(“Gazzetta ufficiale” no. 155 del 23.12.2002)
PARLAMENTO CROATO
In base all’articolo 88 della Costituzione della Repubblica di Croazia, viene emanato il
DECRETO DI PROMULGAZIONE DELLA LEGGE COSTITUZIONALE
SUI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI
Viene promulgata la Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali, emanata dal Parlamento croato alla seduta del 13 dicembre 2002.
No.: 01-081-02-3955/2
Zagabria, 19 dicembre 2002
Il Presidente della Repubblica di Croazia
Stjepan Mesi?, m. p.
LEGGE COSTITUZIONALE SUI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI
I. DISPOSIZIONI FONDAMENTALI
Articolo 1
La Repubblica di Croazia in conformità:
– alla Costituzione della Repubblica di Croazia,
– ai principi della Carta delle Nazioni Unite,
– alla Dichiarazione universale sui diritti dell’uomo, al Patto internazionale sui diritti civili e politici, al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali,
– all’Atto conclusivo dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, alla Carta di Parigi per una Nuova Europa e ad altri documenti dell’OSCE che si riferiscono ai diritti dell’uomo, in particolare al Documento della riunione OSCE tenutasi a Copenhagen in merito alla dimensione umana e al Documento di Mosca della riunione dell’OSCE inerente la dimensione umana,
– alla Convenzione del Consiglio d’Europa per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché ai protocolli legati a tale Convenzione,
– alla Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, alla Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, alla Convenzione sui diritti del bambino,
– alla Dichiarazione sull’abolizione di tutte le forme di intolleranza e discriminazione in base alla religione,
– alla Convenzione concernente la lotta contro la discriminazione nel campo dell’insegnamento,
– alla Dichiarazione dell’ONU sui diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche,
– alla Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali del Consiglio d’Europa,
– alla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie,
– alla Carta europea dell’autonomia locale,
– agli strumenti In.C.E per la tutela dei diritti minoritari,
– alla Raccomandazione di Lund sulla partecipazione attiva delle minoranze nazionali alla vita pubblica,
s’impegna a rispettare e a tutelare i diritti delle minoranze nazionali e altri diritti e libertà fondamentali dell’uomo e del cittadino, lo stato di diritto e tutti gli altri valori più alti del proprio ordinamento giuridico costituzionale ed internazionale, a tutti i suoi cittadini.
Articolo 2
Oltre alle libertà e ai diritti umani che sono riconosciuti dalle disposizioni costituzionali, la Repubblica di Croazia riconosce e tutela tutti gli altri diritti previsti nei documenti internazionali di cui all’articolo 1 della presente Legge costituzionale, dipendentemente dalle eccezioni e dalle limitazioni previste da questi documenti, senza discriminazioni per quanto riguarda il sesso, la razza, il colore della pelle, la lingua, la religione, le convinzioni politiche e di altro tipo, l’origine nazionale e sociale, il legame con la minoranza nazionale, la proprietà, lo status ereditato alla nascita oppure su altra base, conformemente agli articoli 14 e 17 comma 3 della Costituzione della Repubblica di Croazia.
Articolo 3
(1) I diritti e le libertà delle persone che appartengono alle minoranze nazionali (di seguito nel testo: appartenenti alle minoranze nazionali), quali libertà e diritti umani fondamentali, sono parte indivisibile del sistema democratico della Repubblica di Croazia e godono del sostegno e della tutela necessari, incluse le misure positive a favore delle minoranze nazionali.
(2) La diversità etnica e multiculturale e lo spirito di comprensione, di rispetto e di tolleranza contribuiscono a promuovere lo sviluppo della Repubblica di Croazia.
Articolo 4
(1) Ogni cittadino della Repubblica di Croazia: ha diritto di dichiarare liberamente l’appartenenza a qualche minoranza nazionale nella Repubblica di Croazia; ha diritto di realizzare da solo oppure assieme agli altri appartenenti di tale minoranza nazionale oppure insieme agli appartenenti ad altre minoranze nazionali i diritti e le libertà prescritte dalla presente Legge costituzionale e altre libertà e diritti minoritari prescritti da leggi speciali.
(2) Gli appartenenti alle minoranze nazionali realizzano, alla stessa stregua degli altri cittadini della Repubblica di Croazia, i diritti e le libertà definite dalla Costituzione della Repubblica di Croazia, nonché i diritti e le libertà prescritte dalla presente Legge costituzionale e da leggi speciali.
(3) I diritti e le libertà prescritte dalla presente Legge costituzionale e i diritti e le libertà degli appartenenti alle minoranze nazionali prescritti da leggi speciali, vengono realizzati dalle minoranze nazionali e dai loro appartenenti alle modalità e alle condizioni prescritte dalla presente Legge costituzionale e da leggi speciali.
(4) E’ proibita qualsiasi discriminazione basata sull’appartenenza alla minoranza nazionale. Agli appartenenti alle minoranze nazionali si garantisce l’uguaglianza dinanzi alla legge e un’uguale tutela giuridica.
(5) E’ vietato intraprendere delle misure con le quali cambierebbe la proporzione tra la popolazione nelle zone dove vivono le persone che appartengono alle minoranze nazionali, e che tendano a rendere difficile la realizzazione oppure a limitare i diritti e le libertà prescritte dalla presente Legge costituzionale e da leggi speciali.
(6) Con la presente Legge costituzionale oppure con la legge speciale è possibile stabilire la realizzazione di determinati diritti e libertà dipendentemente dalla rappresentanza numerica degli appartenenti alle minoranze nazionali nella Repubblica di Croazia oppure in qualche altro suo territorio, con i diritti acquisiti e gli accordi internazionali che, conformemente alla Costituzione della Repubblica di Croazia, fanno parte dell’ordinamento giuridico interno della Repubblica di Croazia.
Articolo 5
La minoranza nazionale, ai sensi della presente Legge costituzionale, è un gruppo di cittadini croati i cui appartenenti vivono tradizionalmente nel territorio della Repubblica di Croazia, e i loro membri hanno le caratteristiche etniche, linguistiche, culturali e/o religiose diverse dagli altri cittadini e desiderano salvaguardare tutte queste peculiarità.
Articolo 6
(1) La Repubblica di Croazia può stipulare con altre nazioni degli accordi internazionali con i quali regolerà le questioni inerenti i diritti e le libertà degli appartenenti alle minoranze nazionali nella Repubblica di Croazia.
(2) Al momento della stipulazione dei contratti internazionali di cui al comma 1 del presente articolo, la Repubblica di Croazia s’impegnerà a creare e promuovere le condizioni necessarie per la salvaguardia e lo sviluppo della cultura degli appartenenti alle minoranze nazionali, nonché la salvaguardia delle componenti fondamentali della loro identità, ossia della loro religione, lingua, tradizione e patrimonio culturale.
