Legge 23 febbraio 2001, n. 38

Legge 23 febbraio 2001, n. 38

“Norme a tutela della minoranza linguistica slovena
della Regione Friuli-Venezia Giulia”

(Testo approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica il 12
febbraio 2001; pubblicato sulla G.U. dell’ 8.3.2001)

Art. 1.
(Riconoscimento della minoranza slovena)
1. La Repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena presente nelle province di Trieste, Gorizia e Udine, a norma degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione e dell’articolo 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante approvazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, in conformità ai princìpi generali dell’ordinamento ed ai princìpi proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, nelle convenzioni internazionali e nei trattati sottoscritti dal Governo italiano.
2. Ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena si applicano le disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge.

Art. 2.
(Adesione ai princìpi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie)
1. Le misure di tutela della minoranza slovena previste dalla presente legge si ispirano, oltre che alla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1º febbraio 1995 e ratificata ai sensi della legge 28 agosto 1997, n. 302, ai seguenti princìpi affermati nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992:
a) il riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie come espressione di ricchezza culturale;
b) il rispetto dell’ambito territoriale di ciascuna lingua;
c) la necessità di una risoluta azione di affermazione delle lingue regionali o minoritarie finalizzata alla loro salvaguardia;
d) la promozione della cooperazione transfrontaliera e interregionale anche nell’ambito dei programmi dell’Unione europea.

Art. 3.
(Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, di seguito denominato «Comitato», composto da venti membri, di cui dieci cittadini italiani di lingua slovena.
2. Fanno parte del Comitato:
a) quattro membri nominati dal Consiglio dei ministri, dei quali uno di lingua slovena;
b) sei membri nominati dalla giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, di cui quattro di lingua slovena designati dalle associazioni più rappresentative della minoranza;
c) tre membri nominati dall’assemblea degli eletti di lingua slovena nei consigli degli enti locali del territorio di cui all’articolo 1; l’assemblea viene convocata dal presidente del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
d) sette membri, di cui due appartenenti alla minoranza di lingua slovena, nominati dal consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia con voto limitato.
3. Con il decreto istitutivo di cui al comma 1 sono stabilite le norme per il funzionamento del Comitato. Il Comitato ha sede a Trieste.
4. Per la partecipazione ai lavori del Comitato è riconosciuto ai componenti solo il rimborso delle spese di viaggio.
5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 98,5 milioni annue a decorrere dall’anno 2001.

Art. 4.
(Ambito territoriale di applicazione della legge)
1. Le misure di tutela della minoranza slovena previste dalla presente legge si applicano alle condizioni e con le modalità indicate nella legge stessa, nel territorio in cui la minoranza è tradizionalmente presente. In tale territorio sono considerati inclusi i comuni o le frazioni di essi indicati in una tabella predisposta, su richiesta di almeno il 15 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali o su proposta di un terzo dei consiglieri dei comuni interessati, dal Comitato entro diciotto mesi dalla sua costituzione, ed approvata con decreto del Presidente della Repubblica.
2. Qualora il Comitato non sia in grado di predisporre nel termine previsto la tabella di cui al comma 1, la tabella stessa è predisposta nei successivi sei mesi dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni interessate e tenendo conto del lavoro svolto dal Comitato, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 25 della presente legge.

Art. 5.
(Tutela delle popolazioni germanofone della Val Canale)
1. Nel quadro delle disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e dei princìpi della presente legge, forme particolari di tutela sono garantite alle popolazioni germanofone della Val Canale, tenendo conto della situazione quadrilingue della zona, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 6.

(Testo unico)
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, riunendole e coordinandole fra loro e con le norme della presente legge.

