nel territorio della Repubblica federale popolare jugoslava”
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1949
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
Articolo 1
I titolari di beni, diritti ed interessi italiani situati nel territorio ceduto alla Repubblica federale popolare jugoslava ai termini del Trattato di pace o nell’antico territorio jugoslavo e che sono stati sottoposti alla nazionalizzazione, alla riforma agraria o a qualsiasi altra misura di carattere generale e particolare concernente la proprietà in Jugoslavia, sono tenuti a presentare denuncia di tali beni diritti ed interessi al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro — Ispettorato rapporti finanziari con l’estero — entro il 15 dicembre 1949.
Sono esclusi i beni liquidati dal Governo jugoslavo in applicazione dell’art. 79 del Trattato di pace.
Articolo 2
Ai fini della denuncia di cui al precedente articolo vanno considerati beni, diritti ed interessi italiani quelli delle persone fisiche di nazionalità italiana, nonchè, nella misura della partecipazione italiana, quelli delle società e persone giuridiche aventi sede nel territorio italiano o nel territorio ceduto o nell’antico territorio jugoslavo.
Le partecipazioni straniere nelle società e persone giuridiche aventi sede nel territorio italiano avranno lo stesso trattamento delle partecipazioni italiane, a condizione che non appartengano a cittadini ex nemici della Repubblica federale popolare jugoslava e/o cittadini di Paesi coi quali la Repubblica federale popolare jugoslava abbia concluso accordi regolanti l’indennizzo delle partecipazioni indirette dei Paesi stessi.
Articolo 3
Le denuncie, compilate sulla base di appositi formulari che potranno essere richiesti al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro — Ispettorato rapporti finanziari con l’estero — dovranno essere corredate dalla documentazione atta a comprovare l’appartenenza dei beni, diritti ed interessi, la loro consistenza al momento in cui le autorità jugoslave ne presero possesso definitivo ed il loro valore da calcolarsi sulla base dei prezzi del mercato libero del 1938.
Articolo 4
Ai titolari dei beni, diritti ed interessi, che ne avranno fatto denuncia ai sensi degli articoli precedenti della presente legge, sarà liquidato un indennizzo nei limiti in cui esso sarà stato effettivamente corrisposto dal Governo della Repubblica federale popolare jugoslava in esecuzione dell’Accordo italo-jugoslavo sottoscritto a Belgrado il 23 maggio 1949.
Articolo 5
La liquidazione degli indennizzi, concordati con il Governo jugoslavo, agli aventi diritto sarà deliberata da una Commissione interministeriale che verrà nominata con decreto del Ministro per il tesoro e che sarà così composta:
un magistrato di grado non inferiore al terzo, presidente;
un magistrato di grado non inferiore al quinto, vice presidente;
un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
un rappresentante del Ministero del tesoro — Direzione generale del tesoro;
un rappresentante del Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato;
un rappresentante dell’Avvocatura dello Stato;
un rappresentante della Corte dei conti;
un rappresentante del Ministero delle finanze — Direzione generale del catasto;
quattro rappresentanti delle categorie interessate designati dalla Presidenza del Consiglio, sentito il Ministero degli affari esteri, tra i cittadini italiani già residenti nell’attuale territorio della Repubblica federale popolare jugoslava.
A segretario della Commissione è nominato un funzionario di grado non inferiore al nono — gruppo A — in servizio presso l’Amministrazione centrale del tesoro.
La Commissione delibererà a maggioranza assoluta ed, in caso di parità di voti, prevarrà il voto del presidente.
Nel designare i propri rappresentanti in seno alla Commissione predetta le Amministrazioni interessate provvederanno a designare altresì i rappresentanti supplenti.
Potranno essere chiamati a far parte della Commissione stessa — per l’esame di particolari casi — funzionari o tecnici di altre Amministrazioni i quali, peraltro, non avranno diritto di voto.
Con decreto del Ministro per il tesoro sarà stabilita la misura degli emolumenti da corrispondere ai membri della Commissione in rapporto ai lavori effettuati.
La relativa spesa farà carico al capitolo 451 del bilancio del Ministero del tesoro, per l’esercizio 1949-50 e corrispondente capitolo per gli anni successivi.
Articolo 6
Denuncia analoga a quella prevista nell’art. 1 della presente legge potrà essere presentata, nello stesso termine di cui all’art. 1, dal proprietario di beni italiani siti nel territorio ceduto e rimasti nella sua libera disponibilità qualora intenda effettuarne la vendita al Governo jugoslavo e per l’eventualità che quest’ultimo accetti di acquistarli.
La denuncia dovrà essere corredata dalla documentazione atta a comprovare l’appartenenza dei beni e la loro consistenza attuale; dovrà, inoltre, contenere ogni utile elemento per la determinazione del valore venale dei beni predetti.
L’esercizio della facoltà di cui al primo comma del presente articolo importa accettazione, da parte del proprietario dei beni, del prezzo che, in caso di acquisto da parte del Governo jugoslavo, verrà concordato fra i due Governi.
Articolo 7
La presentazione delle denuncie entro il termine prescritto estingue l’infrazione di omessa denuncia o cessione di titoli o crediti verso l’estero prevista dalle norme di leggi vigenti in materia.
Articolo 8
La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.