2000 – Legge sull’educazione ed istruzione nella lingua e nella scrittura delle minoranze nazionali

(“Gazzetta ufficiale” no. 51 del 19.05.2000 e no. 56 del 06.06.2000 – rettifica)
CAMERA DEI DEPUTATI DEL PARLAMENTO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA
In base all’articolo 89 della Costituzione della Repubblica di Croazia, viene emanato il
DECRETO DI PROMULGAZIONE DELLA LEGGE SULL’EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE NELLA LINGUA E NELLA SCRITTURA DELLE MINORANZE NAZIONALI
Viene promulgata la Legge sull’educazione ed istruzione nella lingua e nella scrittura delle minoranze nazionali, emanata dalla Camera dei deputati del Parlamento della Repubblica di Croazia alla seduta dell’11 maggio 2000.
No.: 01-081-00-1514/2
Zagabria, 16 maggio 2000
Il Presidente della Repubblica di Croazia
Stjepan Mesi?, m. p.
LEGGE SULL’EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE
NELLA LINGUA E NELLA SCRITTURA DELLE MINORANZE NAZIONALI
Articolo 1
(1) Le minoranze nazionali nella Repubblica di Croazia realizzano il diritto all’educazione ed istruzione nella propria lingua (di seguito nel testo: educazione ed istruzione nella lingua e scrittura della minoranza nazionale) in conformità alla Costituzione e alle disposizioni della presente Legge.
(2) Con la presente Legge non si modificano né si aboliscono i diritti delle minoranze nazionali all’educazione ed istruzione, acquisiti in base alle prescrizioni precedenti, ossia in base agli accordi internazionali che la Repubblica di Croazia ha stipulato.
Articolo 2
(1) L’educazione ed istruzione nella lingua e scrittura delle minoranze nazionali viene svolta nelle istituzioni prescolari, nelle scuole elementari, nelle scuole medie superiori e in altre istituzioni scolastiche (di seguito nel testo: istituzione scolastica con insegnamento nella lingua e scrittura della minoranza nazionale), nonché nelle altre forme di istruzione (seminari, scuole invernali ed estive e simili), alle modalità e condizioni stabilite dalla presente Legge.
(2) Per la fondazione e lo status giuridico dell’istituzione scolastica con insegnamento nella lingua e scrittura della minoranza nazionale e per la gestione di tale istituzione, vengono applicate le disposizioni di altre leggi e prescrizioni soltanto se non viene regolato diversamente dalla presente Legge.
Articolo 3
Si può fondare un’istituzione scolastica con insegnamento nella lingua e scrittura della minoranza nazionale anche per un numero inferiore di alunni rispetto al numero di alunni stabilito per l’inizio dell’attività dell’istituzione scolastica con insegnamento in lingua e scrittura croata.
Articolo 4
(1) Se non esistono le condizioni per la fondazione dell’istituzione scolastica di cui all’articolo 3 della presente Legge, l’educazione ed istruzione nella lingua e scrittura della minoranza nazionale possono venir svolte nella classe o nel gruppo didattico.
(2) La classe e il gruppo didattico di cui al comma 1 del presente articolo, vengono costituiti nell’istituzione scolastica con insegnamento nella lingua e scrittura della minoranza nazionale, oppure nell’istituzione scolastica con insegnamento in lingua e scrittura croata.
(3) La classe e il gruppo didattico di cui al comma 1 del presente articolo, vengono costituiti anche per un numero inferiore di alunni rispetto al numero di alunni stabilito per la costituzione della classe e del gruppo didattico con insegnamento in lingua e scrittura croata.
Articolo 5
La denominazione dell’istituzione scolastica con insegnamento nella lingua e scrittura della minoranza nazionale e il testo del suo timbro e della stampiglia, si scrivono in lingua croata e caratteri latini e nella lingua e scrittura della minoranza nazionale.
Articolo 6
(1) Il piano di studio e il programma educativo ed istruttivo nella lingua e scrittura della minoranza nazionale, assieme alla parte generale, contiene obbligatoriamente i contenuti specifici della minoranza nazionale (lingua materna, letteratura, storia, geografia e creatività culturale della minoranza nazionale).
(2) I contenuti del piano di studio e del programma di cui al comma 1 del presente articolo, relativi alla specificità della minoranza nazionale, vengono approvati ed emanati dal Ministero della pubblica istruzione e dello sport, previo parere delle associazioni della minoranza nazionale.
Articolo 7
(1) L’iscrizione all’istituzione scolastica, alla classe o al gruppo didattico nella lingua e scrittura della minoranza nazionale, viene svolta alle stesse condizioni valide per l’iscrizione alle istituzioni scolastiche con insegnamento in lingua e scrittura croata, in armonia con la decisione sull’iscrizione.
(2) Se all’iscrizione all’istituzione scolastica, alla classe o al gruppo didattico fosse interessato un numero di alunni superiore al numero stabilito nelle condizioni del concorso per l’iscrizione, il diritto di priorità spetterà agli alunni appartenenti alla minoranza nazionale.
Articolo 8
Gli alunni dell’istituzione scolastica, della classe o del gruppo didattico con insegnamento nella lingua e scrittura della minoranza nazionale, accanto alla loro lingua e scrittura, studiano obbligatoriamente la lingua e scrittura croata, in base al piano e programma di studio.