Art. 7.(Nomi, cognomi, denominazioni slovene)
1. Gli appartenenti alla minoranza slovena hanno il diritto di dare ai propri figli nomi sloveni. Essi hanno inoltre il diritto di avere il proprio nome e cognome scritti o stampati in forma corretta secondo l’ortografia slovena in tutti gli atti pubblici.
2. Il diritto alla denominazione, agli emblemi ed alle insegne in lingua slovena spetta sia alle imprese slovene sia alle altre persone giuridiche, nonchè ad istituti, enti, associazioni e fondazioni sloveni.
3. I cittadini appartenenti alla minoranza slovena possono ottenere il cambiamento del proprio nome redatto in lingua italiana e loro imposto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 31 ottobre 1966, n. 935, nel corrispondente nome in lingua slovena o in quello, sempre in lingua slovena, abitualmente usato nelle proprie relazioni sociali.
4. Ciascun cittadino il cui cognome sia stato in passato modificato o comunque alterato, che non sia in grado di esperire le procedure previste dalla legge 28 marzo 1991, n. 114, può ottenere il cambiamento dell’attuale cognome nella forma e nella grafia slovena, avvalendosi delle procedure previste dall’articolo 11 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.
5. Il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 16, convertito dalla legge 24 maggio 1926, n. 898, è abrogato.
6. I procedimenti di cambiamento del nome e del cognome previsti dal presente articolo sono esenti da ogni imposta, tassa o diritto, anche negli atti e procedimenti successivi al cambiamento. L’esercizio del diritto di cui al comma 2 non comporta l’applicazione di oneri fiscali aggiuntivi.

Art. 8.(Uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione)
1. Fermo restando il carattere ufficiale della lingua italiana, alla minoranza slovena presente nel territorio di cui all’articolo 1 è riconosciuto il diritto all’uso della lingua slovena nei rapporti con le autorità amministrative e giudiziarie locali, nonchè con i concessionari di servizi di pubblico interesse aventi sede nel territorio di cui all’articolo 1 e competenza nei comuni di cui all’articolo 4, secondo le modalità previste dal comma 4 del presente articolo. È riconosciuto altresì il diritto di ricevere risposta in lingua slovena:
a) nelle comunicazioni verbali, di norma direttamente o per il tramite di un interprete;
b) nella corrispondenza, con almeno una traduzione allegata al testo redatto in lingua italiana.
2. Dall’applicazione del comma 1 sono escluse le Forze armate e le Forze di polizia nell’espletamento dei rispettivi compiti istituzionali, salvo che per i procedimenti amministrativi, per le Forze armate limitatamente agli uffici di distretto, avviati a richiesta di cittadini di lingua slovena e fermo restando quanto stabilito dall’articolo 109 del codice di procedura penale. Restano comunque esclusi dall’applicazione del comma 1 i procedimenti amministrativi avviati dal personale delle Forze armate e di polizia nei rapporti interni con l’amministrazione di appartenenza.
3. Nei comuni di cui all’articolo 4 gli atti e i provvedimenti di qualunque natura destinati ad uso pubblico e redatti su moduli predisposti, compresi i documenti di carattere personale quali la carta di identità e i certificati anagrafici, sono rilasciati, a richiesta dei cittadini interessati, sia in lingua italiana e slovena sia nella sola lingua italiana. L’uso della lingua slovena è previsto anche con riferimento agli avvisi e alle pubblicazioni ufficiali.
4. Al fine di rendere effettivi ed attuabili i diritti di cui ai commi 1, 2 e 3, le amministrazioni interessate, compresa l’amministrazione dello Stato, adottano, nei territori compresi nella tabella di cui all’articolo 4, le necessarie misure, adeguando i propri uffici, l’organico del personale e la propria organizzazione interna, nel rispetto delle vigenti procedure di programmazione delle assunzioni di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del presente articolo. Nelle zone centrali delle città di Trieste e Gorizia e nella città di Cividale del Friuli, invece, le singole amministrazioni interessate istituiscono, anche in forma consorziata, un ufficio rivolto ai cittadini ancorchè residenti in territori non previsti dall’articolo 4 che intendono avvalersi dei diritti di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 per i concessionari di servizi di pubblico interesse sono disciplinate mediante specifiche convenzioni, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del presente articolo, dagli enti pubblici interessati di intesa con il Comitato.
6. Nell’ambito della propria autonomia statutaria i comuni e le province provvedono all’eventuale modifica ed integrazione dei propri statuti conformemente alle disposizioni della presente legge.
7. Fino all’adozione dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 6 rimangono in vigore le misure già adottate a tutela dei diritti previsti dal presente articolo.
8. Per il progressivo conseguimento delle finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 5.805 milioni annue a decorrere dall’anno 2001.
9. La regione Friuli-Venezia Giulia, gli enti locali di cui all’articolo 4 ed altri soggetti pubblici possono contribuire con risorse aggiuntive alla realizzazione degli interventi necessari per l’attuazione del presente articolo, sentito a tale fine il Comitato.
10. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, sentito il Comitato, sono determinati i termini e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui al comma 8 tra i soggetti interessati.