Articolo 7
La Repubblica di Croazia assicura la realizzazione di diritti e libertà particolari agli appartenenti alle minoranze nazionali di cui loro godono singolarmente oppure assieme ad altre persone che appartengono alla stessa minoranza nazionale, e quando ciò è definito dalla presente Legge costituzionale oppure da una legge speciale, unitamente agli appartenenti ad altre minoranze nazionali, specialmente:
1. a servirsi della propria lingua e scrittura, nell’uso pubblico, privato e ufficiale;
2. all’educazione e istruzione nella lingua e nella scrittura di cui fanno uso;
3. all’utilizzo dei propri simboli;
4. all’autonomia culturale con la salvaguardia, lo sviluppo e l’espressione della propria cultura, nonché la salvaguardia e la tutela dei propri beni culturali e delle proprie tradizioni;
5. al diritto alla salvaguardia della propria religione e ad istituire delle comunità religiose assieme ad altri appartenenti alla stessa religione;
6. ad accedere ai mezzi d’informazione pubblica e a svolgere l’attività di informazione pubblica (ricevere e divulgare le informazioni) nella lingua e nella scrittura di cui fanno uso;
7. all’autoorganizzazione e associazione onde realizzare gli interessi comuni;
8. alla rappresentanza negli organismi rappresentativi a livello statale e locale, nonché negli organismi amministrativi e giudiziari;
9. alla partecipazione degli appartenenti alle minoranze nazionali alla vita pubblica e alla gestione degli affari locali tramite i consigli e i rappresentanti delle minoranze nazionali;
10. alla tutela da qualsiasi attività che minacci oppure potrebbe minacciare la loro esistenza, la realizzazione dei diritti e delle libertà.
Articolo 8
Le disposizioni della presente Legge costituzionale e le disposizioni delle leggi speciali con le quali si regolano i diritti e le libertà degli appartenenti alle minoranze nazionali vanno interpretate e applicate con l’obiettivo di rispettare gli appartenenti alle minoranze nazionali e il popolo croato, sviluppare la comprensione, la solidarietà, la tolleranza e il dialogo tra loro.
II. DIRITTI E LIBERTA’
Articolo 9
(1) Gli appartenenti alle minoranze nazionali hanno diritto di utilizzare il proprio nome e cognome nella lingua di cui fanno uso, e che esso venga riconosciuto ufficialmente sia a loro che ai loro figli con l’iscrizione nei registri di stato civile e in altri documenti ufficiali, in conformità alle prescrizioni della Repubblica di Croazia.
(2) Gli appartenenti alle minoranze nazionali hanno diritto alla carta d’identità stampata e compilata anche nella lingua e nella scrittura di cui si servono.
Articolo 10
Gli appartenenti alle minoranze nazionali hanno diritto di servirsi liberamente della propria lingua e scrittura, pubblicamente e privatamente, incluso anche il diritto di mettere in evidenza le insegne, le scritte e altre informazioni nella lingua e nella scrittura delle quali si servono, in conformità alla legge.
Articolo 11
(1) Gli appartenenti alle minoranze nazionali hanno diritto all’educazione e istruzione nella propria lingua e nella scrittura di cui fanno uso.
(2) L’educazione e l’istruzione degli appartenenti alle minoranze nazionali vengono svolte nelle istituzioni prescolari, nelle scuole elementari e medie superiori nonché in altre istituzioni scolastiche (di seguito nel testo: istituzione scolastica) con l’insegnamento nella lingua e nella scrittura di cui fanno uso, alle condizioni e alle modalità prescritte da una legge speciale sull’educazione e istruzione nella lingua e nella scrittura delle minoranze nazionali.
(3) Le istituzioni scolastiche con l’insegnamento nella lingua e scrittura della minoranza nazionale si possono fondare, e l’educazione e l’istruzione si possono attuare per un numero minore di alunni di quello prescritto per le istituzioni scolastiche con l’insegnamento nella lingua e nella scrittura croata.
(4) Il piano e programma d’insegnamento nella lingua e nella scrittura della minoranza nazionale, accanto alla parte generale, contiene obbligatoriamente la parte il cui contenuto è legato alla particolarità della minoranza nazionale (lingua materna, letteratura, storia, geografia e creatività culturale della minoranza nazionale).
(5) E’ un diritto e un obbligo degli alunni che vengono educati e istruiti nella lingua e nella scrittura delle minoranze nazionali a studiare accanto alla propria lingua e scrittura anche la lingua croata e la scrittura in caratteri latini in base al piano e programma d’insegnamento stabilito.
(6) L’attività educativo-istruttiva nell’istituzione scolastica con l’insegnamento nella lingua e nella scrittura della minoranza nazionale viene svolta dagli insegnanti provenienti dalle file della minoranza nazionale che hanno completa padronanza della lingua e della scrittura della minoranza nazionale, ossia dagli insegnanti che non provengono dalle file della minoranza nazionale, ma che hanno completa padronanza della lingua e della scrittura della minoranza nazionale.
(7) Gli istituti scolastici superiori organizzano l’attuazione del programma di studio per gli educatori e gli insegnanti per l’espletamento dell’attività di educazione e istruzione nella lingua e nella scrittura di cui fanno uso le minoranze nazionali nella parte che contiene le particolarità della minoranza nazionale (lingua materna, letteratura, storia, geografia e creatività culturale della minoranza nazionale).
(8) Onde mettere in atto l’educazione e l’istruzione degli appartenenti alle minoranze nazionali, gli appartenenti alle minoranze nazionali possono fondare istituzioni prescolastiche, scuole elementari e medie superiori e istituti scolastici superiori, alle modalità e alle condizioni prescritte dalle leggi.
(9) Agli alunni delle istituzioni scolastiche nella lingua e scrittura croata si renderà possibile lo studio della lingua e della scrittura della minoranza nazionale alle modalità prescritte da una legge speciale, in base al programma d’insegnamento stabilito dal competente organismo centrale dell’amministrazione statale, assicurando i mezzi finanziari nel bilancio statale e nei bilanci delle unità dell’autogoverno locale.
Articolo 12
(1) L’uso paritetico ufficiale della lingua e della scrittura di cui si servono gli appartenenti alla comunità nazionale viene realizzato nel territorio dell’unità dell’autogoverno locale quando gli appartenenti ad una singola minoranza nazionale costituiscono almeno un terzo degli abitanti di tale unità.
(2) L’uso paritetico ufficiale della lingua e della scrittura di cui si servono gli appartenenti alla minoranza nazionale viene realizzato anche quando ciò è previsto dagli accordi internazionali che, conformemente alla Costituzione della Repubblica di Croazia, fanno parte dell’ordinamento giuridico interno della Repubblica di Croazia, e quando ciò viene prescritto dallo statuto dell’unità dell’autogoverno locale oppure dallo statuto dell’unità dell’autogoverno territoriale (regionale) in conformità alle disposizioni di una legge speciale sull’uso della lingua e della scrittura delle minoranze nazionale nella Repubblica di Croazia.
