LEGGE 14 MARZO 1977, n. 73 (GU n. 077 Suppl.Ord. del 21/03/1977)
RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA,CON ALLEGATI, NONCHÉ DELL’ACCORDO TRA LE STESSE PARTI,CON ALLEGATI,DELL’ATTO FINALE E DELLO SCAMBIO DI NOTE,FIRMATI AD OSIMO (ANCONA) IL 10 NOVEMBRE 1975.
URN: urn:nir:stato:legge:1977-03-14;73
Preambolo
LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:
ART.1. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA È AUTORIZZATO A RATIFICARE:
A) IL TRATTATO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA FIRMATO AD OSIMO IL 10 NOVEMBRE 1975 ED I RELATIVI DIECI ALLEGATI;
B) L’ACCORDO SULLA PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE ECONOMICA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA FIRMATO AD OSIMO IL 10 NOVEMBRE 1975 ED I RELATIVI QUATTRO ALLEGATI;
C) L’ATTO FINALE FIRMATO AD OSIMO IL 10 NOVEMBRE 1975 RELATIVO AI DUE STRUMENTI INTERNAZIONALI SOPRAINDICATI;
D) UNO SCAMBIO DI LETTERE CONCERNENTE LA CITTADINANZA DELLE PERSONE CHE SI TRASFERIRANNO IN ITALIA SULLA BASE DELLE DISPOSIZIONI DELL’ARTICOLO 3 DEL TRATTATO DI CUI ALLA LETTERA A) DEL PRESENTE ARTICOLO.
ART.2.
PIENA ED INTERA ESECUZIONE È DATA AGLI ATTI DI CUI ALL’ARTICOLO PRECEDENTE A DECORRERE DALLA LORO ENTRATA IN VIGORE IN CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO DALL’ATTO FINALE COMPRESO FRA QUELLI INDICATI NEL PRECEDENTE ARTICOLO 1.
ART.3.
IL GOVERNO,SU PROPOSTA DEL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI, DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER IL TESORO ED I MINISTRI PREPOSTI ALLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE,È AUTORIZZATO AD EMANARE ENTRO 18 MESI DALLA DATA DELLO SCAMBIO DEGLI STRUMENTI DI RATIFICA DEGLI ATTI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO 1 ,SECONDO I PRINCIPI ED I CRITERI DIRETTIVI CONTENUTI NEGLI ATTI STESSI,CON UNO O PIÙ DECRETI AVENTI FORZA DI LEGGE ORDINARIA,LE NORME NECESSARIE,ANCHE SOTTO GLI ASPETTI TECNICO,FINANZIARIO E FISCALE,AD ASSICURARE L’ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAGLI ATTI SUDDETTI ED A CONSENTIRE L’ATTUAZIONE DELLE MISURE CONNESSE OCCORRENTI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITÀ INDICATE NEGLI ATTI MEDESIMI.
I DECRETI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA SONO EMANATI DAL GOVERNO PREVIA CONSULTAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE AI FINI DELL’ARTICOLO 47, TERZO COMMA,DELLO STATUTO DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA, SENTITA UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE COMPOSTA DA QUINDICI SENATORI E DA QUINDICI DEPUTATI,NOMINATI RISPETTIVAMENTE DAL PRESIDENTE DEL SENATO E DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA ENTRO 30 GIORNI DALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE.
SI PRESCINDE DAL PARERE PREVISTO DAL PRECEDENTE COMMA QUALORA NON SIA ESPRESSO ENTRO 30 GIORNI DALLA RICHIESTA.
IL GOVERNO,NEI TERMINI E SECONDO I PRINCIPI ED I CRITERI DIRETTIVI INDICATI NEL PRIMO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO E CON L’OSSERVANZA DELLA PROCEDURA SUINDICATA,È ALTRESÌ DELEGATO A EMANARE,CON UNO O PIÙ DECRETI AVENTI VALORE DI LEGGE ORDINARIA,LE NORME NECESSARIE:
a) A FAVORIRE ATTIVITÀ CULTURALI E INIZIATIVE PER LA CONSERVAZIONE DELLE TESTIMONIANZE CONNESSE CON LA STORIA E LE TRADIZIONI DEL GRUPPO ETNICO ITALIANO IN JUGOSLAVIA;
b) AD ASSICURARE L’ADOZIONE DI MISURE ASSISTENZIALI ATTE A FACILITARE LO STABILIMENTO SUL TERRITORIO NAZIONALE DEI CITTADINI ITALIANI CHE SI AVVALGANO DELLA FACOLTÀ PREVISTA DALL’ARTICOLO 3 DEL TRATTATO COMPRESO FRA GLI ATTI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO 1 .
ART.4.
IL GOVERNO È ALTRESÌ AUTORIZZATO AD EMANARE,SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CONCERTO CON I MINISTRI PER IL TESORO,PER I LAVORI PUBBLICI E PER L’INDUSTRIA,IL COMMERCIO E L’ARTIGIANATO E CON I MINISTRI PREPOSTI ALLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE,ENTRO 18 MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE,CON UNO O PIÙ DECRETI AVENTI VALORE DI LEGGE ORDINARIA,LE NORME NECESSARIE PER REALIZZARE INFRASTRUTTURE E IMPIANTI DIRETTI AL POTENZIAMENTO DELLA ATTIVITÀ ECONOMICA DEI TERRITORI DI CONFINE NELL’AMBITO DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA.
LE NORME INDIVIDUERANNO LE OPERE DA REALIZZARE PARTICOLARMENTE NEI SETTORI FERROVIARIO,PORTUALE,STRADALE E AUTOSTRADALE,IN MODO DA INSERIRE I TERRITORI CONSIDERATI NEL NUOVO CONTESTO SOCIO-ECONOMICO DERIVANTE DALLA ISTITUZIONE DELLA ZONA FRANCA E CON RIFERIMENTO AGLI ACCORDI DI CUI ALL’ ARTICOLO 1 DELLA PRESENTE LEGGE.
I DECRETI DI CUI AL PRIMO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO SARANNO EMANATI CON L’OSSERVANZA DELLA PROCEDURA INDICATA NEL PRECEDENTE ARTICOLO 3 ,SECONDO E TERZO COMMA.
ART.5.
LE PENSIONI ORDINARIE,DI GUERRA E GLI ASSEGNI VITALIZI DI VITTORIO VENETO A CARICO DEL BILANCIO DELLO STATO,NONCHÉ LE PENSIONI A CARICO DEL FONDO DEL PERSONALE DELL’AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO,DELL’ISTITUTO POSTELEGRAFONICI E DELLE CASSE PENSIONI AMMINISTRATE DALLA DIREZIONE GENERALE DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA DEL MINISTERO DEL TESORO CONTINUANO AD ESSERE CORRISPOSTI NEGLI IMPORTI COMPRENSIVI DEGLI ASSEGNI ACCESSORI AI BENEFICIARI RESIDENTI NEL TERRITORIO SUL QUALE,IN BASE AL DECADUTO MEMORANDUM D’INTESA DI LONDRA,FU ESTESA L’AMMINISTRAZIONE CIVILE JUGOSLAVA,SECONDO LE DISPOSIZIONI IN VIGORE PER I PENSIONATI RESIDENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE.
IN OGNI CASO IL DIRITTO DEL BENEFICIARIO DELLE EROGAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA NON VIENE MENO PER EFFETTO DELLA PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA.
LE PENSIONI E LE RENDITE JUGOSLAVE CORRISPOSTE AI CITTADINI ITALIANI CHE SI AVVALGONO DELLA FACOLTÀ PREVISTA ALL’ARTICOLO 3 DEL TRATTATO COMPRESO FRA GLI ATTI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO 1 ,SONO EROGATE DALL’INPS E DALL’INAIL A TITOLO DI ANTICIPAZIONE E PER L’AMMONTARE PERCEPITO ALL’ATTO DEL TRASFERIMENTO.I CONSEGUENTI RAPPORTI FINANZIARI SARANNO REGOLATI CON LA LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA DELL’ACCORDO PREVISTO DALL’ARTICOLO 5 DEL TRATTATO,DI CUI ALLA LETTERA A) DEL PRECEDENTE ARTICOLO 1 DELLA PRESENTE LEGGE.
ART.6.
I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA CONCESSIONE DI INDENNIZZI PER BENI,DIRITTI E INTERESSI SITUATI NEL TERRITORIO SUL QUALE IN BASE AL DECADUTO MEMORANDUM D’INTESA DI LONDRA FU ESTESA L’AMMINISTRAZIONE CIVILE JUGOSLAVA,PREVISTI DALLA LEGGE 18 MARZO 1958,N.269 ,E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI,SONO RIAPERTI PER LA DURATA DI UN ANNO E SEI MESI A PARTIRE DALLA DATA DELLO SCAMBIO DELLE RATIFICHE PREVISTO DALL’ATTO FINALE COMPRESO FRA GLI ATTI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO 1 .
LA RIDETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI MAGGIORAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 18 MARZO 1958,N.269,E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E LA MODALITÀ DI CUI ALL’ULTIMO COMMA DELL’ ARTICOLO 1 DELLA STESSA LEGGE 18 MARZO 1958,N.269 ,SARANNO RIVEDUTE,CON DECRETI AVENTI FORZA DI LEGGE ORDINARIA DA EMANARE DAL GOVERNO SU PROPOSTA DEL MINISTRO PER IL TESORO ENTRO SEI MESI DALLA DATA DELLO SCAMBIO DELLE RATIFICHE PREVISTO DALL’ATTO FINALE COMPRESO TRA GLI ATTI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO 1 ,SECONDO LE PROCEDURE DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO 3 ,SECONDO E TERZO COMMA.
ART.7.
IL COMITATO COSTITUITO CON DECRETO 30 DICEMBRE 1975 DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI HA IL COMPITO DI PROMUOVERE LA COSTITUZIONE E DI COORDINARE L’ATTIVITÀ DEGLI ORGANI INTERMINISTERIALI NECESSARI PER L’APPLICAZIONE DEGLI IMPEGNI PREVISTI O CONNESSI CON GLI ATTI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO 1 ,NONCHÉ DI ASSICURARE IL FUNZIONAMENTO DELLE DELEGAZIONI ITALIANE PARTECIPANTI AGLI ORGANI MISTI ITALO-JUGOSLAVI.
IL COMITATO CESSERÀ LE SUE FUNZIONI DOPO QUATTRO ANNI DALLA SUA COSTITUZIONE.
È COSTITUITA UNA SEGRETERIA DEL COMITATO PREDETTO COMPOSTA DA UN COORDINATORE NOMINATO CON DECRETO DEL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI E DA CINQUE ADDETTI.IL COORDINATORE E DUE ADDETTI POSSONO ANCHE ESSERE SCELTI FRA IL PERSONALE IN QUIESCENZA DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.IN QUESTA IPOTESI È CORRISPOSTO AL COORDINATORE ED AGLI ADDETTI UN ASSEGNO (DA DETERMINARE SU PROPOSTA DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DI CONCERTO CON IL MINISTERO DEL TESORO) IN MISURA PARI ALLA DIFFERENZA FRA IL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA GODUTO E IL CORRISPONDENTE TRATTAMENTO DI SERVIZIO ATTIVO.
IL COMITATO HA FACOLTÀ DI AFFIDARE A SOTTOCOMITATI E GRUPPI DI LAVORO,FORMATI NEL SUO SENO CON LA PARTECIPAZIONE DI RAPPRESENTANTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE,LO STUDIO DI SPECIFICI PROBLEMI INERENTI ALL’ESPLETAMENTO DEL COMPITO PER CUI È STATO ISTITUITO.
IL COMITATO PUÒ RICHIEDERE,OGNI QUALVOLTA CIÒ SI RENDESSE NECESSARIO,LA COLLABORAZIONE DI PERSONALE E DI TECNICI APPARTENENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE,NONCHÉ DI ESPERTI ESTRANEI A DETTE AMMINISTRAZIONI IN MISURA NON SUPERIORE A QUATTRO, AL FINE DI ASSICURARE L’ESPLETAMENTO DEI COMPITI CHE SARANNO LORO AFFIDATI DA PARTE DEL COMITATO SUDDETTO.
PER SOPPERIRE ALLE ESIGENZE FINANZIARIE DERIVANTI DALL’ATTUAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO È ISCRITTO APPOSITO STANZIAMENTO NELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DA STABILIRE ANNUALMENTE IN RELAZIONE AL FABBISOGNO.
ART.8.
L’ONERE DERIVANTE DALL’ATTUAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE, VALUTATO IN LIRE 300 MILIARDI,SARÀ RIPARTITO IN QUOTE ANNUALI,IN RAGIONE DI COMPLESSIVE LIRE 5 MILIARDI PER GLI ANNI 1976 E 1977,LIRE 50 MILIARDI PER L’ANNO 1978,LIRE 75 MILIARDI PER L’ANNO 1979 E LIRE 85 MILIARDI PER CIASCUNO DEGLI ANNI 1980 E 1981.
I RELATIVI STANZIAMENTI SARANNO ISCRITTI IN APPOSITI CAPITOLI DEL BILANCIO DELLO STATO.
LA COMPLESSIVA QUOTA RELATIVA AGLI ANNI 1976 E 1977 RESTA DETERMINATA IN LIRE 5.000 MILIONI.
ALLA COPERTURA DELL’ONERE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA SI PROVVEDE QUANTO A LIRE 1.500 MILIONI MEDIANTE RIDUZIONE DEL FONDO ISCRITTO AL CAPITOLO 6856 DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO PER L’ANNO FINANZIARIO 1976 E QUANTO A LIRE 3.500 MILIONI MEDIANTE RIDUZIONE DEL FONDO ISCRITTO AL CAPITOLO 9001 DEL MEDESIMO STATO DI PREVISIONE PER L’ANNO FINANZIARIO 1977.
IL MINISTRO PER IL TESORO È AUTORIZZATO AD APPORTARE,CON PROPRI DECRETI,LE OCCORRENTI VARIAZIONI DI BILANCIO.
PER GLI ANNI FINANZIARI SUCCESSIVI AL 1977,CON APPOSITA DISPOSIZIONE DA INSERIRE ANNUALMENTE NELLA LEGGE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELLO STATO,POTRÀ ESSERE MODIFICATO SIA IL VOLUME DELL’ONERE RECATO DAI PREDETTI DECRETI DELEGATI,SIA LA RIPARTIZIONE TEMPORALE DELL’ONERE STESSO.
IL MINISTRO PER IL TESORO È AUTORIZZATO A PROVVEDERE CON PROPRIO DECRETO,SULLE DISPONIBILITÀ DEGLI STANZIAMENTI ANZIDETTI,AL RIMBORSO DELLE SOMME CHE LA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DELIBERI DI ANTICIPARE PER CONTO DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE E IMPIANTI DIRETTI AL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE PREVISTE DALLA PRESENTE LEGGE,ENTRO I LIMITI DI UN AMMONTARE MASSIMO DI LIRE 25 MILIARDI.
LA PRESENTE LEGGE,MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO,SARÀ INSERTA NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DELLA REPUBBLICA ITALIANA.È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.
DATA A ROMA,ADDÌ 14 MARZO 1977
LEONE
ANDREOTTI – FORLANI –
COSSIGA – PANDOLFI –
STAMMATI – MORLINO –
LATTANZIO – GULLOTTI –
DONAT-CATTIN – ANSELMI
VISTO,IL GUARDASIGILLI:BONIFACIO
Annesso A
TRAITE ENTRE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LA REPUBLIQUE SOCIALISTE FEDERATIVE DE YOUGOSLAVIE.