Art. 9.

(Uso della lingua slovena negli organi elettivi)
1. Negli organi collegiali e nelle assemblee elettive aventi sede nei territori di cui all’articolo 4 è riconosciuto il diritto all’uso della lingua slovena negli interventi orali e scritti, nonchè nella presentazione di proposte, mozioni, interrogazioni ed interpellanze, compresa l’eventuale attività di verbalizzazione. Le relative modalità di attuazione sono stabilite dagli statuti e dai regolamenti degli organi elettivi.
2. A cura dell’amministrazione competente si provvede alla traduzione contestuale in lingua italiana sia degli interventi orali sia di quelli scritti.
3. I componenti degli organi e delle assemblee elettive possono svolgere le pubbliche funzioni di cui sono eventualmente incaricati anche in lingua slovena, a richiesta degli interessati.
4. Nei rapporti tra i pubblici uffici situati nei territori di cui all’articolo 4 è ammesso l’uso congiunto della lingua slovena con la lingua italiana.
Art. 10.(Insegne pubbliche e toponomastica)
1. Con decreto del presidente della giunta regionale, sulla base della proposta del Comitato e sentiti gli enti interessati, sono individuati, sulla base della tabella di cui all’articolo 4, i comuni, le frazioni di comune, le località e gli enti in cui l’uso della lingua slovena è previsto in aggiunta a quella italiana nelle insegne degli uffici pubblici, nella carta ufficiale e, in genere, in tutte le insegne pubbliche, nonchè nei gonfaloni. Le stesse disposizioni si applicano anche per le indicazioni toponomastiche e per la segnaletica stradale.
2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 128 milioni annue per gli anni dal 2001 al 2005.

Art. 11.
(Scuole pubbliche con lingua di insegnamento slovena)
1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle leggi 19 luglio 1961, n. 1012, e 22 dicembre 1973, n. 932. All’articolo 2, commi primo e secondo, della legge 22 dicembre 1973, n. 932, dopo le parole: «di lingua materna slovena» sono inserite le seguenti: «o con piena conoscenza della lingua slovena».
2. Fermo restando quanto stabilito dal terzo comma dell’articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 1012, per la riorganizzazione delle scuole con lingua di insegnamento slovena si procede secondo le modalità operative stabilite dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, e nel rispetto delle competenze previste dagli articoli 137, 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sentita la Commissione scolastica regionale per l’istruzione in lingua slovena di cui all’articolo 13, comma 3, della presente legge.
3. All’articolo 4 della legge 19 luglio 1961, n. 1012, sono aggiunte, in fine, le parole: «sentita la Commissione scolastica regionale per l’istruzione in lingua slovena».
4. Nell’ordinamento delle scuole con lingua di insegnamento slovena è ammesso l’uso della lingua slovena nei rapporti con l’amministrazione scolastica, negli atti e nelle comunicazioni, nella carta ufficiale e nelle insegne pubbliche.
5. A decorrere dal 1º gennaio 2001, l’importo del fondo di cui all’articolo 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, è aumentato a lire 250 milioni annue. Il fondo può essere utilizzato anche per compensi relativi alla redazione e stampa di dispense scolastiche ed altro materiale didattico, nonchè a favore di autori di testi e dispense che non siano cittadini italiani appartenenti all’area culturale slovena. La gestione del fondo, la definizione dei criteri per la sua utilizzazione, anche attraverso piani di spesa pluriennali, e la proposta per la sua periodica rivalutazione sono di competenza della Commissione di cui all’articolo 13, comma 3. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di lire 155,5 milioni annue a decorrere dall’anno 2001.