(3) Le altre condizioni e modalità riguardanti l’uso ufficiale della lingua e della scrittura di cui si servono gli appartenenti alla minoranza nazionale negli organismi rappresentativi ed esecutivi e nel procedimento dinanzi agli organismi amministrativi delle unità dell’autogoverno locale e delle unità dell’autogoverno territoriale (regionale); nel procedimento dinanzi agli organismi dell’amministrazione statale di primo grado, nel procedimento dinanzi agli organismi giudiziari di primo grado; nei procedimenti che vengono condotti dalla Procura della Repubblica e dai notai pubblici, nonché alle persone giuridiche che hanno autorizzazioni pubbliche, vengono regolati con una legge speciale sull’uso della lingua e della scrittura delle minoranze nazionali.
Articolo 13
Con la legge con la quale si regola l’uso della lingua e della scrittura delle minoranze nazionali e/o con gli statuti delle unità dell’autogoverno locale nei territori dove vive tradizionalmente oppure abita un rilevante numero di appartenenti alle minoranze nazionali, si prescrivono le misure che rendono possibile la salvaguardia delle denominazioni e dei simboli tradizionali nonché la determinazione dei nomi degli abitati, delle vie e delle piazze con nomi di persone e avvenimenti importanti per la storia e la cultura della minoranza nazionale nella Repubblica di Croazia.
Articolo 14
(1) E’ libero l’utilizzo di simboli ed emblemi delle minoranze nazionali e la celebrazione delle festività delle minoranze nazionali.
(2) Accanto all’utilizzo ufficiale degli emblemi e dei simboli della Repubblica di Croazia si possono mettere in rilievo adeguati emblemi e simboli delle minoranze nazionali. Quando si esegue l’inno e/o la canzone solenne della minoranza nazionale, è d’obbligo eseguire prima l’inno della Repubblica di Croazia.
(3) Le unità dell’autogoverno locale e dell’autogoverno territoriale (regionale) hanno il dovere di prescrivere con lo statuto l’uso ufficiale e le modalità d’utilizzo della bandiera e dei simboli delle minoranze nazionali.
Articolo 15
(1) Al fine di salvaguardare, sviluppare, promuovere ed esprimere la propria identità nazionale e culturale, gli appartenenti alle minoranze nazionali possono istituire associazioni e fondazioni nonché istituzioni per l’espletamento dell’attività d’informazione pubblica, culturale, editoriale, museale, archivistica, scientifica e bibliotecaria.
(2) La Repubblica di Croazia, le unità dell’autogoverno locale e dell’autogoverno territoriale (regionale) conformemente alle proprie possibilità, finanziano l’attività delle istituzioni di cui al comma 1 del presente articolo.
(3) Le associazioni, le fondazioni e le istituzioni di cui al comma 1 del presente articolo possono segnalare nella denominazione che le minoranze nazionali sono i loro fondatori.
Articolo 16
(1) Gli appartenenti alle minoranze nazionali, le loro associazioni e i consigli delle minoranze nazionali ossia i rappresentanti delle minoranze nazionali mantengono liberamente i rapporti con il popolo con il quale condividono le stesse caratteristiche etniche, linguistiche, culturali e/o religiose, nonché con le persone giuridiche con sede nel territorio dello stato di tale popolo che svolgono l’attività di educazione e istruzione, scientifica, culturale, editoriale e umanitaria.
(2) Le associazioni degli appartenenti alle minoranze nazionali e i consigli delle minoranze nazionali ossia i rappresentanti delle minoranze nazionali, senza pagare il dazio doganale, possono ricevere dagli organismi dello stato del popolo con il quale condividono le caratteristiche di cui al comma 1 del presente articolo e dalle persone giuridiche di tale stato, giornali, riviste, libri, film, videocassette, CD, in un numero di copie limitato, che utilizzano per le proprie necessità e possono, senza pagare alcuna quota, distribuirli agli appartenenti alla minoranza nazionale.
(3) Le associazioni degli appartenenti alle minoranze nazionali possono organizzare per gli appartenenti alle minoranze nazionali delle esibizioni di gruppi artistico-culturali professionali e amatoriali, nonché organizzare altre rappresentazioni culturali e artistiche e mostre che contribuiscono all’arricchimento della cultura e dell’identità della minoranza nazionale. In questi casi non è necessario che le persone straniere che partecipano alle rappresentazioni e alle mostre abbiano il permesso di lavoro.
(4) Gli appartenenti alle minoranze nazionali possono esprimere liberamente la propria appartenenza religiosa e dichiarare la propria religione, conformemente a ciò appartenere alla comunità religiosa.
Articolo 17
(1) In base alle prescrizioni di legge ed esecutive con le quali si regolano le attività d’informazione pubblica, di produzione e trasmissione dei programmi radiotelevisivi, l’educazione e istruzione, le attività museali, archivistiche e bibliotecarie, nonché la tutela e la salvaguardia dei beni culturali vengono create le condizioni per far conoscere a tutti i cittadini della Repubblica di Croazia, in particolare ai bambini e ai giovani (attraverso il contenuto dell’attività educativo-istruttiva e le materie obbligatorie e facoltative), la storia, la cultura e la religione delle minoranze nazionali.
(2) Onde realizzare le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo verranno intraprese le misure che faciliteranno agli appartenenti alle minoranze nazionali l’accesso ai mass media.
Articolo 18
(1) Le stazioni radio e televisive a livello statale, regionale e locale hanno il compito di divulgare la comprensione per gli appartenenti alle minoranze nazionali, produrre e/o trasmettere programmi per informare gli appartenenti alle minoranze nazionali nelle lingue delle minoranze nazionali, creare e trasmettere programmi con i quali si stimolano e sviluppano la salvaguardia, lo sviluppo e l’espressione dell’identità culturale, religiosa e di altro tipo delle minoranze nazionali, la salvaguardia e la tutela dei loro beni culturali e delle tradizioni, nonché creare e trasmettere programmi con i quali gli appartenenti alle minoranze nazionali in questi territori vengano messi a conoscenza dell’attività e dei compiti dei loro consigli delle minoranze nazionali e dei rappresentanti delle minoranze nazionali. Le persone giuridiche che svolgono l’attività d’informazione pubblica (stampa, radio e televisione) renderanno possibile alle associazioni degli appartenenti alle minoranze nazionali e alle istituzioni delle minoranze nazionali la partecipazione alla creazione dei programmi destinati alle minoranze nazionali.
(2) Nel bilancio statale e nei bilanci delle unità dell’autogoverno locale e territoriale (regionale) si assicurano i mezzi per il cofinanziamento dei programmi delle stazioni radio e televisive di loro proprietà destinate alle minoranze nazionali, conformemente alle possibilità e ai criteri che stabilirà il Governo della Repubblica di Croazia su proposta del Consiglio per le minoranze nazionali, ossia degli organismi competenti delle unità dell’autogoverno locale e territoriale (regionale) su proposta dei consigli delle minoranze nazionali.