Annesso A
TRAITE ENTRE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LA REPUBLIQUE SOCIALISTE FEDERATIVE DE YOUGOSLAVIE.
omissis
Annesso AA
ANNEXE I
Annesso AA
ANNEXE I
omissis
Annesso AB
TABLEAUX OMISSIS
Annesso AB
TABLEAUX OMISSIS
omissis
Annesso AC
ANNEXE II
Annesso AC
ANNEXE II
omissis
Annesso AD
ANNEXE III
Annesso AD
ANNEXE III
omissis
Annesso AE
ANNEXE IV
Annesso AE
ANNEXE IV
omissis
Annesso AF
ANNEXE V
Annesso AF
ANNEXE V
omissis
Annesso AG
ANNEXE VI
Annesso AG
ANNEXE VI
omissis
Annesso AH
ANNEXE VII
Annesso AH
ANNEXE VII
omissis
Annesso AI
ANNEXE VIII
Annesso AI
ANNEXE VIII
omissis
Annesso AJ
ANNEXE IX
Annesso AJ
ANNEXE IX
omissis
Annesso AK
ANNEXE X
Annesso AK
ANNEXE X
omissis
Annesso B
ACCORD SUR LA PROMOTION DE LA COOPERATION ECONOMIQUE ENTRE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LA REPUBLIQUE SOCIALISTE FEDERATIVE DE YOUGOSLAVIE
Annesso B
ACCORD SUR LA PROMOTION DE LA COOPERATION ECONOMIQUE ENTRE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LA REPUBLIQUE SOCIALISTE FEDERATIVE DE YOUGOSLAVIE
omissis
Annesso BA
ANNEXE I PROTOCOLE SUR LA ZONE LIBRE
Annesso BA
ANNEXE I PROTOCOLE SUR LA ZONE LIBRE
omissis
Annesso BB
ANNEXE II
Annesso BB
ANNEXE II
omissis
Annesso BC
ANNEXE III
Annesso BC
ANNEXE III
omissis
Annesso BD
ANNEXE IV
Annesso BD
ANNEXE IV
omissis
Annesso C
ACTE FINAL
Annesso C
ACTE FINAL
omissis
Annesso D
NOTA
Annesso D
NOTA
omissis
Annesso E
NOTA RISPOSTA
Annesso E
NOTA RISPOSTA
omissis
Annesso F
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. – IL TESTO FACENTE FEDE È UNICAMENTE QUELLO IN LINGUA FRANCESE. TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA
Preambolo
LE PARTI CONTRAENTI,
CONVINTE CHE LA COOPERAZIONE PACIFICA E LE RELAZIONI DI BUON VICINATO FRA I DUE PAESI ED I LORO POPOLI CORRISPONDONO AGLI INTERESSI ESSENZIALI DEI DUE STATI,
CONSIDERANDO CHE GLI ACCORDI CHE ESSE HANNO CONCLUSO FINORA HANNO CREATO CONDIZIONI FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO ULTERIORE ED ALLA INTENSIFICAZIONE DELLE RELAZIONI RECIPROCHE,
CONVINTE CHE LA EGUAGLIANZA FRA STATI,LA RINUNCIA ALL’IMPIEGO DELLA FORZA ED IL RISPETTO CONSEGUENTE DELLA SOVRANITÀ,DELL’INTEGRITÀ TERRITORIALE E DELL’INVIOLABILITÀ DELLE FRONTIERE,IL REGOLAMENTO PACIFICO DELLE CONTROVERSIE,LA NON INGERENZA NEGLI AFFARI INTERNI DEGLI ALTRI STATI,IL RISPETTO DEI DIRITTI FONDAMENTALI E DELLE LIBERTÀ, UNITAMENTE ALL’APPLICAZIONE IN BUONA FEDE DI OGNI OBBLIGO INTERNAZIONALE,RAPPRESENTANO LA BASE DELLA SALVAGUARDIA DELLA PACE E DELLA SICUREZZA INTERNAZIONALE E DELLO SVILUPPO DELLE RELAZIONI AMICHEVOLI E DELLA COOPERAZIONE FRA GLI STATI,
CONFERMANDO LA LORO LEALTÀ AL PRINCIPIO DELLA PROTEZIONE LA PIÙ AMPIA POSSIBILE DEI CITTADINI APPARTENENTI AI GRUPPI ETNICI CHE DERIVA DALLE LORO COSTITUZIONI E DAI LORO ORDINAMENTI INTERNI E CHE CIASCUNA DELLE DUE PARTI REALIZZA IN MANIERA AUTONOMA,ISPIRANDOSI ANCHE AI PRINCIPI DELLA CARTA DELLE NAZIONI UNITE,DELLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO,DELLA CONVENZIONE SULLA ELIMINAZIONE DI OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE RAZZIALE E DEI PATTI UNIVERSALI DEI DIRITTI DELL’UOMO,
ANIMATE DAL DESIDERIO DI MANIFESTARE ATTRAVERSO IL PRESENTE TRATTATO L’INTENZIONE COMUNE DI INTENSIFICARE,NELL’INTERESSE DEI DUE PAESI,I RAPPORTI ESISTENTI DI BUON VICINATO E DI COOPERAZIONE PACIFICA,
CONVINTE PARIMENTI CHE CIÒ CONTRIBUIRÀ AL RAFFORZAMENTO DELLA PACE E DELLA SICUREZZA IN EUROPA,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1.
LA FRONTIERA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA,PER LA PARTE CHE NON È INDICATA COME TALE NEL TRATTATO DI PACE CON L’ITALIA DEL 10 FEBBRAIO 1947,È DESCRITTA NEL TESTO DI CUI ALL’ALLEGATO I E TRACCIATA SULLA CARTA DI CUI ALL’ALLEGATO II DEL PRESENTE TRATTATO.
IN CASO DI DIVERGENZA FRA LA DESCRIZIONE DELLA FRONTIERA E LA CARTA,FARÀ FEDE IL TESTO.
ARTICOLO 2.
LA FRONTIERA FRA I DUE STATI NEL GOLFO DI TRIESTE È DESCRITTA NEL TESTO DI CUI ALL’ALLEGATO III E TRACCIATA SULLA CARTA DI CUI ALL’ALLEGATO IV DEL PRESENTE TRATTATO.
IN CASO DI DIVERGENZA FRA LA DESCRIZIONE DELLA FRONTIERA E LA CARTA,FARÀ FEDE IL TESTO.
ARTICOLO 3.
LA CITTADINANZA DELLE PERSONE CHE ALLA DATA DEL 10 GIUGNO 1940 ERANO CITTADINI ITALIANI ED AVEVANO LA LORO RESIDENZA PERMANENTE SUL TERRITORIO DI CUI ALL’ARTICOLO 21 DEL TRATTATO DI PACE CON L’ITALIA DEL 10 FEBBRAIO 1947,COME PURE LA CITTADINANZA DEI LORO DISCENDENTI,NATI DOPO IL 10 GIUGNO 1940,È REGOLATA RISPETTIVAMENTE DALLA LEGGE DELL’UNA O DELL’ALTRA DELLE PARTI,A SECONDA CHE LA RESIDENZA DELLE SUDDETTE PERSONE AL MOMENTO DELLA ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE TRATTATO SI TROVI NEL TERRITORIO DELL’UNA O DELL’ALTRA DELLE PARTI.
LE PERSONE CHE FANNO PARTE DEL GRUPPO ETNICO ITALIANO E LE PERSONE CHE FANNO PARTE DEL GRUPPO ETNICO JUGOSLAVO ALLE QUALI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL COMMA PRECEDENTE AVRANNO FACOLTÀ DI TRASFERIRSI RISPETTIVAMENTE NEL TERRITORIO ITALIANO E NEL TERRITORIO JUGOSLAVO,ALLE CONDIZIONI PREVISTE DALLO SCAMBIO DI LETTERE DI CUI ALL’ALLEGATO VI DEL PRESENTE TRATTATO.
PER QUANTO RIGUARDA LE FAMIGLIE,VERRÀ TENUTO CONTO DELLA VOLONTÀ DI CIASCUNO DEI CONIUGI E,NEL CASO IN CUI QUESTA FOSSE COINCIDENTE,NON SARÀ TENUTO CONTO DELL’EVENTUALE DIVERSA APPARTENENZA ETNICA DELL’UNO O DELL’ALTRO CONIUGE.
I FIGLI MINORI SEGUIRANNO L’UNO O L’ALTRO DEI LORO GENITORI IN CONFORMITÀ CON LA NORMATIVA DI DIRITTO PRIVATO APPLICABILE IN MATERIA DI SEPARAZIONE NEL TERRITORIO DOVE I GENITORI HANNO LA LORO RESIDENZA PERMANENTE AL MOMENTO DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE TRATTATO.
ARTICOLO 4.
I DUE GOVERNI CONCLUDERANNO,AL PIÙ PRESTO POSSIBILE, UN ACCORDO RELATIVO AD UN INDENNIZZO GLOBALE E FORFETTARIO,CHE SIA EQUO ED ACCETTABILE DALLE DUE PARTI,DEI BENI,DIRITTI ED INTERESSI DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE ITALIANE,SITUATI NELLA PARTE DEL TERRITORIO INDICATA ALL’ARTICOLO 21 DEL TRATTATO DI PACE CON L’ITALIA DEL 10 FEBBRAIO 1947,COMPRESA NELLE FRONTIERE DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA,CHE HANNO FATTO OGGETTO DI MISURE DI NAZIONALIZZAZIONE O DI ESPROPRIO O DI ALTRI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DA PARTE DELLE AUTORITÀ MILITARI,CIVILI O LOCALI JUGOSLAVE A PARTIRE DALLA DATA DELL’INGRESSO DELLE FORZE ARMATE JUGOSLAVE NEL SUDDETTO TERRITORIO.
A TALE FINE,I DUE GOVERNI INIZIERANNO NEGOZIATI ENTRO IL TERMINE DI DUE MESI A PARTIRE DALLA DATA DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE TRATTATO.
NEL CORSO DI QUESTI NEGOZIATI,I DUE GOVERNI ESAMINERANNO CON SPIRITO FAVOREVOLE LA POSSIBILITÀ DI LASCIARE,IN UN CERTO NUMERO DI CASI,AGLI AVENTI DIRITTO CHE NE FARANNO DOMANDA ENTRO UN TERMINE DA STABILIRE,LA LIBERA DISPONIBILITÀ DEI BENI IMMOBILI SOPRA MENZIONATI I QUALI SIANO GIÀ STATI AFFIDATI IN USO O IN AMMINISTRAZIONE AI MEMBRI VICINI DELLA FAMIGLIA DEL TITOLARE O IN CASI SIMILI.
ARTICOLO 5.
AL FINE DI REGOLARE LA MATERIA DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI E DELLE PENSIONI DI VECCHIAIA DELLE PERSONE INDICATE ALL’ ARTICOLO 3 DEL PRESENTE TRATTATO,LE DUE PARTI CONCLUDERANNO APPENA POSSIBILE UN ACCORDO RELATIVO ALLE QUESTIONI CHE,SECONDO IL PROTOCOLLO GENERALE DEL 14 NOVEMBRE 1957,NON SONO GIÀ REGOLATE DALL’ACCORDO STIPULATO FRA DI ESSE IN PARI DATA.
A QUESTO FINE,I DUE GOVERNI INIZIERANNO NEGOZIATI ENTRO UN TERMINE DI DUE MESI A PARTIRE DALLA DATA DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE TRATTATO.
FINO ALLA CONCLUSIONE DELL’ACCORDO PREVISTO AL PRIMO PARAGRAFO DI QUESTO ARTICOLO,LA SALVAGUARDIA DEGLI INTERESSI DELLE PERSONE CHE ATTUALMENTE GODONO DI ASSICURAZIONI SOCIALI O DI PENSIONI DI VECCHIAIA,E CHE RIENTRANO NEL NOVERO DI QUELLE INDICATE ALLO ARTICOLO 3 DEL PRESENTE TRATTATO,È ASSICURATA DALLE MISURE CHE FIGURANO ALL’ALLEGATO IX DEL PRESENTE TRATTATO.
ARTICOLO 6.
LE DUE PARTI CONFERMANO LA LORO VOLONTÀ DI SVILUPPARE ULTERIORMENTE LA LORO COOPERAZIONE ECONOMICA CON L’OBIETTIVO,IN PARTICOLARE,DEL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA DELLE POPOLAZIONI DI FRONTIERA DEI DUE PAESI.
A QUESTO FINE,ESSE HANNO SIMULTANEAMENTE STIPULATO UN ACCORDO SULLO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE ECONOMICA.
ARTICOLO 7.
ALLA DATA DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE TRATTATO,IL MEMORANDUM D’INTESA DI LONDRA DEL 5 OTTOBRE 1954 E I SUOI ALLEGATI CESSANO DI AVERE EFFETTO NELLE RELAZIONI TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA.
CIASCUNA PARTE NE DARÀ COMUNICAZIONE AL GOVERNO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E DELL’IRLANDA DEL NORD,AL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D’AMERICA ED AL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELLE NAZIONI UNITE,ENTRO UN TERMINE DI TRENTA GIORNI A PARTIRE DALL’ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE TRATTATO.
ARTICOLO 8.
AL MOMENTO IN CUI CESSA DI AVERE EFFETTO LO STATUTO SPECIALE ALLEGATO AL MEMORANDUM D’INTESA DI LONDRA DEL 5 OTTOBRE 1954,CIASCUNA PARTE DICHIARA CHE ESSA MANTERRÀ IN VIGORE LE MISURE INTERNE GIÀ ADOTTATE IN APPLICAZIONE DELLO STATUTO SUDDETTO E CHE ESSA ASSICURERÀ NELL’AMBITO DEL SUO DIRITTO INTERNO IL MANTENIMENTO DEL LIVELLO DI PROTEZIONE DEI MEMBRI DEI DUE GRUPPI ETNICI RISPETTIVI PREVISTO DALLE NORME DELLO STATUTO SPECIALE DECADUTO.
ARTICOLO 9.
IL PRESENTE TRATTATO SARÀ RATIFICATO APPENA POSSIBILE ED ENTRERÀ IN VIGORE ALLA DATA DELLO SCAMBIO DEGLI STRUMENTI DI RATIFICA SIMULTANEAMENTE CON L’ACCORDO FIRMATO IN DATA ODIERNA RIGUARDANTE LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE ECONOMICA TRA I DUE PAESI.
LO SCAMBIO DEGLI STRUMENTI DI RATIFICA AVRÀ LUOGO A BELGRADO.
FATTO A OSIMO (ANCONA),IL 10 NOVEMBRE 1975 IN DUE ORIGINALI IN LINGUA FRANCESE.
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
M.RUMOR
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA
M.MINIC
Annesso FA
ALLEGATO I
IL CIPPO 65/36 CHE SI TROVA A CIRCA 800 METRI DAL VILLAGGIO DI MEDEAZZA E VERSO NORD SULLA PICCOLA PENDENZA DELLA QUOTA 127, INDICA LA FINE DELLA MATERIALIZZAZIONE DELLA LINEA DI FRONTIERA CON CIPPI.PARTENDO DAL CIPPO 65/36 LA LINEA DI FRONTIERA SI DIRIGE VERSO UN PICCOLO PILASTRO CON L’INDICAZIONE B/TRIESTE 25610,CHE SI TROVA SU UN MUCCHIO DI PIETRE AD UNA DISTANZA DI 24,1 METRI VERSO EST.POI,CON UN AZIMUT DI 104 GRADI SI DIRIGE VERSO UN PALETTO IN FERRO CHE RAPPRESENTA IL CIPPO PRINCIPALE N.1 IL QUALE È SITUATO AD UNA DISTANZA DI 11,2 METRI.DA LI FINO A MONTE GOLI,LA LINEA È MATERIALIZZATA CON PALETTI IN FERRO SPORGENTI CIRCA 1,60 METRI DA TERRA E DIPINTI IN BIANCO-NERO E BIANCO-ROSSO.DAL CIPPO PRINCIPALE N.1 LA LINEA SI DIRIGE VERSO I VERSANTI NORD DEL MONTE ERMADA.DOPO AVER ATTRAVERSATO LA CAMPESTRE MEDEAZZA-BRESTOVIZZA E LASCIATA LA QUOTA 225 IN TERRITORIO ITALIANO E LA QUOTA 246 IN TERRITORIO JUGOSLAVO,LA LINEA RAGGIUNGE LA STRADA CHE CONGIUNGE MEDEAZZA A CEROGLIE E PASSA A NORD DEL MONTE ERMADA.A QUESTO PUNTO LA LINEA, MATERIALIZZATA DAL CIPPO PRINCIPALE N.2,SI TROVA AD UNA DISTANZA DI 7,40 METRI DALL’ASSE DELLA STRADA SUMMENZIONATA MEDEAZZA- CEROGLIE E A NORD DI ESSA,RIMANENDO DISTANTE CIRCA 1450 METRI DAL VILLAGGIO DI MEDEAZZA CHE RESTA AD OVEST.IL TRACCIATO DELLA LINEA DI FRONTIERA A PARTIRE DAL CIPPO PRINCIPALE N.1 AL CIPPO PRINCIPALE N.2 FIGURA ALLA TABELLA N.1.
DAL CIPPO PRINCIPALE N.2,CON UN AZIMUT MEDIO DI CIRCA 180 GRADI,LA LINEA SI DIRIGE VERSO IL MONTE ERMADA E,AL LIVELLO DI UNA MULATTIERA CHE SI TROVA A CIRCA 250 METRI A NORD DELLA SUA CIMA,CAMBIA DI DIREZIONE E,CON UN AZIMUT DI 60 GRADI,SI DIRIGE VERSO LA STRADA MEDEAZZA-CEROGLIE.IL CIPPO PRINCIPALE N.3 SI TROVA A 7,7 METRI DALL’ASSE DELLA STRADA E A CIRCA 1500 METRI A NORD-OVEST DEL VILLAGGIO DI CEROGLIE.IL TRACCIATO DELLA LINEA DI FRONTIERA A PARTIRE DAL CIPPO PRINCIPALE N.2 AL CIPPO PRINCIPALE N.3 FIGURA ALLA TABELLA N.2.
