Legge 29 gennaio 1994, n. 98

Interpretazioni autentiche e norme procedurali relative, alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante: “Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all’estero”.
Pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 033del 10 febbraio 1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge
:

Art. 1
Norme di interpretazione autentica
1. Per i beni indennizzabili previsti dall’articolo 1 della legge 26 gennaio 1980, n. 135, debbono intendersi sia quelli materiali che quelli immateriali. Il Ministero del tesoro Ë autorizzato, a domanda degli interessati, da presentare al Ministero del tesoro entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a liquidare alle ditte esercenti attività industriali, commerciali, agricole, di servizi, marittime, immobiliari, professionali ed artigianali, l’indennizzo relativo all’avviamento delle attività di cui erano titolari nei Paesi di provenienza.
La quantificazione viene calcolata sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci. Sono valide le domande già presentate in merito. Ove gli interessati non siano in grado di produrre idonea documentazione, la commissione competente potrà ai sensi dell’articolo 1226 del codice civile, riconoscere un ulteriore indennizzo per l’avviamento commerciale fino all’ammontare massimo del 30 per cento di quanto riconosciuto per i beni materiali dell’azienda.
2. I coefficienti di rivalutazione previsti dalla legge 5 aprile 1985, n. 135, e successive modificazioni, debbono intendersi applicabili agli indennizzi dovuti per perdite subite sia in beni immateriali compresi i crediti di lavoro ed in valuta, i titoli, le azioni e le partecipazioni societarie. Per le società le cui azioni non fossero state quotate in borsa, il valore di esse verrà determinato in base al patrimonio netto dell’azienda.
3. Il requisito della cittadinanza italiana richiesto per poter fruire dei benefici di cui alla presente legge ed alle precedenti leggi in materia, deve essere comprovato con riferimento al momento del verificarsi delle perdite dei beni, diritti ed interessi. I soggetti di cui al primo comma dell’articolo 1 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, come sostituito dall’articolo 1 della legge 5 aprile 1985. n. 135, che non possano produrre gli atti dimostrativi della proprietà, per mancata corrispondenza da parte delle autorità dello stato nel cui territorio le proprietà stesse erano situate, sono autorizzati a corredare la domanda con una dichiarazione giurata che attesti la notoria appartenenza dei beni al richiedente l’indennizzo, per quale titolo essi siano pervenuti, i motivi che hanno impedito all’avente diritto il possesso della citata documentazione ed ogni altro elemento utile a dimostrare detta appartenenza. Tale dichiarazione deve essere resa al pretore o ad un notaio dall’interessato e da quattro cittadini italiani a diretta conoscenza dei fatti. La stessa facoltà Ë concessa ai cittadini e ditte italiani, già titolari o possessori di di valori mobiliari andati smarriti. In presenza degli atti di acquisti, ovvero di altra documentazione comprovante il possesso utile degli immobili agli effetti dell’articolo 1158 del codice civile, non Ë richiesta la certificazione dell’avvenuta intavolazione, anche ove questa fosse stata prevista dalla legislazione vigente nel territorio in cui era situato l’immobile. La dichiarazione giurata degli interessati di cui al presente comma resa in presenza di elementi precisi e concordanti, deve essere asseverata da conformi attestazioni di congruità da parte dei competenti uffici dell’Amministrazione dello Stato.
4. L’articolo 11 della legge 5 aprile 1985, n. 135 deve intendersi operante sia per l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sia per quella sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), sia per l’imposta locale sui redditi (ILOR), sia per le quote di utili, anche se distribuite ai soci, derivanti dall’avvenuta liquidazione degli indennizzi e contributi previsti dalle leggi in materia, come per ogni altra imposta e tassa presente e futura.
5. Il concorso statale dell’8 per cento sugli interessi da pagarsi per mutui per la durata di quindici anni, previsto dall’articolo 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 16 come sostituito dal primo comma dell’articolo 2 della legge 5 aprile 1985, n. 135 relativo alreipiego degli indennizzi in attività produttive marittime, industriali, agricole, commerciali, artigianali, di servizi ed edili, deve intendersi riconosciuto su un importo pari al complesso degli indennizzi corrisposti a norma della presente legge nonché delle predette leggi n. 16 del 1980 e n. 135 del 1985.
6. La domanda per ottenere il concorso statale di cui al comma 5 deve essere presentata entro il termine di centoventi giorni dalla data dela notifica del decreto ministeriale di liquidazione , ovvero da quella comunicazione dell’autorizzazione ministeriale di riliquidazione dell’indennizzo, effettuata a norma delle leggi di cui al comma 5.