Articolo 9
Nel territorio nel quale con lo statuto del comune o della città è stato stabilito l’uso ufficiale paritetico della lingua e scrittura della minoranza nazionale, agli alunni dell’istituzione scolastica con insegnamento in lingua e scrittura croata verrà reso possibile lo studio della lingua e scrittura della minoranza nazionale.
Articolo 10
L’attività educativo-istruttiva nell’istituzione scolastica con insegnamento nella lingua e scrittura della minoranza nazionale, viene svolta dagli insegnanti che appartengono alla minoranza nazionale ed hanno piena padronanza della lingua e scrittura della minoranza nazionale, ossia dagli insegnanti che non appartengono alla minoranza nazionale, ma hanno piena padronanza della lingua e scrittura della minoranza nazionale.
Articolo 11
(1) La documentazione pedagogica dell’istituzione scolastica, della classe e del gruppo didattico con insegnamento nella lingua e scrittura della minoranza nazionale, viene redatta in lingua e scrittura croata, nonché nella lingua e scrittura della minoranza nazionale.
(2) I documenti pubblici scolastici dell’istituzione scolastica di cui al comma 1 del presente articolo, vengono rilasciati in lingua croata e caratteri latini, nonché nella lingua e scrittura della minoranza nazionale, conformemente alla legge.
Articolo 12
(1) La maggioranza assoluta dei membri dell’organismo di gestione dell’istituzione scolastica con insegnamento in lingua e scrittura della minoranza nazionale deve provenire dalle file della minoranza nazionale.
(2) Le disposizioni dettagliate relative alla composizione, alle condizioni e alle modalità di elezione dei membri dell’organismo di gestione dell’istituzione scolastica con insegnamento nella lingua e scrittura della minoranza nazionale, vengono stabilite con lo statuto dell’istituzione.
(3) A preside dell’istituzione scolastica di cui al comma 1 del presente articolo, può venir eletta la persona dalle file della minoranza nazionale, ossia che non appartiene alla minoranza nazionale se ha piena padronanza della lingua e scrittura della minoranza nazionale.
Articolo 13
Per l’espletamento delle attività di sua competenza, il Ministero della pubblica istruzione e dello sport ha l’obbligo di assicurare all’istituzione scolastica con insegnamento nella lingua e scrittura della minoranza nazionale, un numero sufficiente di consulenti e ispettori appartenenti alla stessa minoranza nazionale, ossia che abbiano piena padronanza della lingua e scrittura della minoranza nazionale.
Articolo 14
L’elevamento professionale degli insegnanti per le esigenze dell’istituzione scolastica con insegnamento nella lingua e scrittura della minoranza nazionale, si svolge presso gli Istituti scolastici superiori, conformemente alla legge, oppure si provvede ad organizzare in qualche altro modo i corsi d’aggiornamento nella lingua e scrittura della minoranza nazionale.
Articolo 15
(1) La pubblicazione dei libri di testo nella lingua e scrittura della minoranza nazionale sottostà alle prescrizioni generali sui libri di testo.
(2) Le istituzioni scolastiche con insegnamento nella lingua e scrittura della minoranza nazionale possono usare i libri di testo provenienti dalla nazione madre, con il consenso del Ministero della pubblica istruzione e dello sport.
Articolo 16
(1) I mezzi necessari all’attività regolare dell’istituzione scolastica pubblica, della classe e del gruppo didattico con insegnamento nella lingua e scrittura della minoranza nazionale, vengono assicurati nel bilancio statale.
(2) Conformemente alla legge, l’istituzione scolastica con insegnamento nella lingua e scrittura della minoranza nazionale, può ottenere i mezzi per il lavoro anche da altre fonti.
Articolo 17
Il Ministero della pubblica istruzione e dello sport provvederà alla stesura del programma e del piano di studio, di cui all’articolo 6 della presente Legge, entro il termine di sei mesi dalla sua entrata in vigore.
Articolo 18
Il Ministro della pubblica istruzione e dello sport può emanare prescrizioni sulle modalità d’applicazione delle disposizioni della presente Legge nelle istituzioni scolastiche con insegnamento nella lingua e scrittura della minoranza nazionale.
Articolo 19
Le istituzioni scolastiche con insegnamento nella lingua e scrittura della minoranza nazionale, conformeranno i propri atti generali alle disposizioni della presente Legge, entro il termine di tre mesi dall’emanazione dell’atto di cui all’articolo 17 della medesima.
Articolo 20
Con l’entrata in vigore della presente Legge, cessa di vigere la Legge sull’educazione ed istruzione nelle lingue delle nazionalità (“Gazzetta ufficiale” no. 25/79).
Articolo 21
La presente Legge entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione nella “Gazzetta ufficiale”.
Classe: 016-01/00-01/02
Zagabria, 11 maggio 2000
CAMERA DEI DEPUTATI DEL PARLAMENTO DELLA
REPUBBLICA DI CROAZIA
Il Presidente della Camera dei deputati del Parlamento della
Repubblica di Croazia
Zlatko Tom?i?, m. p.