DAL CIPPO PRINCIPALE N.3 LA LINEA CONTINUA PER CIRCA 480 METRI CON UN AZIMUT MEDIO DI 65 GRADI E POI CON UN AZIMUT MEDIO DI 180 GRADI,SI DIRIGE VERSO LA QUOTA 215 CHE RAGGIUNGE.QUI CAMBIA DI DIREZIONE E VOLGE VERSO EST CON UN AZIMUT MEDIO DI CIRCA 85 GRADI.DOPO AVER TAGLIATO LA STRADA CEROGLIE- BRESTOVIZZA A CIRCA 1000 METRI DAL VILLAGGIO DI CEROGLIE CHE RESTA A SUD,LA LINEA ARRIVA A NORD DEL MONTE SAMBUCO ALLA QUOTA 206, SITUATA A CIRCA 250 METRI A NORD DELLA QUOTA 212.DA LI LA LINEA CONTINUA CON UN AZIMUT DI 95 GRADI PER CIRCA 1000 METRI PRIMA DI ARRIVARE AD UN PUNTO SITUATO A 13,30 METRI DALL’INCROCIO DELLE CAMPESTRI CON UN MURO A SECCO SULLA QUOTA 167.A QUESTO PUNTO SI TROVA IL CIPPO PRINCIPALE N.4 DISTANTE CIRCA 1000 METRI DALLA STRADA CHE CONGIUNGE IL VILLAGGIO DI MALCHINA AL VILLAGGIO DI GORIANO LASCIANDO LA STRADA A SUD-EST.IL TRACCIATO DELLA LINEA DI FRONTIERA A PARTIRE DAL CIPPO PRINCIPALE N.3 AL CIPPO PRINCIPALE N.4 FIGURA ALLA TABELLA N.3.
DAL CIPPO PRINCIPALE N.4 LA LINEA CONTINUA VERSO SUD-EST CON UN AZIMUT MEDIO DI CIRCA 160 GRADI LASCIANDO LA QUOTA 218 IN TERRITORIO ITALIANO E PASSANDO A CIRCA 100 METRI A EST DI QUESTA QUOTA,POI ATTRAVERSA L’INCROCIO DELLE CAMPESTRI E PASSA PER LA QUOTA 202 FINO AD UN PUNTO SITUATO A 3 METRI DALLA STRADA CHE CONGIUNGE MALCHINA A GORIANO RIMANENDO AD UNA DISTANZA MEDIA DI 3,5 METRI DALLA STRADA CHE COSTEGGIA PER CIRCA 560 METRI IN DIREZIONE NORD-EST.QUI SI TROVA IL CIPPO PRINCIPALE N.5 E LA STRADA FINO A QUESTO PUNTO RESTA SEMPRE IN TERRITORIO ITALIANO.IL TRACCIATO DELLA LINEA DI FRONTIERA A PARTIRE DAL CIPPO PRINCIPALE N.4 AL CIPPO PRINCIPALE N.5 FIGURA ALLA TABELLA N.4.
DAL CIPPO PRINCIPALE N.5,DOPO AVER ATTRAVERSATA LA STRADA E CONTINUATO PER CIRCA 200 METRI CON UN AZIMUT DI 155 GRADI,LA LINEA DI FRONTIERA VOLGE VERSO EST E CONTINUA CON UN AZIMUT MEDIO DI 125 GRADI-135 GRADI TOCCANDO LE PENDICI DEL MONTE NA PRECNICHI E PASSA A CIRCA 200 METRI A NORD-EST DELLA QUOTA 256 DI DETTO MONTE.CONTINUANDO NELLA STESSA DIREZIONE,LA LINEA RAGGIUNGE LA STRADA SAN PELAGIO-GORIANO.POI,ANDANDO VERSO SUD,COSTEGGIA LA STRADA PER CIRCA 19,2 METRI PRIMA DI ARRIVARE A CIRCA 2 METRI DALLA PARTE NORD DELLA COSTRUZIONE DEL POSTO DI BLOCCO ITALIANO.POI ATTRAVERSA LA STRADA.A QUESTO PUNTO,A 4,7 METRI DALL’ASSE DELLA STRADA,SI TROVA IL CIPPO PRINCIPALE N.6.IL TRACCIATO DELLA LINEA DI FRONTIERA A PARTIRE DAL CIPPO PRINCIPALE N.5 AL CIPPO PRINCIPALE N.6 FIGURA ALLA TABELLA N.5.
POI,CON UN AZIMUT MEDIO DI CIRCA 130 GRADI,LA LINEA DI FRONTIERA SI DIRIGE VERSO LE PENDICI NORD DEL MONTE SAN LEONARDO TAGLIANDO LA STRADA SAN PELAGIO-GORIANO E PASSANDO A 350 METRI A NORD-EST DELLA QUOTA 343,A 150 METRI DALLA QUOTA 312 E A 70 METRI A NORD DELLA QUOTA 333 DEL MONTE SAN LEONARDO.A QUESTO PUNTO E CIOÈ A 70 METRI A NORD DELLA QUOTA 333 SI TROVA IL CIPPO PRINCIPALE N.7.IL TRACCIATO DELLA LINEA DI FRONTIERA A PARTIRE DAL CIPPO PRINCIPALE N.6 AL CIPPO PRINCIPALE N.7 FIGURA ALLA TABELLA N.6.
A PARTIRE DAL CIPPO PRINCIPALE N.7 LA LINEA CONTINUA CON UN AZIMUT MEDIO DI CIRCA 135 GRADI LUNGO LE PENDICI NORD-EST DEL MONTE SAN LEONARDO PER CIRCA 900 METRI POI,SU UNA CAMPESTRE,VOLGE VERSO SAMATORZA,CONTINUA PER CIRCA 300 METRI E POI CAMBIA DI DIREZIONE E CONTINUA CON UN AZIMUT DI CIRCA 140 GRADI.LA MULATTIERA CHE ESSA COSTEGGIA IN QUESTO SETTORE RESTA IN TERRITORIO JUGOSLAVO.LA LINEA DI FRONTIERA PASSA POI PER LA QUOTA 366,RAGGIUNGE LA QUOTA 413 DOVE SI TROVA IL CIPPO PRINCIPALE N.8. IL TRACCIATO DELLA LINEA DI FRONTIERA A PARTIRE DAL CIPPO PRINCIPALE N.7 AL CIPPO PRINCIPALE N.8 FIGURA ALLA TABELLA N.7.
A PARTIRE DAL CIPPO PRINCIPALE N.8,CON UN AZIMUT MEDIO DI CIRCA 90 GRADI,LA LINEA DI FRONTIERA SI DIRIGE VERSO LA QUOTA 424 DI COL DELL’AGNELLO CHE RAGGIUNGE,POI VOLGE VERSO SUD NELLA PRIMA PARTE CON UN AZIMUT DI CIRCA 145 GRADI E POI CON UN AZIMUT DI 180 GRADI PROSEGUE PER CIRCA 650 METRI.A QUESTO PUNTO LA LINEA PIEGA VERSO EST E CON UN AZIMUT DI CIRCA 100 GRADI RAGGIUNGE LE PENDICI NORD DI OSTRI VRH,LASCIANDO LA QUOTA 499 A CIRCA 160 METRI A SUD.DA QUI LA LINEA RAGGIUNGE LE PENDICI NORD DEL MONTE LANARO LASCIANDO LA QUOTA 545 A SUD A CIRCA 125 METRI.A QUESTO PUNTO SI TROVA IL CIPPO PRINCIPALE N.9.IL TRACCIATO DELLA LINEA DI FRONTIERA A PARTIRE DAL CIPPO PRINCIPALE N.8 AL CIPPO PRINCIPALE N.9 FIGURA ALLA TABELLA N.8.
LA LINEA ASSUME ORA UN AZIMUT MEDIO DI CIRCA 125 GRADI E SI DIRIGE VERSO LA QUOTA 497 SITUATA A CIRCA 1000 METRI DAL CIPPO PRINCIPALE N.9 IN DIREZIONE DEL VILLAGGIO DI VERCOGLIANO DI MONRUPINO.ESSA CAMBIA POI DI DIREZIONE E CON UN AZIMUT DI 138 GRADI CONTINUA PER 450 METRI DOPO DI CHE DEVIA NUOVAMENTE E,SENZA ALTRE VARIAZIONI,PASSA PER LA QUOTA 459 DI COL DELL’ANITRA.A QUESTO PUNTO SI TROVA IL CIPPO PRINCIPALE N.10 SITUATO A CIRCA 650 METRI DAL VILLAGGIO DI VOGLIANO CHE RESTA A SUD-EST.IL TRACCIATO DELLA LINEA DI FRONTIERA A PARTIRE DAL CIPPO PRINCIPALE N.9 AL CIPPO PRINCIPALE N.10 FIGURA ALLA TABELLA N.9.
A PARTIRE DAL CIPPO PRINCIPALE N.10 LA LINEA SI DIRIGE VERSO IL CIPPO PRINCIPALE N.11 SITUATO AD OVEST DELLA STRADA OPICINA-DUTTOGLIANO A 4,6 METRI DALL’ASSE DELLA STRADA ED A 150 METRI DAL PILASTRINO CHILOMETRICO N.4 IN DIREZIONE DEL VILLAGGIO DI DUTTOGLIANO.IN QUESTA PARTE LA LINEA PASSA A CIRCA 220 METRI DAL VILLAGGIO DI VOGLIANO (QUOTA 327) CHE RESTA AD EST IN TERRITORIO JUGOSLAVO E TAGLIA LA FERROVIA A CIRCA 300 METRI A SUD DEL PONTE SULLA FERROVIA CHE SI TROVA A SUD DELLA STAZIONE DI VERCOGLIANO DI MONRUPINO.IL TRACCIATO DELLA LINEA DI FRONTIERA A PARTIRE DAL CIPPO PRINCIPALE N.10 AL CIPPO PRINCIPALE N.11 FIGURA ALLA TABELLA N.10.
DAL CIPPO PRINCIPALE N.11,CON UN AZIMUT MEDIO DI CIRCA 130 GRADI,LA LINEA CONTINUA VERSO IL MONTE ORSARIO E,DOPO AVER ATTRAVERSATO LA STRADA OPICINA- DUTTOGLIANO E OPICINA-VERCOGLIANO,LASCIANDO LA QUOTA 429 A CIRCA 100 METRI A SUD IN TERRITORIO ITALIANO,CONTINUA SENZA DEVIAZIONI FINO ALLA QUOTA 473 DEL MONTE ORSARIO.DA QUI LA LINEA CONTINUA CON UN AZIMUT MEDIO DI CIRCA 130 GRADI PER CIRCA 1000 METRI E POI,CON UN AZIMUT DI CIRCA 175 GRADI,RAGGIUNGE LA STRADA OPICINA-SESANA ALLA LOCALITÀ DI FERNETTI.IN QUESTO PUNTO SI TROVA IL CIPPO PRINCIPALE N.12,A 4,5 METRI DAL VECCHIO ASSE DELLA STRADA VERSO NORD-OVEST.IL CIPPO PRINCIPALE N.12 ED IL CIPPO SECONDARIO N.12/1 SONO ATTUALMENTE MATERIALIZZATI CON PLACCHE METALLICHE FISSATE AL LIVELLO DELL’ASFALTO.IL PRIMO CIPPO SI TROVA SULLA CORDA NORD DELLA STRADA E IL SECONDO AL CENTRO DELLE CORSIE RECENTEMENTE COSTRUITE. IL TRACCIATO DELLA LINEA DI FRONTIERA A PARTIRE DAL CIPPO PRINCIPALE N.11 AL CIPPO PRINCIPALE N.12 FIGURA ALLA TABELLA N.11.
DAL CIPPO PRINCIPALE N.12,DOPO AVER ATTRAVERSATA LA STRADA OPICINA-SESANA CON UN AZIMUT DI CIRCA 170 GRADI,LA LINEA SI ALLONTANA E RAGGIUNGE IL CIPPO SECONDARIO N.12/3,DOVE CAMBIA DIREZIONE CON UN AZIMUT MEDIO DI CIRCA 230 GRADI,RAGGIUNGE LA STRADA DI ORLE CHE TAGLIA A CIRCA 380 METRI DALL’INCROCIO CON LA STRADA OPICINA-SESANA.LA LINEA PASSA ORA TRA LA QUOTA 370,CHE RESTA IN TERRITORIO ITALIANO E LA DOLINA DELLA QUOTA 264,CHE RESTA IN TERRITORIO JUGOSLAVO. DOPO AVER RAGGIUNTO IL PONTE SOPRA LA FERROVIA TRIESTE-SESANA IN PROSSIMITÀ DELLA STRADA DI ORLE,A 750 METRI DALL’AGGLOMERATO CHE RESTA A NORD-EST,TAGLIA DIAGONALMENTE IL PONTE CHE RESTA DISPONIBILE ALL’UTILIZZAZIONE COMUNE,POI ATTRAVERSA LA STRADA E CONTINUA CON UN AZIMUT DI CIRCA 120 GRADI PASSANDO A CIRCA 325 METRI A NORD-EST DEL MONTE FRANCO (QUOTA 407).ALL’INCROCIO DELLA CARROZZABILE TREBICIANO-ORLE CAMBIA DI DIREZIONE.DA QUI CON UN AZIMUT MEDIO DI CIRCA 135 GRADI LA LINEA SI DIRIGE VERSO IL MONTE DEI PINI E RAGGIUNGE LA SUA QUOTA 476.A QUESTO PUNTO SI TROVA IL CIPPO PRINCIPALE N.13 CHE DISTA 4 METRI DAL VECCHIO PUNTO TRIGONOMETRICO. IL TRACCIATO DELLA LINEA DI FRONTIERA A PARTIRE DAL CIPPO PRINCIPALE N.12 AL CIPPO PRINCIPALE N.13 FIGURA ALLA TABELLA N.12.
DAL CIPPO PRINCIPALE N.13,CON UN AZIMUT DI CIRCA 150 GRADI LA LINEA VOLGE VERSO LA STRADA GROPADA-LIPIZZANO,RAGGIUNGE LA STRADA E A CIRCA 700 METRI DA GROPADA (INCROCIO DELLE STRADE) VERSO LIPIZZANO,CAMBIA DI DIREZIONE E,CON UN AZIMUT MEDIO DI 135 GRADI,SI DIRIGE VERSO IL MONTE COCUSSO.TAGLIA LA STRADA BASOVIZZA-SESANA ALLA SVOLTA DELLA QUOTA 386 A NORD DI BASOVIZZA,POI,SEMPRE CON UN AZIMUT DI 135 GRADI,CONTINUA FINO ALLA STRADA BASOVIZZA-CORGNALE,DOVE SI TROVA IL CIPPO PRINCIPALE N.14.QUESTO CIPPO È POSTO A 4,8 METRI DALL’ASSE DELLA STRADA E A CIRCA 100 METRI A SUD DELL’INCROCIO PER LIPIZZA (QUOTA 407).IL TRACCIATO DELLA LINEA DI FRONTIERA A PARTIRE DAL CIPPO PRINCIPALE N.13 AL CIPPO PRINCIPALE N.14 FIGURA ALLA TABELLA N.13.
DAL CIPPO PRINCIPALE N.14,LA LINEA CONTINUA CON UN AZIMUT DI CIRCA 129 GRADI,ATTRAVERSA LA STRADA BASOVIZZA-CORGNALE E DIVERSE CAMPESTRI SULLA PENDICE SUD-OVEST DI MONTE COCUSSO.NEI PRESSI DELLA CIMA ESSA DEVIA LEGGERMENTE VERSO EST E DOPO AVER RAGGIUNTO LA QUOTA 672 CHE LASCIA CON UNA CAMPESTRE IN TERRITORIO ITALIANO, PROSEGUE CON UN AZIMUT DI 107 GRADI.CONTINUA ANCORA PER CIRCA 600 METRI PRIMA DI RAGGIUNGERE UNA CAMPESTRE SUL VERSANTE EST DI MONTE COCUSSO.DA QUI,CON UN AZIMUT MEDIO DI CIRCA 135 GRADI,DISCENDE VERSO LA CHIESA DI SAN TOMMASO,TAGLIA QUALCHE CAMPESTRE,PASSA A NORD-EST DI GROZZANA,LASCIANDO L’AGGLOMERATO ABITATO A CIRCA 200 METRI, RAGGIUNGE LA CAMPESTRE CHE CONGIUNGE GROZZANA A SAN TOMMASO.LA LINEA PASSA A UNA DISTANZA DI CIRCA 150 METRI A OVEST DEL CIMITERO.QUI CAMBIA DI DIREZIONE E,CON UN AZIMUT DI CIRCA 190 GRADI,SI DIRIGE SULLA QUOTA 621 DI MONTE GOLI DOVE SI TROVA IL CIPPO PRINCIPALE N.15.IL CIPPO PRINCIPALE N.15 COINCIDE CON IL CIPPO PRINCIPALE N.XIII.IL TRACCIATO DELLA LINEA DI FRONTIERA A PARTIRE DAL CIPPO PRINCIPALE N.14 AL CIPPO PRINCIPALE N.15 FIGURA ALLA TABELLA N.14.
DAL CIPPO PRINCIPALE N.XIII LA LINEA DI FRONTIERA DISCENDE VERSO LA STRADA BASOVIZZA-ERPELLE COSINA CON UN AZIMUT MEDIO DI 245 GRADI, TAGLIA UNA CAMPESTRE E POI UNA CARROZZABILE CHE CONGIUNGE PESE AL VILLAGGIO DI VERCOGLIANO,ATTRAVERSA POI LA STRADA PESE-ERPELLE COSINA A CIRCA 700 METRI DA PESE.QUI SUL CIGLIO SUD-OVEST DELLA STRADA,A 20 METRI DAL POSTO DI FRONTIERA ITALIANO DI PESE SI TROVA IL CIPPO PRINCIPALE N.XII.IL TRACCIATO DELLA LINEA DI FRONTIERA A PARTIRE DAL CIPPO PRINCIPALE N.XIII AL CIPPO PRINCIPALE N.XII FIGURA ALLA TABELLA N.15.