Art. 12.(Disposizioni per la provincia di Udine)
1. Nelle scuole materne site nei comuni della provincia di Udine compresi nella tabella di cui all’articolo 4, la programmazione educativa comprenderà anche argomenti relativi alle tradizioni, alla lingua ed alla cultura locali da svolgere anche in lingua slovena, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Negli istituti di istruzione obbligatoria siti nei comuni di cui al comma 1 l’insegnamento della lingua slovena, della storia e delle tradizioni culturali e linguistiche locali è compreso nell’orario curricolare obbligatorio determinato dagli stessi istituti nell’esercizio dell’autonomia organizzativa e didattica di cui all’articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Detti istituti deliberano le modalità di svolgimento delle suddette attività curricolari, stabilendone i tempi e le metodologie, nonchè i criteri di valutazione degli alunni e le modalità d’impiego dei docenti qualificati. Al momento della preiscrizione i genitori comunicano alla istituzione scolastica interessata se intendono avvalersi per i propri figli dell’insegnamento della lingua della minoranza.
3. Nelle scuole secondarie delle province di Trieste, Gorizia e Udine, frequentate da alunni provenienti dai comuni di cui al comma 1, possono essere istituiti corsi opzionali di lingua slovena anche in deroga al numero minimo di alunni previsto dall’ordinamento scolastico.
4. Il Ministro della pubblica istruzione, sentita la Commissione di cui all’articolo 13, comma 3, fissa con proprio decreto, per le attività curricolari di cui al comma 2, gli obiettivi generali e specifici del processo di apprendimento e gli standard relativi alla qualità del servizio, definendo i requisiti per la nomina degli insegnanti.
5. La scuola materna privata e la scuola elementare parificata con insegnamento bilingue sloveno-italiano, gestite dall’Istituto per l’istruzione slovena di San Pietro al Natisone in provincia di Udine, sono riconosciute come scuole statali. Alle predette scuole si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti per le corrispondenti scuole statali. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di lire 1.436 milioni annue a decorrere dall’anno 2001.
6. Nei comuni della provincia di Udine compresi nella tabella di cui all’articolo 4 è prevista l’istituzione, sentito il Comitato e secondo le modalità operative di cui al comma 2 dell’articolo 11, di scuole statali bilingui o con sezioni di esse, con insegnamento nelle lingue italiana e slovena, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le misure da adottare per il funzionamento di tali scuole sono predisposte sentita la Commissione di cui all’articolo 13, comma 3.
7. Le iniziative previste dal comma 2 sono realizzate dalle istituzioni scolastiche autonome, avvalendosi delle risorse umane a disposizione, della dotazione finanziaria attribuita ai sensi dell’articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonchè delle risorse aggiuntive reperibili con convenzioni, prevedendo tra le priorità stabilite dal medesimo comma 5 quelle di cui alla presente legge.

Art. 13.
(Organi per l’amministrazione scolastica)
1. Per la trattazione degli affari riguardanti l’istruzione in lingua slovena, presso l’ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia è istituito uno speciale ufficio diretto da un dirigente regionale nominato dal Ministro della pubblica istruzione tra il personale dirigenziale dei ruoli dell’amministrazione scolastica centrale e periferica e tra i dirigenti scolastici delle scuole con lingua di insegnamento slovena. Tale ufficio provvede a gestire i ruoli del personale delle scuole e degli istituti con lingua di insegnamento slovena.
2. Al personale dell’ufficio di cui al comma 1 è richiesta la piena conoscenza della lingua slovena.
3. Al fine di soddisfare le esigenze di autonomia dell’istruzione in lingua slovena è istituita la Commissione scolastica regionale per l’istruzione in lingua slovena, presieduta dal dirigente regionale di cui al comma 1. La composizione della Commissione, le modalità di nomina ed il suo funzionamento sono disciplinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Commissione di cui al presente comma sostituisce quella prevista dall’articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 24 della presente legge.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 895 milioni annue a decorrere dall’anno 2001.

