MESTNA OB?INA KOPER
COMUNE CITTA` DI CAPODISTRIA
Ob?inski svet – Consiglio comunale
L O S T A T U T O
DEL COMUNE CITTA’ DI
CAPODISTRIA
(Testo unico – non ufficiale)
(Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta uff. n. 90/05 e 67/06)
Premesso
– Che le cittadine ed i cittadini del Comune città di Capodistria si sono pronunciati per la costituzione del proprio comune;
– che lo sviluppo economico futuro ed il progresso sociale sono garantiti dagli straordinari potenziali naturali ed umani di cui il Comune città di Capodistria dispone;
– che il Comune città di Capodistria si trova nella fascia costiera ed a ridosso di due confini di Stato come pure al crocevia delle maggiori culture europee, il che gli consente ed allo stesso tempo lo obbliga a comunicare col mondo esterno promuovendo rapporti di collaborazione e di buon vicinato con le comunità locali dei paesi vicini ed altri;
– che il nostro Comune città sia, in parte, nazionalmente misto per cui la cultura della convivenza non può considerarsi un mero valore bensì una necessità ed una realtà di convivenza;
– che il Comune, in quanto comunità dell’autonomia locale di base, svolge un ruolo di primaria importanza nel garantire condizioni di vita idonee, il rispetto e la tutela dei diritti fondamentali e delle libertà dell’uomo, l’edificazione dei principi e delle regole di democrazia e della cultura di dialogo come pure l’affermazione della politica di pace, collaborazione e solidarietà
il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, riferendosi agli articoli 29 e 64 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta uff. della RS, n. 72/93; 6/94 – Sentenza della Corte costituzionale, 57/94, 15/95, 20/95 – Sentenza della CC, 63/95 – interpretazione unica, 9/96 – Sentenza della CC, 44/96 – Sentenza della CC, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – Sentenza della CC, 74/98, 36/99 – Sentenza della CC, 56/99 – Sentenza della CC e 70/00), nella seduta del.13 luglio 2000 e 28 settembre 2000 , ha approvato lo
S T A T U T O
DEL COMUNE CITTA’ DI CAPODISTRIA
I. DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1°
Il Comune città di Capodistria costituisce la comunità di base dell’autonomia locale.
Articolo 2°
Richiamandosi alla Costituzione ed alle leggi il Comune città di Capodistria (nel seguito: comune) regola e persegue gli obiettivi ed esercita le funzioni assegnategli dalle leggi come pure le funzioni di pertinenza dello Stato e delegate dal medesimo col consenso del Comune stesso.
Articolo 3°
Il Comune è persona giuridica di diritto pubblico col potere di possedere, acquisire e disporre di tutti i generi di patrimonio.
Il Comune in quanto persona giuridica è rappresentato dal sindaco.
Articolo 4°
Il Comune ha un proprio timbro di forma circolare ovvero ovale con, al centro, lo stemma del Comune e, lungo il margine esterno, l’iscrizione:
– “Mestna ob?ina Koper – Comune città di Capodistria”. Lungo il margine interno del timbro di forma ovale si trova l’iscrizione: Župan – Il Sindaco.
Il Comune ha sede a Capodistria, in Via Verdi n.10.
Articolo 5°
Il territorio del Comune città di Capodistria comprende i seguenti abitati: Abitanti, Ankaran-Ancarano, Babi?i, Barizoni-Barisoni, Belvedur, Bertoki-Bertocchi, Bezovica, Bo?aji, Bonini,Boršt, Bošamarin-Bossamarino, Brezovica pri Gradinu, Brežec pri Podgorju, Bri?, Butari, Cepki, Cerej-Cerei, ?entur, ?ežarji, ?rni Kal, ?rnoti?e, Dekani, Dilici, Dol pri Hrastovljah, Dvori, Fijeroga, Gabrovica pri ?rnem Kalu, Galanti?i, Gažon, Glem, Gra?iš?e, Gradin, Grinjan, Grintovec, Hrastovlje, Hrvatini-Crevatini, Jelarji, Kampel-Campel, Karli, Kastelec, Kolomban-Colombano, Koper-Capodistria, Koroma?i – Boškini, Kortine, Koštabona, Kozlovi?i, Krkav?e, Krnica, Kubed, Labor, Loka, Lopar, Lukini, Manžan, Marezige, Marši?i, Mo?unigi, Montinjan, Movraž, Olika, Osp, Peraji, Pisarji, Plavje, Pobegi, Podgorje, Podpe?, Poleti?i, Pomjan, Popetre, Prade, Prapro?e, Predloka, Pregara, Preman?an-Premanzano, Pu?e, Rakitovec, Rižana, Rožar, Sir?i, Smokvica, Socerb, So?erga, Sokoli?i, Spodnje Škofije, Srgaši, Stepani, Sv.Anton, Šalara-Sallara, Šeki, Škocjan-San Canziano, Šmarje, Tinjan, Topolovec, Trebeše, Triban, Trsek, Truške, Tuljaki, Vanganel, Zabavlje, Zanigrad, Zazid, Zgornje Škofije e Župan?i?i.
Articolo 6°
In armonia con la Costituzione, i principi dell’ordinamento giuridico dello Stato e il presente statuto, il Comune garantisce ai cittadini appartenenti alla comunità nazionale italiana autoctona una posizione tale da consentire la conservazione e l’affermazione della loro identità nazionale.
Il presente statuto definisce le modalità d’attuazione dei diritti particolari della comunità nazionale italiana autoctona del Comune.
Articolo 7°
Negli ambiti territoriali nazionalmente misti del Comune, ove vivono gli appartenenti alla nazionalità italiana autoctona e che comprende le frazioni di Ankaran-Ancarano, Barizoni-Barisoni, Bertoki-Bertocchi, Bošamarin-Bossamarino, Cerej-Cerej, Hrvatini-Crevatini, Kampel-Campel, Kolomban-Colombano, Koper-Capodistria, Prade, Prema?an-Premanzano, parte dell’abitato di Spodnje Škofije (Valmarin), Šalara-Sallara e Škocjan- San Canziano le lingue ufficiali sono lo sloveno e l’italiano.
Articolo 8°
Il Comune ha un proprio stemma ed un vessillo.
Lo stemma è costituito da un sole stilizzato di colore giallo oro.
Il vessillo è di colore azzurro chiaro con, nella parte superiore, lo stemma, collocato simmetricamente.
La forma geometrica e figurativa ed il colore dello stemma e del vessillo, il logotipo come pure gli altri elementi, componenti l’immagine del Comune, oltre alle modalità, il diritto e le condizioni d’uso dello stemma, del vessillo, del logotipo e di altri simboli del Comune sono disciplinati dall’apposito Decreto comunale.
Articolo 9°
Sono cittadine e cittadini (nel seguito: cittadini) del Comune, tutte quelle persone che hanno residenza stabile nel territorio su cui si estende il Comune stesso.
Articolo 10°
In seno al comune i cittadini creano ed assicurano le proprie condizioni di vita e di lavoro, soddisfano e coordinano gli interessi comuni, soddisfano le necessità collettive e decidono delle questioni attinenti all’autonomia locale.
Articolo 11°
I cittadini decidono delle questioni che ineriscono all’autonomia locale esprimendo la loro volontà in maniera diretta – nelle assemblee, con i referendum e per il tramite dell’iniziativa popolare, attraverso i consigli locali, rurali e rionali ed al consiglio comunale.
Articolo 12°
Il territorio comunale si suddivide in comunità locali che esplicano in maniera autonoma le funzioni definite dal presente statuto.
Tra gli elementi costitutivi del comune possono esservi anche le comunità rurali o di quartiere, sempre che tale suddivisione sia giustificata da motivi territoriali, storici, economici, amministrativi e culturali, e sia nell’interesse degli abitanti delle aree in questione.
Articolo 13°
Ai fini di trattare e definire questioni locali d’interesse più ampio il comune ha la facoltà di decidere in maniera autonoma di costituire comunità d’autonomia locale più ampie, anche regioni.
Articolo 14°
Ai fini di gestione comune delle questioni di ordine locale a carattere pubblico, il comune ha la facoltà di promuovere liberamente rapporti di collaborazione con altri comuni.
A tale scopo esso può promuovere forme di unione con i medesimi, associazione di mezzi e costituzione di organi comuni, oltre agli organi d’amministrazione congiunta, fondare e gestire fondi, enti pubblici, aziende pubbliche ed istituzioni, sostenendo altresì l’associazionismo tra le diverse entità d’autonomia locale al fine di sostenere la rappresentatività e l’affermazione dell’autogoverno locale, come pure il coordinamento e l’attuazione comune dei propri interessi.
Il comune è membro della Comunità dei comuni della Slovenia.
Articolo 15°
Il comune può collaborare con enti locali di altri paesi, oltre che con le organizzazioni internazionali operanti in seno a tali enti.
Articolo 16°
Il comune celebra la festa comunale il 15 maggio, in ricordo della prima rivolta contro il fascismo nell’Istria slovena, nel 1921 a Marezige.
Articolo 17°
Il comune conferisce i seguenti riconoscimenti e premi:
– il titolo di cittadino onorario del comune;
– il riconoscimento del Comune città di Capodistria;
– riconoscimenti commemorativi ed altri, come pure i premi occasionali.
Il consiglio comunale conferisce i propri riconoscimenti e premi ai cittadini meritevoli, alle imprese, agli enti alle comunità locali e ad altre persone giuridiche, organizzazioni e comunità che si sono distinte in diversi settori della vita pubblica, politica, economica e culturale, nei campi della ricerca scientifica, dell’arte ed altro, come pure per meriti speciali nello sviluppo dei rapporti democratici e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell’uomo. Il consiglio comunale può insignire dei suddetti premi anche i comuni gemellati e legati da rapporti d’amicizia.
La forma ovvero l’entità dei premi e riconoscimenti, l’accettazione delle proposte, le condizioni particolareggiate di conferimento, la procedura deliberativa, la cerimonia stessa di conferimento, la tenuta del libro onorario dei premiati ed altre questioni affini sono disciplinati nell’apposito decreto.
II. FUNZIONI DEL COMUNE
Articolo 18°
In conformità di quanto stabilito dalle leggi, il comune può possedere, acquisire e disporre di tutti i generi di patrimonio, fondare e gestire imprese pubbliche ed altre e definire il proprio bilancio di previsione, nell’ambito del sistema delle finanze pubbliche.
Articolo 19°
Il comune assolve autonomamente le funzioni di interesse pubblico a livello locale (funzioni proprie del comune), come stabilito dalla legge e dal presente statuto, oltre a svolgere compiti demandatigli dallo stato e riguardanti lo sviluppo urbano. In particolare, il comune:
– amministra il patrimonio comunale;
– crea le condizioni indispensabili allo sviluppo economico del comune marittimo ed esplica, in ottemperanza della rispettiva legge, i compiti attinenti al settore della ristorazione, turismo ed agricoltura;
– il comune gestisce l’infrastruttura costiera di importanza locale ed, in armonia con la rispettiva normativa, gestisce lo specchio acqueo ovvero organizza, disciplina e fornisce linee direttrici per lo sviluppo delle attività economiche sul mare e lungo la costa;
– pianifica lo sviluppo economico ed, in armonia con la legge, esercita compiti nel settore degli interventi nel territorio e nella costruzione di fabbricati garantendo altresì il servizio pubblico di gestione dei terreni edificabili;
– crea le condizioni volte a promuovere l’edilizia abitativa e cura il potenziamento del fondo alloggi popolari;
– disciplina l’orario di apertura degli esercizi di ristorazione, siti nel suo territorio;
– in armonia con la legge, disciplina il traffico nel territorio comunale ed esplica le funzioni di vigilanza comunale;
– disciplina il trasporto pubblico urbano;
– provvede alla raccolta ed al deposito dei rifiuti;
– provvede alla sistemazione ed alla manutenzione degli impianti idraulici ed energetici;
– costruisce e cura la manutenzione delle strade pubbliche e locali, delle comunicazioni pubbliche, delle superfici ricreative e di altri spazi destinati all’uso pubblico;
– organizza la prestazione dei servizi cimiteriali e funerari;
– nell’ambito delle proprie attribuzioni provvede ad altri servizi pubblici economici locali obbligatori, definisce e regola i servizi pubblici economici locali facoltativi, e disciplina, gestisce e cura i rimanenti servizi pubblici a carattere locale;
– provvede alla tutela contro l’inquinamento atmosferico, del suolo, delle fonti idriche, alla protezione della fauna e della flora, alla prevenzione in materia dell’inquinamento sonoro, alla protezione contro radiazioni elettromagnetiche ed espleta altre funzioni intese a tutelare l’ambiente;
– provvede alla protezione antincendio, allo sviluppo dell’attività dei vigili del fuoco ed organizza il servizio di soccorso;
– adotta provvedimenti volti a proteggere la popolazione da calamità naturali e da altre emergenze, organizza le unità, i servizi e gruppi operativi incaricati della protezione, del salvataggio e dell’assistenza provvedendo anche alla necessaria abilitazione;
– promuove i servizi di previdenza sociale, di assistenza prescolastica, della tutela essenziale dell’infanzia e della famiglia, di tutela delle fasce di popolazione meno abbienti, degli invalidi e degli anziani, degli ex combattenti della GLN e delle vittime del nazifascismo;
– promuove il volontariato;
– promuove l’attività nei settori dell’educazione ed istruzione, dell’informazione, della documentazione, delle associazioni, del turismo, della cultura e di altre attività esplicate nella circoscrizione comunale;
– promuove la conservazione, la formazione e lo sviluppo dell’identità culturale e paesaggistica dell’Istria slovena;
– predispone la rete di servizi sanitari di base nel comune;
– promuove attività sportive e ricreative;
– promuove la creatività artistico – culturale, garantisce l’accesso ai programmi culturali, provvede all’attività bibliotecaria d’istruzione generale ed, in armonia con la legge, cura il patrimonio culturale nel proprio territorio, oltre alla tutela delle rimembranze della GPL;
– crea le condizioni volte a promuovere l’istruzione degli adulti, necessaria per agevolare lo sviluppo del comune e per migliorare la qualità della vita dei cittadini;
– sostiene l’istruzione dei cittadini di nazionalità slovena e di altre nazionalità presso le scuole medie superiori, gli istituti superiori e le facoltà nel comune e fuori di esso;
– concorre e, nell’ambito delle proprie attribuzioni, cura l’attuazione dei diritti particolari degli appartenenti alla comunità nazionale italiana;
– stabilisce le condizioni, alle quali si svolgono le manifestazioni locali, ed esercita il controllo delle stesse;
– organizza il servizio di vigilanza urbana e provvede alla tutela dell’ordine nel territorio comunale;
– definisce le infrazioni e le ammende da comminarsi in caso di perpetrazione di violazioni dei regolamenti comunali ed esercita il controllo sull’attuazione dei regolamenti e di altri atti comunali, disciplinanti le questioni di sua competenza, salvo diversa disposizione della legge;
– esegue operazioni di ordine statistico ed analitico per le proprie necessità;
– approva lo statuto comunale ed altri atti generali;
– istituisce le imposte e le tasse che rientrano tra le sue attribuzioni;
– definisce l’assetto organizzativo dell’amministrazione comunale;
– definisce l’assetto organizzativo e le modalità operative in tempo di guerra;
– regola altre questioni locali di pubblico interesse.
Articolo 20°
Il comune assolve anche le funzioni delegategli dallo stato in base alle apposite leggi ed al consenso del comune stesso, per l’espletamento delle quali lo stato stanzia i fondi necessari.
Articolo 21°
In caso di aggregazione nella regione, il comune può assolvere le funzioni amministrative della medesima qualora tale decisione sia adottata dai comuni costituenti tale regione.
III. GLI ORGANI DEL COMUNE
1. DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 22°
Sono organi del comune:
– il consiglio comunale
– il sindaco
– il comitato di controllo
Il comune ha anche altri organi la cui istituzione e attribuzioni sono stabiliti dalla legge.