A PARTIRE DAL CIPPO PRINCIPALE N.XII LA LINEA SI DIRIGE VERSO LA FERROVIA ERPELLE-COSINA-TRIESTE E,CON UN AZIMUT MEDIO DI 230 GRADI,LA TAGLIA A 300 METRI AD EST DELLA STAZIONE DI DRAGA SANT’ELIA,ATTRAVERSA POI DUE VOLTE IL RIO CHERVARI E SI PORTA A SUD-EST DELLA FERROVIA SOPRA MENZIONATA. MANTENENDOSI SEMPRE A SUD DELLA FERROVIA,LA LINEA CONTINUA FINO AL CIPPO PRINCIPALE N.XI CHE SI TROVA PRESSO L’ENTRATA DELLA GALLERIA A SUD DELLA LOCALITÀ ABITATA DI DAGA SANT’ELIA E A 550 METRI A SUD-EST DEL MONTE STENA (QUOTA 442).IL TRACCIATO DELLA LINEA DI FRONTIERA A PARTIRE DAL CIPPO PRINCIPALE N.XII AL CIPPO PRINCIPALE N.XI FIGURA ALLA TABELLA N.16.
DAL CIPPO PRINCIPALE N.XI LA LINEA SI ALLONTANA CON UN AZIMUT DI 230 GRADI E DISCENDE VERSO IL RUSCELLO BOTAZZO CHE TAGLIA A 100 METRI DELLA LOCALITÀ DI BOTAZZO. LASCIANDO IL VILLAGGIO DI BOTAZZO IN TERRITORIO ITALIANO,LA LINEA TAGLIA UNA CAMPESTRE,POI UNA MULATTIERA ED IL RUSCELLO GRISA.DA QUI SALE LE PENDICI EST DEL MONTE CARSO SEGUENDO LA LINEA DI MASSIMA PENDENZA E CON UN AZIMUT MEDIO DI CIRCA 230 GRADI NELLA PRIMA PARTE E DI 255 GRADI NELLA SECONDA,RAGGIUNGE LA CIMA DEL MONTE CARSO SULLA QUOTA 457,A NORD-OVEST DEL PUNTO TRIGONOMETRICO 326 (MONTE CARSO).QUI SI TROVA IL CIPPO PRINCIPALE N.X.IL TRACCIATO DELLA LINEA DI FRONTIERA A PARTIRE DAL CIPPO PRINCIPALE N.XI AL CIPPO PRINCIPALE N.X FIGURA ALLA TABELLA N.17.
DAL CIPPO PRINCIPALE N.X LA LINEA SI DIRIGE VERSO SUD CON UN AZIMUT MEDIO DI 190 GRADI MANTENENDOSI SEMPRE SULLE PENDICI OVEST DEL MONTE CARSO. DOPO AVER SEGUITO PER CIRCA 1500 METRI LA MEDIANA DELLA SALITA,LA LINEA CAMBIA DI DIREZIONE E CON UN AZIMUT MEDIO DI CIRCA 260 GRADI DISCENDE CIRCA 450 METRI.DA QUI SI DIRIGE VERSO PREBENICO E DOPO 200 METRI,ALL’INCROCIO DELLE CAMPESTRI PREBENICO-SAN DORLIGO, CAMBIA NUOVAMENTE DIREZIONE,ESCE DA UN FITTO BOSCO CON UN AZIMUT MEDIO DI 230 GRADI PER SFOCIARE SULLA STRADA SAN DORLIGO-SAN SERVOLO.LA LINEA RAGGIUNGE LA STRADA A CIRCA 350 METRI DALLO INCROCIO PER PREBENICO,SITUATO A SUD-OVEST ED A 200 METRI DAL POSTO DI BLOCCO ITALIANO.QUI SI TROVA IL CIPPO PRINCIPALE N.IX.IL TRACCIATO DELLA LINEA DI FRONTIERA A PARTIRE DAL CIPPO PRINCIPALE N.X AL CIPPO PRINCIPALE N.IX FIGURA ALLA TABELLA N.18.
DAL CIPPO PRINCIPALE N.IX LA LINEA SI DIRIGE CON UN AZIMUT MEDIO DI 200 GRADI VERSO IL VILLAGGIO DI PREBENICO.A 100 METRI CIRCA DALLA CAMPESTRE CHE PORTA VERSO IL VILLAGGIO,LA LINEA CURVA BRUSCAMENTE VERSO SUD FINO ALLA CURVA DELLA CAMPESTRE PREBENICO-CROCIATA DI PREBENICO.DA QUI LA LINEA COSTEGGIA PER CIRCA 600 METRI LA STRADA CHE RESTA INTERAMENTE IN TERRITORIO ITALIANO E POI CON UN AZIMUT DI CIRCA 225,GRADI,ARRIVA AD EST DELLA LOCALITÀ DI CROCIATA DI PREBENICO.CON UN AZIMUT MEDIO DI 247 GRADI LA LINEA SI DIRIGE DIRETTAMENTE SULLA CAMPESTRE CHE COLLEGA LA LOCALITÀ DI CROCIATA DI PREBENICO AL VILLAGGIO D’OSPO,TOCCANDO QUESTA STRADA A CIRCA 100 METRI DALLO INCROCIO NELLA LOCALITÀ DI CROCIATA DI PREBENICO CHE RESTA A NORD-OVEST E IN TERRITORIO ITALIANO.QUI SI TROVA IL CIPPO PRINCIPALE N.VIII A UNA DISTANZA DI 80 METRI DAL POSTO DI BLOCCO ITALIANO D’OSPO.IL TRACCIATO DELLA LINEA DI FRONTIERA A PARTIRE DAL CIPPO PRINCIPALE N.IX AL CIPPO PRINCIPALE N.VIII FIGURA ALLA TABELLA N.19.
DAL CIPPO PRINCIPALE N.VIII,CON UN AZIMUT INIZIALE DI CIRCA 250 GRADI,LA LINEA TAGLIA IL RUSCELLO OSPO PASSA AL LATO DEL PONTE SULLA STRADA E RESTA IN TERRITORIO JUGOSLAVO;POI DEVIA VERSO DESTRA CON UN AZIMUT DI CIRCA 270 GRADI DEVIANDO BRUSCAMENTE VERSO LA QUOTA 178 SUL MONTE DI BOSCO VIGNANO.SULLA CIMA SI TROVA IL CIPPO PRINCIPALE N.VII,ESATTAMENTE A 8 METRI A NORD-EST DEL PUNTO TRIGONOMETRICO 588 DELLA QUOTA 182.IL TRACCIATO DELLA LINEA DI FRONTIERA A PARTIRE DAL CIPPO PRINCIPALE N.VIII FINO AL CIPPO PRINCIPALE N.VII È INDICATO ALLA TABELLA 20.
DAL CIPPO PRINCIPALE N.VII LA LINEA SCENDE CON UN AZIMUT MEDIO DI 265 GRADI AL RUSCELLO MENARIOLO CHE INCROCIA A 750 METRI DAL LUOGO IN CUI QUESTO AFFLUISCE NEL RUSCELLO OSPO.SEMPRE CON LO STESSO AZIMUT LA LINEA RISALE IL SALIENTE SITUATO A 200 METRI CIRCA AD EST DELLA CAMPESTRE VIGNANO- PLAVIA MONTEDORO.SU QUESTO SALIENTE,ALLA QUOTA 85.SI TROVA IL CIPPO PRINCIPALE N.VI,PRECISAMENTE A 4 METRI A SUD DEL PUNTO TRIGONOMETRICO 589.IL TRACCIATO DELLA LINEA DI FRONTIERA A PARTIRE DAL CIPPO PRINCIPALE N.VII FINO AL CIPPO PRINCIPALE N.VI FIGURA NELLA TABELLA N.21
DAL CIPPO PRINCIPALE N.VI LA LINEA ABBANDONA IL SALINETE CON UN AZIMUT MEDIO DI 280 GRADI,E SI DIRIGE VERSO IL MONTE CASTELLIER,INCROCIA UNA CAMPESTRE A SUD DI VIGNANO,A CIRCA 400 METRI,POI UN PICCOLO BURRONE ED INFINE LA CAMPESTRE AQUILINIA- PLAVIA MONTEDORO A 10 METRI DALLA CASA SAMEZ CHE RIMANE,A NORD-OVEST IN TERRITORIO ITALIANO.DI LÌ LA LINEA CONTINUA VERSO LA STRADA AQUILINIA-ALBARO VESCOVÀ,LASCIANDO IN TERRITORIO ITALIANO LA CASA ELLER ED IN TERRITORIO JUGOSLAVO PARTE DELLA PROPRIETÀ ZACCHI CON QUALCHE FABBRICATO RURALE.IL CIPPO PRINCIPALE N.V SI TROVA A SINISTRA DELLA STRADA CHE VA DA ALBARO VESCOVÀ A TRIESTE E SEGNA IL PUNTO IN CUI LA LINEA INCONTRA LA STRADA.IL TRACCIATO DELLA LINEA DI FRONTIERA A PARTIRE DAL CIPPO PRINCIPALE N.VI FINO AL CIPPO PRINCIPALE N.V FIGURA ALLA TABELLA N.22.
DAL CIPPO PRINCIPALE N.V LA LINEA CONTINUA VERSO IL MONTE CASTELLIER CON ALCUNE PICCOLE DEVIAZIONI PER LASCIARE ALCUNE CASE,STRADE E CAVE IN TERRITORIO ITALIANO O JUGOSLAVO.LA CASA PECCHIARI E IL SUO CAMPO RIMANGONO IN TERRITORIO ITALIANO;LA CAMPESTRE PER LE CAVE RIMANE EGUALMENTE IN TERRITORIO ITALIANO;POI,RISALENDO IL DECLIVIO VERSO IL MONTE CASTELLIER,LA LINEA TAGLIA LA ZONA DELLE CAVE LASCIANDO LA CAVA GORLATO IN TERRITORIO ITALIANO E LA CAVA ELLERI IN TERRITORIO JUGOSLAVO.DOPO AVER TAGLIATO IL RUSCELLO FIORETTI,LA FRONTIERA SEGUE LA LINEA DI MASSIMA PENDENZA LUNGO IL VERSANTE DEL MONTE CASTELLIER ALLA SOMMITÀ DEL QUALE ESSA RAGGIUNGE LA QUOTA 244,DOVE SI TROVA IL CIPPO PRINCIPALE N.IV.PIÙ PRECISAMENTE,LA LINEA ARRIVA A UN METRO A EST DEL PUNTO TRIGONOMETRICO 328.IL TRACCIATO DELLA LINEA DI FRONTIERA A PARTIRE DAL CIPPO PRINCIPALE N.V FINO AL CIPPO PRINCIPALE N.IV FIGURA ALLA TABELLA N.23.
DAL CIPPO PRINCIPALE N.IV LA LINEA SI DIRIGE CON UN AZIMUT DI 300 GRADI E ALCUNE LEGGERE DEVIAZIONI VERSO LA STRADA MUGGIA-CREVATINI NEL VILLAGGIO DI CEREI.IN PARTICOLARE,LASCIANDO IL MONTE CASTELLIER, ESSA SCENDE UN DECLIVIO RIPIDO E TAGLIA LA STRADA CARROZZABILE SANTA BARBARA-ELLERI DOPO DI CHE LASCIA ALCUNI TERRENI DELLA PROPRIETÀ MERCANDEL E SEGA IN TERRITORIO ITALIANO.DI LÀ ESSA SI DIRIGE VERSO L’INCROCIO DELLE STRADE MUGGIA-ELLERI E SANTA BARBARA-PREMANZANO E,PROSEGUENDO,TAGLIA QUESTO INCROCIO IN MODO CHE L’ACCESSO A PREMANZANO RIMANGA IN TERRITORIO ITALIANO.LA LINEA PRENDE UNA NUOVA DIREZIONE CON UN AZIMUT DI 300 GRADI,SI DIRIGE VERSO IL RUSCELLO CEREI CHE SEGUE PER CIRCA 250 METRI E PASSA IN SEGUITO A FIANCO DELLA PROPRIETÀ DOBRIGNA,LASCIANDO QUEST’ULTIMA IN TERRITORIO JUGOSLAVO.LA LINEA TAGLIA IN SEGUITO IL RUSCELLO BOSCO LASCIANDO I TERRENI DELLA PROPRIETÀ MARSIC E LA CASA COZLAN CON ACCESSO ALLA STRADA PER MUGGIA IN TERRITORIO ITALIANO.DI LÀ, LA LINEA VA DIRETTAMENTE AL POSTO DI BLOCCO DI CEREI,DOVE SI TROVA IL CIPPO PRINCIPALE N.III.IL TRACCIATO DELLA LINEA DI FRONTIERA A PARTIRE DAL CIPPO PRINCIPALE N.IV FINO AL CIPPO PRINCIPALE N.III FIGURA NELLA TABELLA N.24.
DAL CIPPO PRINCIPALE N.III,CON UN AZIMUT DI CIRCA 300 GRADI E ALCUNE PICCOLE DEVIAZIONI,LA LINEA SI DIRIGE VERSO LA COLLINA DI SAN MICHELE.LA LINEA LASCIA COSÌ LA CASA MAURO CON IL TERRENO ADIACENTE IN TERRITORIO ITALIANO E LA CASA BOSICI CON IL TERRENO ADIACENTE IN TERRITORIO JUGOSLAVO.DOPO AVER TAGLIATO IL RUSCELLO PISCIOLON,LA LINEA ARRIVA ALLA QUOTA 119 OVE SI TROVA LA PROPRIETÀ LENARDON CON LA CASA.A QUESTO PUNTO LA LINEA DEVIA LASCIANDO LA CASA LENARDON CON IL TERRENO ADIACENTE IN TERRITORIO ITALIANO E POI CONTINUA VERSO LA COLLINA DI SAN MICHELE. PRIMA DI RIMONTARE IL VERSANTE EST DELLA REGIONE DETTA PISCIOLON, ALL’ALTEZZA DELLA CASA BOSICI,LA LINEA PIEGA DI NUOVO LEGGERMENTE PER LASCIARE LA CARROZZABILE MUGGIA-CHIAMPORE IN TERRITORIO ITALIANO.ESSA RAGGIUNGE IN SEGUITO LA SOMMITÀ DELLA COLLINA DI SAN MICHELE,A 14 METRI A EST DEL PUNTO TRIGONOMETRICO DELLA QUOTA 197 DI SAN MICHELE.QUI SI TROVA IL CIPPO PRINCIPALE N.II.IL TRACCIATO DELLA LINEA DI FRONTIERA A PARTIRE DAL CIPPO PRINCIPALE N.III SINO AL CIPPO PRINCIPALE N.II FIGURA ALLA TABELLA N.25.
DAL CIPPO PRINCIPALE N.II LA LINEA LASCIA,CON UN AZIMUT MEDIO DI CIRCA 259 GRADI,LA SOMMITÀ DI SAN MICHELE E SI DIRIGE VERSO LA FOCE DEL RUSCELLO SAN BARTOLOMEO.ESSA LASCIA IN TERRITORIO ITALIANO IL SERBATOIO D’ACQUA DI SAN MICHELE,POI,SCENDENDO IL VERSANTE OVEST DELLA COLLINA,TAGLIA LA STRADA CHIAMPORE-CREVATINI.LA LINEA CONTINUA CON ALCUNE BREVI DEVIAZIONI.LASCIANDO LA CASA FONTANOT CON UNA STRISCIA STRETTA DI TERRENO IN TERRITORIO ITALIANO E I FABBRICATI RURALI SEPPILI CON UN PICCOLO TRATTO DELLA CAMPESTRE IN TERRITORIO JUGOSLAVO.I TERRENI COLTIVATI DELLA PROPRIETÀ SEPPILI RIMANGONO IN TERRITORIO ITALIANO.LA LINEA CONTINUA ORA LUNGO LA PIANURA IN MANIERA QUASI PERMANENTE,TAGLIA LA CARROZZABILE ANCARANO-LAZZARETTO E TERMINA IL SUO TRACCIATO AL CIPPO PRINCIPALE N.I CHE SI TROVA SULLA RIVA DESTRA DEL RUSCELLO SAN BARTOLOMEO,ALLA FOCE DI QUESTO RUSCELLO.IL TRACCIATO DELLA LINEA DI FRONTIERA A PARTIRE DAL CIPPO PRINCIPALE N.II SINO AL CIPPO PRINCIPALE N.I FIGURA ALLA TABELLA N.26.
LE QUOTE E I DATI TOPOGRAFICI AI QUALI SI RIFERISCE LA DESCRIZIONE FIGURANO NELLE CARTE 1:25.000 E 1:50.000 DELLO ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE ITALIANO,EDIZIONI DEL 1962-1966 E DEL 1967 E 1:50.000 DELL’ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE DELL’ARMATA POPOLARE JUGOSLAVA,EDIZIONE DEL 1971.