(3) Allo scopo di realizzare il diritto degli appartenenti alle minoranze nazionali all’informazione tramite la stampa, la radio e la televisione nella lingua e scrittura della minoranza nazionale, gli appartenenti alle minoranze nazionali, i loro consigli, rappresentanti ed associazioni possono svolgere l’attività d’informazione pubblica (stampare giornali, produrre e trasmettere programmi radio e televisivi e svolgere l’attività di agenzia giornalistica) in conformità alla legge.
Articolo 19
(1) La Repubblica di Croazia garantisce agli appartenenti alle minoranze nazionali il diritto alla rappresentanza nel Parlamento croato.
(2) Gli appartenenti alle minoranze nazionali, scelgono almeno cinque e al massimo otto propri rappresentanti nelle unità elettorali speciali, in conformità alla legge con la quale si regola l’elezione dei rappresentanti nel Parlamento croato, e con essa non si possono ridurre i diritti acquisiti dalle minoranze nazionali.
(3) Agli appartenenti alle minoranze nazionali che nella popolazione complessiva della Repubblica di Croazia partecipano con più dell’1,5% degli abitanti, si garantisce almeno uno, e al massimo tre rappresentanti degli appartenenti a tale minoranza nazionale, in conformità alla legge con la quale si regola l’elezione dei rappresentanti nel Parlamento croato.
(4) Gli appartenenti alle minoranze nazionali, che nella popolazione complessiva della Repubblica di Croazia partecipano con meno dell’1,5% degli abitanti hanno diritto di scegliere almeno quattro rappresentanti appartenenti alle minoranze nazionali, in conformità alla legge con la quale si regola l’elezione dei rappresentanti nel Parlamento croato.
Articolo 20
(1) La Repubblica di Croazia garantisce agli appartenenti alle minoranze nazionali il diritto alla rappresentanza negli organismi rappresentativi delle unità dell’autogoverno locale e negli organismi rappresentativi delle unità dell’autogoverno territoriale (regionale).
(2) Qualora nell’organismo rappresentativo dell’unità dell’autogoverno locale in base al diritto elettorale generale non venisse scelto almeno un membro appartenente a qualche minoranza nazionale che nella popolazione dell’unità dell’autogoverno locale partecipa con più dell’1,5%, e con meno del 15%, il numero dei membri dell’organismo rappresentativo dell’unità dell’autogoverno locale aumenterà di un membro, e si riterrà eletto quell’appartenente alla minoranza nazionale che non è stato scelto per primo nell’ordine in base al successo proporzionale di ogni lista alle elezioni qualora con la legge che regola l’elezione dei membri dell’organismo rappresentativo dell’unità dell’autogoverno locale non venisse stabilito diversamente.
(3) Qualora nell’organismo rappresentativo dell’unità dell’autogoverno locale in base al diritto elettorale generale non venisse assicurata la rappresentanza del numero di membri appartenenti alla minoranza nazionale, che nella popolazione dell’unità dell’autogoverno locale partecipa con almeno il 15%, quanto assicura la rappresentanza degli appartenenti di tale minoranza nazionale proporzionalmente alla sua parte nella popolazione dell’unità dell’autogoverno locale, il numero dei membri dell’organismo rappresentativo dell’unità aumenterà fino al numero che è necessario affinché la rappresentanza venga realizzata, e si riterranno eletti quegli appartenenti ad una determinata minoranza che non sono stati eletti, nell’ordine in base al successo proporzionale di ogni lista alle elezioni qualora con la legge che regola l’elezione dei membri degli organismi rappresentativi dell’unità dell’autogoverno locale non venisse stabilito diversamente.
(4) Qualora nell’organismo rappresentativo dell’unità territoriale (regionale) in base al diritto elettorale generale non venisse assicurata la rappresentanza del numero di membri appartenenti alla minoranza nazionale che nella popolazione di tale unità partecipano con più del 5%, quanto assicura loro la rappresentanza proporzionalmente alla loro parte nella popolazione dell’unità dell’autogoverno territoriale (regionale), il numero dei membri dell’organismo rappresentativo dell’unità aumenterà fino al numero che è necessario affinché la rappresentanza venga realizzata, e si riterranno eletti quegli appartenenti ad una determinata minoranza nazionale che non sono stati scelti nell’ordine in base al successo proporzionale di ogni lista alle elezioni qualora con la legge che regola l’elezione dei membri dell’organismo rappresentativo dell’unità dell’autogoverno territoriale (regionale) non venisse stabilito diversamente.
(5) Qualora con l’applicazione delle disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo non si raggiungesse la rappresentanza dei rappresentanti delle minoranze nazionali nell’organismo rappresentativo dell’autogoverno locale, ossia qualora nemmeno con l’applicazione delle disposizioni del comma 4 del presente articolo non si raggiungesse la rappresentanza dei rappresentanti delle minoranze nazionali nell’organismo rappresentativo dell’unità dell’autogoverno territoriale (regionale), in conformità alle presenti disposizioni, nell’unità dell’autogoverno verranno indette elezioni suppletive.
(6) La candidatura e l’elezione dei membri dell’organismo rappresentativo dell’unità dell’autogoverno locale ossia dell’unità dell’autogoverno territoriale (regionale) in base alle disposizioni dei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo vengono regolati con la legge che regola l’elezione dei membri degli organismi rappresentativi delle unità dell’autogoverno locale e territoriale (regionale).
(7) Per determinare il numero degli appartenenti alla minoranza nazionale onde attuare le disposizioni del presente articolo sono valevoli i risultati ufficiali del censimento della popolazione. Prima di ogni elezione i risultati ufficiali del censimento della popolazione sul numero degli appartenenti alle minoranze nazionali nell’unità dell’autogoverno locale ossia nell’unità dell’autogoverno territoriale (regionale) vengono conformati agli eventuali cambiamenti registrati nell’ultimo elenco elettorale confermato di tale unità.
Articolo 21
Le unità dell’autogoverno locale e le unità dell’autogoverno territoriale (regionale) nelle quali gli appartenenti alle minoranze nazionali non costituiscono la maggioranza della popolazione, possono stabilire con i propri statuti che nell’organismo rappresentativo dell’unità dell’autogoverno locale ossia dell’unità dell’autogoverno territoriale (regionale) si scelgano gli appartenenti alle minoranze nazionali oppure un maggior numero di appartenenti alle minoranze nazionali di quanto scaturisca dalla loro quota di presenza nella popolazione complessiva dell’unità.
Articolo 22
(1) Nell’unità dell’autogoverno locale e nell’unità dell’autogoverno territoriale (regionale) (di seguito nel testo: unità dell’autogoverno) nella quale in base alle disposizioni della presente Legge costituzionale bisogna assicurare la rappresentanza proporzionale dei membri del suo organismo rappresentativo dalle file degli appartenenti alle minoranze nazionali si assicura la rappresentanza dei rappresentanti delle minoranze nazionali nel suo organismo esecutivo.