Articolo 23°
Il sindaco, i membri del consiglio comunale e del comitato di controllo espletano le rispettive funzioni a titolo non professionale. Il sindaco può scegliere di svolgere la propria funzione a titolo professionale con l’obbligo di informarne il consiglio comunale nel corso della prima seduta successiva a quella costitutiva.
Ai funzionari degli organi comunali spetta il salario, parte del salario e l’indennità di carica, definiti con apposito atto.
Articolo 24°
Gli organi comunali durano in carica quattro anni.
Il comitato di controllo rimane in carica fino allo scadere del mandato del consiglio comunale.
Articolo 25°
L’esercizio delle funzioni degli organi comunali è pubblico.
La pubblicità dei lavori viene assicurata mediante l’informazione dei cittadini sull’operato svolto dagli organi comunali ad opera degli esponenti dei mezzi di informazione pubblici e dei cittadini i quali presenziano alle sedute del consiglio comunale, ma anche in altri modi definiti nel regolamento del consiglio comunale.
Il pubblico non ha accesso a quei documenti e materiale del consiglio e di altri organi, definiti per legge di natura confidenziale.
Articolo 26°
Gli organi del comune si ritengono deliberativi, se sia presente alle rispettive sedute almeno la metà più uno dei loro membri.
Le deliberazioni sono valide quanto ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
Le deliberazioni sono approvate col voto palese, salvo nei casi in cui la legge o il presente statuto, prevedano lo scrutinio segreto.
Ciascun organo può decidere di deliberare in materia delle singole questioni col voto segreto.
2. CONSIGLIO COMUNALE
Articolo 27°
Il consiglio comunale è l’organo supremo il quale delibera in tutti gli oggetti che siano propri dell’amministrazione comunale.
Il consiglio comunale:
– approva lo statuto comunale;
– approva i decreti e gli altri atti del comune;
– approva i piani d’assetto territoriale ed altri piani di sviluppo del comune;
– approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
– approva i programmi di sviluppo e d’attività relative ai vari settori, in armonia con le leggi ed i decreti;
– dà il proprio assenso alle funzioni demandate al comune dallo stato;
– decide del trasferimento delle funzioni amministrative dalla regione, di cui il comune è parte, al comune stesso;
– fornisce interpretazioni autentiche ai decreti e ad altri atti generali da esso approvati;
– approva il proprio regolamento interno;
– decide dell’acquisto e dell’alienazione del patrimonio immobile e di quello mobile dal valore superiore a quello stabiliti nel decreto sul bilancio preventivo del comune;
– decide della contrattazione di mutui comunali e della concessione di fideiussioni;
– costituisce imprese pubbliche ed altre, enti di rilevanza economica ed altri, altri servizi e fondi;
– istituisce le imposte locali ed altri tributi come pure le tasse speciali previste dalla legge;
– decide delle questioni demandate dallo stato al comune in virtù della relativa normativa, sempre che la legge non preveda che la trattazione delle stesse avvenga ad opera di altro organo;
– indice i referendum;
– propone la convocazione delle assemblee dei cittadini;
– approva l’atto sui salari e sugli emolumenti per l’esercizio della funzione ovvero sulle indennità di carica da erogarsi ai funzionari, ai membri degli organi interni del consiglio comunale e del sindaco e di altri organi comunali, e stabilisce i criteri per la determinazione del salario del direttore, oltre alle retribuzioni spettanti ai rappresentanti del fondatore dell’azienda pubblica;
– decide dell’esplicazione professionale della funzione del vicesindaco ed, in casi eccezionali, designa il membro del consiglio comunale investito temporaneamente della funzione del sindaco nel caso di cessazione anticipata del mandato di questo ultima;
– nomina e revoca il presidente, il vicepresidente ed i membri del comitato di controllo;
– nomina e revoca il presidente, il vicepresidente ed i membri delle commissioni elettorali comunali ed i rispettivi membri supplenti;
– nomina e revoca il presidente, il vicepresidente ed i membri degli organi interni permanenti e provvisori del consiglio;
– nomina e revoca il segretario dell’amministrazione comunale;
– esprime il parere in merito alla nomina del dirigente del distretto amministrativo;
– nomina e revoca i rappresentanti del comune nel consiglio consultivo del dirigente del distretto amministrativo;
– nomina e revoca i membri del consiglio preposto alla tutela degli utenti di beni pubblici;
– approva i provvedimenti urgenti di carattere provvisorio adottati dal sindaco;
– definisce l’assetto organizzativo e le attribuzioni dell’amministrazione comunale;
– definisce l’organizzazione del consiglio e dell’amministrazione comunali oltre alle modalità di operare in tempo di guerra;
– sorveglia l’operato del sindaco, dei vice sindaci e dell’amministrazione comunale riguardo all’esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio comunale;
– decide di altre questioni stabilite dalla legge e dal presente statuto.
Il consiglio comunale ha la facoltà di delegare al sindaco, mediante speciale delibera, determinate funzioni di sua competenza. La decisione in merito viene adottata col voto favorevole di due terzi di tutti i consiglieri.
Articolo 28°
Il consiglio comunale conta 33 membri, di cui 3 eletti tra gli appartenenti alla comunità nazionale italiana.
Articolo 29°
I membri del consiglio comunale sono eletti a suffragio universale, alle elezioni libere e dirette e col voto segreto.
Le elezioni nel consiglio comunale si svolgono secondo le disposizioni di legge.
Articolo 30°
La funzione del consigliere non è compatibile con quella del sindaco, del membro del comitato di controllo come pure con quella di impiegato nell’amministrazione comunale e con altre funzioni previste dalla legge.
La carica di consigliere non può essere esercitata dal dirigente del distretto amministrativo né dal dirigente dell’unità organizzativa interna al distretto amministrativo, e neppure da impiegati dell’amministrazione dello stato che assolvono compiti nell’ambito dei quali sono stati ad essi delegati poteri di controllo della legittimità, di merito e della professionalità dell’operato svolto dagli organi comunali.
Articolo 31°
Il periodo di permanenza in carica dei consiglieri ha inizio allo scadere del mandato dei membri del consiglio uscente e dura fino alla prima sessione del consiglio neo eletto.
Nel periodo che precede la prima sessione del consiglio comunale appena eletto, rimangono in carica, nei casi previsti dalla legge, anche i consiglieri eletti alle elezioni anticipate oppure quelli, che per un qualsiasi motivo diverso, erano stati eletti successivamente alle elezioni ordinarie, come previsto dalla rispettiva legge.
Articolo 32°
I consiglieri cessano dalle loro funzioni nei casi previsti dalla legge, a decorrere dalla data in cui il consiglio comunale ravvisa l’esistenza di motivi di legge che comportano la decadenza dal mandato.
Avverso le constatazioni del consiglio comunale, il consigliere cessato dalla carica può presentare ricorso al tribunale amministrativo entro otto giorni dalla notifica della rispettiva deliberazione.
Articolo 33°
Il consiglio comunale si costituisce durante la sua prima sessione, la quale si tiene su convocazione del sindaco uscente.
Articolo 34°
Il consiglio comunale svolge i propri lavori nel corso delle sedute ordinarie e straordinarie.
La seduta del consiglio è convocata dal sindaco il quale ne dirige i lavori. Il sindaco può demandare la dirigenza dei lavori al vicesindaco o ad altro membro del consiglio comunale. Nel caso in cui subentrino difficoltà tali da impedire al sindaco, al vicesindaco delegato od al membro del consiglio comunale di dirigere i lavori di una seduta, convocata in precedenza, il compito spetta ad uno dei rimanenti vice sindaci, e nell’impossibilità, al membro più anziano del consiglio comunale.
Il sindaco convoca le sedute del consiglio comunale, di regola, una volta al mese a seconda delle necessità. Egli è, ad ogni modo, tenuto a convocarla almeno quattro volte l’anno.
La redazione della proposta dell’ordine del giorno è di spettanza del sindaco.
Il sindaco ha l’obbligo di convocare la seduta del consiglio comunale se lo richieda almeno un quarto dei membri del consiglio comunale oppure tutti i consiglieri comunali in rappresentanza della comunità nazionale italiana. La seduta deve tenersi entro quindici giorni successivi alla presentazione della richiesta scritta di convocazione. Se il sindaco non provvede a convocarla entro sette giorni dal recapito della suddetta richiesta scritta, possono farlo i consiglieri che ne avevano richiesto la convocazione. Alla richiesta di convocazione va allegato il rispettivo ordine del giorno proposto. Il sindaco ha l’obbligo di inserire nell’ordine del giorno le questioni previste per la trattazione, con la possibilità di aggiungerne delle nuove.
Articolo 35°
L’avviso di convocazione della seduta ordinaria del consiglio comunale, unitamente alla proposta dell’ordine del giorno e del relativo materiale, va inviato ai consiglieri con l’anticipo di almeno dieci giorni precedenti la data prevista per l’adunanza.
Articolo 36°
Il consiglio comunale si riunisce in seduta straordinaria su convocazione del sindaco. In tal caso il termine ammesso può essere inferiore a quello prescritto per le sedute ordinarie.
La seduta straordinaria viene convocata dal sindaco qualora non sussistano le condizioni richieste per la convocazione della seduta ordinaria oppure se la mancata trattazione di determinate questioni potrebbe cagionare dei danni.
La proposta dell’ordine del giorno della seduta straordinaria ed il relativo materiale, possono essere distribuiti ai consiglieri anche durante la seduta stessa.
Articolo 37°
Le sedute del consiglio sono pubbliche. Tuttavia, quando ragioni di pubblico interesse ne mostrano l’opportunità, il consiglio può decidere che una determinata seduta si svolga in parte o nella totalità senza la presenza del pubblico.
Il direttore dell’amministrazione comunale ha diritto a presenziare alle sedute del consiglio precluse al pubblico.
Su richiesta del consiglio comunale, il sindaco, i vice sindaci, il presidente del comitato di controllo del comune, i presidenti dei comitati e delle commissioni del consiglio comunale ed il direttore dell’amministrazione comunale sono tenuti a prendere parte alle sedute del medesimo ed a rispondere ai quesiti posti dai consiglieri, quando si tratti delle questioni rientranti nella loro sfera di competenza oppure tra loro attribuzioni.
Il consiglio comunale può deliberare circa il rilascio di un comunicato ufficiale destinato al pubblico.
Tale comunicato viene rilasciato soprattutto in occasione delle sedute consiliari che si svolgono per intero od in parte senza la presenza del pubblico.
Il testo del predetto comunicato ufficiale viene definito dal consiglio ovvero, su delega del medesimo, dal sindaco.
Articolo 38°
Il consiglio comunale approva le deliberazioni col voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.
Articolo 39°
Il lavoro del consiglio comunale si svolge secondo il regolamento approvato col voto favorevole di due terzi dei consiglieri presenti.
Articolo 40°
Lo scioglimento del consiglio comunale avviene secondo i termini di legge.
3. IL SINDACO
Articolo 41°
Il sindaco viene eletto dagli elettori residenti nel territorio del comune, a suffragio universale ed a scrutinio segreto.
Riguardo all’avvio ed alla durata in carica della funzione di sindaco si applica in senso conforme, la disposizione di cui all’articolo 31, primo comma, del presente Statuto.
Nel periodo che precede la prima sessione del consiglio comunale appena eletto rimane in carica, nei casi previsti dalla legge, anche il Sindaco, eletto alle elezioni anticipate, oppure quello, che per un qualsiasi motivo diverso, era stato eletto in seguito alle elezioni ordinarie, come previsto dalla rispettiva legge.
Articolo 42°
Il sindaco:
– rappresenta il comune;
– rappresenta il consiglio comunale, lo convoca e ne presiede le sedute, senza, tuttavia, il diritto di voto;
– proclama lo statuto ed altri atti generali approvati dal consiglio comunale, la cui pubblicazione avviene nel bollettino ufficiale;
– propone in adozione al consiglio comunale il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, i decreti e gli atti di competenza del consiglio comunale;
– cura l’esecuzione delle deliberazioni del consiglio comunale;
– approva i regolamenti e gli altri atti attinenti all’attuazione dei decreti e di altri atti generali del consiglio comunale;
– fornisce al consiglio comunale il parere in materia delle proposte di decreti e di altri atti generali invitati al predetto collegio dai proponenti autorizzati;
– sottopone al consiglio comunale le proposte in merito alla costituzione di aziende pubbliche ed altre, di enti e servizi;
– definisce i programmi di lavoro attinenti alle singole sfere di attività, in armonia con la legge e con i rispettivi decreti;
– provvede ad indirizzare l’attività dell’amministrazione comunale e ne esercita la vigilanza;
– vigila sull’operato dei servizi pubblici comunali;
– cura l’amministrazione dei beni immobili di proprietà del comune;
– sottopone all’approvazione del consiglio comunale l’assetto organizzativo e le attribuzioni assegnate all’amministrazione comunale;
– definisce la pianta organica dei vari uffici e impieghi in seno all’amministrazione comunale;
– decide, in secondo grado, dei ricorsi presentati contro i singoli atti rilasciati dagli organi dell’amministrazione comunale;
– provvede all’attuazione del bilancio preventivo;
– decide dell’acquisto e dell’alienazione del patrimonio mobile, fino all’importo stabilito nel decreto sul bilancio preventivo del comune;
– propone l’acquisto e l’alienazione del patrimonio immobile salvo nei casi in cui tale competenza spetti ad altro organo;
– approva i piani di protezione e salvataggio come pure di tutela antincendio;
– esercita la vigilanza sull’attuazione dei diritti particolari spettanti alla comunità nazionale italiana ed ai suoi appartenenti;
– in forza della legge e del decreto comunale bandisce i concorsi pubblici per l’assegnazione di appalti per l’esercizio di pubblici servizi a carattere locale;
– nomina ed esonera i vice sindaci;
– nomina ed esonera il direttore dell’amministrazione comunale;
– nomina ed esonera i dirigenti degli organi dell’amministrazione comunale e decide in merito ai diritti ed agli obblighi scaturenti dal rapporto di lavoro dei dipendenti dell’amministrazione comunale;
– nomina i comandanti ed i membri degli organi di protezione civile, dirige l’attività di protezione, salvataggio ed assistenza ed adotta i provvedimenti di ordine operativo concernenti l’organizzazione e l’attuazione della protezione contro le calamità naturali ed altre;
– nomina i gruppi di lavoro incaricati della preparazione o dell’attuazione delle singole deliberazioni;
– costituisce e nomina gli organi interni permanenti o provvisori, incaricati della trattazione di singole questioni che rientrano nella loro sfera di attività;
– convoca le assemblee dei cittadini;
– bandisce le elezioni ai consigli delle comunità locali, rurali e rionali;
– relativamente alle norme di legge adotta le ordinanze d’urgenza di carattere provvisorio;
– presenta al consiglio comunale le iniziative, i suggerimenti ed i pareri in materia delle singole questioni di pertinenza del medesimo;
– relaziona il consiglio sul proprio operato e su quello svolto dall’amministrazione comunale;
– svolge altre mansioni in armonia con la legge ed il presente statuto.
Articolo 43°
Il sindaco ha la facoltà di trattenere la pubblicazione di un atto generale del comune qualora lo giudichi incostituzionale o illegale. Motivando tale provvedimento egli ne suggerisce la nuova discussione in sede di consiglio, nel corso della prima seduta successiva. Nel caso in cui il consiglio comunale insista sulla propria decisione l’atto viene pubblicato, mentre il sindaco può inoltrare presso la Corte costituzionale la richiesta di prova della compatibilità dell’atto in questione con la costituzione, oltre che con la legge.