SI OMETTE L’ALLEGATO I (26 TABELLE RECANTI LE INDICAZIONI METRICHE E LE COORDINATE GEOGRAFICHE DEI SINGOLI CIPPI LUNGO LA FRONTIERA TERRESTRE NEL SETTORE TRIESTINO) E L’ALLEGATO II (4 CARTE TOPOGRAFICHE).
Annesso FB
TAVOLE OMISSIS
Annesso FB
TAVOLE OMISSIS
omissis
Annesso FC
ALLEGATO II OMISSIS
Annesso FC
ALLEGATO II OMISSIS
omissis
Annesso FD
ALLEGATO III
LA LINEA DI FRONTIERA MARITTIMA PARTE DAL CIPPO PRINCIPALE N.1 DELLA BAIA DI SAN BARTOLOMEO,SITUATO SULLA RIVA DESTRA DEL RUSCELLO SAN BARTOLOMEO,ALLA SUA FOCE,CON LE COORDINATE PIANE NEI DUE SISTEMI:
X=5049835,77
Y=2420416,72 ITALIANE
X=5050841,73
Y=5400753,47 JUGOSLAVE
ED È DETERMINATO DA ARCHI DI CERCHIO MASSIMO CHE UNISCONO I PUNTI SEGUENTI:
PUNTI 1
COORDINATE ITALIANE CARTA N.39,LAT.45 GRADI 35′,65 N
LONG.13 GRADI 43′,15 E
COORDINATE JUGOSLAVE CARTA N.100-15,LAT.45 GRADI 35′,70 N
LONG.13 GRADI 43′,40 E
PUNTO 2
COORDINATE ITALIANE CARTA N.39
LAT.45 GRADI 35′,90 N
LONG.13 GRADI 42′,75 E
COORDINATE JUGOSLAVE CARTA N.100-15
LAT.45 GRADI 35′,95 N
LONG 13 GRADI 43′,00 E
PUNTO 3
COORDINATE ITALIANE CARTA N.39
LAT.45 GRADI 37′,80 N
LONG.13 GRADI 37′,80 E
COORDINATE JUGOSLAVE CARTA N.100-15
LAT.45 GRADI 37′,91 N
LONG.13 GRADI 38′,00 E
PUNTO 4
COORDINATE ITALIANE CARTA N.39
LAT.45 GRADI 32′,70 N
LONG.13 GRADI 18′,75 E
COORDINATE JUGOSLAVE CARTA N.100-15
LAT.45 GRADI 32′,80 N
LONG.13 GRADI 19′,00 E
PUNTO 5
COORDINATE ITALIANE CARTA N.39
LAT.45 GRADI 27′,20 N
LONG.13 GRADI 12′,70 E
COORDINATE JUGOSLAVE CARTA N.100-15
LAT.45 GRADI 27′,20 N
LONG.13 GRADI 12′,90 E
LE COORDINATE SOPRAINDICATE SONO RAPPRESENTATE GRAFICAMENTE SULLA CARTA ITALIANA N.39 DELL’ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA,SCALA 1:100.000,TERZA EDIZIONE,MARZO 1962,RIEDIZIONE LUGLIO 1974, AGGIORNATA AL BOLLETTINO _AVVISI AI NAVIGANTI_ N.42 DELL’ANNO 1974 E SULLA CARTA MARITTIMA JUGOSLAVA N.100-15 DELL’ISTITUTO IDROGRAFICODELLA MARINA MILITARE JUGOSLAVA,SCALA 1:100.000,NUOVA EDIZIONE GIUGNO 1971,RIEDIZIONE LUGLIO 1974,AGGIORNATA AL BOLLETTINO _AVVISI AI NAVIGANTI_ N.22 DELL’ANNO 1974.
Annesso FE
ALLEGATO IV OMISSIS
Annesso FE
ALLEGATO IV OMISSIS
omissis
Annesso FF
ALLEGATO V
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA ITALIANA
OSIMO (ANCONA),10 NOVEMBRE 1975
SIGNOR MINISTRO,
IN RIFERIMENTO ALL’ARTICOLO 2 DEL TRATTATO FIRMATO IN DATA ODIERNA,CON IL QUALE LA FRONTIERA FRA I DUE STATI NEL GOLFO DI TRIESTE È STATA FISSATA DEFINITIVAMENTE,HO L’ONORE DI CONFERMARLE QUANTO SEGUE:
PROCEDENDO ALLA DELIMITAZIONE DELLE ACQUE TERRITORIALI NEL GOLFO DI TRIESTE,OGNI PARTE HA TENUTO CONTO DEI PRINCIPI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE DI GINEVRA SUL MARE TERRITORIALE E ZONA CONTIGUA DEL 29 APRILE 1958.
IN QUESTA OCCASIONE LA PARTE ITALIANA HA FATTO CONOSCERE LA SUA INTENZIONE DI TRACCIARE LE LINEE RETTE DI BASE NEL MARE ADRIATICO E DI RENDERLE PUBBLICHE NELLE FORME PREVISTE DALLA SUDDETTA CONVENZIONE.
LA PREGO DI VOLER PRENDERE NOTA DI QUANTO PRECEDE.
VOGLIA GRADIRE,SIGNOR MINISTRO,GLI ATTI DELLA MIA ALTA CONSIDERAZIONE.
M.RUMOR
S.E.SIGNOR MILOS MINIC
VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ESECUTIVO FEDERALE E SEGRETARIO FEDERALE AGLI AFFARI ESTERI DELLA RSF DI JUGOSLAVIA
OSIMO (ANCONA),10 NOVEMBRE 1975
IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ESECUTIVO FEDERALE E SEGRETARIO FEDERALE AGLI AFFARI ESTERI DELLA RSF DI JUGOSLAVIA
SIGNOR MINISTRO,HO L’ONORE D’ACCUSARE RICEVUTA DELLA LETTERA DI V.E.,DEL SEGUENTE TENORE:
_IN RIFERIMENTO ALL’ARTICOLO 2 DEL TRATTATO FIRMATO IN DATA ODIERNA,CON IL QUALE LA FRONTIERA FRA I DUE STATI NEL GOLFO DI TRIESTE È STATA FISSATA DEFINITIVAMENTE,HO L’ONORE DI CONFERMARLE QUANTO SEGUE:
PROCEDENDO ALLA DELIMITAZIONE DELLE ACQUE TERRITORIALI NEL GOLFO DI TRIESTE,OGNI PARTE HA TENUTO CONTO DEI PRINCIPI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE DI GINEVRA SUL MARE TERRITORIALE E ZONA CONTIGUA DEL 29 APRILE 1958.
IN QUESTA OCCASIONE LA PARTE ITALIANA HA FATTO CONOSCERE LA SUA INTENZIONE DI TRACCIARE LE LINEE RETTE DI BASE NEL MARE ADRIATICO E DI RENDERLE PUBBLICHE NELLE FORME PREVISTE DALLA SUDDETTA CONVENZIONE.
LA PREGO DI VOLER PRENDERE NOTA DI QUANTO PRECEDE_.
HO L’ONORE DI CONFERMARLE DI AVER PRESO BUONA NOTA DI QUANTO PRECEDE.
VOGLIA GRADIRE,SIGNOR MINISTRO,GLI ATTI DELLA MIA ALTA CONSIDERAZIONE.
M.MINIC
S.E.IL SIGNOR MARIANO RUMOR
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Annesso FG
ALLEGATO VI
IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ESECUTIVO FEDERALE E SEGRETARIO FEDERALE AGLI AFFARI ESTERI DELLA RSF DI JUGOSLAVIA
OSIMO (ANCONA),10 NOVEMBRE 1975
SIGNOR MINISTRO,IN RIFERIMENTO ALL’ARTICOLO 3 DEL TRATTATO FIRMATO IN DATA ODIERNA,HO L’ONORE DI CONFERMARE A VOSTRA ECCELLENZA QUANTO SEGUE:
IL MIO GOVERNO SI IMPEGNA A CONCEDERE LO SVINCOLO DALLA CITTADINANZA JUGOSLAVA AI MEMBRI DEL GRUPPO ETNICO ITALIANO,AI QUALI SI RIFERISCE L’ARTICOLO 3 DEL TRATTATO,I QUALI AL MOMENTO DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO HANNO LA LORO RESIDENZA PERMANENTE SUL TERRITORIO JUGOSLAVO E CHE,ENTRO UN ANNO A PARTIRE DALLA DATA DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO SOPRA MENZIONATO,ESPRIMONO PER MEZZO DELLE AUTORITÀ JUGOSLAVE,CHE NE DARANNO COMUNICAZIONE ALLE AUTORITÀ ITALIANE,LA LORO INTENZIONE DI TRASFERIRSI IN ITALIA E NEI CONFRONTI DEI QUALI IL GOVERNO ITALIANO INFORMA IL GOVERNO JUGOSLAVO CHE ESSO LI CONSIDERA COME MEMBRI DEL GRUPPO ETNICO ITALIANO E RICONOSCE LORO LA CITTADINANZA ITALIANA.
ENTRO TRE MESI A PARTIRE DALLA DATA IN CUI LO SVINCOLO DALLA CITTADINANZA JUGOSLAVA SARÀ NOTIFICATO ALLE SUDDETTE PERSONE, QUESTE DOVRANNO LASCIARE IL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA E SARANNO CONSIDERATE COME AVENTI PERDUTO LA CITTADINANZA JUGOSLAVA ALLA DATA DEL LORO TRASFERIMENTO.
VOGLIA GRADIRE,SIGNOR MINISTRO,GLI ATTI DELLA MIA ALTA CONSIDERAZIONE.
M.MINIC
S.E.IL SIGNOR MARIANO RUMOR
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA ITALIANA
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA ITALIANA
OSIMO (ANCONA),10 NOVEMBRE 1975
IN RIFERIMENTO ALL’ARTICOLO 3 DEL TRATTATO FIRMATO IN DATA ODIERNA,HO L’ONORE DI CONFERMARE A VOSTRA ECCELLENZA QUANTO SEGUE:
IL MIO GOVERNO SI IMPEGNA A RICONOSCERE L’ACQUISTO DELLA CITTADINANZA JUGOSLAVA DA PARTE DELLE PERSONE CHE SONO MEMBRI DEL GRUPPO ETNICO JUGOSLAVO,CUI ALL’ARTICOLO 3 DEL TRATTATO,LE QUALI,AL MOMENTO DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO,HANNO LA LORO RESIDENZA PERMANENTE SUL TERRITORIO ITALIANO E CHE,ENTRO UN ANNO A PARTIRE DALLA DATA DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO SOPRA MENZIONATO,ESPRIMONO PER MEZZO DELLE AUTORITÀ ITALIANE,CHE NE DARANNO COMUNICAZIONE ALLE AUTORITÀ JUGOSLAVE,LA LORO INTENZIONE DI TRASFERIRSI IN JUGOSLAVIA E NEI CONFRONTI DEI QUALI IL GOVERNO JUGOSLAVO INFORMA IL GOVERNO ITALIANO CHE ESSO LI CONSIDERA COME MEMBRI DEL GRUPPO ETNICO JUGOSLAVO E RICONOSCE LORO LA CITTADINANZA JUGOSLAVA.
ENTRO TRE MESI A PARTIRE DALLA DATA IN CUI DETTE PERSONE RICEVERANNO LA COMUNICAZIONE IN BASE ALLA QUALE VIENE LORO CONCESSA LA CITTADINANZA JUGOSLAVA,QUESTE DOVRANNO LASCIARE IL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E SARANNO CONSIDERATE COME AVENTI PERDUTO LA CITTADINANZA ITALIANA ALLA DATA DEL LORO TRASFERIMENTO.
VOGLIA GRADIRE,SIGNOR MINISTRO,GLI ATTI DELLA MIA ALTA CONSIDERAZIONE.
M.RUMOR
S.E.IL SIGNOR MILOS MINIC
VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ESECUTIVO FEDERALE E SEGRETARIO FEDERALE AGLI AFFARI ESTERI DELLA RSF DI JUGOSLAVIA
Annesso FH
ALLEGATO VII
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA ITALIANA
OSIMO (ANCONA),10 NOVEMBRE 1975
SIGNOR MINISTRO,
IN RIFERIMENTO ALL’ARTICOLO 3 DEL TRATTATO FIRMATO IN DATA ODIERNA,HO L’ONORE DI COMUNICARE A VOSTRA ECCELLENZA QUANTO SEGUE:
LE PERSONE CHE,IN BASE AL SUDDETTO ARTICOLO LASCIANO IL TERRITORIO ITALIANO,SARANNO AUTORIZZATE,DOPO IL PAGAMENTO DEI DEBITI O IMPOSTE DA CUI ESSE RISULTASSERO GRAVATE SUL TERRITORIO SOPRA MENZIONATO,A PORTARE CON SÈ I PROPRI BENI MOBILI O A VENDERLI E A TRASFERIRE I FONDI CHE ESSE POSSIEDONO A CONDIZIONE CHE TALI BENI E TALI FONDI SIANO STATI LEGALMENTE ACQUISTATI.IL TRASFERIMENTO DEI BENI NON SARÀ GRAVATO DA ALCUNA IMPOSTA DI ESPORTAZIONE O DI IMPORTAZIONE.
TALE TRASFERIMENTO VERRÀ EFFETTUATO ALLE CONDIZIONI E NEI LIMITI DA STABILIRSI DI COMUNE ACCORDO NEL CORSO DELLE TRATTATIVE PREVISTE DALL’ARTICOLO 4 DEL TRATTATO.LE CONDIZIONI E IL TERMINE PER IL TRASFERIMENTO DEI FONDI,COMPRESO L’AMMONTARE DELLE VENDITE DEI BENI MOBILI E IMMOBILI,SARANNO EGUALMENTE STABILITE NEL CORSO DELLE STESSE TRATTATIVE.
VOGLIA GRADIRE,SIGNOR MINISTRO,GLI ATTI DELLA MIA ALTA CONSIDERAZIONE.
M.RUMOR
S.E.IL SIGNOR MILOS MINIC
VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ESECUTIVO FEDERALE E SEGRETARIO FEDERALE AGLI AFFARI ESTERI DELLA RSF DI JUGOSLAVIA
IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ESECUTIVO FEDERALE E SEGRETARIO FEDERALE AGLI AFFARI ESTERI DELLA RSF DI JUGOSLAVIA
OSIMO (ANCONA),10 NOVEMBRE 1975
SIGNOR MINISTRO,
HO L’ONORE DI COMUNICARE A VOSTRA ECCELLENZA CHE HO PRESO NOTA DELLA SUA LETTERA DEL SEGUENTE TENORE:
_IN RIFERIMENTO ALL’ARTICOLO 3 DEL TRATTATO FIRMATO IN DATA ODIERNA,HO L’ONORE DI COMUNICARE A VOSTRA ECCELLENZA QUANTO SEGUE:
LE PERSONE CHE,IN BASE AL SUDDETTO ARTICOLO LASCIANO IL TERRITORIO ITALIANO,SARANNO AUTORIZZATE,DOPO IL PAGAMENTO DEI DEBITI O IMPOSTE DA CUI ESSE RISULTASSERO GRAVATE SUL TERRITORIO SOPRA MENZIONATO,A PORTARE CON SÈ I PROPRI BENI MOBILI O A VENDERLI E A TRASFERIRE I FONDI CHE ESSE POSSIEDONO A CONDIZIONE CHE TALI BENI E TALI FONDI SIANO STATI LEGALMENTE ACQUISTATI.IL TRASFERIMENTO DEI BENI NON SARÀ GRAVATO DA ALCUNA IMPOSTA DI ESPORTAZIONE O DI IMPORTAZIONE.
TALE TRASFERIMENTO VERRÀ EFFETTUATO ALLE CONDIZIONI E NEI LIMITI DA STABILIRSI DI COMUNE ACCORDO NEL CORSO DELLE TRATTATIVE PREVISTE DALL’ARTICOLO 4 DEL TRATTATO.LE CONDIZIONI E IL TERMINE PER IL TRASFERIMENTO DEI FONDI,COMPRESO L’AMMONTARE DELLE VENDITE DEI BENI MOBILI E IMMOBILI,SARANNO EGUALMENTE STABILITE NEL CORSO DELLE STESSE TRATTATIVE_.
HO L’ONORE DI CONFERMARLE L’ACCORDO DEL MIO GOVERNO SU QUANTO PRECEDE.
VOGLIA GRADIRE,SIGNOR MINISTRO,GLI ATTI DELLA MIA ALTA CONSIDERAZIONE.
M.MINIC
S.E.IL SIGNOR MARIANO RUMOR
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Annesso FI
ALLEGATO VIII
IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ESECUTIVO FEDERALE E SEGRETARIO FEDERALE AGLI AFFARI ESTERI DELLA RSF DI JUGOSLAVIA
OSIMO (ANCONA),10 NOVEMBRE 1975
SIGNOR MINISTRO,IN RIFERIMENTO ALL’ARTICOLO 4 DEL TRATTATO FIRMATO IN DATA ODIERNA,HO L’ONORE DI COMUNICARE A VOSTRA ECCELLENZA CHE IL MIO GOVERNO È PRONTO A CONCEDERE IL TRATTAMENTO PREVISTO NEL SUDDETTO ARTICOLO AGLI IMMOBILI APPARTENENTI ALLE PERSONE CHE,SULLA BASE DEL SECONDO E TERZO CAPOVERSO DELL’ARTICOLO 3 DEL TRATTATO,LASCIANO IL TERRITORIO JUGOSLAVO SENZA AVER ALIENATO I PROPRI IMMOBILI.