(2) Agli appartenenti alle minoranze nazionali si assicura la rappresentanza negli organismi dell’amministrazione statale e negli organismi giudiziari conformemente alle disposizioni della legge speciale, tenendo conto della partecipazione degli appartenenti alle minoranze nazionali nella popolazione complessiva a livello della quale è organizzato l’organismo dell’amministrazione statale oppure l’organismo giudiziario e dei diritti acquisiti.
(3) Agli appartenenti alle minoranze nazionali si assicura la rappresentanza negli organismi dell’amministrazione delle unità dell’autogoverno conformemente alle disposizioni della legge speciale con la quale si regola l’autogoverno locale e territoriale (regionale) e conformemente ai diritti acquisiti.
(4) Nel completare i posti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, hanno la precedenza, alle stesse condizioni, i rappresentanti delle minoranze nazionali.
III. CONSIGLI E RAPPRESENTANTI DELLE MINORANZE NAZIONALI NELLE UNITA’ DELL’AUTOGOVERNO
Articolo 23
Onde sviluppare, salvaguardare e tutelare la posizione delle minoranze nazionali nella società, gli appartenenti alle minoranze nazionali eleggono, alle modalità e alle condizioni prescritte dalla presente Legge costituzionale, i propri rappresentanti per partecipare alla vita pubblica e alla gestione degli affari locali tramite i consigli e i rappresentanti delle minoranze nazionali nelle unità dell’autogoverno.
Articolo 24
(1) Nelle unità dell’autogoverno sul territorio delle quali gli appartenenti alle singole minoranze nazionali partecipano con almeno l’1,5% nell’intera popolazione dell’unità dell’autogoverno, nelle unità dell’autogoverno locale sul territorio delle quali vivono più di 200 appartenenti alla singola minoranza nazionale, nonché nelle unità dell’autogoverno territoriale (regionale) sul territorio delle quali vivono più di 500 appartenenti alla minoranza nazionale, gli appartenenti di ognuna di queste minoranze nazionali possono eleggere il consiglio delle minoranze nazionali.
(2) Nei consigli delle minoranze nazionali del comune si scelgono 10 membri, nei consigli delle minoranze nazionali della città si scelgono 15 membri, mentre nei consigli delle minoranze nazionali della regione si scelgono 25 membri appartenenti alla minoranza nazionale.
(3) Nei casi in cui non si adempisse ad almeno una delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo per l’elezione dei consigli delle minoranze nazionali, e sul territorio dell’unità dell’autogoverno vivono almeno 100 appartenenti alla minoranza nazionale, per il territorio di una tale unità dell’autogoverno si sceglierà il rappresentante delle minoranze nazionali.
(4) I candidati a membri dei consigli delle minoranze nazionali ossia i candidati a rappresentanti delle minoranze nazionali possono essere proposti dalle associazioni delle minoranze nazionali oppure da almeno 20 appartenenti alla minoranza nazionale del territorio del comune, ossia 30 del territorio della città e 50 del territorio della regione.
(5) I membri dei consigli delle minoranze nazionali e i rappresentanti delle minoranze nazionali vengono eletti direttamente con voto segreto per il periodo di quattro anni, e al procedimento di elezione e alle altre questioni legate alla loro elezione si applicano le adeguate disposizioni di legge con le quali si regola l’elezione dei membri degli organismi rappresentativi delle unità dell’autogoverno locale.
(6) Per stabilire il numero degli appartenenti alla minoranza nazionale onde attuare le disposizioni del presente articolo è valevole il censimento della popolazione corretto (aumentato o ridotto) di quel numero di elettori che sono iscritti oppure cancellati dall’elenco elettorale che viene redatto per le elezioni dei membri degli organismi rappresentativi delle unità dell’autogoverno locale.
Articolo 25
(1) Il consiglio della minoranza nazionale è persona giuridica non profit. Acquisisce la caratteristica di persona giuridica con l’iscrizione nel registro dei consigli delle minoranze nazionali che è tenuto dal ministero competente per gli affari dell’amministrazione generale.
(2) Per i propri obblighi il consiglio della minoranza nazionale risponde con tutta la sua proprietà.
(3) La denominazione del consiglio della minoranza nazionale dev’essere in lingua croata e nella scrittura in caratteri latini, nonché nella lingua e scrittura della quale fa uso la minoranza nazionale che ha istituito il consiglio.
(4) La denominazione del consiglio della minoranza nazionale deve contenere l’indicazione della minoranza nazionale e l’indicazione del territorio per il quale è stato scelto.
(5) Il ministro competente per gli affari dell’amministrazione generale prescrive con un regolamento il contenuto del registro dei consigli delle minoranze nazionali e le modalità della sua gestione, nonché il modulo della richiesta d’iscrizione nel registro dei consigli delle minoranze nazionali.
Articolo 26
I membri del consiglio della minoranza nazionale eleggono con voto segreto il presidente del consiglio. Il consiglio della minoranza nazionale elegge anche la persona che sostituirà il presidente del consiglio in caso di sua assenza o impedimento.
Articolo 27
(1) Il consiglio della minoranza nazionale emana il programma di lavoro, il piano finanziario e il conto consuntivo, nonché lo statuto con il quale si regolano le questioni d’importanza per l’attività del consiglio.
(2) Il presidente del consiglio della minoranza nazionale rappresenta il consiglio, convoca le sedute del consiglio e ha i diritti e i doveri stabiliti dallo statuto del consiglio.
(3) Lo statuto, il programma di lavoro, il piano finanziario e il conto consuntivo vengono emanati dal consiglio della minoranza nazionale a maggioranza dei voti di tutti i membri.
(4) Lo statuto, il piano finanziario e il conto consuntivo del consiglio della minoranza nazionale vengono pubblicati sul bollettino ufficiale dell’unità dell’autogoverno locale o territoriale (regionale) per il territorio del quale è stato istituito.
Articolo 28
(1) Le unità dell’autogoverno assicurano i mezzi per l’attività dei consigli delle minoranze nazionali, inclusi i mezzi per l’espletamento degli affari amministrativi per le loro necessità, e possono assicurare anche i mezzi per l’attuazione di determinate attività stabilite dal programma di lavoro dei consigli delle minoranze nazionali.
(2) I mezzi per la realizzazione di determinati programmi dei consigli delle minoranze nazionali si possono assicurare anche nel bilancio statale della Repubblica di Croazia.
Articolo 29
(1) I mezzi che il consiglio della minoranza nazionale realizza dalla propria proprietà, da donazioni, regali, eredità oppure su altra base, si possono utilizzare soltanto per l’attività e i lavori d’importanza per la minoranza nazionale stabiliti nel programma di lavoro del consiglio della minoranza nazionale.