Art. 14.
(Istituto regionale di ricerca educativa)
1. Ai sensi dell’articolo 288 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è istituita apposita sezione dell’istituto regionale di ricerca educativa per il Friuli-Venezia Giulia con competenza per le scuole con lingua di insegnamento slovena, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. La composizione della sezione e il suo funzionamento sono disciplinati ai sensi del regolamento di riordino degli istituti regionali di ricerca educativa, previsto dall’articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dall’articolo 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sentita la Commissione di cui all’articolo 13, comma 3.

Art. 15.
(Istruzione musicale)
1. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sezione autonoma con lingua di insegnamento slovena del conservatorio di musica «Giuseppe Tartini» di Trieste. Con il medesimo decreto sono stabiliti i relativi organici del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario ed i relativi specifici ruoli; per un triennio su e da tali cattedre non sono consentiti trasferimenti e passaggi. L’attuale organico di diritto del conservatorio di musica «Giuseppe Tartini» resta fermo per un triennio, fatta salva l’attivazione di nuovi insegnamenti e scuole nonchè la definitiva stabilizzazione del corso di lingua italiana per stranieri.
2. Con ordinanza del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica saranno fissate le modalità di funzionamento e le materie della sezione autonoma di cui al comma 1, nonchè le modalità di reclutamento del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario. Ai fini del reclutamento del personale docente il servizio prestato nei centri musicali di lingua slovena «Glasbena matica» e «Emil Komel» è considerato alla stregua del servizio prestato in conservatori o istituti di musica pareggiati. Per il reclutamento del personale docente e non docente a tempo indeterminato o determinato si applicano le disposizioni di cui all’articolo 425 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
3. Gli insegnanti della sezione autonoma di cui comma 1 fanno parte a pieno titolo del collegio dei professori del conservatorio, articolato in due sezioni, rispettivamente con insegnamento in lingua italiana e con insegnamento in lingua slovena. Per pareri e deliberazioni relativi a questioni e problematiche specifiche, quali le iniziative di sperimentazione, relative alla singola sezione, il direttore del conservatorio convoca solo la corrispondente sezione. In tali casi le pronunce hanno valenza circoscritta alla sezione che le ha deliberate. L’attività di ciascuna sezione deve essere coerente con il piano annuale delle attività formative del conservatorio e con la programmazione didattico-artistica generale, la cui elaborazione compete al collegio plenario dei docenti.
4. Gli insegnanti della sezione autonoma con lingua di insegnamento slovena eleggono al loro interno un coordinatore della sezione medesima che è esonerato dall’attività di insegnamento per tutto il periodo dell’incarico. Gli atti del direttore del conservatorio concernenti la sezione autonoma sono adottati previo parere del coordinatore.
5. Il coordinatore di cui al comma 4, per la durata dell’incarico, è membro del consiglio di amministrazione del conservatorio di musica «Giuseppe Tartini», di cui fanno parte, altresì, due esperti, di cui uno appartenente alla minoranza slovena, designati dalla giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia.
6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 1.049 milioni annue a decorrere dall’anno 2001.

Art. 16.
(Istituzioni e attività della minoranza slovena)
1. La regione Friuli-Venezia Giulia provvede al sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative e editoriali promosse e svolte da istituzioni ed associazioni della minoranza slovena. A tale fine, la regione consulta le istituzioni anche di natura associativa della minoranza slovena. Per le finalità di cui al presente comma, è data priorità al funzionamento della stampa in lingua slovena. Per le finalità di cui al presente comma lo Stato assegna ogni anno propri contributi, che confluiscono in un apposito fondo nel bilancio della regione Friuli-Venezia Giulia.
2. Al fondo di cui al comma 1 è destinata per l’anno 2001 la somma di lire 5.000 milioni e per l’anno 2002 la somma di lire 10.000 milioni. Per gli anni successivi, l’ammontare del fondo di cui al comma 1 è determinato annualmente dalla legge finanziaria ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 17.
(Rapporti con la Repubblica di Slovenia)
1. Il Governo assume le iniziative necessarie al fine di agevolare e favorire i rapporti tra le popolazioni di confine e tra la minoranza slovena e le istituzioni culturali della Repubblica di Slovenia e assicura lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera e interregionale, anche nell’ambito delle iniziative e dei programmi dell’Unione europea.

Art. 18.
(Teatro stabile sloveno)
1. Fermo restando quanto previsto in materia dalla legislazione nazionale, il «Teatro stabile sloveno di Trieste – Slovensko stalno gledalisce» è riconosciuto come organismo di produzione teatrale a gestione pubblica, anche agli effetti delle relative contribuzioni a carico dello Stato.

Art. 19.
(Restituzione di beni immobili)
1. La casa di cultura «Narodni dom» di Trieste – rione San Giovanni, costituita da edificio e accessori, è trasferita alla regione Friuli-Venezia Giulia per essere utilizzata, a titolo gratuito, per le attività di istituzioni culturali e scientifiche di lingua slovena. Nell’edificio di Via Filzi 9 a Trieste, già «Narodni dom», e nell’edificio di Corso Verdi, già «Trgovski dom», di Gorizia trovano sede istituzioni culturali e scientifiche sia di lingua slovena (a partire dalla Narodna in studijska Knjiznica – Biblioteca degli studi di Trieste) sia di lingua italiana compatibilmente con le funzioni attualmente ospitate nei medesimi edifici, previa intesa tra regione e università degli studi di Trieste per l’edificio di Via Filzi di Trieste, e tra regione e Ministero delle finanze per l’edificio di Corso Verdi di Gorizia.
2. In caso di mancata intesa entro cinque anni, si provvede, entro i successivi sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
3. Le modalità di uso e di gestione sono stabilite dall’amministrazione regionale sentito il Comitato.

Art. 20.
(Tutela del patrimonio storico ed artistico)
1. Ai fini di cui all’articolo 9 della Costituzione, la regione Friuli-Venezia Giulia, le province ed i comuni compresi nella tabella di cui all’articolo 4 adottano misure di tutela anche nel rispetto delle caratteristiche peculiari delle località abitate dalla minoranza slovena, sia con riferimento ai monumenti storici ed artistici, sia con riferimento alle usanze tradizionali e ad altre forme di espressione della cultura della popolazione slovena, ivi compresi progetti di carattere interculturale.
2. Ai fini di cui al comma 1 gli enti interessati avviano adeguate forme di consultazione con le organizzazioni e le altre associazioni rappresentative della minoranza slovena.

Art. 21.
(Tutela degli interessi sociali, economici ed ambientali)
1. Nei territori di cui all’articolo 4 l’assetto amministrativo, l’uso del territorio, i piani di programmazione economica, sociale ed urbanistica e la loro attuazione anche in caso di espropri devono tendere alla salvaguardia delle caratteristiche storico-culturali.
2. Ai fini di cui al comma 1 e d’intesa con il Comitato, negli organi consultivi competenti deve essere garantita una adeguata rappresentanza della minoranza slovena.
3. Per consentire l’attuazione di interventi volti allo sviluppo dei territori dei comuni della provincia di Udine compresi nelle comunità montane del Canal del Ferro – Val Canale, Valli del Torre e Valli del Natisone, nei quali è storicamente insediata la minoranza slovena, a decorrere dall’anno 2001 lo Stato assegna alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo annuo pari a lire 1.000 milioni.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall’anno 2001.