LE SUDDETTE PERSONE SARANNO AUTORIZZATE,DOPO IL PAGAMENTO DEI DEBITI O IMPOSTE DA CUI ESSE RISULTASSERO GRAVATE NEL TERRITORIO CHE ESSE LASCIANO,A PORTARE CON SÈ I PROPRI BENI MOBILI O A VENDERLI E A TRASFERIRE I FONDI CHE ESSE POSSIEDONO A CONDIZIONE CHE QUEI BENI E QUEI FONDI SIANO STATI LEGALMENTE ACQUISTATI.IL TRASFERIMENTO DEI BENI NON SARÀ GRAVATO DA ALCUNA IMPOSTA DI ESPORTAZIONE O DI IMPORTAZIONE.
IL TRASFERIMENTO DEI BENI IN ITALIA SARÀ EFFETTUATO ALLE CONDIZIONI E NEI LIMITI DA STABILIRSI DI COMUNE ACCORDO NEL CORSO DELLE TRATTATIVE PREVISTE DALL’ARTICOLO 4 DEL TRATTATO.LE CONDIZIONI E IL TERMINE PER IL TRASFERIMENTO DEI FONDI,COMPRESO L’AMMONTARE DELLE VENDITE,SARANNO EGUALMENTE STABILITE NEL CORSO DELLE STESSE TRATTATIVE.
VOGLIA GRADIRE,SIGNOR MINISTRO,GLI ATTI DELLA MIA ALTA CONSIDERAZIONE.
M.MINIC
S.E.IL SIGNOR MARIANO RUMOR
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA ITALIANA
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA ITALIANA
OSIMO (ANCONA),10 NOVEMBRE 1975
SIGNOR MINISTRO,
HO L’ONORE DI COMUNICARE A VOSTRA ECCELLENZA CHE HO PRESO NOTA DELLA SUA LETTERA DEL SEGUENTE TENORE:
_IN RIFERIMENTO ALL’ARTICOLO 4 DEL TRATTATO FIRMATO IN DATA ODIERNA,HO L’ONORE DI COMUNICARE A VOSTRA ECCELLENZA CHE IL MIO GOVERNO È PRONTO A CONCEDERE IL TRATTAMENTO PREVISTO NEL SUDDETTO ARTICOLO AGLI IMMOBILI APPARTENENTI ALLE PERSONE CHE,SULLA BASE DEL SECONDO E TERZO CAPOVERSO DELL’ARTICOLO 3 DEL TRATTATO,LASCIANO IL TERRITORIO JUGOSLAVO SENZA AVER ALIENATO I PROPRI IMMOBILI.
LE SUDDETTE PERSONE SARANNO AUTORIZZATE,DOPO IL PAGAMENTO DEI DEBITI O IMPOSTE DA CUI ESSE RISULTASSERO GRAVATE NEL TERRITORIO CHE ESSE LASCIANO,A PORTARE CON SÈ I PROPRI BENI MOBILI O A VENDERLI E A TRASFERIRE I FONDI CHE ESSE POSSIEDONO A CONDIZIONE CHE QUEI BENI E QUEI FONDI SIANO STATI LEGALMENTE ACQUISTATI.IL TRASFERIMENTO DEI BENI NON SARÀ GRAVATO DA ALCUNA IMPOSTA DI ESPORTAZIONE O DI IMPORTAZIONE.
IL TRASFERIMENTO DEI BENI IN ITALIA SARÀ EFFETTUATO ALLE CONDIZIONI E NEI LIMITI DA STABILIRSI DI COMUNE ACCORDO NEL CORSO DELLE TRATTATIVE PREVISTE DALL’ARTICOLO 4 DEL TRATTATO.LE CONDIZIONI E IL TERMINE PER IL TRASFERIMENTO DEI FONDI,COMPRESO L’AMMONTARE DELLE VENDITE,SARANNO EGUALMENTE STABILITE NEL CORSO DELLE STESSE TRATTATIVE_.
HO L’ONORE DI CONFERMARLE L’ACCORDO DEL MIO GOVERNO SU QUANTO PRECEDE.
VOGLIA GRADIRE,SIGNOR MINISTRO,GLI ATTI DELLA MIA ALTA CONSIDERAZIONE.
M.RUMOR
S.E.IL SIGNOR MILOS MINIC
VICE PRESIDENTEDEL CONSIGLIO ESECUTIVO FEDERALE E SEGRETARIO FEDERALE AGLI AFFARI ESTERI DELLA RSF DI JUGOSLAVIA
Annesso FJ
ALLEGATO IX
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA ITALIANA
OSIMO (ANCONA),10 NOVEMBRE 1975
SIGNOR MINISTRO,IN RIFERIMENTO ALLO ARTICOLO 5 DEL TRATTATO FIRMATO IN DATA ODIERNA,HO L’ONORE DI CONFERMARLE CHE SIAMO D’ACCORDO SU QUANTO SEGUE:
AL FINE DI ASSICURARE LA CONTINUITÀ DEL PAGAMENTO DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI E DELLE PENSIONI,LE DUE PARTI SI COMPORTERANNO,FINO ALL’ENTRATA IN VIGORE DEL FUTURO ACCORDO PREVISTO DALL’ARTICOLO 5,NEL MODO SEGUENTE:
VOGLIA GRADIRE,SIGNOR MINISTRO,GLI ATTI DELLA MIA ALTA CONSIDERAZIONE.
M.RUMOR
S.E.IL SIGNOR MILOS MINIC
VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ESECUTIVO FEDERALE E SEGRETARIO FEDERALE AGLI AFFARI ESTERI DELLA RSF DI JUGOSLAVIA
IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ESECUTIVO FEDERALE E SEGRETARIO FEDERALE AGLI AFFARI ESTERI DELLA RSF DI JUGOSLAVIA
OSIMO (ANCONA),10 NOVEMBRE 1975
SIGNOR MINISTRO,
IN RIFERIMENTO ALL’ARTICOLO 5 DEL TRATTATO FIRMATO IN DATA ODIERNA,HO L’ONORE DI CONFERMARLE CHE SIAMO D’ACCORDO SU QUANTO SEGUE:
AL FINE DI ASSICURARE LA CONTINUITÀ DEL PAGAMENTO DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI E DELLE PENSIONI,LE DUE PARTI SI COMPORTERANNO,FINO ALL’ENTRATA IN VIGORE DEL FUTURO ACCORDO PREVISTO DALL’ARTICOLO 5,NEL MODO SEGUENTE:
VOGLIA GRADIRE,SIGNOR MINISTRO,GLI ATTI DELLA MIA ALTA CONSIDERAZIONE.
M.MINIC
S.E.IL SIGNOR MARIANO RUMOR
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA ITALIANA
a) ALLE PERSONE CHE IN VIRTÙ DELL’ARTICOLO 3 SI TRASFERIRANNO SUL TERRITORIO DELL’ALTRA PARTE,IL PAGAMENTO DELL’ASSICURAZIONE SOCIALE E DELLA PENSIONE SARÀ EFFETTUATO A TITOLO DI ANTICIPO DALL’ISTITUTO DELL’ASSICURAZIONE SOCIALE DELLA PARTE SUL TERRITORIO DELLA QUALE ESSE SI SARANNO TRASFERITE;
b) PER LE PERSONE CHE SI TROVANO SULLA PARTE DEL TERRITORIO MENZIONATO ALL’ARTICOLO 21 DEL TRATTATO DI PACE CON L’ITALIA DEL 10 FEBBRAIO 1947 COMPRESA NELLE FRONTIERE DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA E VERSO LE QUALI LE ISTITUZIONI ITALIANE DI ASSICURAZIONI SOCIALI HANNO DEGLI OBBLIGHI,QUESTE ISTITUZIONI TRASFERIRANNO ALLE ISTITUZIONI JUGOSLAVE DI ASSICURAZIONE SOCIALE L’AMMONTARE CORRISPONDENTE AI SUDDETTI OBBLIGHI,FERMO RESTANDO CHE LE ISTITUZIONI JUGOSLAVE DI ASSICURAZIONE SOCIALE VERSERANNO TALE AMMONTARE AI BENEFICIARI;
c) PER LE PERSONE CHE SI TROVANO SULLA PARTE DEL TERRITORIO MENZIONATO ALL’ARTICOLO 21 DEL TRATTATO DI PACE CON L’ITALIA DEL 10 FEBBRAIO 1947 COMPRESA NELLE FRONTIERE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E VERSO LE QUALI LE ISTITUZIONI JUGOSLAVE DI ASSICURAZIONE SOCIALE HANNO DEGLI OBBLIGHI,QUESTE ISTITUZIONI TRASFERIRANNO ALLE ISTITUZIONI ITALIANE DI ASSICURAZIONE SOCIALE L’AMMONTARE CORRISPONDENTE AI SUDDETTI OBBLIGHI,FERMO RESTANDO CHE LE ISTITUZIONI ITALIANE DI ASSICURAZIONE SOCIALE VERSERANNO L’AMMONTARE AI BENEFICIARI.
a) ALLE PERSONE CHE IN VIRTÙ DELL’ARTICOLO 3 SI TRASFERIRANNO SUL TERRITORIO DELL’ALTRA PARTE,IL PAGAMENTO DELLA ASSICURAZIONE SOCIALE E DELLA PENSIONE SARÀ EFFETTUATO A TITOLO DI ANTICIPO DALL’ISTITUTO DELL’ASSICURAZIONE SOCIALE DELLA PARTE SUL TERRITORIO DELLA QUALE ESSE SI SARANNO TRASFERITE;
b) PER LE PERSONE CHE SI TROVANO SULLA PARTE DEL TERRITORIO MENZIONATO ALL’ARTICOLO 21 DEL TRATTATO DI PACE CON L’ITALIA DEL 10 FEBBRAIO 1947 COMPRESA NELLE FRONTIERE DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA E VERSO LE QUALI LE ISTITUZIONI ITALIANE DI ASSICURAZIONI SOCIALI HANNO DEGLI OBBLIGHI,QUESTE ISTITUZIONI TRASFERIRANNO ALLE ISTITUZIONI JUGOSLAVE DI ASSICURAZIONE SOCIALE L’AMMONTARE CORRISPONDENTE AI SUDDETTI OBBLIGHI,FERMO RESTANDO CHE LE ISTITUZIONI JUGOSLAVE DI ASSICURAZIONE SOCIALE VERSERANNO TALE AMMONTARE AI BENEFICIARI;
c) PER LE PERSONE CHE SI TROVANO SULLA PARTE DEL TERRITORIO MENZIONATO ALL’ARTICOLO 21 DEL TRATTATO DI PACE CON L’ITALIA DEL 10 FEBBRAIO 1947 COMPRESA NELLE FRONTIERE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E VERSO LE QUALI LE ISTITUZIONI JUGOSLAVE DI ASSICURAZIONE SOCIALE HANNO DEGLI OBBLIGHI,QUESTE ISTITUZIONI TRASFERIRANNO ALLE ISTITUZIONI ITALIANE DI ASSICURAZIONE SOCIALE L’AMMONTARE CORRISPONDENTE AI SUDDETTI OBBLIGHI,FERMO RESTANDO CHE LE ISTITUZIONI ITALIANE DI ASSICURAZIONE SOCIALE VERSERANNO L’AMMONTARE AI BENEFICIARI.
Annesso FK
ALLEGATO X
IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ESECUTIVO FEDERALE E SEGRETARIO FEDERALE AGLI AFFARI ESTERI DELLA RSF DI JUGOSLAVIA
OSIMO (ANCONA),10 NOVEMBRE 1975
SIGNOR MINISTRO,
HO L’ONORE DI COMUNICARLE QUANTO SEGUE:
I TERMINI _MINORANZA_ E _GRUPPO ETNICO_ CHE FIGURANO NEL TESTO DEL TRATTATO E NEI SUOI ALLEGATI SARANNO TRADOTTI NELLE LINGUE JUGOSLAVE CON IL TERMINE SIGNIFICANTE _MINORANZA_.
VOGLIA GRADIRE,SIGNOR MINISTRO,GLI ATTI DELLA MIA ALTA CONSIDERAZIONE.
M.MINIC
S.E.IL SIGNOR MARIANO RUMOR
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA ITALIANA
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA ITALIANA
OSIMO (ANCONA),10 NOVEMBRE 1975
SIGNOR MINISTRO,
HO L’ONORE DI COMUNICARLE QUANTO SEGUE:
I TERMINI _MINORANZA_ E _GRUPPO ETNICO_ CHE FIGURANO NEL TESTO DEL TRATTATO E NEI SUOI ALLEGATI SARANNO TRADOTTI NELLA LINGUA ITALIANA CON IL TERMINE SIGNIFICANTE _GRUPPO ETNICO_.
VOGLIA GRADIRE,SIGNOR MINISTRO,GLI ATTI DELLA MIA ALTA CONSIDERAZIONE.
M.RUMOR
S.E.IL SIGNOR MILOS MINIC
VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ESECUTIVO FEDERALE E SEGRETARIO FEDERALE AGLI AFFARI ESTERI DELLA RSF DI JUGOSLAVIA
Annesso G
ACCORDO SULLA PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE ECONOMICA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA
Preambolo
NELL’INTENTO DI SVILUPPARE LA COOPERAZIONE ECONOMICA E TECNICA ED IN PARTICOLARE DI MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI VITA DELLE POPOLAZIONI DI FRONTIERA DEI DUE PAESI,LE PARTI CONTRAENTI HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
OGNUNA DELLE PARTI ATTRIBUIRÀ SUL PROPRIO TERRITORIO I TERRENI INDICATI NEL PROTOCOLLO ALLEGATO (ALLEGATO I),AD UNA ZONA FRANCA ALLA QUALE SARÀ ESTESO IL REGIME DELLE MERCI DEI _PUNTI FRANCHI DI TRIESTE_,CONFORMEMENTE ALLE MODALITÀ PREVISTE DAL CITATO PROTOCOLLO.
ARTICOLO 2
I DUE GOVERNI ISTITUISCONO UNA COMMISSIONE MISTA PERMANENTE PER L’IDROECONOMIA,INCARICATA DI STUDIARE TUTTI I PROBLEMI IDROLOGICI DI INTERESSE COMUNE E DI PROPORRE SOLUZIONI IDONEE IN MATERIA,IN VISTA DI ASSICURARE IL MIGLIORAMENTO DEGLI APPROVVIGIONAMENTI DI ACQUA E DI ELETTRICITÀ IN RELAZIONE ALLE OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAGLI ACCORDI E TRATTATI STIPULATI TRA LE DUE PARTI.
I DUE GOVERNI STIPULERANNO NEL PIÙ BREVE TEMPO POSSIBILE UN ACCORDO CHE REGOLI LA COMPOSIZIONE,LE COMPETENZE E LE NORME DI PROCEDURA DELLA COMMISSIONE.
ARTICOLO 3
I DUE GOVERNI ATTRIBUISCONO UNA IMPORTANZA PARTICOLARE ALLA REGOLARIZZAZIONE DEL REGIME DELLE ACQUE DEI BACINI DELL’ISONZO,DELLO JUDRIO E DEL TIMAVO ED AL LORO SFRUTTAMENTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA,PER L’IRRIGAZIONE ED ALTRI USI CIVILI,SENZA PREGIUDIZIO ALCUNO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAGLI ACCORDI E TRATTATI STIPULATI TRA LE DUE PARTI.
A TAL FINE,I DUE GOVERNI RACCOMANDERANNO ALLE LORO RISPETTIVE ORGANIZZAZIONI ECONOMICHE DI COOPERARE,PER MEZZO DI JOINT VENTURES,NELLA COSTRUZIONE ED UTILIZZAZIONE COMUNI DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA.
NEL QUADRO DI QUESTA COOPERAZIONE,PRESENTA UN INTERESSE PARTICOLARE LA COSTRUZIONE,NEI PRESSI DI SALCANO,DI UNA DIGA SULL’ISONZO E DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO.
QUALORA LA COSTRUZIONE DI QUESTO IMPIANTO NON DOVESSE SEMBRARE CONVENIENTE DAL PUNTO DI VISTA TECNICO O ECONOMICO,SI PROVVEDERÀ A COSTRUIRE,PER MEZZO DI JOINT VENTURES,UN BACINO IN TERRITORIO JUGOSLAVO,DESTINATO A MIGLIORARE IL REGIME DELLE ACQUE DELL’ISONZO E AD IRRIGARE I TERRENI SITUATI IN TERRITORIO ITALIANO A SUD DI GORIZIA.LA DECISIONE RELATIVA ALLA POSSIBILITÀ DI COSTRUIRE L’IMPIANTO IDROELETTRICO SUCCITATO SARÀ PRESA ENTRO UN ANNO DALL’ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE ACCORDO,SUSSEGUENTEMENTE,SI PASSERÀ ALLA FASE OPERATIVA NEL PIÙ BREVE TEMPO POSSIBILE.