(2) I mezzi che il consiglio della minoranza nazionale realizza dal bilancio statale della Repubblica di Croazia oppure dal bilancio dell’unità dell’autogoverno si possono utilizzare esclusivamente per finalità definite dal bilancio e dalla legge, ossia dalla delibera con la quale si regola la realizzazione del bilancio, ovvero per le finalità, quando si tratta di mezzi del bilancio statale della Repubblica di Croazia, che vengono stabilite dal Consiglio per le minoranze nazionali.
(3) Quando il consiglio della minoranza nazionale acquista merci o servizi oppure esegue lavori con i mezzi di cui al comma 2 del presente articolo può utilizzarli soltanto alle condizioni e alle modalità prescritte dalla Legge sull’acquisto pubblico.
Articolo 30
(1) I membri del consiglio della minoranza nazionale espletano i propri incarichi, di regola, su base volontaria e con l’attenzione del buon padre di famiglia.
(2) I membri del consiglio della minoranza nazionale possono ricevere dai mezzi del consiglio soltanto il rimborso delle spese che hanno avuto nell’espletamento dei lavori per il consiglio e un premio, relativo ad un mese oppure ad un altro periodo, qualora ciò venisse approvato e fino all’importo stabilito dal ministro competente per l’amministrazione generale.
Articolo 31
(1) Nell’unità dell’autogoverno i consigli delle minoranze nazionali hanno diritto:
– di proporre agli organismi dell’unità dell’autogoverno le misure per promuovere la posizione della minoranza nazionale nello stato oppure in qualche suo territorio, e a presentare le proposte degli atti generali con i quali si regolano le questioni d’importanza per la minoranza nazionale agli organismi che li emanano;
– di presentare i candidati per le funzioni negli organismi dell’amministrazione statale e negli organismi delle unità dell’autogoverno;
– d’essere informati su qualsiasi questione di cui discuteranno gli organismi di lavoro degli organi rappresentativi dell’unità dell’autogoverno, e che riguardano la posizione della minoranza nazionale;
– di presentare i pareri e le proposte in merito ai programmi delle stazioni radio e televisive a livello locale e regionale destinati alle minoranze nazionali oppure ai programmi che si riferiscono alle questioni minoritarie.
(2) Gli organismi delle unità dell’autogoverno con i propri atti generali regoleranno le modalità, i termini e il procedimento di realizzazione dei diritti stabiliti nel comma 1 del presente articolo.
Articolo 32
(1) Nel preparare la proposta degli atti generali, la Giunta dell’unità dell’autogoverno ha l’obbligo di richiedere dai consigli delle minoranze nazionali, costituiti per il suo territorio, il parere e le proposte in merito alle disposizioni con le quali si regolano i diritti e le libertà delle minoranze nazionali.
(2) Qualora il consiglio della minoranza nazionale ritenesse che l’atto generale dell’unità dell’autogoverno oppure qualche sua disposizione fosse contraria alla Costituzione, alla presente Legge costituzionale oppure alle leggi speciali con le quali si regolano i diritti e le libertà delle minoranze nazionali, ha il dovere di informare subito in merito il ministero competente per l’amministrazione generale. Tale avviso verrà inviato anche alla Giunta dell’unità dell’autogoverno e al Consiglio per le minoranze nazionali.
(3) Qualora il Ministero competente per l’amministrazione generale valutasse che l’atto generale di cui al comma 2 del presente articolo oppure qualche sua disposizione fosse contraria alla Costituzione, alla presente Legge costituzionale oppure alle leggi speciali con le quali si regolano i diritti e le libertà delle minoranze nazionali, sospenderà la sua applicazione entro il termine di otto giorni.
(4) La Delibera sulla sospensione dell’applicazione viene recapitata senza rinvii al sindaco, ossia al presidente della regione, al presidente dell’organismo rappresentativo che ha emanato l’atto generale, mentre l’avviso sull’emanazione della delibera va recapitato al Consiglio per le minoranze nazionali e al consiglio della minoranza nazionale in base all’avviso dal quale la delibera è stata emanata.
(5) Il ministero competente per l’amministrazione generale invierà al Governo della Repubblica di Croazia la delibera sulla sospensione dell’applicazione dell’atto generale con la proposta d’avvio del procedimento per la valutazione della conformazione alla Costituzione e alla legge dinanzi alla Corte costituzionale della Repubblica di Croazia e informerà in merito l’unità dell’autogoverno.
(6) La sospensione dell’applicazione dell’atto generale cesserà qualora il Governo della Repubblica di Croazia non avviasse il procedimento di cui al comma 5 del presente articolo entro il termine di 30 giorni dalla ricevuta della delibera di cui al comma 5 del presente articolo.
Articolo 33
(1) Due o più consigli delle minoranze nazionali istituiti nella stessa unità dell’autogoverno locale, due o più consigli delle minoranze nazionali costituiti in diverse unità dell’autogoverno locale, due o più consigli delle minoranze nazionali istituiti nella stessa unità dell’autogoverno territoriale (regionale) nonché due o più consigli delle minoranze nazionali costituiti in diverse unità dell’autogoverno territoriale (regionale) onde conformare oppure promuovere gli interessi comuni possono costituire i coordinamenti dei consigli delle minoranze nazionali.
(2) I consigli delle minoranze nazionali tramite i coordinamenti dei consigli delle minoranze nazionali conformano le prese di posizione sulle questioni di propria competenza.
(3) I consigli delle minoranze nazionali possono autorizzare i coordinamenti dei consigli delle minoranze nazionali ad intraprendere a loro nome singole misure di cui all’articolo 31 della presente Legge costituzionale.
(4) Si ritiene che i consigli delle minoranze nazionali delle unità dell’autogoverno territoriale (regionale) abbiano fondato il coordinamento dei consigli delle minoranze nazionali per il territorio della Repubblica di Croazia quando all’accordo di fondazione di questo coordinamento ha aderito più della metà dei consigli delle minoranze nazionali dell’autogoverno territoriale (regionale).
(5) Il coordinamento dei consigli delle minoranze nazionali che i consigli delle minoranze nazionali delle unità dell’autogoverno territoriale (regionale) hanno costituito per il territorio della Repubblica di Croazia, può emanare le delibere sui simboli e gli emblemi delle minoranze nazionali e le modalità riguardanti la celebrazione delle festività delle minoranze nazionali con il benestare del Consiglio per le minoranze nazionali.
Articolo 34
(1) Il rappresentante della minoranza nazionale svolge le proprie attività sotto la denominazione che deve essere in lingua croata e nella scrittura in caratteri latini nonché nella lingua e scrittura di cui si serve la minoranza nazionale che lo ha scelto e che contiene l’indicazione del territorio per il quale è stato eletto.
(2) Il rappresentante della minoranza nazionale apre il conto dei mezzi che si utilizzano per la realizzazione dei diritti minoritari nel territorio dell’unità dell’autogoverno locale per il quale è stato eletto, per il piano finanziario di utilizzo di tali mezzi e il conto consuntivo di tali mezzi. Il piano finanziario e il conto consuntivo dei mezzi che si utilizzano per la realizzazione dei diritti minoritari vengono pubblicati sul bollettino ufficiale dell’unità dell’autogoverno locale per il territorio della quale è stato eletto il rappresentante minoritario.