Art. 22.
(Organizzazioni e attività sindacali)
1. Alle organizzazioni sindacali e di categoria che svolgono la loro attività prevalentemente in lingua slovena, le quali, per la loro consistenza e diffusione sui territori di cui all’articolo 4, abbiano carattere di rappresentatività all’interno della minoranza, sono estesi, sentito il Comitato, in ordine all’esercizio delle attività sindacali in genere ed al diritto alla rappresentanza negli organi collegiali della pubblica amministrazione e degli enti operanti nei settori di interesse, i diritti riconosciuti dalla legge alle associazioni e alle organizzazioni aderenti alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 23.
(Integrazioni alla legge 15 dicembre 1999, n. 482,
in materia di tutela penale delle minoranze linguistiche)
1. Dopo l’articolo 18 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, è inserito il seguente:
«Art. 18-bis. – 1. Le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, ed al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, si applicano anche ai fini di prevenzione e di repressione dei fenomeni di intolleranza e di violenza nei confronti degli appartenenti alle minoranze linguistiche».

Art. 24.
(Norma transitoria)
1. Fino alla costituzione della Commissione di cui all’articolo 13, comma 3, le relative competenze sono esercitate dalla Commissione di cui all’articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, opportunamente integrata dal provveditore agli studi di Udine, o da un suo delegato, e da due cittadini di lingua slovena designati dal consiglio provinciale di Udine, con voto limitato.

Art. 25.
(Modifiche dell’ambito territoriale di applicazione della legge)
1. La tabella di cui all’articolo 4 può essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Comitato, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Su proposta del Comitato le misure di tutela previste dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche al di fuori dei territori di cui all’articolo 4, in favore degli appartenenti alla minoranza slovena, quando si tratti di attività intese alla conservazione e promozione della loro identità culturale, storica e linguistica, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. Ai cittadini di cui al comma 2 è comunque garantito l’esercizio dei diritti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 8 limitatamente ai rapporti con gli enti sovracomunali già operanti secondo le modalità previste dal comma 4 dell’articolo 8.
4. L’elenco previsto dall’articolo 10 può essere modificato con decreto del Presidente della giunta regionale, sulla base della proposta del Comitato, e sentiti gli enti interessati.

Art. 26.
(Disposizioni in materia elettorale)
1. Le leggi elettorali per l’elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati dettano norme per favorire l’accesso alla rappresentanza di candidati appartenenti alla minoranza slovena.

Art. 27.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 3, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 21 della presente legge, pari a lire 15.567.000.000 per l’anno 2001 ed a lire 20.567.000.000 a decorrere dall’anno 2002, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 28.

(Disposizioni finali)
1. Fermo restando quanto disposto dalla presente legge, rimangono in vigore le misure di tutela comunque adottate in attuazione dello Statuto speciale allegato al Memorandum d’intesa di Londra del 5 ottobre 1954, richiamato dall’articolo 8 del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati, ratificato, unitamente all’accordo tra le stesse Parti, con allegati, all’atto finale ed allo scambio di note, firmati ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975, ai sensi della legge 14 marzo 1977, n. 73.
2. Nessuna disposizione della presente legge può essere interpretata in modo tale da assicurare un livello di protezione dei diritti della minoranza slovena inferiore a quello già in godimento in base a precedenti disposizioni.
3. Eventuali disposizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dalla presente legge, derivanti dalla legislazione nazionale di tutela delle minoranze linguistiche, si applicano, sentito il Comitato, anche in favore della minoranza slovena e germanofona nella regione Friuli-Venezia Giulia, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
4. Dall’attuazione della presente legge non potrà derivare alcun nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica oltre a quelli massimi esplicitamente previsti dalla legge stessa e dalle altre leggi concernenti la tutela della minoranza slovena.
Art. 29.
(Definizione)
1. Ai fini della presente legge per frazione si intende un centro autonomo dotato di una propria individualità.