SARÀ INOLTRE ESAMINATA LA POSSIBILITÀ DI REGOLARIZZARE ED ACCUMULARE LE ACQUE DELLA ROSANDRA AL FINE DI UTILIZZARLE PER L’ECONOMIA DELLA CITTÀ DI TRIESTE.
ARTICOLO 4
LE DUE PARTI SI IMPEGNANO A FINANZIARE,CIASCUNA PER LA PARTE RELATIVA AL PROPRIO TERRITORIO,GLI STUDI NECESSARI PER VALUTARE L’OPPORTUNITÀ TECNICA ED ECONOMICA E LA POSSIBILITÀ DI COSTRUIRE UNA VIA NAVIGABILE MONFALCONE-GORIZIA-LUBIANA E DI COLLEGARLA ALLA RETE NAVIGABILE DELL’EUROPA CENTRALE ED AL MAR NERO.AL FINE DI COORDINARE QUESTI STUDI,SARÀ COSTITUITA UNA APPOSITA COMMISSIONE MISTA.
ARTICOLO 5
AL FINE DI AGEVOLARE IL TRAFFICO STRADALE,LE DUE PARTI COLLEGHERANNO L’AUTOSTRADA VENEZIA-TRIESTE-GORIZIA-TARVISIO ALLE STRADE NUOVA GORIZIA-POSTUMIA-LUBIANA,FERNETTI-POSTUMIA E ERPELLE-COSINA-FIUME.
LE DUE PARTI ESAMINERANNO ANCHE TUTTE LE POSSIBILITÀ DI AGEVOLARE IL TRAFFICO DI FRONTIERA,SOPRATTUTTO NELLE REGIONI TURISTICHE,E DECIDERANNO DI COMUNE ACCORDO LE MISURE DA ADOTTARE AL RIGUARDO.
ARTICOLO 6
AL FINE DI ASSICURARE UN COLLEGAMENTO STRADALE DIRETTO TRA LE REGIONI JUGOSLAVE DEL COLLIO E DI SALCANO,SARÀ COSTRUITA UNA STRADA CARROZZABILE ASFALTATA,ENTRO DUE ANNI A PARTIRE DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE ACCORDO,SECONDO IL TRACCIATO INDICATIVO RISULTANTE DALLA CARTA ALLEGATA AL PRESENTE ACCORDO (ALLEGATO II).
UNA COMMISSIONE MISTA ITALO-JUGOSLAVA SARÀ INCARICATA DI ELABORARE IL PROGETTO TECNICO DEI LAVORI E DI REDIGERE IL REGOLAMENTO RELATIVO ALL’USO DELLA STRADA SUDDETTA.
TALE STRADA,SECONDO LE MODALITÀ CHE SARANNO CONVENUTE TRA LE AUTORITÀ DI POLIZIA E DI DOGANA DEI DUE PAESI,SARÀ APERTA AL LIBERO TRANSITO CIVILE JUGOSLAVO SENZA SOSTA IN TERRITORIO ITALIANO.LE RESPONSABILITÀ RELATIVE AL CONTROLLO DELLA CIRCOLAZIONE SULLA STRADA IN QUESTIONE SARANNO AFFIDATE ALLE AUTORITÀ JUGOSLAVE COMPETENTI SECONDO LE MODALITÀ E ALLE CONDIZIONI CHE SARANNO STABILITE DI COMUNE ACCORDO TRA LE COMPETENTI AUTORITÀ ITALIANE E JUGOSLAVE.
IL REGIME PREVISTO AL TERZO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO RESTERÀ IN VIGORE PER UN PERIODO DI 25 ANNI RINNOVABILE TACITAMENTE PER PERIODI SUCCESSIVI DELLA DURATA DI 10 ANNI CIASCUNO,SALVO DENUNCIA PREVENTIVA DA FARSI DUE ANNI PRIMA DI CIASCUNA SCADENZA.
LA COMMISSIONE MISTA CITATA AL SECONDO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO SARÀ ANCHE INCARICATA DI ESAMINARE IL PROGETTO TECNICO RELATIVO ALLA STRADA DA COSTRUIRSI PER COLLEGARE I VILLAGGI DI RAUNE DI LUICO E DI CAMBRESCO IN TERRITORIO JUGOSLAVO,ALLE CONDIZIONI STABILITE NELL’ALLEGATO III.
ARTICOLO 7
LE DUE PARTI INCORAGGERANNO UNA COOPERAZIONE STRETTA E PERMANENTE TRA I PORTI DELL’ADRIATICO DEL NORD AL FINE DI REALIZZARE,IN MANIERA RAZIONALE E COORDINATA,ATTRAVERSO LA SPECIALIZZAZIONE ED ALTRE FORME DI COOPERAZIONE,IL MIGLIORAMENTO DELLE INSTALLAZIONI E DEGLI IMPIANTI DEI PORTI SUDDETTI, L’INCREMENTO DELLE LORO CAPACITÀ,LA RIDUZIONE DEI COSTI DI GESTIONE E L’AMPLIAMENTO ARMONIZZATO DELLA LORO CAPACITÀ CONCORRENZIALE PER L’APPROVVIGIONAMENTO DEI PAESI TERZI.
A TAL FINE LE DUE PARTI RACCOMANDERANNO ALLE AUTORITÀ PORTUALI INTERESSATE DI STABILIRE DEI PROGRAMMI CONCRETI DI COOPERAZIONE.
ARTICOLO 8
LE DUE PARTI COLLABORERANNO TRA LORO,ANCHE MEDIANTE LA PARTECIPAZIONE DEGLI ORGANI LOCALI INTERESSATI,IN MATERIA DI PROTEZIONE DEL MARE ADRIATICO CONTRO L’INQUINAMENTO E NEL CAMPO DEI PROBLEMI ECOLOGICI.
ARTICOLO 9
LE DUE PARTI PROCEDERANNO DI COMUNE ACCORDO ALLA ELABORAZIONE DEGLI STUDI NECESSARI ALLO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE ECONOMICA NELLE REGIONI DI FRONTIERA.
ARTICOLO 10
LE DUE PARTI SOTTOLINEANO IL LORO INTERESSE COMUNE AD ACCELERARE LO SVILUPPO DELLE LORO RELAZIONI ECONOMICHE,IN PARTICOLARE MODO ATTRAVERSO LA COOPERAZIONE INDUSTRIALE DI LUNGO PERIODO,IN TUTTE LE FORME POSSIBILI,COMPRESE LE JOINT VENTURES,E MEDIANTE UNA COOPERAZIONE PIÙ AMPIA NEL CAMPO DEGLI SCAMBI TECNOLOGICI,E LE RICERCHE E L’UTILIZZAZIONE COMUNI DELLE RISORSE ECONOMICHE DI BASE E DELLE FONTI DI ENERGIA.
NEL QUADRO DELLA LEGISLAZIONE IN VIGORE LE DUE PARTI SONO PARIMENTI INTERESSATE A STABILIRE DEI PROGRAMMI DI LUNGO PERIODO E AD UTILIZZARE RAZIONALMENTE LE RISORSE AGRICOLE.
IN QUESTO QUADRO,LE DUE PARTI INCORAGGERANNO LA CONCLUSIONE DI ACCORDI TRA LE ORGANIZZAZIONI ECONOMICHE ITALIANE E JUGOSLAVE,CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI SEGUENTI SETTORI:
– ENERGIA ELETTRICA;
– PETROLIO E GAS NATURALE;
– MINERALI METALLICI E NON METALLICI E IN PARTICOLARE MATERIE FISSILI;
– LEGNO E CELLULOSA.
QUESTA COOPERAZIONE SARÀ REALIZZATA MEDIANTE ACCORDI PARTICOLARI,NEL QUADRO DEL COMITATO MISTO INTERGOVERNATIVO PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA,SCIENTIFICA E TECNICA.
ARTICOLO 11
IL PRESENTE ACCORDO SARÀ RATIFICATO NON APPENA POSSIBILE ED ENTRERÀ IN VIGORE IL GIORNO DELLO SCAMBIO DEGLI STRUMENTI DI RATIFICA,CONTEMPORANEAMENTE AL TRATTATO FIRMATO IN DATA ODIERNA TRA I DUE PAESI.LO SCAMBIO DEGLI STRUMENTI DI RATIFICA AVRÀ LUOGO A BELGRADO.
FATTO AD OSIMO (ANCONA) IL 10 NOVEMBRE 1975 IN DUE ORIGINALI IN LINGUA FRANCESE.
PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
M. RUMOR
PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA
DI JUGOSLAVIA
M.MINC
Annesso GA
ALLEGATO I PROTOCOLLO SULLA ZONA FRANCA
Preambolo
NELL’INTENTO DI CONTRIBUIRE ALLO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA CITTÀ DI TRIESTE E DELLE REGIONI DI FRONTIERA DEI DUE PAESI E DI INCREMENTARE L’OCCUPAZIONE DELLE POPOLAZIONI DI QUESTE REGIONI, LE PARTI CONTRAENTI HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
I TERRENI ATTRIBUITI ALLA ZONA FRANCA (IN APPRESSO,LA ZONA) IN CONFORMITÀ CON L’ARTICOLO 1 DELL’ACCORDO SULLA PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE ECONOMICA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA SONO COMPRESI NEI SEGUENTI LIMITI:
– IN TERRITORIO JUGOSLAVO:TRA LA LINEA FERROVIARIA SESANA-LA FRONTIERA DI STATO,LA FRONTIERA DI STATO STESSA E LA STRADA BASOVIZZA-LIPIZZA-SESANA;
– IN TERRITORIO ITALIANO:TRA LA LINEA FERROVIARIA A PARTIRE DALLA FRONTIERA DI STATO FINO ALL’INCROCIO CON LA STRADA FERNETTI-OPICINA,LA STRADA FERNETTI-OPICINA,LA STRADA OPICINA-BASOVIZZA,LA STRADA BASOVIZZA- FRONTIERA DI STATO E LA FRONTIERA DI STATO STESSA.
ALL’INTERNO DI QUESTE DELIMITAZIONI,LA CONFIGURAZIONE PRECISA DEI TERRENI ATTRIBUITI ALLA ZONA SARÀ STABILITA DA UNA COMMISSIONE MISTA ITALO-JUGOSLAVA DA NOMINARSI ENTRO DUE MESI A PARTIRE DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE PROTOCOLLO.
SUI TERRENI IN QUESTIONE,VERRÀ APPLICATO IL REGIME DEI _PUNTI FRANCHI DI TRIESTE_ SECONDO LE MODALITÀ STABILITE NEL PRESENTE PROTOCOLLO.
QUANTO SOPRA NON COMPORTA PREGIUDIZIO ALCUNO ALLA FRONTIERA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA.
ARTICOLO 2
NELL’AMBITO DELLA ZONA POTRANNO ESSERE ESERCITATE, SENZA ALCUNA RESTRIZIONE,IMPOSTA O DIRITTI DI DOGANA,TUTTE LE OPERAZIONI RELATIVE ALL’INGRESSO E ALL’USCITA DI MATERIALI E MERCI ED AL LORO STOCCAGGIO,COMMERCIALIZZAZIONE,MANIPOLAZIONE, TRASFORMAZIONE,COMPRESA LA TRASFORMAZIONE DI TIPO INDUSTRIALE.
LE MERCI PROVENIENTI DA PAESI DIVERSI DALLA REPUBBLICA ITALIANA E DALLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA,INTRODOTTE NELLA ZONA,SARANNO CONSIDERATE AL DI FUORI DEI TERRITORI DOGANALI ITALIANO E JUGOSLAVO;SE PROVENGONO DA UNO DEI DUE TERRITORI SARANNO CONSIDERATE COME DEFINITIVAMENTE USCITE DALLA REPUBBLICA ITALIANA E DALLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA.
LE MERCI DEI DUE PAESI O QUELLE SDOGANATE NEI DUE PAESI E SUCCESSIVAMENTE INTRODOTTE NELLA ZONA SARANNO CONSIDERATE,DAL PUNTO DI VISTA DOGANALE,COME DEFINITIVAMENTE ESPORTATE,A MENO CHE,SU RICHIESTA DEGLI INTERESSATI,ESSE NON VENGANO SOTTOPOSTE AD UN CONTROLLO DOGANALE E FISCALE PERMANENTE AL FINE DI CONSERVARE LA NAZIONALITÀ.
I PRODOTTI PETROLIFERI ED I COMBUSTIBILI IN GENERALE,DESTINATI AL CONSUMO IN STABILIMENTI INDUSTRIALI SITUATI NELLA ZONA,ANDRANNO ESENTI DA DIRITTI DI DOGANA E DA SOVRAIMPOSTE DI FRONTIERA,QUALORA PROVENGANO DA PAESI TERZI,OVVERO DALLE IMPOSTE ITALIANE SULLA PRODUZIONE SE DI PRODUZIONE ITALIANA E DALLE CORRISPONDENTI IMPOSTE JUGOSLAVE SE DI PRODUZIONE JUGOSLAVA.
L’ENERGIA ELETTRICA,IMPIEGATA NEGLI STABILIMENTI SOPRA MENZIONATI, SARÀ DEL PARI ESONERATA DALLE IMPOSTE SUL CONSUMO.
IL REGIME FISCALE E DOGANALE SPECIALE DELLA ZONA NON SARÀ APPLICATO:
PER CIÒ CHE ATTIENE ALLE MERCI LA CUI INTRODUZIONE NELLA ZONA È SOTTOPOSTA AL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI DOGANA,QUESTO PAGAMENTO SARÀ EFFETTUATO DIRETTAMENTE ALLE AUTORITÀ DOGANALI DEL PAESE NEL TERRITORIO DEL QUALE LE MERCI SONO INTRODOTTE.
a) ALLE MERCI PROVENIENTI DA PAESI TERZI QUALORA VENGANO IMPIEGATE O CONSUMATE ALL’INTERNO DELLA ZONA,SALVO PER QUANTO PREVISTO RELATIVAMENTE AI PRODOTTI PETROLIFERI,AI COMBUSTIBILI ED ALL’ENERGIA ELETTRICA;
b) AI MATERIALI DA COSTRUZIONE E DA INSTALLAZIONE ED AI MOBILI.
ARTICOLO 3
LE MERCI PER LE QUALI NON È AMMESSO L’INGRESSO NELLA ZONA COSÌ COME LE ATTIVITÀ DI TRASFORMAZIONE DELLE QUALI NON È PERMESSO L’ESERCIZIO NELLA ZONA STESSA,SARANNO INDICATE DALLA COMMISSIONE MISTA ITALO-JUGOSLAVA MENZIONATA ALL’ ARTICOLO 1 DEL PRESENTE PROTOCOLLO.
IL COMITATO MISTO CITATO ALL’ ARTICOLO 7 POTRÀ TUTTAVIA AUTORIZZARE DEROGHE A QUESTA DISPOSIZIONE DOPO AVER OTTENUTO IL PARERE FAVOREVOLE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI DEI DUE PAESI.
ARTICOLO 4
LE MERCI IN RELAZIONE ALLE QUALI È PREVISTO PER L’INGRESSO NELLA ZONA UN CONTROLLO DOGANALE E FISCALE PERMANENTE, QUALORA SIANO DESTINATE AD ESSERE ESPORTATE NELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA O NELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA,SARANNO SOTTOPOSTE RISPETTIVAMENTE ALLE DISPOSIZIONI DOGANALI DEI _PUNTI FRANCHI DI TRIESTE_ OVVERO A QUELLE IN VIGORE NELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE,STOCCAGGIO,MANIPOLAZIONE E TRASFORMAZIONE DELLE MERCI; FRA QUESTE SONO COMPRESE ANCHE LE DISPOSIZIONI ITALIANE O JUGOSLAVE SUL CONTROLLO E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI.
LE MERCI PER LE QUALI NON È RICHIESTO IL CONTROLLO DOGANALE E FISCALE PERMANENTE AL MOMENTO DEL LORO INGRESSO NELLA ZONA,PERCHÉ DESTINATE A PAESI DIVERSI DALLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA O DALLA REPUBBLICA FEDERATIVA SOCIALISTA DI JUGOSLAVIA,SARANNO SOTTOPOSTE ALLE DISPOSIZIONI DOGANALI DELLO STATO SUL TERRITORIO DEL QUALE È SITUATO LO STABILIMENTO CUI SONO DESTINATE.
PER CIÒ CHE ATTIENE ALLA REPRESSIONE DELLE ATTIVITÀ ILLEGALI,DEL CONTRABBANDO E DI OGNI ALTRO REATO,CIASCUN PAESE APPLICHERÀ LE SUE PROPRIE LEGGI NELLA PARTE DELLA ZONA CHE SI TROVA NEL PROPRIO TERRITORIO.LE COMPETENTI AUTORITÀ DELLE DUE PARTI COLLABORERANNO TRA LORO PER ATTUARE TALE REPRESSIONE.
ARTICOLO 5
I RAPPORTI DI LAVORO E LE QUESTIONI FISCALI E DI CAMBIO RELATIVI AGLI STABILIMENTI SITUATI NELLA ZONA,SONO SOTTOPOSTI ALLA LEGISLAZIONE DELLO STATO IN CUI HA SEDE L’IMPRESA DA CUI DIPENDONO DETTI STABILIMENTI.