(3) Al rappresentante della minoranza nazionale e alle sue autorizzazioni e obblighi si applicano le adeguate disposizioni degli articoli 28, 29, 30, 31, 32 e 33 della presente Legge costituzionale.
IV. CONSIGLIO PER LE MINORANZE NAZIONALI
Articolo 35
(1) Si costituisce il Consiglio per le minoranze nazionali per la partecipazione delle minoranze nazionali alla vita pubblica della Repubblica di Croazia, e in particolare per esaminare e proporre, regolare e risolvere le questioni in merito alla realizzazione e alla tutela dei diritti e delle libertà delle minoranze nazionali. A tale scopo il Consiglio collabora con gli organismi statali competenti e con gli organismi delle unità dell’autogoverno, i consigli delle minoranze nazionali, ossia i rappresentanti delle minoranze nazionali, le associazioni delle minoranze nazionale e le persone giuridiche che svolgono attività con le quali si realizzano i diritti minoritari e le libertà.
(2) Il Consiglio per le minoranze nazionali ha diritto:
– di proporre agli organi dell’autorità statale di discutere di singole questioni d’importanza per la minoranza nazionale, e in particolare l’attuazione della presente Legge costituzionale e delle leggi speciali con le quali sono regolate le libertà e i diritti minoritari;
– di proporre agli organismi dell’autorità statale le misure per promuovere la posizione delle minoranze nazionali nello stato oppure in qualche suo territorio;
– di presentare i pareri e le proposte sui programmi delle stazioni radio e televisive pubbliche destinate alle minoranze nazionali, nonché sul trattamento delle questioni minoritarie nei programmi delle stazioni radio e delle televisioni pubbliche e di altri mezzi d’informazione;
– di proporre d’intraprendere delle misure economiche, sociali e di altro tipo nei territori dove tradizionalmente vive oppure abita un notevole numero di appartenenti alle minoranze nazionali per salvaguardare la loro esistenza su tali territori;
– di richiedere e ottenere dall’organismo dell’autorità statale e dall’organismo dell’autogoverno locale e territoriale (regionale) i dati e i resoconti necessari per esaminare le questioni del proprio settore;
– d’invitare e richiedere la presenza dei rappresentanti dell’organismo dell’autorità statale e dell’organismo dell’autogoverno locale e territoriale (regionale), nella cui competenza fanno parte le questioni del campo d’attività del Consiglio definite dalla presente Legge costituzionale e dallo Statuto del Consiglio.
(3) Il Consiglio per le minoranze nazionali collabora nelle questioni d’interesse per le minoranze nazionali nella Repubblica di Croazia con gli organismi competenti delle organizzazioni e istituzioni internazionali che si occupano delle questioni delle minoranze nazionali, come pure con gli organismi competenti delle nazioni madri degli appartenenti alle minoranze nazionali nella Repubblica di Croazia.
(4) Il Consiglio per le minoranze nazionali dispone dei mezzi che nel bilancio statale si assicurano per le necessità delle minoranze nazionali. I fruitori dei mezzi presentano al Consiglio i resoconti annuali sul consumo dei mezzi che sono stati loro assegnati dal bilancio statale, di cui a sua volta il Consiglio informa il Governo della Repubblica di Croazia e il Parlamento croato.
(5) Qualora nel termine di 90 giorni dall’emanazione del bilancio statale, il Consiglio per le minoranze nazionali non emanasse la delibera sulla ripartizione dei mezzi di cui al comma 4 del presente articolo, la delibera a tale riguardo verrà emanata dal Governo della Repubblica di Croazia.
Articolo 36
(1) I membri del Consiglio per le minoranze nazionali vengono nominati dal Governo della Repubblica di Croazia per un periodo di quattro anni, e precisamente:
– sette membri appartenenti alle minoranze nazionali dalle file delle persone che vengono proposte dai consigli delle minoranze nazionali,
– cinque membri appartenenti alle minoranze nazionali dalle file di eminenti operatori culturali, scientifici, professionali, religiosi dalle file delle persone che vengono proposte dalle associazioni minoritarie e da altre organizzazioni minoritarie, dalle comunità religiose, dalle persone giuridiche e dai cittadini appartenenti alle minoranze nazionali.
(2) Sono membri del Consiglio per le minoranze nazionali anche i deputati delle minoranze nazionali nel Parlamento croato.
(3) Il Consiglio per le minoranze nazionali ha un presidente e due vicepresidenti che vengono nominati dal Governo della Repubblica di Croazia dalle file dei membri del Consiglio. E’ d’obbligo che uno di loro sia membro del Consiglio dalle file della minoranza nazionale che nella popolazione complessiva della Repubblica di Croazia partecipa con più dell’1,5%.
(4) Al momento della nomina dei membri del Consiglio per le minoranze nazionali, il Governo della Repubblica di Croazia terrà conto della partecipazione degli appartenenti alle singole minoranze nazionali nella popolazione complessiva della Repubblica di Croazia, come pure sul fatto che la struttura del Consiglio mantenga la loro identità e particolarità, nonché i valori storici, etnici, culturali e qualsiasi altra diversità.
(5) Il presidente e i vicepresidenti del Consiglio per le minoranze nazionali svolgono il proprio incarico professionalmente, mentre il presidente del Consiglio è anche il capo del servizio specializzato del medesimo.
(6) Per l’espletamento degli affari professionali e amministrativi per il Consiglio per le minoranze nazionali, il Governo della Repubblica di Croazia costituirà un servizio specializzato del Consiglio e stabilirà il numero dei suoi impiegati.
(7) Il Consiglio per le minoranze nazionali ha uno statuto che emana con il benestare del Governo della Repubblica di Croazia. Con lo statuto si regola in modo particolareggiato il settore e l’organizzazione di lavoro del Consiglio.
(8) Il Consiglio per le minoranze nazionali emana il programma di lavoro, il piano finanziario, il conto consuntivo e le delibera sulla ripartizione dei mezzi che si assicurano nel bilancio statale per le necessità delle minoranze nazionali.
(9) Il Consiglio per le minoranze nazionali emanerà il regolamento sull’ordinamento interno del servizio specializzato del Consiglio su proposta del presidente del Consiglio.
(10) Il Consiglio per le minoranze nazionali decide a maggioranza di tutti i suoi membri.
(11) Il Programma di lavoro del Consiglio per le minoranze nazionali, il suo piano finanziario, il conto consuntivo dei mezzi e gli atti con i quali il medesimo dispone dei mezzi che si assicurano nel bilancio statale per le necessità delle minoranze nazionali, vengono pubblicati nella “Gazzetta ufficiale”.