7. Sono valide le domande presentate in merito prima della data di entrata in vigore della presente legge
Art. 2
Norme procedurali e di attuazione
1. Le riliquidazioni degli indennizzi già concessi a norma di leggi precedenti sono effettuate d’ufficio dai competenti organi del Ministero del tesoro, limitatamente alle parti di esse per le quali non siano state richieste revisioni di stime. Resta fermo il disposto del terzo comma dell’articolo 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti di cui al primo comma dell’articolo 1 della legge 26 gennaio 1980, n. 16 come sostituito dall’articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 135, possono chiedere al Ministero del tesoro la revisione della stima già effettuata ai sensi delle precedenti disposizioni di legge che regolano la materia.
3. Le procedure tecniche saranno autorizzate dalla competente commissione interministeriale qualora la documentazione esibita dalla parte, ovvero le argomentazioni addotte assicurino l’acquisizione di elementi nuovi atti al raggiungimento di una valutazione del bene diversa od integrativa di quella effettuata a suo tempo.
4. La competenza relativa alle vertenze fra gli aventi diritto e la pubblica amministrazione in merito all’attuazione della presente legge, nonché delle leggi precedenti in materia, Ë devoluta al giudice ordinario; l’amministrazione statale resta estranea ad ogni eventuale controversia che possa insorgere in ordine alla titolarità del diritto all’indennizzo.
5. Le provvidenze di cui agli articoli 3, 4 e 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135, sono integrate dalle seguenti norme:
a) il diritto agli indennizzi previsti dalle leggi 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni, e 5 aprile 1985 , n. 135, e successive modificazioni spetta con le modalità previste dalle stesse ai cittadini, agli enti e alle società italiani i cui beni urbani siano stati sottoposti a misure limitative da parte delle autorità tunisine con legge 27 giugno 1983, n. 83/61 e successive, nonché ai cittadini, agli enti e alle società italiani che abbiano perduto o dovuto abbandonare i loro beni in Zaire;
b) alle liquidazioni, eseguite o meno, di indennizziper beni perduti nei territori ceduti alla Francia, a termini del trattato di pace, si applica il coefficiente previsto dall’articolo 8 della legge 5 aprile 1985, n.135.
6. L’articolo 9 della legge 5 aprile 1985, n. 135, e successive modificazioni, Ë sostituito dal seguente: «Art. 9
1. La precedenza nella liquidazione degli indennizzi previsti dalla presente legge e dalle precedenti leggi in materia Ë concessa in base ai seguenti criteri e nell’ordine:
a) reimpiego degli indennizzi;
b) mancata effettuazione di qualsiasi pagamento ai sensi delle leggi sopra indicate;
c) data del verificarsi delle perdite;
d) gravi infermità o menomazioni;
e) priorità inversa rispetto all’entità dell’indennizzo.
2. Al fine di far valere il diritto alla precedenza di cui al comma 1, gli interessati presentano apposita domanda, corredata della specifica documentazione, al Ministero del Tesoro»
7. Gli interessati sono tenuti a corrispondere ad ogni richiesta da parte della publica amministrazione di notizie, atti e documenti occorrenti per la definizione delle domande a suo presentate , entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data nella quale tali richieste siano state comunicate all’ultimo domicilio denunciato.
8. Trascorso il termine di cui al comma 7, la mancata trasmissione dei documenti richiesti, ovvero l’assenza di risposta al riguardo, determinerà l’automatica archiviazione della domanda e la conseguente decadenza dsai relativi benefici.
9. La pubblica amministrazione resta autorizzata a provvedere alla liquidazione frazionata delle istanze presentate da più soggetti ove solo alcuni degli interessati abbiano corrisposto alle richieste.
10. Entro il 31 marzo di ogni annoi, e sino all’espletamento di tutte le istanze relative agli indennizzi di cui alla presente legge, il ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione nella quale si indica per ogni singolo Paese:
a) il numero delle istanze liquidate;
b) l’importo complessivo erogato;
c) il numero delle istanze ancora da liquidare;
d) le iniziative assunte o da assumere perché la materia regolata dalla presente legge o dalle precedenti possa essere portata a compimento.
11. L’articolo 11 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, cosÏ come sostituito dall’articolo 7 della legge 5 aprile 1985, n. 135, Ë abrogato.