IL CONTROLLO DELL’OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI IN VIGORE NELLA MATERIA SUMMENZIONATA È DI COMPETENZA DELLE AUTORITÀ DELLO STATO DI CUI VIENE APPLICATA LA LEGISLAZIONE.
ARTICOLO 6
I DIRITTI REALI SUI BENI IMMOBILI SITUATI NELLA ZONA SARANNO RETTI DALLA LEGISLAZIONE DELLO STATO SUL TERRITORIO DEL QUALE SONO SITUATI GLI IMMOBILI STESSI.
I DIRITTI SUI BENI MOBILI SONO SOTTOPOSTI ALLA LEGISLAZIONE DELLO STATO IN CUI HA SEDE L’IMPRESA DA CUI DIPENDE LO STABILIMENTO.
ARTICOLO 7
LA ZONA È AMMINISTRATA DA UN COMITATO MISTO ITALO- JUGOSLAVO COSTITUITO DA TRE RAPPRESENTANTI DELL’_ENTE ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE_ E DA UN NUMERO UGUALE DI RAPPRESENTANTI DEL CORRISPONDENTE ORGANISMO JUGOSLAVO.
A QUESTO COMITATO SONO CONFERITE LE ATTRIBUZIONI SEGUENTI:
a) PROPORRE ALLE COMPETENTI AUTORITÀ DEI DUE PAESI IL PIANO URBANISTICO DELLA ZONA,ELABORARLO E CURARE LA SUA REALIZZAZIONE NEI MODI E CON I MEZZI RITENUTI PIÙ OPPORTUNI;
b) ESERCITARE GLI ALTRI COMPITI PREVISTI DAL PRESENTE PROTOCOLLO E DALLE SUE DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE;
c) ESERCITARE GLI ALTRI CONTROLLI CHE GLI SARANNO AFFIDATI DI COMUNE ACCORDO DALL’_ENTE ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE_ E DAL CORRISPONDENTE ORGANISMO JUGOSLAVO NEL QUADRO DELLE LORO RISPETTIVE COMPETENZE.
ARTICOLO 8
I DUE GOVERNI FACILITERANNO LA REALIZZAZIONE DELLA ZONA ADOTTANDO,CIASCUNO SUL PROPRIO TERRITORIO,TUTTE LE MISURE DI PROPRIA COMPETENZA AFFINCHÉ GLI ORGANI RESPONSABILI ASSICURINO ALLA ZONA L’APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA,DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS,ED INOLTRE LE TELECOMUNICAZIONI ED IL COLLEGAMENTO STRADALE E FERROVIARIO DELLA ZONA CON LE LINEE DI COMUNICAZIONE NAZIONALI.
ARTICOLO 9
I CITTADINI DELLE DUE PARTI CONTRAENTI AVRANNO PARI DIRITTO ALL’IMPIEGO NEGLI STABILIMENTI ESISTENTI NELLA ZONA.
ARTICOLO 10
LA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE ALL’INTERNO DELLA ZONA ATTRAVERSO LA FRONTIERA DI STATO TRA ITALIA E JUGOSLAVIA È LIBERA.
ARTICOLO 11
LE DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DELLA ZONA VERRANNO ADOTTATE CON ATTI SEPARATI.
ARTICOLO 12
ALL’INTERNO DELLA ZONA,LE LINGUE ITALIANA E SLOVENA SARANNO SU UN PIANO DI UGUAGLIANZA.LE MODALITÀ DEL LORO IMPIEGO SARANNO INDICATE DAL COMITATO MISTO ITALO-JUGOSLAVO PREVISTO ALLO ARTICOLO 7 DEL PRESENTE PROTOCOLLO.
ARTICOLO 13
OGNI QUESTIONE CHE NON SIA REGOLATA DAL PRESENTE PROTOCOLLO O DALLE SUE DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE SARÀ SOTTOPOSTA ALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DEI TERRITORI RISPETTIVI DELLE DUE PARTI.
ARTICOLO 14
IL PRESENTE PROTOCOLLO È VALIDO PER UNA DURATA DI TRENTA ANNI A PARTIRE DALLA DATA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE E SARÀ TACITAMENTE RINNOVATO PER TACITA RICONDUZIONE PER PERIODI SUCCESSIVI DI CINQUE ANNI.
CIASCUNA PARTE POTRÀ DENUNCIARE IL PRESENTE PROTOCOLLO ALLA SCADENZA DEL PERIODO DI TRENTA ANNI DANDONE ALL’ALTRA PARTE UN PREAVVISO DI TRE ANNI.SE LA VALIDITÀ DEL PRESENTE PROTOCOLLO SARÀ STATA PROROGATA,CIASCUNA PARTE POTRÀ DENUNCIARLO ALLO SPIRARE DI CIASCUN PERIODO DI CINQUE ANNI,DANDONE ALL’ALTRA PARTE UN PREAVVISO DI ALMENO UN ANNO.
FATTO A OSIMO (ANCONA),IL 10 NOVEMBRE 1975 IN DUE ORIGINALI IN LINGUA FRANCESE.
PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
M. RUMOR
PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA
DI JUGOSLAVIA
M.MINIC
Annesso GB
ALLEGATO II OMISSIS
Annesso GB
ALLEGATO II OMISSIS
omissis
Annesso GC
ALLEGATO III
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
OSIMO (ANCONA),10 NOVEMBRE 1975
SIGNOR MINISTRO,
RIFERENDOMI ALL’ARTICOLO 6,ULTIMO COMMA,DELL’ACCORDO SULLA PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE ECONOMICA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA,FIRMATO IN DATA ODIERNA,HO L’ONORE DI COMUNICARLE QUANTO SEGUE:
LA COSTRUZIONE DI UNA STRADA EQUIVALENTE A QUELLA CHE COLLEGA,AL MOMENTO ATTUALE,I VILLAGGI JUGOSLAVI DI RAVNE (RAUNE DI LUICO) E DI KAMBRESCO (CAMBRESCO),IL TRACCIATO INDICATIVO DELLA QUALE FIGURA IN ALLEGATO A QUESTA LETTERA,SARÀ FINANZIATA DAL GOVERNO ITALIANO.
LA STRADA DEL SABOTINO SARÀ COSTRUITA DAL GOVERNO ITALIANO.
VOGLIA GRADIRE, SIGNOR MINISTRO,LE ASSICURAZIONI DELLA MIA ALTA CONSIDERAZIONE.
M.RUMOR
S.E.IL SIGNOR MILOS MINIC
VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ESECUTIVO FEDERALE
E SEGRETARIO FEDERALE AGLI AFFARI ESTERI
DELLA RSF DI JUGOSLAVIA
IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ESECUTIVO FEDERALE
E SEGRETARIO FEDERALE AGLI AFFARI ESTERI
DELLA RSF DI JUGOSLAVIA
OSIMO (ANCONA),10 NOVEMBRE 1975
SIGNOR MINISTRO,
HO L’ONORE DI COMUNICARE CHE HO PRESO NOTA DELLA SUA LETTERA DEL SEGUENTE TENORE:
_RIFERENDOMI ALL’ARTICOLO 6,ULTIMO COMMA, DELL’ACCORDO SULLA PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE ECONOMICA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA,FIRMATO IN DATA ODIERNA,HO L’ONORE DI COMUNICARLE QUANTO SEGUE:
LA COSTRUZIONE DI UNA STRADA EQUIVALENTE A QUELLA CHE COLLEGA,AL MOMENTO ATTUALE,I VILLAGGI JUGOSLAVI DI RAVNE (RAUNE DI LUICO) E DI KAMBRESCO (CAMBRESCO),IL TRACCIATO INDICATIVO DELLA QUALE FIGURA IN ALLEGATO A QUESTA LETTERA,SARÀ FINANZIATA DAL GOVERNO ITALIANO.
LA STRADA DEL SABOTINO SARÀ COSTRUITA DAL GOVERNO ITALIANO_.
HO L’ONORE DI CONFERMARLE L’ACCORDO DEL MIO GOVERNO SU QUANTO PRECEDE.
VOGLIA GRADIRE, SIGNOR MINISTRO,LE ASSICURAZIONI DELLA MIA ALTA CONSIDERAZIONE.
M.MINIC
S.E.IL SIGNOR MARIANO RUMOR
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Annesso GD
ALLEGATO IV
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
OSIMO (ANCONA),10 NOVEMBRE 1975
SIGNOR MINISTRO,
POICHÈ L’ACCORDO SULLA PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE ECONOMICA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA FIRMATO IN DATA ODIERNA NON COMPORTA ALCUNA MODIFICA AGLI ACCORDI,TRATTATI E CONVENZIONI TRA I NOSTRI DUE PAESI IN QUESTA MATERIA,I DUE GOVERNI,PER QUANTO CONCERNE I SEGUENTI ACCORDI:
1) ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA CONCERNENTE IL PICCOLO TRAFFICO TRA LA ZONA DI FRONTIERA DI TRIESTE DA UNA PARTE E QUELLA DI BUJE, CAPODISTRIA,SESANA E NOVA GORICA DALL’ALTRA,FIRMATO A ROMA IL 31 MARZO 1955;
2) ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA CONCERNENTE IL PICCOLO TRAFFICO TRA LE REGIONI DI FRONTIERA DI GORIZIA-UDINE E QUELLA DI SESANA-NOVA GORICA-TOLMINO,FIRMATO A ROMA IL 31 MARZO 1955;E
3) ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA REGOLANTE LA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE COME PURE IL TRAFFICO SU STRADA E MARITTIMO E LA CIRCOLAZIONE TRA LE REGIONI DI FRONTIERA,FIRMATO A UDINE IL 31 OTTOBRE 1962,
QUALI ESSI SONO IN VIGORE,RICONOSCONO CHE ESSI SONO CONFORMI ALLE FINALITÀ INDICATE NEL PREAMBOLO DELL’ACCORDO SOPRAMENZIONATO E CONFERMANO LA LORO INTENZIONE DI MANTENERLI IN VIGORE PER L’AVVENIRE E DI MIGLIORARLI,SECONDO NECESSITÀ,IN CONFORMITÀ ALLO SPIRITO DELL’ARTICOLO 9 DELL’ACCORDO CHE È STATO FIRMATO IN DATA ODIERNA.
VOGLIA GRADIRE,SIGNOR MINISTRO,LE ASSICURAZIONI DELLA MIA ALTA CONSIDERAZIONE.
M.RUMOR
S.E.IL SIGNOR MILOS MINIC
VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ESECUTIVO FEDERALE
E SEGRETARIO FEDERALE AGLI AFFARI ESTERI
DELLA RSF DI JUGOSLAVIA
IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ESECUTIVO FEDERALE
E SEGRETARIO FEDERALE AGLI AFFARI ESTERI
DELLA RSF DI JUGOSLAVIA
OSIMO (ANCONA),10 NOVEMBRE 1975
SIGNOR MINISTRO,
POICHÈ L’ACCORDO SULLA PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE ECONOMICA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA FIRMATO IN DATA ODIERNA NON COMPORTA ALCUNA MODIFICA AGLI ACCORDI, TRATTATI E CONVENZIONI TRA I NOSTRI DUE PAESI IN QUESTA MATERIA,I DUE GOVERNI,PER QUANTO CONCERNE I SEGUENTI ACCORDI:
1) ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA CONCERNENTE IL PICCOLO TRAFFICO TRA LA ZONA DI FRONTIERA DI TRIESTE DA UNA PARTE E QUELLA DI BUJE,CAPODISTRIA,SESANA E NOVA GORICA DALL’ALTRA,FIRMATO A ROMA IL 31 MARZO 1955;
2) ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA CONCERNENTE IL PICCOLO TRAFFICO TRA LE REGIONI DI FRONTIERA DI GORIZIA-UDINE E QUELLA DI SESANA-NOVA GORICA-TOLMINO, FIRMATO A ROMA IL 31 MARZO 1955;E
3) ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA REGOLANTE LA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE COME PURE IL TRAFFICO SU STRADA E MARITTIMO E LA CIRCOLAZIONE TRA LE REGIONI DI FRONTIERA, FIRMATO A UDINE IL 31 OTTOBRE 1962,
QUALI ESSI SONO IN VIGORE, RICONOSCONO CHE ESSI SONO CONFORMI ALLE FINALITÀ INDICATE NEL PREAMBOLO DELL’ACCORDO SOPRAMENZIONATO E CONFERMANO LA LORO INTENZIONE DI MANTENERLI IN VIGORE PER L’AVVENIRE E DI MIGLIORARLI, SECONDO NECESSITÀ,IN CONFORMITÀ ALLO SPIRITO DELL’ARTICOLO 9 DELL’ACCORDO CHE È STATO FIRMATO IN DATA ODIERNA.
VOGLIA GRADIRE, SIGNOR MINISTRO,LE ASSICURAZIONI DELLA MIA ALTA CONSIDERAZIONE.
M.MINIC
S.E.IL SIGNOR MARIANO RUMOR
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Annesso H
ATTO FINALE
AL TERMINE DEI NEGOZIATI TRA LE DELEGAZIONI DELLA REPUBBLICA ITALIANA E DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA, I PLENIPOTENZIARI DEI DUE GOVERNI HANNO FIRMATO OGGI A OSIMO (ANCONA):
1.UN TRATTATO TRA I DUE PAESI CON DIECI ALLEGATI;
2.UN ACCORDO SULLA PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE ECONOMICA TRA I DUE PAESI CON QUATTRO ALLEGATI.
I DUE ACCORDI SARANNO RATIFICATI SECONDO LE PROCEDURE COSTITUZIONALI IN VIGORE NEI DUE PAESI NEL PIÙ BREVE TEMPO.GLI STRUMENTI DI RATIFICA DEI DUE ACCORDI SARANNO SCAMBIATI ALLA STESSA DATA,ED I DUE ACCORDI ENTRERANNO IN VIGORE SIMULTANEAMENTE IL GIORNO DELLO SCAMBIO DEGLI STRUMENTI DI RATIFICA.
FATTO A OSIMO (ANCONA),IL 10 NOVEMBRE 1975,IN DUE ORIGINALI IN LINGUA FRANCESE.
M.RUMOR
M.MINIC
Annesso I
NOTA
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA ITALIANA
OSIMO (ANCONA),10 NOVEMBRE 1975
SIGNOR MINISTRO,
RIFERENDOMI ALL’ARTICOLO 3 DEL TRATTATO FIRMATO OGGI TRA I NOSTRI DUE PAESI,ED IN DEROGA A QUANTO IVI PREVISTO,HO L’ONORE DI COMUNICARE A V.E. QUANTO SEGUE:
LE PERSONE CHE,IN BASE ALLO SCAMBIO DI LETTERE IN MATERIA DI CITTADINANZA,RICEVONO IL CONGEDO DALLA CITTADINANZA JUGOSLAVA E SI TRASFERISCONO IN ITALIA, SONO CONSIDERATE,NEI CONFRONTI DELLA LEGISLAZIONE ITALIANA,COME SE NON AVESSERO PERDUTO LA CITTADINANZA ITALIANA.
VOGLIA GRADIRE, SIGNOR MINISTRO,LE ASSICURAZIONI DELLA MIA ALTA CONSIDERAZIONE.
S.E.IL SIGNOR MILOS MINIC
VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ESECUTIVO M.RUMOR
S.E.IL SIGNOR MILOS MINIC
VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ESECUTIVO FEDERALE E SEGRETARIO FEDERALE AGLI AFFARI ESTERI DELLA RSF DI JUGOSLAVIA
Annesso J
NOTA RISPOSTA
IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ESECUTIVO FEDERALE
E SEGRETARIO FEDERALE AGLI AFFARI ESTERI
DELLA RSF DI JUGOSLAVIA
OSIMO (ANCONA),10 NOVEMBRE 1975
SIGNOR MINISTRO,
HO L’ONORE DI CONFERMARE DI AVER RICEVUTO LA LETTERA DI V.E.DEL SEGUENTE TENORE:
_RIFERENDOMI ALL’ARTICOLO 3 DEL TRATTATO FIRMATO OGGI TRA I NOSTRI DUE PAESI,ED IN DEROGA A QUANTO IVI PREVISTO,HO L’ONORE DI COMUNICARE A V.E.QUANTO SEGUE:
_LE PERSONE CHE,IN BASE ALLO SCAMBIO DI LETTERE IN MATERIA DI CITTADINANZA,RICEVONO IL CONGEDO DALLA CITTADINANZA JUGOSLAVA E SI TRASFERISCONO IN ITALIA,SONO CONSIDERATE,NEI CONFRONTI DELLA LEGISLAZIONE ITALIANA,COME SE NON AVESSERO PERDUTO LA CITTADINANZA ITALIANA_.
HO L’ONORE DI COMUNICARLE CHE IL MIO GOVERNO NON HA OBBIEZIONI DA FORMULARE A QUANTO PRECEDE.
VOGLIA GRADIRE,SIGNOR MINISTRO,LE ASSICURAZIONI DELLA MIA ALTA CONSIDERAZIONE.
M.MINIC
S.E.IL SIGNOR MARIANO RUMOR
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
DELLA REPUBBLICA ITALIANA