V. CONTROLLO
Articolo 37
(1) La realizzazione dei diritti e delle libertà delle minoranze nazionali, garantite dalla Costituzione, dalla presente Legge costituzionale e da leggi speciali, viene controllata dagli organismi dell’amministrazione statale nelle questioni di propria competenza.
(2) Il Governo della Repubblica di Croazia conforma l’attività degli organismi dell’amministrazione statale nell’applicazione della presente Legge costituzionale e di leggi speciali che regolano le questioni d’importanza per le minoranze nazionali.
(3) Almeno una volta all’anno il Governo della Repubblica di Croazia presenta al Parlamento croato la relazione sull’attuazione della presente Legge costituzionale e sul consumo dei mezzi che nel bilancio statale vengono assicurati per le necessità delle minoranze nazionali, mentre il Consiglio per le minoranze nazionali presenta al Parlamento croato, ossia al suo organismo di lavoro nell’ambito del quale è compresa la realizzazione dei diritti delle minoranza nazionali, il resoconto semestrale in merito alle questioni che sono di competenza del Consiglio e trimestralmente il resoconto sul consumo dei mezzi che nel bilancio statale vengono assicurati per le necessità delle minoranze nazionali.
Articolo 38
(1) I consigli delle minoranze nazionali ossia i rappresentanti delle minoranze nazionali nell’unità dell’autogoverno possono richiedere dall’organismo competente dell’amministrazione statale di effettuare il controllo dell’applicazione della presente Legge costituzionale e delle leggi speciali con le quali si regolano i diritti e le libertà delle minoranze nazionali da parte degli organismi delle unità dell’autogoverno nelle quali sono state istituiti e d’intraprendere le misure per il procedimento legale di tali organismi, e informano in merito il Consiglio per le minoranze nazionali che ha l’obbligo di comunicare il proprio parere ai consigli delle minoranze nazionali ossia al rappresentante delle minoranze nazionali.
(2) Il Consiglio per le minoranze nazionali può richiedere al Governo della Repubblica di Croazia di effettuare il controllo dell’applicazione della presente Legge costituzionale e delle leggi speciali con le quali si regolano i diritti e le libertà delle minoranze nazionali da parte degli organismi dell’amministrazione statale e d’intraprendere le misure per il procedimento legale di tali organismi.
(3) I consigli delle minoranze nazionali ossia i rappresentanti delle minoranze nazionali e il Consiglio per le minoranze nazionali hanno il diritto, in conformità alle disposizioni della Legge costituzionale sulla Corte costituzionale della Repubblica di Croazia, di sporgere una denuncia costituzionale presso la Corte costituzionale della Repubblica di Croazia, qualora valutassero oppure su iniziativa degli appartenenti alla minoranza nazionale ritenessero che sono stati violati i diritti e le libertà degli appartenenti alle minoranze nazionali prescritte dalla presente Legge costituzionale e da leggi speciali.
VI. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E CONCLUSIVE
Articolo 39
(1) La disposizione dell’articolo 19 della presente Legge costituzionale verrà applicata dal giorno dell’entrata in vigore della legge con la quale conformemente alla presente disposizione verrà regolata l’elezione dei deputati al Parlamento croato.
(2) Gli organismi rappresentativi delle unità dell’autogoverno locale e territoriale (regionale) con il mandato in corso, e nei quali non è stato realizzato il diritto alla rappresentanza dei rappresentanti delle minoranze conformemente alle disposizioni dell’articolo 20 della presente Legge costituzionale, verranno completati con un adeguato numero di membri appartenenti alle minoranze nazionali entro il termine di 90 giorni dall’entrata in vigore della presente Legge costituzionale.
Articolo 40
Alcunché in questa Legge costituzionale verrà interpretato come se includesse qualsiasi diritto all’espletamento di qualsiasi attività oppure attuazione di atti contrari ai principi fondamentali del diritto internazionale, e in particolare della sovranità, unitarietà, integrità territoriale e indipendenza della Repubblica di Croazia.
Articolo 41
Con la presente Legge costituzionale non cambiano e non si annullano i diritti delle minoranze nazionali stabiliti dagli accordi internazionali che, conformemente alla Costituzione della Repubblica di Croazia, fanno parte dell’ordinamento giudico interno della Repubblica di Croazia.
Articolo 42
(1) Il Governo della Repubblica di Croazia nominerà i membri del Consiglio per le minoranze nazionali nonché il presidente e i vicepresidenti del Consiglio al più tardi entro il termine di 90 giorni dall’entrata in vigore della presente Legge costituzionale.
(2) Qualora allo scadere del termine di cui al comma 1 del presente articolo non venissero costituiti i consigli delle minoranze nazionali oppure se tali consigli non proponessero al Governo della Repubblica di Croazia i candidati a membri del Consiglio per le minoranze nazionali, il Consiglio per le minoranze nazionali sarà costituito dai membri nominati in base alle disposizioni di cui all’articolo 36 comma 1, secondo sottocomma, e dai membri stabiliti in base alle disposizioni di cui all’articolo 36 comma 2 della presente Legge costituzionale.
(3) Fino alla costituzione del servizio specializzato del Consiglio per le minoranze nazionali, gli affari specializzati e amministrativi per il Consiglio per le minoranze nazionali verranno svolti dall’Ufficio per le minoranze nazionali del Governo della Repubblica di Croazia.
Articolo 43
(1) Il giorno dell’entrata in vigore della presente Legge costituzionale cessa di valere la disposizione dell’articolo 4 comma 1 punto 1 della Legge sull’uso della lingua e della scrittura delle minoranze nazionali (“Gazzetta ufficiale” no. 51/00).
(2) Il giorno dell’entrata in vigore della presente Legge costituzionale cessa l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 9 della Legge sull’elezione dei membri degli organismi rappresentativi delle unità dell’autogoverno locale e territoriale (regionale) (“Gazzetta ufficiale” no. 33/01), nella parte che prescrive l’elezione dei membri degli organismi rappresentativi delle unità dell’autogoverno locale e delle unità dell’autogoverno territoriale (regionale) dalle file degli appartenenti alle minoranze nazionali, e cessa di valere la disposizione dell’articolo 61 della Legge sull’elezione dei membri degli organismi rappresentativi delle unità dell’autogoverno locale e territoriale (regionale).
Articolo 44
Il giorno dell’entrata in vigore della presente Legge costituzionale cessa di valere la Legge costituzionale sulle libertà e i diritti umani e sui diritti delle comunità etniche e nazionali o minoranze nella Repubblica di Croazia” (“Gazzetta ufficiale” nn. 65/91, 27/92, 34/92 – testo emendato, 51/00 e 105/00 – testo emendato).
Articolo 45
La presente Legge costituzionale entra in vigore il giorno della pubblicazione nella “Gazzetta ufficiale”.
Classe: 016-01/02-01/01
Zagabria, 13 dicembre 2002
PARLAMENTO CROATO
Il Presidente del Parlamento croato
Zlatko Tom?i?, m. p.