Il sindaco trattiene l’esecuzione di una determinata deliberazione del consiglio comunale, qualora ritenga che questa sia illegale oppure difforme dallo statuto o da altro atto generale del comune. Egli suggerisce al consiglio comunale di riesaminarla in sede della seduta consiliare successiva, adducendo i motivi per i quali ha trattenuto la sua attuazione. All’atto di trattenimento dell’attuazione della deliberazione approvata dal consiglio comunale, il sindaco segnala al ministero competente l’illegalità della medesima. Nel caso in cui il consiglio comunale approvi, una seconda volta, la medesima decisione, spetta al sindaco la facoltà d’istruire un procedimento presso il Tribunale amministrativo.
Per le deliberazioni del consiglio comunale, che attengono a questioni demandate ai comuni a norma di legge, il sindaco si rivolge al ministero competente segnalandogli i vizi di legittimità o di merito di tali deliberazioni.
Articolo 44°
Al sindaco ha l’obbligo di presenziare alle sessioni del consiglio. Egli partecipa alle riunioni del comitato di controllo unicamente su invito di quest’ultimo.
Articolo 45°
Il comune ha almeno un vicesindaco.
Il sindaco nomina il vicesindaco scegliendo tra i membri del consiglio comunale; al sindaco spetta altresì la facoltà di esonerarlo.
Dietro proposta del sindaco, il vicesindaco può scegliere di svolgere la propria funzione a titolo professionale. Dell’espletamento a titolo professionale della funzione del vicesindaco decide il consiglio comunale.
IL vicesindaco deve essere un esponente della comunità nazionale italiana se non lo è il sindaco, e deve essere nominato tra i membri del consiglio comunale eletti dalle liste particolari degli appartenenti alla comunità nazionale italiana, sempre che non sia il sindaco stesso ad essere membro della suddetta comunità.
In caso di cessazione anticipata del mandato del sindaco, le mansioni del medesimo sono svolte dal vicesindaco. Alla presenza di più vicesindaci, la designazione di chi farà le veci del sindaco spetta a questo ultimo, slavo nel caso in cui egli sia esonerato dalle proprie funzioni. Nel caso in cui il sindaco omette di designare il vicesindaco, al quale sono assegnate temporaneamente le funzioni di sindaco, oppure se è esonerato, spetta al consiglio comunale di nominare tra i propri membri colui che svolgerà tale funzione.
Il vicesindaco è chiamato ad assistere il sindaco nell’espletamento delle mansioni di quest’ultimo e svolge taluni compiti delegatigli dallo stesso.
In caso d’assenza od impedimento del sindaco, questi è sostituito dal vicesindaco all’uopo designato dal sindaco, oppure, se omette di farlo, dal vicesindaco più anziano. Durante l’assenza del sindaco, il vicesindaco designato svolge le mansioni correnti, rientranti tra le attribuzioni del sindaco, e quelle mansioni delegategli dal sindaco.
Nel caso in cui sopraggiungano motivi tali da impedire al sindaco ed ai vice sindaci l’espletamento delle rispettive funzioni, il sindaco è sostituito dal consigliere comunale all’uopo designato dal medesimo, oppure, se omette di farlo, dal consigliere più anziano il quale svolge le mansioni correnti, rientranti tra le attribuzioni del sindaco.
Articolo 46°
Il vicesindaco cessa dall’incarico con la cessazione del mandato di membro del consiglio comunale.
Il vicesindaco cessa dal proprio incarico in caso di esonero da parte del sindaco, come pure con l’elezione del nuovo sindaco, avvenuta in seguito alla cessazione anticipata della carica di quello precedente.
Articolo 47°
L’accesso alla carica di sindaco è precluso ai membri del consiglio comunale ed al vicesindaco, ai membri del comitato di controllo ed ai dipendenti dell’amministrazione comunale come pure ad altri funzionari, come previsto dalla rispettiva legge.
L’accesso alla carica di vicesindaco è precluso al sindaco, ai membri del comitato di controllo ed ai dipendenti dell’amministrazione comunale come pure ad altri funzionari, come previsto dalla rispettiva legge.
Articolo 48°
La cessazione dalla carica di sindaco avviene nei casi, stabiliti dalla legge, e precisamente il giorno in cui il consiglio comunale accerti il sopraggiungere di cause d’ordine legale tali da comportare la cessazione dalla carica.
Contro la constatazione del consiglio comunale, il sindaco cessato dalla carica può inoltrare, entro otto giorni dalla notifica della rispettiva deliberazione, ricorso al tribunale amministrativo.
Ai sensi di legge, il mandato del sindaco cessa nei casi previsti dalla medesima.
4. COMITATO DI CONTROLLO
Articolo 49°
Il comitato di controllo è l’organo supremo di controllo dell’uso dei fondi pubblici del comune.
Il comitato di controllo si compone del presidente, del vicepresidente e di cinque membri.
L’elezione del presidente, il vicepresidente ed i membri del comitato di controllo spetta al consiglio comunale, ed avviene dietro proposta della commissione per i mandati, le elezioni e le nomine.
Articolo 50°
La carica di presidente, di vicepresidente e dei membri del comitato di controllo, è incompatibile con quella del consigliere comunale, del sindaco, del vicesindaco, dei membri degli organi interni al consiglio comunale, dei membri dei consigli degli enti comunali, del direttore e degli impiegati dell’amministrazione comunale e di altri pubblici funzionari oltre che di membri dirigenti delle organizzazioni le quali usufruiscono dei fondi di bilancio.
Articolo 51°
I candidati a presidente, a vicepresidente ed a membro del comitato di controllo sono proposti dai consiglieri comunali. Le proposte di candidatura devono essere corredate dell’assenso dei candidati stessi.
Le proposte di candidatura vanno presentate in forma scritta alla commissione per i mandati, le elezioni e le nomine, nei due giorni che precedono la seduta del consiglio comunale, con, all’ordine del giorno, la nomina del comitato di controllo.
In base alle proposte di candidatura la commissione per i mandati, le elezioni e le nomine, definisce la lista dei candidati che deve contenere tanti nominativi, quante sono le persone che compongono il comitato di controllo.
Nel caso in cui la lista dei candidati non ottenga la maggioranza di voti richiesta, si procede, nel corso della medesima seduta, alla nomina dei singoli membri. In caso di mancata elezione di tutti i membri del comitato di controllo, la commissione per i mandati, le elezioni e le nomine propone nuovi candidati scegliendo tra le proposte di candidatura pervenute in precedenza e tra quelle di nuova presentazione. La votazione si svolge separatamente per ciascun singolo candidato. Se neppure questa volta si pervenga alla nomina di tutti i membri del comitato di controllo, la votazione viene ripetuta nel corso della seduta successiva del consiglio comunale il quale però si esprime solamente in merito ai membri non ancora eletti
del detto comitato.
Articolo 52°
Spettano al comitato di controllo le seguenti attribuzioni:
– l’esercizio del controllo sull’amministrazione dei beni, proprietà del comune;
– la sorveglianza sulle finalità e sull’opportunità dell’uso dei fondi di bilancio;
– la vigilanza sulla gestione finanziaria dei fruitori del bilancio;
Nell’ambito delle proprie attribuzioni, il comitato di controllo accerta la legalità e la correttezza di gestione degli organi competenti, degli organi ed organizzazioni che attingono ai fondi di bilancio comunale, delle persone autorizzate ad amministrare i fondi pubblici del comune ed il suo patrimonio. Esso valuta l’efficacia e la razionalità di spesa dei fondi di bilancio comunali.
Almeno una volta l’anno, il comitato di controllo relaziona il consiglio comunale sui propri accertamenti.
Articolo 53°
Il comitato di controllo è rappresentato dal rispettivo presidente che dirama le convocazioni delle sedute del detto comitato e le presiede.
Articolo 54°
Il comitato di controllo approva il programma annuale di controllo il quale contiene, di regola, il controllo annuale del conto consuntivo del bilancio di previsione, i conti consuntivi delle comunità locali, degli enti pubblici e delle aziende pubbliche, come pure dei fondi comunali, della proposta di bilancio di previsione e dei piani finanziari delle comunità locali, delle aziende e degli enti pubblici e dei fondi comunali, oltre che il controllo sulla gestione del patrimonio comunale. Il comitato di controllo ha la facoltà d’inserire nel proprio programma di lavoro anche altri generi di controllo. Il comitato di controllo informa del proprio programma il consiglio comunale ed il sindaco.
Oltre alle questioni rientranti nel programma annuale di lavoro, il comitato di controllo ha l’obbligo di trattare le questioni, proposte tramite apposita deliberazione dal consiglio comunale o dal sindaco.
Articolo 55°
Gli accertamenti, le valutazioni ed i pareri, come pure le proposte delle relazioni del comitato di controllo, sono a carico del membro del medesimo, designato per la singola questione in armonia con il piano annuale di controllo, dietro proposta del presidente, dal comitato stesso che ne rilascia la rispettiva deliberazione. Tale deliberazione deve contenere la definizione del controllo stesso, il luogo ed il tempo ed il nominativo del soggetto sul quale si esercita il controllo (organo od organizzazione con l’indicazione delle rispettive persone responsabili).
Durante il procedimento di controllo, i responsabili ed i soggetti sui quali questi si esercita, hanno l’obbligo di sottoporre al membro del comitato di controllo incaricato tutta la documentazione necessaria, offrire la propria collaborazione durante il controllo, rispondere ai rilevamenti e fornire delucidazioni. Il membro designato del comitato di controllo ha il diritto di richiedere tutti i dati necessari all’esecuzione del compito che gli è stato affidato, e gli organi comunali sono tenuti a fornirglieli.
A controllo ultimato, il membro del comitato di controllo redige la bozza di relazione, ove sono riportati il soggetto controllato, le rispettive persone responsabili, l’oggetto del controllo, i rilevamenti, le valutazioni ed i pareri, come pure gli eventuali suggerimenti e proposte d’intervento. Tale bozza viene successivamente approvata dal comitato di controllo, il quale la trasmette al soggetto controllato. A questi spetta il diritto di presentare ricorso entro quindici giorni dalla notifica della relazione. Il comitato di controllo invia la relazione finale al soggetto controllato, al consiglio comunale ed al sindaco, ed, all’occorrenza, anche alla Corte dei Conti.
La relazione sul controllo eseguito deve contenere gli elementi indispensabili definiti dal ministro competente per le finanze, di concerto con il ministro incaricato dell’autonomia locale.
Nel caso in cui il comitato di controllo rilevi grave violazione della normativa oppure irregolarità nella gestione degli affari comunali, previste nel regolamento del comitato stesso, esso ha l’obbligo di informarne il ministero competente e la Corte dei Conti, entro quindici giorni dalla data alla quale la relazione diviene definitiva.
I soggetti, sui quali si eserciti il controllo, hanno l’obbligo di attenersi ai pareri, ai suggerimenti ed alle proposte del comitato di controllo. Il consiglio comunale, il sindaco e gli organi che attingono al bilancio comunale sono inoltre tenuti a trattare le relazioni finali del comitato di controllo e ad applicare, entro i limiti delle proprie attribuzioni, i suggerimenti e le proposte che vi sono riportati.
Articolo 56°
Il presidente del comitato di controllo dispone l’esclusione del singolo membro dalla trattazione di una determinata questione, qualora sussistano delle circostanze tali da rendere dubbia la sua imparzialità.
L’esclusione di un membro del comitato di controllo relativamente alla trattazione di una determinata questione può essere richiesta anche dal soggetto controllato. Tale richiesta va inoltrata presso il comitato stesso, con la descrizione delle circostanze, motivo della richiesta d’esclusione. Ne decide il presidente del comitato di controllo.
Dell’esclusione del presidente il comitato di controllo decide il comitato stesso.
Articolo 57°
Il lavoro del comitato di controllo è pubblico. Il comitato di controllo ha la facoltà di rendere pubblica la propria relazione, una volta che questa sia divenuta definitiva. Nel rendere pubblica la propria relazione, il comitato di controllo ha l’obbligo di rispettare i diritti delle parti.
Nel corso d’esercizio delle proprie mansioni, i membri del comitato di controllo sono tenuti a tutelare i dati personali, come pure i segreti di stato, quelli d’ufficio e d’affari dei soggetti controllati, ritenuti tali in base alla legge, ad altra normativa oppure agli atti del consiglio comunale. Essi devono inoltre rispettare la dignità, il buon nome e l’integrità personale delle persone fisiche e giuridiche.
Articolo 58°
L’assistenza tecnica ed amministrativa, necessaria per l’espletamento delle mansioni incombenti al comitato di controllo, è garantita dal sindaco e dall’amministrazione comunale.
I singoli compiti particolari, di ordine prettamente tecnico, possono essere affidati agli esperti, nominati dal consiglio comunale dietro proposta del comitato di controllo. È responsabilità del sindaco la conclusione del contratto con tali esperti.
I fondi necessari per il lavoro del comitato di controllo, sono stanziati nel bilancio preventivo del comune, in base al programma annuale di controllo.
Articolo 59°
L’organizzazione dettagliata del lavoro del comitato di controllo è disciplinata nel regolamento interno del medesimo.
Articolo 60°
La revoca del comitato di controllo avviene per opera del consiglio comunale, il quale applica a tale fine la procedura prescritta per la nomina del medesimo.
La revoca può riguardare l’intero comitato di controllo, il suo presidente, il vicepresidente od il singolo membro.
La proposta di revoca può essere inoltrata da un numero pari ad un quarto dei consiglieri comunali. La revoca del vicepresidente o del singolo membro del comitato di controllo può essere presentata anche dal presidente del detto organo.
La proposta di revoca, debitamente motivata, viene inoltrata alla commissione per le questioni attinenti al mandato, le elezioni e le nomine, la quale ne da notizia al sindaco. Quest’ultimo è tenuto ad inserirla all’ordine del giorno della prima seduta successiva del consiglio, e comunque entro il termine massimo di tre mesi.
Per l’esonero anticipato del presidente, del vicepresidente e del membro del comitato di controllo si applicano, in senso conforme, le disposizioni circa le cause d’esonero anticipato del consigliere comunale. L’esonero avviene per opera del consiglio comunale, dietro proposta del comitato di controllo.
5. LE DUE COMMISSIONI ELETTORALI
Articolo 61°
Le elezioni al consiglio comunale sono dirette e svolte dalla commissione elettorale comunale e dalla commissione elettorale comunale particolare, incaricata delle elezioni dei consiglieri comunali – esponenti della comunità nazionale italiana. In virtù dell’apposita delibera, adottata dal consiglio comunale, tali operazioni possono essere dirette anche da commissioni elettorali sezionali.
Le elezioni del sindaco sono dirette e svolte dalla commissione elettorale comunale, la quale conduce anche le operazioni per l’elezione dei consigli locali, rurali e rionali e quelle relative all’attuazione dei referendum.
La commissione elettorale comunale espleta anche altre mansioni, definite dalla legge e dal presente statuto.
Articolo 62°
La composizione ed i compiti delle commissioni elettorali, di cui all’articolo precedente, sono stabiliti a norma di legge.
La nomina delle stesse spetta al consiglio comunale, dietro proposta della commissione per le questioni attinenti al mandato, le elezioni e le nomine.
6. ORGANI INTERNI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Articolo 63°
Il consiglio comunale costituisce commissioni, comitati e sotto-comitati, i quali operano in veste di organi interni permanenti e provvisori del consiglio stesso e sono incaricati di esaminare le proposte di decreti e di altri atti adottati dal consiglio, di fornire pareri e prese di posizione nei confronti di varie questioni e di approntare proposte di deliberazioni sottoposte all’approvazione del consiglio comunale.
Articolo 64°
Sono commissioni permanenti del consiglio comunale:
– la commissione incaricata dello statuto comunale e del regolamento del consiglio comunale;
– la commissione per le questioni attinenti al mandato, le elezioni e le nomine;
– la commissione giuridico – statutaria;
– la commissione per le questioni attinenti alla nazionalità italiana;
– la commissione incaricata delle istanze e dei ricorsi;
– la commissione incaricata del conferimento dei riconoscimenti e dei premi.