Art. 3
Commissioni interministeriali
1. Le commissioni interministeriali amministrative di cui alle lettere a), b), c), d), ed e) del primo comma dell’articolo 10 della legge 26 gennaio 1980, n. 16 e la commissione interministeriale di cui agli articoli 5 e 7 della legge 18 marzo 1958, n. 269, sono soppresse.
2. Le competenze della commissione interministeriale amministrativa di cui alla lettera d) del primo comma dell’articolo 10 della legge 26 gennaio 1980, n. 16 e della commissione interministeriale di cui agli articoli 5 e 7 della legge 18 marzo 1958, n. 269, soppresse ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono attribuite ad una commissione interministeriale amministrativa per l’esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite nei territori ceduti alla Jugoslavia e nella zona B dell’ex territorio libero di Trieste, costituita da:
a) un Magistrato di Cassazione con funzione di presidente di sezione di Casazione o equiparato in servizio o a riposo, che la presiede;
b) un Consigliere di Cassazione o del Consiglio di Stato, con funzione di vice presidente;
c) un magistrato della Corte dei conti;
d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
e) un rappresentante del Ministero del tesoro- Direzione generale del tesoro
f) un rappresentante del Ministero del tesoro – Ragioneria generale dello Stato;
g) un rappresentante dell’Avvocatura generale dello Stato;
h) un rappresentante del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze;
i) un rappresentante del Ministero dell’interno;
l) sei rappresentanti dei danneggiati, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su designazione delle associazioni più rappresentative;
m) un funzionario del Ministero del tesoro di livello non inferiore all’ottavo, con funzioni di segretario
3. Le competenze delle commissioni interministeriali amministrative di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma dell’articolo 10 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, soppresse ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono attribuite ad una commissione interministeriale amministrativa per l’esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite nell’ex Colonie, in Albania, in Tunisia, in Libia, in Etiopia ed in altri Paesi composta da:
a) un magistrato di Cassazione con funzione di presidente di sezione di Cassazione o equiparato, in servizio o a riposo, che la presiede;
b) un Consigliere di Cassazione o del Consiglio di Stato con funzioni di vice presidente;
c) un magistrato della Corte dei conti;
d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
e) un rappresentante del Ministero del tesoro – Direzione generale del tesoro;
f) un rappresentante del Ministero del tesoro- Ragioneria generale dello Stato;
g) un rappresentante dell’Avvocatura generale dello Stato;
h) un rappresentante del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze;
i) un rappresentante del Ministero dell’interno;
l) un rappresentante per ciascuna categoria delle seguenti categorie dei danneggiati, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su designazione delle associazioni più rappresentative:
1) nelle ex colonie;
2) in Albania;
3) in Tunisia;
4) in Libia;
5) in Etiopia;
6) in altri Paesi;
m) un funzionario del Ministero del tesoro di livello non inferiore all’ottavo, con funzioni di segretario.
4. Le commissioni di cui ai commi 2 e 3 possono nominare nel loro ambito una o più sottocommissioni, composte da cinque membri, di cui due rappresentanti dei danneggiati.
5. I componenti delle commissioni di cui ai commi 2 e 3 sono nominati dal Ministro del tesoro e durano in carica due anni. Per ciascun componente effettivo Ë nominato un supplente. Alle adunanze delle commissioni partecipa un esperto di estimo senza diritto di voto. Per la validità delle adunanze delle commissioni Ë necessario l’intervento di almeno dieci componenti, compreso il presidente o il vice presidente. A parità di voti prevale quello del presidente, a turno fra i componenti.
6. Le commissioni di cui ai commi 2 e 3 deliberano anche in via di equità e le loro deliberazioni hanno carattere vincolante; esse sono tenute a ratificare i verbali contenenti le deliberazioni adottate entro il mese dalla data delle adunanze. Le deliberazioni delle commissioni sono comunicate agli interessati da parte dei componenti uffici del Ministero del tesoro entro tre mesi dall’approvazione dei verbali.
7. Il Ministro del tesoro provvede con proprio decreto a stabilire l’emolumento spettante ai componenti delle commissioni di cui ai commi 2 e 3.
8. Gli oneri connessi al funzionamento delle commissioni di cui ai commi 2 e 3 non dovranno superare gli analoghi importi all’uopo previsti nel previsti nel bilancio dello Stato per l’anno finanziario 1993.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. » fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 29 gennaio 1994
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri