L. 21 marzo 2001, n. 73 (1).
Interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia.
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 marzo 2001, n. 73.
1. 1. Le disposizioni di cui al comma 2, dell’articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono prorogate fino al 31 dicembre 2003. A tale scopo è autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni per l’anno 2001 e di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
2. Lo stanziamento a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia, di cui al comma 2, dell’articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sarà utilizzato mediante convenzione da stipulare tra il Ministero degli affari esteri, l’Unione italiana e l’Università popolare di Trieste, sentito il parere, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministero degli affari esteri della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, o comunque delle singole associazioni. Detto stanziamento è finalizzato alla realizzazione di interventi ed attività, indicati dall’Unione italiana in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia, da attuare nel campo scolastico, culturale, dell’informazione nonché, fino ad un massimo del 20 per cento dello stanziamento annuo previsto, nel campo socio-economico (2).
(2) Per la proroga delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l’art. 2, L. 28 luglio 2004, n. 193.
2. 1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a lire 9.000 milioni per l’anno 2001 ed a lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’àmbito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.