Sono comitati permanenti del consiglio comunale:
– il comitato per l’economia e le finanze,
– il comitato per gli affari sociali,
– il comitato per il traffico ed i servizi pubblici economici,
– il comitato per l’ambiente ed il territorio,
– il comitato per l’autonomia locale.
Con l’apposito decreto, il consiglio comunale può istituire i sotto-comitati ed altri organi interni a carattere permanente competenti per le singole sfere di attività.
Articolo 65°
La composizione e le attribuzioni degli organi interni permanenti vengono definiti dal consiglio comunale mediante apposito decreto.
Il consiglio comunale ha inoltre la facoltà di costituire, tramite relativa delibera, organi interni provvisori, incaricati dell’esame di singole questioni, oltre che dell’esecuzione di singoli compiti.
La carica di consigliere comunale non è compatibile con quella di membro del comitato di controllo del comune o con l’impiego nell’amministrazione comunale.
Articolo 66º
Il presidente, il vicepresidente ed i membri della commissione per i mandati, le elezioni e le nomine sono nominati dal consigli comunale tra i consiglieri stessi.
I candidati possono essere proposti da almeno un quarto dei consiglieri comunali.
Nel caso si tratti della seduta costitutiva del consiglio comunale, le proposte di candidatura sono trasmesse al sindaco due giorni precedenti la data prevista per l’adunanza.
Il presidente, il vicepresidente ed i membri della commissione sono eletti singolarmente, a scrutinio segreto.
In caso di mancata elezione di tutti i membri della commissione si procede, nel corso della medesima seduta, ad una seconda votazione che riguarda però solamente i membri della commissione non eletti in precedenza.
Articolo 67°
Altri organi interni sono nominati dal consiglio comunale, dietro proposta della commissione per i mandati, le elezioni e le nomine, i quali scelgono tra i consiglieri comunali oppure tra i cittadini che però non devono superare in numero la metà di membri del singolo organo.
I presidenti degli organi interni sono membri del consiglio comunale.
Articolo 68°
I candidati a presidente, vicepresidente e membri degli organi interni sono proposti dai consiglieri comunali.
Nell’approntare le liste dei candidati a membri degli organi interni, redatte in base alle proposte di candidature ricevute, la commissione per i mandati, le elezioni e le nomine, tiene conto del numero di consiglieri comunali appartenenti a vari partiti politici ovvero liste e provvede ad un’adeguata rappresentanza degli stessi in seno agli organi interni.
Nel redigere le liste di candidati a membri degli organi interni, la commissione per i mandati, le elezioni e le nomine, rispetta i desideri dei consiglieri comunali – esponenti della comunità nazionale italiana.
Nel caso in cui la lista di candidati proposta dalla commissione di cui sopra non ottenga il numero di voti richiesto, si procede ad una seconda votazione in base alla nuova lista di candidati.
Articolo 69°
Il consiglio comunale ha il potere di revocare dalla carica l’intero organo interno, il suo presidente, il vicepresidente od i singoli membri, dietro proposta di un numero pari ad almeno un quarto dei consiglieri comunali.
La proposta di revoca del vicepresidente e del singolo membro dell’organo interno può essere presentata anche dal presidente dello stesso.
La proposta motivata di revoca della commissione per i mandati, le elezioni e le nomine va presentata al presidente del consiglio comunale, quella relativa alla revoca di altri organi interni invece, alla commissione per le questioni attinenti al mandato, le elezioni e le nomine. Quest’ultima né da notizia al presidente del consiglio comunale, il quale ha l’obbligo di inserirlo all’ordine del giorno della prima seduta successiva del consiglio e in ogni modo entro il termine massimo di tre mesi.
7. FORME DI DEMOCRAZIA DIRETTA
Articolo 70°
I cittadini possono partecipare direttamente al governo del comune attraverso:
– le assemblee dei cittadini
– i referendum e
– l’iniziativa popolare.
Articolo 71°
L’assemblea dei cittadini può coinvolgere tutti i cittadini che risiedono nel territorio comunale, oppure solamente una o più comunità locali oppure una frazione del comune.
Articolo 72°
L’assemblea di tutti i cittadini abitanti nel comune è convocata dal sindaco che agisce su iniziativa propria, su quella del consiglio comunale oppure del consiglio della comunità locale.
Il sindaco ha l’obbligo di convocare l’assemblea dei cittadini, se lo richiede la legge od il presente statuto.
Il sindaco ha l’obbligo di convocare l’assemblea di tutti i cittadini residenti nel comune, qualora lo richieda il cinque per cento degli aventi diritto di voto nel comune, l’assemblea dei cittadini residenti nella singola comunità locale, se lo richieda il cinque per cento degli aventi diritto di voto in tale comunità, e nella frazione del comune, se lo richieda il cinque per cento degli aventi diritto di voto, residenti in tale frazione.
La richiesta di elettori per la convocazione dell’assemblea deve contenere la proposta motivata, presentata per iscritto, della questione da sottoporre alla trattazione dell’assemblea. Essa va corredata dell’elenco degli aventi diritto di voto che l’avevano appoggiata, con l’indicazione dei rispettivi nomi e cognomi, date di nascita, indirizzi di residenza e firme.
Il sindaco ha il potere di respingere tale richiesta tramite apposita deliberazione, qualora accerti che essa non aveva ricevuto l’appoggio di un numero sufficiente degli aventi diritto di voto. La deliberazione e la debita motivazione viene notificata al promotore della richiesta oppure all’elettore che risulti il primo firmatario dell’elenco.
Il sindaco convoca l’assemblea dei cittadini entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta regolarmente inoltrata.
L’avviso di convocazione deve contenere la zona per la quale si convoca l’assemblea, il luogo e la data della medesima e la proposta dell’ordine del giorno. L’avviso di convocazione è pubblicato secondo l’usanza del luogo.
Articolo 73°
L’assemblea dei cittadini è presieduta dal sindaco o dal vicesindaco delegato. Il sindaco ha la facoltà di proporre all’assemblea la nomina di una presidenza dell’assemblea incaricata di condurne i lavori.
L’assemblea dei cittadini ha potere deliberativo se v’interviene almeno il due per cento degli elettori provenienti dal territorio per il quale essa era stata convocata, salvo nei casi in cui la legge stabilisca diversamente per la trattazione delle singole questioni in sede dell’assemblea dei cittadini.
L’assemblea dei cittadini si ritiene deliberativa decorsa mezz’ora dall’inizio dell’adunanza, quale che sia il numero degli elettori presenti.
L’assemblea dei cittadini adotta le proprie decisioni col voto favorevole della maggioranza degli elettori presenti.
Articolo 74°
Spetta all’assemblea dei cittadini di:
– discutere delle iniziative e proposte riguardo alle modificazioni al territorio comunale, al nome ed alla sede del comune, a presentare proposte e ad esprimere pareri in merito;
– discutere delle proposte ed iniziative di collaborazione od instaurazione di legami con altri comuni, formando comunità locali più ampie;
– a presentare ed esaminare proposte di costituzione o soppressione di parti del comune, ovvero di modificazioni al loro territorio;
– proporre, discutere e formare prese di posizione in merito alle modificazioni territoriali degli abitati, dei nomi degli abitati e dei nomi delle vie;
– presentare proposte agli organi comunali relativamente alla compilazione dei programmi di sviluppo del comune, dell’amministrazione del territorio e della tutela dell’ambiente;
– discutere ed esprimere pareri, prese di posizione, come pure di decidere in materia delle questioni, stabilite dalla legge, dal presente statuto oppure dal decreto comunale, oppure riguardo alle questioni per le quali tale decisione era stata loro demandata dal sindaco o dal consiglio comunale.
Articolo 75°
Gli organi comunali, tra le cui attribuzioni rientri la singola questione, hanno l’obbligo di esaminare e, di regola, rispettare le decisioni, le proposte, le iniziative, le prese di posizione ed i pareri dell’assemblea dei cittadini. Nel caso in cui l’organo comunale ritenga che ciò non sia possibile, esso ha l’obbligo di esporre e motivare, in maniera ed entro il termine idonei, il proprio parere ai cittadini. In tal caso, spetta al consiglio comunale di adottare la decisione, con maggioranza di voti di tutti i suoi membri.
Articolo 76°
Al referendum i cittadini possono decidere in merito alle questioni contenute negli atti generali del comune, fatto salvo il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del comune, come pure gli atti generali che, in base alla legge, istituiscono imposte comunali ed altri tributi.
Dietro proposta del sindaco o del consigliere comunale, il consiglio comunale ha la facoltà di indire il referendum sull’atto generale di cui al comma precedente.
Al consiglio comunale incombe d’indire il referendum, qualora lo richieda almeno il cinque per cento degli aventi diritto di voto, residenti nel comune, oppure se lo preveda la legge od il presente statuto.
Articolo 77°
La proposta d’indizione del referendum può essere inoltrata dal sindaco o dal consigliere comunale, entro il termine massimo di quindici giorni dall’approvazione del singolo atto generale del comune.
Entro il medesimo termine, il consiglio comunale va informato per iscritto dell’iniziativa degli aventi diritto di voto per l’indizione del referendum.
In caso di presentazione della proposta d’indizione del referendum oppure d’iniziativa agli elettori di presentare la richiesta d’indizione del referendum, il sindaco trattiene la pubblicazione dell’atto generale in questione fino all’adozione della decisione in merito alla proposta od iniziativa ovvero fino all’esito del referendum stesso.
Articolo 78°
Il referendum ha carattere di referendum abrogativo per la conferma o la disapprovazione degli atti generali del comune già approvati, oppure delle singole disposizioni degli stessi.
Nel caso in cui l’atto generale del comune o le singole disposizioni del medesimo ottengano l’approvazione della cittadinanza, il sindaco ha l’obbligo di promulgarlo, unitamente ai dati sull’esito del referendum.
Nel caso in cui la cittadinanza esprima la propria disapprovazione nei confronti dell’atto generale del comune o le singole disposizioni del medesimo, tale atto non è promulgato, fintanto che non sia stato modificato nel rispetto della volontà degli elettori.
La decisione espressa dagli elettori al referendum, dalla quale scaturisca la disapprovazione di un determinato atto generale del comune o delle singole parti di esso, impegna il consiglio comunale che aveva approvato il predetto atto generale sottoposto al referendum, fino alla fine del suo mandato.
Articolo 79°
L’iniziativa degli elettori di promuovere l’indizione del referendum in merito ad un atto generale del comune o alle parti del medesimo, deve contenere la richiesta esplicita d’indizione del referendum, nella quale va chiaramente riportato il quesito, oggetto del referendum, oltre alla rispettiva motivazione.
L’iniziativa d’indizione del referendum può essere avanzata da qualsivoglia elettore, partito politico operante nel comune oppure consiglio della comunità locale. L’iniziativa deve essere sostenuta dalle firme di almeno cento elettori residenti nel comune, riportati nell’elenco contenente le generalità dei firmatari: nome e cognome, data di nascita, indirizzo.
Il promotore dell’iniziativa d’indizione del referendum informa per iscritto il consiglio comunale e sottopone tale iniziativa al sindaco.
Se il sindaco ritiene che l’iniziativa contenente la richiesta di cui sopra non sia conforme al primo comma del presente articolo oppure sia difforme dalla legge e dal presente statuto, ne informa il promotore, entro otto giorni dalla notifica della medesima, invitandolo a porre rimedio entro otto giorni all’incongruità rilevata. Nel caso in cui il promotore ometta di farlo, si ritiene che l’iniziativa non sia mai stata presentata. E’ cura del sindaco di riportare tempestivamente tale fatto al promotore ed al consiglio comunale.
Il promotore ha la facoltà di sottoporre la decisione del sindaco al vaglio della Corte amministrativa entro otto giorni dalla notifica dell’avviso di cui al comma precedente.
Articolo 80°
Gli elettori esprimono il proprio appoggio all’indizione del referendum tramite sottoscrizione dell’elenco oppure tramite firme singole.
Delle formalità d’espressione dell’appoggio decide il sindaco tramite apposito atto, nel quale è definito il modulo dell’elenco oppure il modulo d’espressione dell’appoggio tramite sottoscrizione, come pure il termine ultimo di raccolta delle firme. Entrambi i moduli devono contenere la richiesta esplicita d’indizione del referendum.
L’apposizione delle firme autografe deve avvenire alla presenza di un organo di stato, competente per la tenuta degli elenchi degli aventi diritto di voto. Tale organo procede anche all’autenticazione delle firme degli elettori, apposte sul relativo elenco.
La richiesta d’indizione del referendum si ritiene inoltrata se abbia ricevuto l’appoggio del numero sufficiente di elettori, espresso tramite firma degli stessi, apposta entro il termine prestabilito.
Articolo 81°
Il consiglio comunale indice il referendum entro quindici giorni dalla notifica della decisione in merito alla proposta del sindaco o di membro del consiglio comunale riguardo all’indizione del referendum, ossia dalla presentazione della richiesta d’indizione del referendum, effettuata in conformità dell’ultimo comma dell’articolo precedente.
Tramite atto sull’indizione del referendum, il consiglio comunale stabilisce il contenuto del quesito referendario, la data, ritenuta quale data d’indizione, l’area interessata dal referendum ed il giorno del medesimo.
Se il consiglio comunale ritiene che il contenuto della proposta di indizione del referendum sia difforme dalla costituzione e dalla legge, può rimetterla alla decisione della Corte costituzionale. Il consiglio comunale può inoltrare tale richiesta nel periodo compreso tra la data di presentazione e la scadenza del termine per l’indizione del referendum. La Corte costituzionale deve pronunciarsi in proposito entro 15 giorni.
L’atto sull’indizione del referendum è pubblicato secondo le formalità prescritte dal presente Statuto per la pubblicazione degli atti generali del comune.
Articolo 82°
Possono partecipare al referendum tutti i cittadini, chiamati ad eleggere il consiglio comunale.
La decisione s’intende approvata se sia raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli dei votanti.
Articolo 83°
La procedura d’attuazione del referendum è condotta dagli organi, preposti allo svolgimento delle elezioni amministrative. Dell’eventuale ricorso a causa delle irregolarità riscontrate relativamente all’operato del comitato elettorale decide la commissione elettorale comunale.
Riguardo alla votazione al referendum e ad altre questioni d’attuazione dello stesso si applicano le disposizioni della legge, disciplinante il referendum, l’iniziativa popolare e le elezioni amministrative, sempre che il presente statuto non preveda procedure diverse per le singole questioni, in armonia con la legge sull’autogoverno locale.
La commissione elettorale comunale invia la relazione sull’esito del referendum al consiglio comunale, provvedendo altresì a pubblicarla secondo le formalità stabilite dallo statuto comunale per la pubblicazione degli atti generali del comune.
Articolo 84°
I cittadini possono esprimere la loro volontà al referendum anche riguardo ad altre questioni, se lo prevede la legge.
Il referendum di cui al comma precedente si svolge in armonia con le disposizioni del presente statuto, fatte salve eventuali diverse prescrizioni della legge sul referendum.
Ai sensi della legge i cittadini hanno la facoltà di esprimersi in merito all’autocontributo nel corso di un referendum. La decisione riguardo all’introduzione dell’autocontributo s’intende approvata se sia raggiunta la maggioranza di voti favorevoli degli elettori del comune che hanno espresso il proprio voto, ovvero della parte del comune interessata dall’introduzione del suddetto autocontributo.
Articolo 85°
Onde accertare la volontà dei cittadini, il consiglio comunale può indire il referendum consultivo riguardante le singole questioni particolarmente importanti di pertinenza del comune.
Il referendum consultivo è indetto per l’intero territorio comunale o per parte del medesimo.
L’esito del referendum consultivo non vincola gli organi del comune.
Articolo 86°
La richiesta di rilascio o d’invalidazione di un atto generale o di altra delibera di competenza del consiglio comunale o di un altro organo del comune può essere presentata da un numero pari ad almeno cinque per cento degli elettori del comune.
Nel caso in cui la richiesta riguardi l’invalidazione di un atto generale od altra deliberazione del consiglio comunale, il sindaco ha l’obbligo di iscriverne la trattazione all’ordine del giorno della prima seduta successiva del medesimo, e di adottare la relativa decisione entro il termine massimo di tre mesi.
Se la richiesta inerisce alle deliberazioni d’altri organi comunali, questi sono tenuti a deciderne, entro il periodo massimo di un mese dalla corretta presentazione della rispettiva richiesta.
Per quanto attiene alle formalità di avanzamento dell’iniziativa agli elettori per la presentazione della richiesta di cui al primo comma del presente articolo, ed alla rispettiva procedura, si applicano in senso conforme le disposizioni della legge e del presente statuto in materia del referendum cui sono sottoposti gli atti generali del comune.
IV. AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Articolo 87°
L’amministrazione comunale svolge le funzioni tecniche ed amministrative, le attività promozionali e di sviluppo, come pure i compiti connessi all’erogazione dei servizi pubblici di competenza del comune.
L’amministrazione comunale, le cui mansioni sono esercitate dai rispettivi organi burocratici, è istituita dal consiglio comunale dietro proposta del sindaco, con apposito atto generale, nel quale sono definiti i rispettivi incarichi e l’assetto organizzativo.
Articolo 88°
Il sindaco sovrintende all’andamento generale dell’amministrazione comunale. Il lavoro dell’amministrazione comunale è diretto dal direttore della medesima, la cui nomina e l’esonero spettano al sindaco. Ai sensi della legge sui dipendenti pubblici, il direttore dell’amministrazione comunale rientra tra gli organi burocratici.
Articolo 89°
I dirigenti degli organi dell’amministrazione comunale sono nominati ed esonerati dal sindaco. Il direttore dell’amministrazione comunale delega ai funzionari dirigenti i singoli compiti attinenti alla gestione degli organi della medesima.
Dei diritti e degli obblighi scaturenti dal rapporto di lavoro dei dipendenti dell’amministrazione comunale, decide il sindaco ovvero, in base alla delega del medesimo, il direttore dell’amministrazione comunale od altro funzionario, come previsto dalla legge.
Articolo 90°
Il direttore dell’amministrazione comunale risponde al sindaco dell’operato di quest’ultima. I funzionari dirigenti dei vari organi rispondono dell’operato dei medesimi al sindaco ed al direttore dell’amministrazione comunale.
Articolo 91°
Il sindaco provvede alla definizione dell’assetto organizzativo dell’amministrazione comunale, dietro proposta del direttore della medesima.
Articolo 92°
Gli organi dell’amministrazione comunale provvedono ad attuare le leggi e lo statuto comunale, i decreti, le ordinanze, i regolamenti, le istruzioni e gli altri atti generali, adottati dal consiglio comunale e diramati dal sindaco.
Gli organi amministrativi del comune attuano le disposizioni di legge ed altra normativa dello stato nei casi in cui essi decidono delle questioni amministrative, demandategli dallo stato in forza dell’apposita legge.
Articolo 93°
I singoli atti rientranti nelle funzioni istituzionalmente proprie del comune sono emanati dal direttore dell’amministrazione comunale, il quale può delegare i funzionari dirigenti degli organi amministrativi del comune e gli impiegati dell’amministrazione a compiere alcune operazioni nell’ambito del procedimento amministrativo ma anche a condurre l’intero procedimento investendogli del potere decisionale.
Le persone di cui al comma precedente decidono altresì in merito alle questioni amministrative demandategli dallo stato, agendo in virtù della delega pubblica, salvo diversa disposizione di legge.
Articolo 94°
Le decisioni, inerenti al procedimento e le questioni amministrative in materia delle funzioni istituzionalmente proprie del comune o di quelle commesse dallo Stato ai comuni, spettano ai pubblici funzionari che si attengono alle disposizioni della legge sul procedimento amministrativo generale, ma anche a procedimenti speciali, stabiliti dalla legge.
Articolo 95°
Il direttore dell’amministrazione comunale sovrintende all’applicazione coerente della legge sul procedimento amministrativo generale e d’altra normativa disciplinante il medesimo.
Articolo 96°
Dei ricorsi inoltrati contro i singoli atti di pertinenza istituzionalmente propria del comune, decide il sindaco. Contro la decisione del sindaco, è ammesso il contenzioso amministrativo.
Dei ricorsi contro i singoli atti, emanati dall’amministrazione comunale in materia delle questioni di competenza dello Stato, demandate ai comuni che sono chiamati a deciderne in primo grado, decide il ministero competente ovvero un suo organo interno preposto alla trattazione della singola questione.
Articolo 97°
Dietro proposta del sindaco, il consiglio comunale può deliberare l’istituzione di uno o più organi amministrativi o servizi, in comune con altra od altre municipalità
Articolo 98°
Nell’ambito dell’amministrazione comunale può essere istituito l’ispettorato comunale incaricato di svolgere il controllo sull’attuazione delle prescrizioni comunali e d’altri atti, attraverso i quali il comune provvede a regolare le questioni di sua competenza.
V. POSIZIONE DELLA COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA E DEI SUOI APPARTENENTI
Articolo 99°
Alla comunità nazionale italiana è garantito il diritto di manifestare liberamente la propria appartenenza nazionale, di esprimere e sviluppare la propria cultura e di usare la propria lingua.
Alla comunità nazionale italiana ed ai suoi appartenenti è altresì garantito il diritto di usare liberamente, relativamente alle norme di legge, i propri simboli nazionali ed, allo scopo di conservare la propria identità nazionale, di istituire organizzazioni, promuovere attività economiche, culturali e di ricerca scientifica come pure attività nel campo della pubblica informazione e dell’editoria.
Articolo 100°
I diritti ed i doveri di particolare importanza per la comunità nazionale italiana sono attuati dai suoi appartenenti, in conformità della Costituzione, della legge e del presente statuto:
1. Attraverso la costituzione della comunità nazionale autogestita, che è persona giuridica di diritto pubblico, nell’ambito della quale:
– Essi decidono autonomamente di tutte le questioni di loro competenza, in armonia con la Costituzione e con la legge;
– Danno il proprio assenso alle questioni che ineriscono alla tutela dei diritti particolari della comunità nazionale dei quali decidono assieme agli organi del comune e ad altre comunità dell’autonomia locale, come previsto dalla legge;
– Trattano ed esaminano le questioni riguardanti la posizione della comunità nazionale italiana, assumono prese di posizione ed avanzano proposte ed iniziative agli organi competenti;
– Promuovono ed organizzano attività volte a conservare l’identità nazionale degli appartenenti alla comunità nazionale italiana.
2. Assieme ad altri cittadini regolano le questioni d’importanza fondamentale per l’affermazione dei loro diritti costituzionali e statutari.
Articolo 101°
La comunità nazionale autogestita espleta i propri compiti come segue:
– Promuove ed organizza attività culturali, di ricerca, d’informazione, editoriali ed economiche al fine di garantire lo sviluppo della comunità nazionale;
– Fonda organizzazioni ed enti pubblici;
– Segue e promuove lo sviluppo dell’educazione e dell’istruzione degli appartenenti alla comunità nazionale italiana e concorre alla pianificazione ed all’organizzazione dell’attività educativa ed istruttiva come pure alla preparazione dei programmi educativi e d’istruzione, come previsto dalle relative leggi;
– Sviluppa contatti con la nazione d’origine, con gli appartenenti alla comunità nazionale italiana di altri paesi e con organizzazioni internazionali;
– Assolve compiti di pertinenza dello stato, come disposto dalle relative leggi;
– Svolge altre mansioni come stabilito dalle relative disposizioni di legge.
Articolo 102°
La comunità nazionale italiana avanza al consiglio comunale, al sindaco e ad altri organi del comune e delle comunità locali nel territorio nazionalmente misto, proposte, iniziative e pareri in merito alle questioni inerenti alla posizione della comunità nazionale e volti a conservare le peculiarità dei territori nazionalmente misti.
Gli organi di cui al comma precedente hanno l’obbligo di discutere le proposte, le iniziative ed i pareri della comunità nazionale autogestita e di esprimersi in merito.
Articolo 103°
Nell’ambito delle proprie attribuzioni, gli organi del comune emanano atti particolari al fine di regolare le questioni riguardanti l’attuazione dei diritti particolari ed il finanziamento della comunità nazionale italiana e dei suoi appartenenti. Essi deliberano anche su altre questioni concernenti l’attuazione dei diritti particolari della detta comunità e dei suoi esponenti.
Il consiglio della comunità nazionale autogestita dà il proprio assenso ovvero esprime il proprio parere preliminare in merito agli atti generali ed alle decisioni di cui al comma precedente.
Articolo 104°
Attraverso i consiglieri comunali – esponenti della comunità nazionale italiana – il consiglio della comunità nazionale autogestita dà il proprio assenso agli atti:
– Sulla denominazione degli abitati, delle vie e delle piazze, situati nei territori nazionalmente misti del comune;
– Sulla fondazione degli enti pubblici aventi per oggetto l’attuazione dei diritti particolari della comunità nazionale italiana, qualora quest’ultima non sia cofondatrice di tali enti;
– Sull’assenso agli statuti ed alla nomina dei direttori degli enti pubblici preposti all’attuazione dei diritti particolari della comunità nazionale italiana, qualora la medesima non sia cofondatrice di tali enti;
– Sulla regolamentazione del bilinguismo visivo ed in materia di altri atti del comune che regolano le questioni riguardanti l’attuazione dei diritti particolari, limitatamente alla comunità nazionale italiana ed ai suoi appartenenti.
Prima di adottare decisioni in merito all’assenso agli atti di cui sopra, i consiglieri comunali – esponenti della comunità nazionale italiana – sono tenuti ad ottenere la relativa approvazione del consiglio della comunità nazionale autogestita e ad inoltrarla per iscritto alla seduta del consiglio comunale o d’altro organo competente del comune.
Articolo 105°
Sono soggetti al parere preliminare del consiglio della comunità nazionale i seguenti atti del comune:
– Lo statuto comunale;
– I simboli del comune;
– Il piano di sviluppo a lungo e a medio termine;
– Il bilancio di previsione del comune;
– Il programma di sviluppo nei settori della cultura e dell’istruzione;
– Le altre decisioni adottate dal consiglio comunale ovvero da altri organi competenti del comune che investano l’attuazione dei diritti particolari della comunità nazionale italiana.
Articolo 106°
Il comune ha l’obbligo di procurare alla comunità nazionale italiana i locali e gli altri mezzi materiali, indispensabili all’esercizio della sua attività fondamentale.
I fondi necessari all’attività della detta comunità, sono stanziati dal bilancio comunale, come stabilito dalla legge.
Relativamente alle disposizioni di legge, il comune stanzia anche parte dei fondi destinati a finanziare l’attività delle organizzazioni e degli enti pubblici intesi a soddisfare i bisogni della comunità nazionale, e parte dei fondi per finanziare la collaborazione della detta comunità con la nazione d’origine ed il rispettivo paese, con gli appartenenti alla comunità nazionale italiana di altri paesi e con organizzazioni internazionali.
Articolo 107°
Ai cittadini appartenenti alla comunità nazionale italiana è garantito il libero uso della lingua italiana nel consiglio comunale ed in altri organi del comune, ed in genere, nella vita pubblica, nell’espletamento delle funzioni ed attribuzioni d’autogoverno, di quelle pubbliche ed altre, come pure nell’attuazione dei diritti e degli interessi legittimi.
Articolo108°
Gli organi dello stato, gli organi dell’amministrazione comunale e gli altri organi comunali, come pure delle rimanenti comunità dell’autonomia locale, le aziende e gli enti pubblici, oltre ad altre persone giuridiche e fisiche che esercitano un’attività pubblica nel territorio nazionalmente misto, hanno l’obbligo di:
– Operare e rispondere in entrambe le lingue alle istanze, inoltrate dai cittadini in lingua italiana;
– Rispettare ed usare i cognomi ed i nomi originali degli appartenenti alla comunità nazionale italiana;
– Avvalersi di moduli bilingui per l’attività nei territori nazionalmente misti.
Articolo 109°
Ai cittadini appartenenti alla comunità nazionale italiana è garantita l’educazione e l’istruzione nella loro lingua, come pure il diritto di pianificare e sviluppare tale educazione ed istruzione.
Articolo 110°
A norma di legge, il comune è cofondatore degli asili e delle scuole elementari per i bambini appartenenti alla comunità nazionale italiana e provvede alla fondazione anche di altre organizzazioni educative assistenziali che rispondono alle loro necessità. Il comune sostiene altresì l’istruzione media, superiore e universitaria dei cittadini appartenenti alla comunità nazionale italiana, nell’ambito del comune e fuori dello stesso.
Articolo 111°
Nelle scuole destinate agli appartenenti alla comunità nazionale italiana, nel territorio del comune di Capodistria, la lingua slovena è materia d’insegnamento obbligatoria in tutte le classi.
Nelle scuole slovene nel territorio nazionalmente misto del comune di Capodistria, la lingua italiana è materia d’insegnamento obbligatoria in tutte le classi.
Articolo 112°
Nel territorio nazionalmente misto del comune, i procedimenti penali ed altri si svolgono in entrambe le lingue, in armonia con quanto stabilito dalle apposite leggi.
I procedimenti nei quali intervengono più parti di entrambe le nazionalità, si svolgono, secondo il caso, in lingua slovena od in lingua italiana, oppure in entrambe le lingue.
Gli organi dello Stato, quelli amministrativi ed altri organi del comune, i tribunali ed altri uffici e funzionari pubblici che emanano, in seno ai procedimenti giuridici, atti giuridici ed altri, sono tenuti a rilasciare tali atti in entrambe le lingue, qualora si tratti di cittadini di nazionalità italiana, e su loro specifica richiesta, anche ad altri cittadini.
Nei casi di cui al comma precedente, entrambi gli atti hanno valore di originale.
Articolo 113°
Negli organi dello stato, in quelli dell’amministrazione comunale e nelle altre comunità dell’autonomia locale, nelle aziende e negli enti pubblici che svolgono funzioni pubbliche, devono essere previsti ed occupati posti di lavoro, per i quali è obbligatoria la conoscenza delle lingue slovena e italiana.
Articolo 114°
I matrimoni si celebrano in lingua slovena ovvero in quella italiana, oppure in entrambe le lingue, qualora ciò venga richiesto dagli sposi.
Articolo 115°
Nelle celebrazioni, nei convegni ed in altre manifestazioni pubbliche che si svolgono nel territorio nazionalmente misto, e sono rivolte a tutti i cittadini, è d’obbligo l’uso di entrambe le lingue.
Gli annunci e gli avvisi pubblici nel territorio nazionalmente misto devono essere in entrambe le lingue.
Articolo 116°
I timbri degli organi dello stato, degli organi del comune e delle altre comunità dell’autonomia locale, delle aziende e degli enti pubblici che espletano funzioni pubbliche, dei partiti politici e delle associazioni con sede nel territorio nazionalmente misto, sono bilingui.
Articolo 117°
Le insegne pubbliche nel territorio nazionalmente misto, sono bilingui.
Bilingui sono anche i proclami esposti sugli albi degli organi dello stato, degli organi del comune e di quelli delle altre comunità dell’autonomia locale, come pure di coloro che prestano servizi pubblici economici ed altri.
Articolo 118°
Nell’esercizio delle rispettive attività, gli organi dell’amministrazione comunale ed altri organi del comune, come pure quelli delle altre comunità dell’autonomia locale, le aziende e gli enti pubblici che esplicano funzioni pubbliche, sono tenuti a fare uso dei nomi delle vie e degli abitati, situati nei territori nazionalmente misti, nelle versioni rispettivamente in lingua slovena ed in lingua italiana.
Articolo 119°
I decreti e gli altri atti generali emanati dal consiglio comunale e da altri organi del comune, sono pubblicati in entrambe le lingue.
Articolo 120°
Le modalità di attuazione delle disposizioni che regolano il bilinguismo visivo di cui al presente capitolo dello statuto, sono definite in un apposito decreto.
VI. SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
Articolo 121°
Il comune provvede alla prestazione dei servizi pubblici locali, sia quelli obbligatori per legge, come pure di quelli facoltativi.
Articolo 122°
Spetta al consiglio comunale di deliberare della municipalizzazione dei servizi pubblici economici e di altri servizi dal carattere facoltativo.
Articolo 123°
Il decreto di cui all’articolo precedente determina le modalità, le forme e le condizioni di prestazione dei servizi pubblici, salvo nei casi in cui la legge non disponga diversamente.
Articolo 124°
Le modalità di gestione dei servizi municipalizzati previsti dalla legge sono i seguenti:
– Gestione in economia diretta, vale a dire a cura degli organi burocratici del comune;
– Gestione per mezzo di costituzione dell’apposita azienda pubblica di enti pubblici economici ed altri;
– Gestione tramite concessione del servizio alle aziende private;
– Tramite investimento di capitali propri nell’esercizio, gestito da privati.
Articolo 125°
Ai fini di garantire una gestione più razionale ed efficiente dei servizi pubblici, il comune ha la facoltà di costituire, assieme ad altri comuni, un ente od un’azienda pubblici.
Ai fini d’attuazione dei diritti spettanti ai cofondatori dell’ente o dell’azienda pubblici di cui al comma precedente, come pure allo scopo di coordinare le decisioni dei singoli comuni partecipanti, i rispettivi consigli comunali fondano un organo congiunto, composto dai sindaci.
Nell’atto costitutivo dell’organo congiunto sono stabiliti i rispettivi compiti, l’organizzazione del lavoro e le formalità in materia d’adozione delle decisioni, oltre al finanziamento ed alla ripartizione delle spese tra i comuni coinvolti.
L’organo congiunto esplica i propri compiti in nome e per il conto dei comuni che lo hanno fondato. La sede di tale organo si trova nel comune, ove ha sede l’ente o l’azienda pubblica. Le mansioni di natura tecnica, necessarie all’operato dell’organo di cui sopra, sono affidate all’amministrazione comunale ove ha sede il predetto organo.
Articolo 126°
Il comune può istituire l’organo di avvocatura municipale, incaricato di rappresentare il comune, i suoi organi e le comunità locali in giudizio o di fronte ad altri organi dello Stato.
In virtù dell’apposita delega, tale avvocatura può rappresentare anche altre persone giuridiche, istituite dal comune.
Il comune ha la facoltà di costituire, assieme ad altri comuni, l’organo comune d’avvocatura municipale.
VII. BENI PATRIMONIALI ED IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DEL COMUNE
Articolo 127°
Il patrimonio comunale è rappresentato da beni mobili ed immobili di proprietà del comune, da somme di denaro, dalle quote in capitale delle persone giuridiche e da diritti.
Il comune ha l’obbligo di gestire il proprio patrimonio da buon amministratore.
L’alienazione di singole parti che costituiscono il patrimonio comunale, è possibile esclusivamente contro pagamento del corrispettivo che diventa, a sua volta, patrimonio comunale, salvo nei casi in cui questi non fosse destinato per fini umanitari, di ricerca scientifica, d’istruzione e simili.
La decisione in merito all’alienazione di parti del patrimonio immobile del comune, è adottata dal consiglio comunale col voto favorevole della maggioranza di tutti i consiglieri comunali, i quali deliberano dietro proposta del sindaco ovvero, nei casi in cui la proposta sia stata avanzata da altri, sentito il parere del sindaco.
Ai fini di acquisizione gratuita del patrimonio si richiede l’assenso del sindaco nei casi in cui tale acquisizione potrebbe causare spese considerevoli, oppure qualora tale proprietà implichi adempimenti suscettibili di comportare degli obblighi per il comune.
Il comune evidenzia il valore del detto patrimonio nel proprio bilancio patrimoniale, come previsto dalla rispettiva legge.
Articolo 128°
Per l’amministrazione del patrimonio immobile, il comune può, attenendosi alle disposizioni di legge, istituire fondi.
Nell’atto costitutivo del fondo, sono definiti i compiti e l’assetto organizzativo dello stesso, la formazione e le attribuzioni dei rispettivi organi, la sua natura giuridica e le altre questioni di rilevanza per il funzionamento del fondo.
Articolo 129°
Il comune provvede al soddisfacimento dei bisogni della comunità attingendo alle fonti di finanziamento proprie, ai fondi dello stato e ricorrendo a mutui.
Sono fonti proprie del comune:
– Tributi ed altre imposte,
– Entrate proprie, derivanti dal patrimonio comunale,
– Tutte le altre fonti stabilite dalla legge e dallo statuto comunale.
Articolo 130°
Per il finanziamento delle necessità locali di pubblico interesse il comune reperisce i mezzi attraverso tributi ed altre entrate, definite dalla legge, come pure con il prelievo di altre imposte e tasse, istituite dal comune in base alle disposizioni di legge.
Articolo 131°
Le entrate che il comune trae direttamente dal proprio patrimonio, sono costituite in particolare da:
– Entrate da pigioni e affitti corrisposti per l’uso di beni mobili ed immobili di proprietà del comune;
– Entrate da investimenti di capitali;
– Entrate ricavate da titoli ed altri diritti acquisiti dal comune;
– Entrate da rendite, da profitti delle aziende pubbliche e da concessioni.
Articolo 132°
Le entrate e le spese destinate a diverse finalità di finanziamento delle necessità della comunità, sono contenute nel bilancio di previsione del comune, approvato dal consiglio comunale tramite adozione dell’apposito decreto.
Il bilancio di previsione del comune rappresenta un atto del medesimo nel quale sono riportate tutte le entrate ed altri redditi previsti, oltre alle uscite ed altre spese del comune, per il periodo di un anno.
Le entrate e le spese sono riportate nel bilancio di previsione in armonia con la normativa disciplinante il settore delle finanze pubbliche.
Nel caso di mancata approvazione in tempo utile del bilancio di previsione, le funzioni ed i compiti del comune si finanziano, in via provvisoria, in conformità a quanto stabilito nel bilancio per l’anno precedente. La decisione in merito al finanziamento provvisorio del comune è adottata dal sindaco, il quale si dà cura di informarne il consiglio comunale ed il comitato di controllo.
In caso di mancata approvazione del bilancio di previsione entro il termine supplementare di tre mesi, il finanziamento provvisorio del comune può essere prorogato con delibera del consiglio comunale, approvata dietro proposta del sindaco.
Articolo 133°
I fondi di bilancio possono essere usati esclusivamente per le finalità stabilite dallo stesso. In nome del comune si possono assumere impegni unicamente nell’ambito dei mezzi in sua disponibilità, all’uopo stanziati. Il ricorso ai fondi di bilancio è ammesso unicamente se sono adempiute tutte le condizioni stabilite dalla legge e dalla deliberazione del consiglio comunale in materia dell’impiego dei detti fondi.
Articolo 134°
Dell’esecuzione del bilancio di previsione risponde il sindaco.
Il sindaco ha la facoltà di delegare tale mansione ad altre persone.
Durante l’anno, il sindaco riferisce al consiglio comunale sullo stato di attuazione del bilancio di previsione, come sancito dalla legge.
Articolo 135°
Il comune costituisce i propri fondi di riserva in armonia con la legge. L’importo di tali fondi, accantonati per la riserva di bilancio, è stabilito dal bilancio di previsione.
Articolo 136°
Allo scadere dell’esercizio per il quale è stato approvato il bilancio di previsione, il consiglio comunale approva il conto consuntivo dell’anno precedente.
Nel conto consuntivo sono evidenziate le entrate e le spese preventivate ed effettive nell’anno precedente. La redazione e l’adozione del conto consuntivo avvengono secondo le disposizioni di legge.
Articolo 137°
Il comune può contrarre debiti attraverso l’emissione di titoli o l’assunzione di prestiti, fino all’ammontare ed alle condizioni previste dalla legge e dal decreto sul bilancio di previsione del comune.
Il comune emette titoli in conformità della legge.
Il comune può contrarre debiti all’estero in conformità della legge.
Articolo 138°
Il comune può contrarre debiti a lungo termine per finanziare investimenti, approvati dal consiglio comunale.
I contratti d’indebitamento sono conclusi dal sindaco, in virtù del bilancio di previsione approvato e previo assenso del ministero delle finanze. Tale assenso è parte integrante del contratto d’indebitamento.
Articolo 139°
Le aziende e gli enti pubblici fondati dal comune, possono contrarre prestiti e prestare fideiussioni unicamente con il consenso del fondatore.
Del consenso decide il consiglio comunale, alle condizioni stabilite dalla legge.
Il comune può offrire garanzie a copertura degli impegni assunti dalle aziende e dagli enti pubblici di cui esso è fondatore, sino all’ammontare previsto dalla legge, ed alle condizioni stabilite dal consiglio comunale.
Della prestazione di fideiussioni decide il consiglio comunale.
VIII. COMUNITÀ LOCALI
Articolo 140°
Nel territorio del comune sono state costituite le seguenti comunità locali:
– Ankaran – Ancarano, che comprende l’abitato: Ankaran – Ancarano (circondari territoriali da 0260 a 0280)
– Bertoki – Bertocchi, comprendente gli abitati: Bertoki – Bertocchi ((circondari territoriali da 0155 a 0164) e Prade ((circondari territoriali da 0151 a 0154)
– Boršt, comprendente gli abitati: Boršt ((circondario territoriale 0300), Glem ((circondario territoriale 0301) e Labor ((circondario territoriale 0325);
– ?rni Kal, comprendente gli abitati: Bezovica (circondario territoriale 0193), Brežec pri Podgorju (circondario territoriale 0196), Cepki (circondario territoriale 0290), ?rni Kal (circondari territoriali 0189, 0190), ?rnito?e ((circondario territoriale 0229), Dol pri Hrastovljah (circondario territoriale 0199), Gabrovica pri ?rnem Kalu (circondario territoriale 0230) Hrastovlje (circondario territoriale 0294), Kastelec (circondario territoriale 0344), Kortine (circondario territoriale 0291), Krnica (circondario territoriale 0188), Loka (circondario territoriale 0192), Osp (circondari territoriali 0231, 0232, 0233), Podpe? (circondario territoriale 0194), Praro?e (circondario territoriale 0228), Predloka (circondario territoriale 0191), Rižana (circondario territoriale 0185), Rožar (circondario territoriale 0186), Socerb (circondari territoriali 0345, 0346, 0347), Stepani (circondario territoriale 0187) e Zanigrad (circondario territoriale 0195);
– Dekani, comprendente l’abitato: Dekani (circondari territoriali da 0169 a 0175);
– Gra?iš?e, comprendente gli abitati: Butari (circondario territoriale 0209), Dvori (circondario territoriale 0224), Galanti?i (circondario territoriale 0349), Gra?iš?e (circondario territoriale 0293), Karli (circondario territoriale 0222), Kubed (circondario territoriale 0292), Lukini (circondario territoriale 0201), Marsi?i (circondario territoriale 0223), Movraž (circondario territoriale 0225), Olika (circondario territoriale 0205), Peraji (circondario territoriale 0206), Pisari (circondario territoriale 0203), Poleti?i (circondario territoriale 0210), Popetre (circondario territoriale 0211), Smokvica (circondario territoriale 0200), So?erga (circondario territoriale 0202), Sokoli?i (circondario territoriale 0207), Šeki (circondario territoriale 0204), Trebeše (circondario territoriale 0295), Tuljaki (circondario territoriale 0208) e Zabavlje (circondario territoriale 0212);
– Gradin, comprendente gli abitati: Abitanti (circondario territoriale 0299), Belvedur (circondario territoriale 0296), Brezovica presso Gradin (circondario territoriale 0219), Gradin (circondari territoriali 0299, 0218), Koroma?i-Boškini (circondario territoriale 0216), Mo?unigi (circondario territoriale 0298), Pregara (circondari territoriali 0220, 0221), Sir?i (circondario territoriale 0217), Topolovec (circondario territoriale 0297);
– Hrvatini – Crevatini, comprendente gli abitati: Barizoni – Barisoni (circondario territoriale 0295), Cerej-Cerei (circondari territoriali 0281, 0282, 0283), Hrvatini – Crevatini (circondari territoriali da 0238 a 0253 e 0350), Kolomban – Colombano (circondari territoriali da 0254 a 0258) e Preman?an – Premanzano (circondario territoriale 0284);
– Koper – Center Capodistria – Centro, comprendente: parte dell’abitato Koper – Capodistria (circondari territoriali da 0001 a 0032, 0133, 0134, 0135);
– Semedela – Semedella, comprendente: parte dell’abitato Koper – Capodistria (circondari territoriali da 0033 a 0053, da 0096 a 0105, 0130, 0131, 0132);
– Za Gradom – Al Castelletto, comprendente: parte dell’abitato di Koper – Capodistria (circondari territoriali da 0054 a 0060, da 0090 a 0094);
– Marezige, comprendente gli abitati: Babi?i (circondario territoriale 0302), Bo?aji (circondario territoriale 0213), Kozlovi?i (circondario territoriale 0214), Lopar (circondario territoriale 0313), Marezige (circondari territoriali 0306, 0307, 0308), Montinjan (circondario territoriale 0309), Trsek (circondario territoriale 0215) e Truške (circondario territoriale 0314);
– Olmo-Prisoje, comprendente: parte dell’abitato di Koper – Capodistria (circondari territoriali da 0106 a 0129 e da 0143 a 0147, 0351, 0352 e 0353) e Šalara – Salara (circondari territoriali 0335 e 0336);
– Pobegi – ?ežarji, comprendente gli abitati: ?ežarji (circondari territoriali 0311, 0312) e Pobegi (circondari territoriali da 0165 a 0168);
– Podgorje, comprendente l’abitato: Podgorje (circondario territoriale 0227);
– Rakitovec, comprendente l’abitato: Rakitovec (circondario territoriale 0226);
– Sv. Anton, comprendente l’abitato: Sv. Anton (circondari territoriali da 0176 a 0184);
– Škocjan – San Canziano, comprendente gli abitati: Bošamarin – Bossamarino (circondari territoriali 0338, 0339), Kampel – Campel (circondario territoriale 0340), parte dell’abitato Koper – Capodistria (circondari territoriali da 0136 a 0142, 0144, 0148), Manžan (circondario territoriale 0341), Škocjan – San Canziano (circondari territoriali 0149, 0150) e Triban (circondario territoriale 0342);
– Škofije, comprendente gli abitati: Jelarji (circondario territoriale 0247), Plavje (circondari territoriali 0234, 0235), Spodnje Škofije (circondari territoriali da 0236 a 0246), Tinjan (circondari territoriali 0288, 0289) e Zgornje Škofije (circondari territoriali 0285, 0286, 0287);
– Šmarje, comprendente gli abitati: Bri? (circondario territoriale 0324), Dilici (circondario territoriale 0315), Fijeroga (circondario territoriale 0316), Gažon (circondari territoriali 0333, 0334), Grinjan (circondario territoriale 0337), Grintovec (circondario territoriale 0343), Koštabona (circondario territoriale 0318), Krkav?e (circondari territoriali 0321, 0322, 0323), Pomjan (circondario territoriale 0326), Pu?e (circondari territoriali 0319, 0320), Srgaši (circondari territoriali 0331, 0332), Šmarje (circondari territoriali d 0327 a 0330) e Župan?i?i (circondario territoriale 0317);
– Vanganel, comprendente gli abitati: Bonini (circondario territoriale 0310), ?entur (circondario territoriale 0303) e Vanganel (circondari territoriali 0304, 0305);
– Zazid, comprendente l’abitato di Zazid (circondari territoriali 0197, 0198);
– Žusterna – Giusterna, comprendente: parte dell’abitato Koper – Capodistria (circondari territoriali da 0061 a 0089, 0095 e 0348).
Articolo 141°
La comunità locale è persona di diritto pubblico.
La comunità locale è rappresentata dal consiglio della comunità locale.
Nel compimento di atti giuridici con terzi, la comunità locale agisce in proprio nome e per il proprio conto.
Essa risponde dei propri obblighi con l’intero suo patrimonio e fondi, di cui dispone. Il comune ha la responsabilità sussidiaria degli obblighi della comunità locale.
Articolo 142°
La popolazione residente nel territorio della comunità locale soddisfa nell’ambito della medesima i propri bisogni ed interessi collettivi in campo comunale, sociale, culturale, sportivo – ricreativo e di altro genere.
Articolo 143°
Attraverso i propri organi, la comunità locale regola e sbriga gli affari locali, ed in particolare:
– Amministra il proprio patrimonio e governa il patrimonio assegnatole;
– Cura lo sviluppo nel territorio della comunità locale;
– Approva il programma di sviluppo della comunità locale;
– Partecipa al processo di stesura ed approvazione degli atti esecutivi di assetto territoriale, che investono il territorio della comunità locale;
– Cura la costruzione e la manutenzione delle strade pubbliche, delle aree ricreative e delle altre aree pubbliche;
– Costruisce e partecipa alla costruzione d’impianti ed attrezzature comunali;
– Avanza proposte ai servizi di previdenza sociale, assistenza prescolastica, della tutela di base dell’infanzia e della famiglia, della tutela delle fasce di popolazione meno abbienti, degli invalidi e degli anziani;
– Concorre alla promozione delle attività educative istruttive, sportive ricreative, sociali, turistiche, culturali e di altro genere nel proprio territorio;
– Avanza proposte agli organi comunale per la regolazione di questioni che riguardino il soddisfacimento dei bisogni collettivi degli abitanti della comunità locale;
– Regola altre questioni pubbliche importanti per la comunità locale;
La comunità locale assolve anche compiti che, con il suo consenso, le sono stati demandati dal comune. Il comune garantisce i mezzi congrui per l’attuazione di tali compiti.
Con l’apposito decreto possono essere ulteriormente definiti i compiti, demandati in virtù del presente statuto oppure la cui attuazione è trasferita alla comunità locale.
Articolo 144°
Al fine di armonizzare gli interessi della comunità locale e per il trattamento di determinate questioni e mansioni congiunte, il sindaco costituisce il consiglio dei presidenti dei consigli delle comunità locali, quale organo consultivo, composto dai presidenti dei consigli di tutte le comunità locali.
Il sindaco convoca il consiglio dei presidenti delle comunità locali qualora se ne presenti la necessità. Tuttavia, egli è tenuto a farlo in occasione della discussione in merito alla proposta del bilancio di previsione del comune.
Articolo 145°
Quando il consiglio comunale deliberi in materia di questioni riguardanti esclusivamente l’interesse degli abitanti la singola comunità locale, esso ha l’obbligo di ottenere il parere preliminare dell’organo competente della comunità locale interessata, parere che deve essere presentato entro la seduta del consiglio comunale con, all’ordine del giorno, la trattazione dell’argomento in questione.
Nei casi in cui si tratti di un intervento nel territorio di più vasto interesse, e che non abbia ottenuto il parere favorevole della comunità locale, la sua approvazione richiede il voto favorevole della maggioranza assoluta del consiglio comunale.
Articolo 146°
Il consiglio della comunità locale è il massimo organo deliberativo per tutte le questioni che rientrino nell’ambito dei diritti e degli obblighi della comunità locale.
Articolo 147°
I membri del consiglio della comunità locale che devono risiedere nella comunità medesima, sono eletti dagli elettori che, a loro volta, risiedono nella comunità locale.
Il consiglio della comunità locale dura in carica quattro anni. L’inizio e la cessazione del loro mandato corrispondono a quelli del mandato dei consiglieri comunali.
Le elezioni al consiglio della comunità locale sono indette dal sindaco.
Le elezioni dei membri del consiglio della comunità locale si svolgono secondo le disposizioni di legge.
I mezzi necessari allo svolgimento delle elezioni sono garantiti dal comune.
Articolo 148°
Il numero di membri del consiglio della comunità locale è stabilito dal consiglio comunale, in base alla consistenza numerica dei residenti nella singola comunità locale. Il consiglio della comunità locale è composto dal seguente numero di membri:
Un minimo di 5 membri per la comunità locale che conta fino a 500 abitanti,
Un minimo di 7 membri per la comunità locale che conta fino a 1000 abitanti,
Un minimo di 9 membri per la comunità locale che conta fino a 3000 abitanti,
Un minimo di 11 membri per la comunità locale che conta oltre 3000 abitanti.
Nelle comunità locali nazionalmente miste, alla comunità nazionale italiana spetta nel consiglio della comunità locale un decimo del numero complessivo dei membri del rispettivo consiglio ovvero di almeno un membro.
I membri del consiglio della comunità locale sono eletti col sistema maggioritario.
Articolo 149°
Il consiglio della comunità locale elegge tra i suoi membri il proprio presidente ed il vice presidente.
Articolo 150°
Le disposizioni del presente statuto, che regolano il funzionamento del consiglio comunale, si applicano in senso conforme anche per il funzionamento del consiglio della comunità locale.
Articolo 151°
Il consiglio della comunità locale delibera in merito a tutte quelle questioni che rientrino tra i compiti della comunità locale, ritenuti tali in virtù del presente statuto, ed in particolare:
– Approva lo statuto della comunità locale ed altri atti generali;
– Approva i programmi di lavoro;
– Approva il piano finanziario ed il conto consuntivo della comunità;
– Elegge il presidente ed il vice presidente del consiglio;
– Nomina la commissione elettorale ed, all’occorrenza, gli organi interni, i comitati rurali e di quartiere, se lo preveda lo statuto della comunità locale;
– Esprime pareri ed avanza proposte al consiglio comunale, in materia delle questioni di competenza del comune relative al territorio della comunità locale;
– Convoca l’assemblea dei cittadini;
– Decide in merito alla spesa di fondi di cui dispone la comunità locale;
– Decide in merito ad altre questioni, in armonia con la legge, lo statuto ed altri atti generali del comune, come pure con lo statuto della comunità locale.
Articolo 152°
Il consiglio della comunità locale può costituire organi interni permanenti e provvisori, chiamati ad assumere prese di posizione in merito a singole questioni ed a formulare proposte di deliberazioni sottoposte all’approvazione del consiglio della comunità stessa.
Il consiglio della comunità locale ha la facoltà di costituire quali organi consultivi, anche comitati rurali e di quartiere. I membri di tali comitati sono nominati ed esonerati dal consiglio della comunità locale. Lo statuto della comunità locale può prevedere che essi siano nominati ed esonerati dagli abitanti di parte della comunità locale, in sede delle rispettive assemblee. Con lo statuto della comunità locale si stabiliscono i compiti, l’assetto organizzativo e le modalità operative del comitato rurale o di quartiere. Previa trattazione di qualsiasi questione, riguardante la singola parte della comunità locale, il consiglio della medesima ha l’obbligo di ottenere il parere del comitato rurale o di quartiere, se lo statuto lo preveda.
Articolo 153°
Il consiglio della comunità locale può nominare un comitato di controllo, incaricato di vegliare sulla correttezza della gestione della comunità locale, dell’amministrazione del suo patrimonio e della finalità come pure razionalità di spesa dei fondi spettanti alla medesima.
Articolo 154°
Negli organi delle comunità locali site nei territori nazionalmente misti, devono essere rappresentati gli appartenenti alla comunità nazionale italiana.
Articolo 155°
Le forme di democrazia diretta, esercitate in seno alle comunità locali, sono l’assemblea dei cittadini, il referendum e l’iniziativa popolare. Tramite statuto della comunità locale ed in armonia con la legge e lo statuto comunale, sono regolati il contenuto e le formalità d’attuazione.
Articolo 156°
Dietro proposta del sindaco, del comitato di controllo del comune, di un numero pari ad un quarto dei membri del consiglio della comunità locale o dell’assemblea dei cittadini, il consiglio comunale può sciogliere il consiglio della comunità locale:
– se rilevi casi inconfutabili d’illegalità nella spesa dei mezzi a sua disposizione,
– se ometta di esplicare le proprie mansioni ovvero agisca in difformità della legge, di altra normativa ed atti generali del comune, e nonostante le avvertenze degli organi competenti non provveda a porvi rimedio.
Previa discussione sulla proposta in sede del consiglio comunale, il sindaco ha l’obbligo di convocare l’assemblea dei cittadini residenti nella comunità locale interessata.
Articolo 157°
Nel caso in cui sussistano motivi di carattere territoriale, storico, economico amministrativo e culturale, in merito ai quali delibera il consiglio comunale e se esista l’interesse della popolazione residente nella comunità locale in questione:
– La comunità locale può aggregarsi con una o più comunità locali, formando un’unica comunità locale;
– La comunità locale può dividersi in due o più comunità locali;
– L’abitato o più abitati appartenenti ad una o più comunità locali possono distaccarsi dalle rispettive comunità locali e costituirsi in una nuova comunità locale;
– Una parte della comunità locale si distacca dalla medesima e si aggrega ad un’altra comunità locale.
Articolo 158°
La comunità locale può essere divisa in due o più comunità locali, qualora ogni nuova comunità locale proposta ottemperi a tutte le condizioni richieste per costituire tale comunità , in conformità delle disposizioni del primo comma del precedente articolo del presente statuto.
L’abitato o più abitati di una o più comunità locali, possono costituirsi in una nuova comunità locale qualora la rimanente parte o parti di una o più comunità locali ottemperino anch’esse, alle condizioni richieste per la costituzione di una o più nuove comunità locali.
Una parte della comunità locale può distaccarsi dalla comunità medesima ed aggregarsi ad un’altra comunità locale, se la rimanente parte della comunità locale ottemperi anch’essa alle condizioni richieste per la costituzione di una nuova comunità locale.
Articolo 159°
Le comunità locali sono costituite, soppresse od alterate in termini territoriali dal consiglio comunale tramite modificazione allo statuto, previo accertamento della volontà della popolazione riguardo al nome ed al territorio della predetta comunità. La modificazione allo statuto, con le quali si costituisce, sopprime o altera il territorio della singola comunità locale, entrano in vigore solamente all’estinzione del mandato del consiglio della comunità medesima.
Articolo 160°
L’iniziativa di costituire una comunità locale oppure di alterarne l’estensione territoriale, può essere avanzata dall’assemblea dei cittadini oppure da un numero pari ad almeno 10 per cento degli elettori, residenti nell’area interessata. L’iniziativa deve contenere la proposta esplicita in merito alla costituzione, la soppressione o la modifica al territorio della comunità locale, la debita motivazione e le firme di un numero di almeno 10 per cento degli elettori, residenti nell’area interessata. Le firme devono essere riportate in un elenco, recante anche le generalità dei firmatari: nome e cognome, data di nascita ed indirizzo di residenza.
L’iniziativa va sottoposta al sindaco.
Il consiglio comunale ha l’obbligo di prenderla in esame entro il termine massimo di 60 giorni dalla sua presentazione.
Articolo 161°
Previa costituzione della comunità locale oppure della modifica apportata alla sua estensione territoriale, il consiglio comunale ha l’obbligo di accertare, in sede di referendum, l’interesse della popolazione per la costituzione ovvero la trasformazione della comunità locale.
Se nel trattare l’iniziativa, il consiglio comunale accerti l’adempimento delle condizioni prestabilite per la costituzione della comunità locale oppure per l’alterazione del rispettivo territorio, esso definisce, dietro proposta del sindaco e previo parere dell’organo interno competente per l’autonomia locale, l’area sulla quale sarà indetto il referendum ai fini di assodare la volontà della popolazione e procede all’indizione del medesimo
Sono definite quali aree coinvolte nel referendum:
– Le aree della comunità locale che dovrebbero unirsi in una nuova comunità locale;
– Le parti delle comunità locali ove dovrebbero essere costituite nuove comunità locali;
– Le aree della parte della comunità o delle comunità locali che dovrebbero distaccarsi formando una nuova comunità locale;
– L’area di una parte della comunità locale che dovrebbe distaccarsi e congiungersi ad altra comunità locale, e l’area della comunità locale alla quale questi dovrebbe unirsi.
Nell’atto d’indizione del referendum sono definite le rispettive aree, il testo del quesito, la data dell’indizione del referendum e la data dello svolgimento del medesimo.
Possono partecipare al referendum, tutti i cittadini aventi diritto di voto con residenza stabile nell’area interessata dal referendum.
Articolo 162°
Per quanto attiene le eventuali questioni, inerenti alla costituzione ed alla trasformazione delle comunità locali, che non siano regolate dal presente statuto, si applicano, in senso conforme, le disposizioni della legge sulla costituzione di nuovi comuni ovvero sulla trasformazione dei medesimi.
Articolo 163°
L’esecuzione dei compiti, incombenti alla comunità locale, si finanzia:
– Attingendo ai fondi del bilancio comunale;
– Attraverso redditi da patrimonio della comunità locale;
– Con mezzi dei cittadini;
– con mezzi delle persone giuridiche e fisiche, devoluti alla comunità locale;
– Con autocontributi;
– Con pagamenti dei servizi resi;
– Ricorrendo ad altri fondi.
Articolo 164°
Attraverso i fondi del bilancio comunale sono garantiti i mezzi necessari:
– Al funzionamento dell’autonomia locale;
– Al cofinanziamento della costruzione e della manutenzione degli impianti comunali d’impiego generale, affidati in gestione alla comunità locale;
– All’esecuzione delle mansioni demandate dal comune alla comunità locale, con il consenso di quest’ultima.
I fondi del bilancio comunale sono distribuiti tra le comunità locali in base ai criteri approvati dal consiglio comunale, dietro proposta del comitato per l’autonomia locale.
Articolo 165°
La comunità locale dispone in maniera autonoma delle proprie risorse, in conformità dei rispettivi programmi.
I fondi raccolti dalla comunità locale per le singole finalità, possono essere usati esclusivamente per finanziare tali finalità.
La comunità locale non può contrarre prestiti.
Le entrate e le spese della comunità locale devono figurare nel rispettivo piano finanziario che e’ parte integrante del bilancio di previsione del comune.
La decisione del consiglio della comunità locale in materia di alienazione del patrimonio immobile assume efficacia successivamente all’approvazione da parte del consiglio comunale.
Sono nulli gli atti giuridici con terzi, compiuti dal consiglio della comunità locale senza previo consenso del sindaco. Con il decreto sul bilancio di previsione del comune è possibile definire quegli atti giuridici ed il rispettivo ammontare, compiuti dal consiglio della comunità locale, che assumono efficacia senza previo consenso del sindaco.
Articolo 166°
La comunità locale ha un proprio statuto, approvato dal consiglio della comunità medesima col voto favorevole della maggioranza di due terzi di tutti i suoi membri.
Nello statuto della comunità locale sono stabiliti i principi fondamentali relativamente all’assetto organizzativo ed il funzionamento della comunità medesima, la formazione e le competenze del consiglio e di altri organi, le modalità di partecipazione dei cittadini all’approvazione delle decisioni in seno alla comunità locale ed altre questioni d’interesse collettivo della comunità medesima.
IX. ATTI DISTINTI E ATTI GENERALI DEL COMUNE
1. ATTI DISTINTI ED ATTI GENERALI
Articolo 167°
Nell’ambito delle proprie competenze, il consiglio comunale e gli altri organi del comune possono approvare atti distinti e quelli di carattere generale.
Articolo 168°
Il consiglio comunale approva lo statuto, il proprio regolamento interno, i piani di assetto territoriale e di altro genere, inerenti allo sviluppo del comune, i decreti, le ordinanze, i regolamenti, le istruzioni, le raccomandazioni, le disposizioni, le deliberazioni e le interpretazioni autentiche dei decreti e degli altri atti approvati.
Articolo 169°
Il sindaco emette ordinanze, regolamenti, istruzioni, raccomandazioni, disposizioni, deliberazioni ed interpretazioni autentiche degli atti da lui emessi.
Articolo 170°
Gli organi dell’amministrazione comunale rilasciano istruzioni amministrative, disposizioni e deliberazioni.
Articolo 171°
Lo statuto comunale è l’atto fondamentale del comune nel quale sono stabiliti i principi essenziali che riguardano l’assetto organizzativo ed il funzionamento del comune, la costituzione e le competenze degli organi comunali fatti salvi gli organi dell’amministrazione comunale, le modalità di partecipazione dei cittadini al processo decisionale in seno al comune ed altre questioni d’interesse collettivo in ambito municipale, previste dalla legge.
Lo statuto è approvato dal consiglio comunale con il voto favorevole di due terzi di tutti i consiglieri comunali.
In caso di mancata approvazione dello statuto si procede entro il termine di 30 giorni alla deliberazione in merito con il termine ultimo di approvazione non superiore ai 60 giorni.
Articolo 172°
Il regolamento interno del consiglio comunale disciplina l’assetto organizzativo ed il funzionamento del medesimo, come pure l’attuazione dei diritti e degli obblighi dei consiglieri comunali.
Articolo 173°
Tramite appositi decreti il consiglio comunale approva il bilancio preventivo, gli atti esecutivi sull’assetto territoriale, costituisce gli organi dell’amministrazione comunale e ne determina le mansioni, fonda le aziende ed enti pubblici economici e di altro genere, approva atti di concessione, costituisce i propri organi interni e ne determina le attribuzioni, e regola in generale altre questioni di sua competenza.
Esso regola per decreto anche le questioni, demandategli dallo stato nei casi previsti dalla legge.
Articolo 174°
Il consiglio regola tramite ordinanze determinate questioni di carattere generale, oppure determina le modalità di condotta da seguire in tale circostanza.
Articolo 175°
Tramite regolamento, il consiglio approfondisce le singole disposizioni dello statuto o di un decreto nel processo della rispettiva attuazione.
Articolo 176°
Tramite istruzioni si possono determinare in maniera particolareggiata le modalità operative degli organi dell’amministrazione comunale nell’attuazione delle disposizioni dello statuto o del singolo decreto.
Articolo 177°
Tramite raccomandazioni si suggeriscono provvedimenti inerenti all’attività degli organi dell’amministrazione comunale, delle aziende e degli enti pubblici, come pure di altre organizzazioni e dei singoli che svolgono funzioni e prestano servizi pubblici.
Articolo 178°
Tramite disposizioni e deliberazioni, quali atti distinti del comune, si decide su questioni amministrative di competenza del comune, oltre che di quelle, demandate dallo stato al comune.
Il consiglio comunale decide, tramite deliberazioni, sulle elezioni, sulle nomine e sugli esoneri, esprime il proprio consenso agli atti delle aziende e degli enti pubblici, e regola altre questioni d’interesse generale di sua competenza, per le quali non è stato predisposto alcun altro atto deliberativo.
Articolo 179°
Nel corso del procedimento amministrativo, gli organi comunali e gli uffici ed i funzionari pubblici decidono riguardo alle questioni amministrative, come pure in merito ai diritti ed agli obblighi dei singoli e delle persone giuridiche e dei loro interessi legittimi relativamente alle questioni di carattere amministrativo.
Dei ricorsi contro atti distinti di competenza istituzionalmente propria del comune, rilasciati dagli organi dell’amministrazione comunale nell’ambito dei vari procedimenti amministrativi, decide in secondo grado il sindaco.
Dei ricorsi contro atti distinti, rilasciati riguardo alle questioni amministrative di competenza dello stato che quest’ultimo ha demandato al comune, a decidere è il competente organo dello stato, designato per legge.
Della legalità degli atti distinti definitivi degli organi comunale, decide, nell’ambito del contenzioso amministrativo, il tribunale competente.
Articolo 180°
Lo statuto, i decreti e gli atti generali del comune, devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, in lingua slovena ed in quella italiana, ed assumono efficacia il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo nei casi in cui non sia diversamente stabilito negli atti stessi.
Gli atti generali del consiglio comunale sono promulgati dal sindaco.
Articolo 181°
Gli atti materiali e gli atti, riguardanti l’attività amministrativa del comune, devono essere a norma di legge ed altra disposizione di legge.
2. PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEI DECRETI E DI ALTRI ATTI GENERALI
Articolo 182°
Il singolo decreto può essere proposto da ciascun consigliere comunale, dal sindaco, dagli organi interni del consiglio comunale o da almeno il cinque per cento degli elettori del comune, fatta eccezione del bilancio di previsione e del conto consuntivo oppure di altri atti, che per legge o per lo statuto comunale devono essere proposti al consiglio comunale dal sindaco.
Articolo 183°
La proposta di decreto deve contenere il titolo del medesimo, il contenuto degli articoli e la motivazione.
La motivazione contempla le ragioni a sostegno del decreto, una valutazione della situazione momentanea, i fini ed i principi del decreto, oltre ad una valutazione delle conseguenze finanziarie e di altro genere, scaturenti dall’approvazione del decreto.
Articolo 184°
Il proponente designa il proprio rappresentante, il quale prenderà parte alle discussioni sulla proposta di decreto nel corso delle sedute del consiglio comunale.
E’ facoltà del sindaco di partecipare a tutte le discussioni sulla proposta di decreto, che si svolgono nel corso delle sedute del consiglio comunale, anche nei casi in cui non ne sia il proponente.
Articolo 185°
Nei casi in cui non ne sia il proponente, il sindaco esprime il proprio parere in merito al decreto.
Articolo 186°
Il sindaco sottopone la proposta di decreto ai membri del consiglio comunale, assieme alla convocazione della seduta che abbia, all’ordine del giorno, la trattazione della proposta medesima.
La proposta di decreto è inoltrata pure alla commissione incaricata delle questioni giuridiche e statutarie ed ai competenti organi interni del consiglio comunale, al fine di ottenerne il parere.
Nei casi in cui la proposta di decreto regoli anche i diritti della comunità nazionale italiana, essa è inoltrata alla comunità medesima ed alla commissione per le questioni della nazionalità italiana, per ottenerne il parere.
Articolo 187°
Il consiglio comunale discute della proposta di decreto in due fasi di lettura.
La decisione di svolgere le due fasi di lettura in un’unica seduta consiliare, è adottata dal consiglio comunale.
Articolo 188°
Nella fase di prima lettura è presentata la proposta di decreto e sono discusse le ragioni a sostegno del medesimo, come pure i fini ed i principi della proposta. Sono inoltre esposte le posizioni, le osservazioni ed i suggerimenti che il proponente dovrà tenere in considerazione nella formulazione della proposta di decreto in seconda lettura.
Articolo 189°
In seconda lettura i consiglieri comunali, il proponente e gli organi interni eventualmente preposti a singoli settori di attività, possono presentare, attraverso emendamenti, modifiche ed integrazioni alla proposta di decreto.
Il sindaco ha la facoltà di presentare emendamenti anche quando non appaia in veste di proponente.
L’emendamento deve essere presentato per iscritto e deve essere motivato. Di regola, esso va inoltrato al sindaco due giorni precedenti la seduta del consiglio comunale, durante la quale è prevista la trattazione della proposta in oggetto.
In via straordinaria, l’emendamento può essere presentato da un gruppo di almeno tre consiglieri comunali anche nel corso della discussione sul decreto.
Il proponente del decreto deve esprimere il proprio parere in merito a ciascun emendamento.
Articolo 190°
Se lo richiedano necessità particolari del comune, in seguito a calamità naturali, oppure se si tratti di modifiche minori ai decreti, il consiglio comunale può approvare un determinato decreto con l’iter abbreviato.
In caso d’iter abbreviato, la prima e la seconda lettura della proposta di decreto si svolgono in un’unica seduta.
In caso d’iter abbreviato si possono proporre emendamenti nel corso della seduta stessa, fino alla conclusione del dibattito sulla proposta di decreto.
La decisione di ricorrere all’iter abbreviato è adottata dal consiglio comunale all’inizio della seduta, durante la definizione dell’ordine del giorno.
L’iter abbreviato può essere proposto da ciascun proponente del decreto.
Articolo 191°
Lo statuto, il regolamento interno del consiglio comunale, come pure i piani d’assetto territoriale e di altro genere del consiglio medesimo, sono discussi ed approvati secondo la procedura prevista per l’approvazione dei decreti.
Le modifiche ed integrazioni ai decreti e ad altri atti generali di cui al comma precedente, sono approvati secondo le formalità e le procedure stabilite per l’approvazione degli atti medesimi.
X. SALVAGUARDIA DELL’AUTONOMIA LOCALE E TUTELA DEI DIRITTI DEGLI INDIVIDUI E DELLE ORGANIZZAZIONI
Articolo 192°
Il sindaco od il consiglio comunale ha la facoltà di rivolgersi alla Corte costituzionale con richieste di verifica sulla costituzionalità e sulla legalità delle disposizioni dello stato, che ineriscano alla posizione costituzionale ed i diritti del comune.
Articolo 193°
Il consiglio comunale o il sindaco può avviare presso la Corte costituzionale un contenzioso in materia di competenza, qualora la Camera dello Stato o il Governo, attraverso le rispettive disposizioni, intervengano in situazioni che secondo la Costituzione e le Leggi spettano al comune. Lo stesso vale nei casi in cui la regione o un altro comune interferiscano nelle competenze dell’ente locale in questione.
Articolo 194°
Il sindaco, quale parte in causa in un contenzioso amministrativo, ha la facoltà di impugnare atti e provvedimenti amministrativi, emessi dagli organi dello stato nell’esercizio dell’azione di controllo di loro competenza. Egli può inoltre avviare il contenzioso amministrativo qualora persone di diritto pubblico e privato facciano valere, attraverso atti amministrativi definitivi, dei diritti che vanno a scapito dell’interesse pubblico del comune.
Articolo 195°
E’ facoltà del sindaco di intervenire quale parte in causa od in qualità di interveniente accessorio in un procedimento amministrativo o giudiziario, qualora tali procedimenti o atti già promulgati compromettano i diritti e gli interessi del comune, stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi.
Articolo 196°
Il sindaco ha l’obbligo di esprimere il proprio parere al consiglio comunale in merito alle prescrizioni di legge che ineriscono agli interessi del comune, in fase di preparazione della medesima. Su tale base, il consiglio comunale esprime il proprio parere, inviandolo quindi alla Camera dello Stato.
XI. ASSOCIAZIONE DI COMUNI IN UNA PIU’ VASTA COMUNITA’ DELL’AUTONOMIA LOCALE ED ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE
Articolo 197°
Allo scopo di definire e sbrigare questioni di carattere locale di più ampia importanza, il comune decide in maniera autonoma sull’associazione in una più vasta comunità dell’autonomia locale, anche in una regione.
Il comune può costituire, assieme ad altre entità municipali, delle unioni finalizzate al perseguimento di uno o più obiettivi, allo scopo di regolare ed attuare in comune i singoli compiti amministrativi, ma anche programmi di sviluppo e d’investimento.
Il comune può promuovere forme associative con uno o più comuni, al fine di raggiungere maggiore rappresentatività ed affermazione dell’autonomia locale, oltre all’armonizzazione ed attuazione congiunta dei propri interessi.
Articolo 198°
La decisione sull’aggregazione del comune in una regione è adottata seguendo la procedura stabilita dalla legge.
Articolo 199°
La decisione sull’aggregazione del comune in una comunità, unione od associazione dei comuni, è approvata col voto favorevole di due terzi di tutti i consiglieri comunali.
Il consiglio comunale ha la facoltà di deliberare, col voto favorevole della maggioranza dei membri presenti, che in merito all’aggregazione del comune in una comunità più ampia o in un’unione di due o più comuni, si convochi l’assemblea dei cittadini, al fine di assodarne la volontà.
Articolo 200°
Alla regione ed alla comunità, unione od associazione dei comuni, possono essere demandate in particolare le seguenti questioni di competenza del comune:
– Difesa delle fonti idriche e coordinamento della politica di sviluppo della rete di approvvigionamento idrico;
– Tutela dell’ambiente (discariche comuni dei rifiuti), in particolare del mare e della fascia costiera;
– Preparazione d’indagini conoscitive a sostegno dello sviluppo regionale con particolare attenzione rivolta allo sfruttamento del mare;
– Costruzione d’impianti ed attrezzature comuni, di carattere municipale;
– Creazione delle condizioni volte a favorire lo sviluppo economico dei comuni;
– Creazione delle condizioni per lo sviluppo culturale e del patrimonio culturale;
– Sviluppo dell’istruzione universitaria;
– Sviluppo delle attività di ricerca scientifica;
– Regolamentazione della posizione della comunità nazionale italiana;
– Protezione da calamità naturali e da altre emergenze, come pure la tutela antincendio;
– Altre questioni, definite di comune accordo dai comuni.
Articolo 201°
Con l’atto costitutivo della comunità, dell’unione o dell’associazione sono definite le rispettive mansioni, gli organi e le fonti di finanziamento.
Articolo 202°
Il comune può collaborare con altri enti locali, anche associando mezzi e creando organi, organizzazioni e servizi per l’assolvimento di compiti comuni.
Articolo 203°
Vista la sua ubicazione a ridosso del confine, il comune instaura contatti permanenti od occasionali con le comunità locali in cui vivono gli sloveni d’oltre confine, e con quelle in cui vivono gli appartenenti alla comunità nazionale italiana.
Il comune può collaborare pure con altre comunità locali all’estero, oltre che con organizzazioni internazionali con sede in tali comunità.
Il comune definisce un programma in merito a forme più intense di collaborazione, sancite con accordi di gemellaggio, amicizia e di collaborazione.
XII. MODIFICAZIONI ALLO STATUTO
Articolo 204°
Iniziative di modificazioni allo statuto possono essere avanzate dal consiglio comunale, dal sindaco, dal consiglio della comunità locale, dal consiglio della comunità autogestita della nazionalità italiana e dall’assemblea dei cittadini.
Articolo 205°
Nel caso in cui il consiglio comunale approvi l’iniziativa di modificazione allo statuto, esso conferisce l’incarico alla commissione per lo statuto ed il regolamento interno del consiglio comunale, di compilare la proposta di modificazione allo statuto.
Articolo 206°
La modificazione allo statuto s’intende approvata, se la maggioranza di due terzi di tutti i consiglieri, si esprima a suo favore.
XIII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 207°
I decreti e gli altri atti generali del precedente Comune di Capodistria e della Comunità dei comuni costieri, inerenti al Comune città di Capodistria, rimangono in vigore se non siano in difformità dalla legge sull’autonomia locale, da altre leggi e disposizioni e dal presente statuto.
Articolo 208°
Con l’entrata in vigore del presente statuto, cessa di avere valore lo statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 9/95, 21/95 – interpretazione autentica e 37/97).
Articolo 209°
Il presente statuto assume efficacia il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.
N.: K0152-1/00 SINDACO
Capodistria, 13 luglio 2000 DEL COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA
28 settembre 2000
19 luglio 2001
10 luglio 2003
22 settembre 2005
15 giugno 2006
LE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLO STATUTO DEL COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA (Gazzetta ufficiale della RS, n. 67/06) contengono le seguenti disposizioni transitorie e finali:
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 13
La disposizione dell’articolo 4 che modifica la disposizione di cui all’articolo 28 dello statuto si applica a partire dalle prossime elezioni ordinarie.
La disposizione dell’articolo 6 che modifica la disposizione di cui all’articolo 45, secondo e quinto comma, dello statuto, si applica in seguito alla cessazione dalla carica del vicesindaco, nominato dal consiglio comunale ovvero in seguito alle prime elezioni ordinarie successive all’entrata in vigore delle presenti modifiche ed integrazioni allo statuto.
Articolo 17
Le presenti modifiche ed integrazioni allo statuto hanno efficacia il giorno successivo a quello della rispettiva pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.