TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI CROAZIA SUI DIRITTI DELLE MINORANZE
La Repubblica Italiana e la Repubblica di Croazia (d’ora in avanti “le Parti”),
Considerando che la migliore protezione delle minoranze quali descritte nelle disposizioni di questo Trattato è nell’interesse delle Parti;
Memori dei Trattati concernenti la protezione dei Diritti dell’Uomo e delle Minoranze, in particolare:
– il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici;
– il Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali;
– la Convenzione Internazionale sull’Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazioni Razziale;
– la Convenzione contro la Discriminazione nel Campo dell’Insegnamento;
– la Convenzione sui Diritti del Fanciullo;
– la Convenzione Quadro per la Protezione delle Minoranze Nazionali;
– la Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali;
Tenendo conto degli strumenti internazionali pertinenti adottati nell’ambito delle organizzazioni universali o di quelle regionali:
– la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo;
– la Dichiarazione sui Diritti delle Persone Appartenenti alle Minoranze Nazionali o Etniche, Religiose e Linguistiche;
– i documenti fondamentali del’OSCE, segnatamente quelli riguardanti la dimensione umana e la protezione delle Minoranze;
– lo Strumento dell’Iniziativa CentroEuropa per la Protezione dei Diritti delle Minoranze;
Tenendo conto che la Repubblica di Croazia è uno degli Stati successori dell’ex-Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia;
Ritenendo necessaria una stretta cooperazione tra la Repubblica di Slovenia e la Repubblica di Croazia al fine di realizzare i più elevati standard comuni per la protezione della Minoranza Italiana nei due Stati, nonché una efficace comunicazione tra i membri della Minoranza Italiana che vivono nei due Stati;
Decisi a dare attuazione al Memorandum d’Intesa sulla protezione della Minoranza Italiana in Croazia e in Slovenia, firmato dall’Italia e dalla Croazia a Roma il 15 gennaio 1992, allo scopo di porre rimedio alle conseguenze della separazione della Minoranza Italiana in due Stati distinti;
Hanno concordato quanto segue:
Articolo 1
La Repubblica di Croazia, in conformità alla sua Legge Costituzionale sui Diritti e le Libertà dell’Uomo e sui Diritti delle Comunità Nazionali ed Etniche o Minoranze nella Repubblica di Croazia del 4 dicembre 1991, conforma il riconoscimento del carattere autoctono e dell’unità della Minoranza Italiana e delle sue caratteristiche specifiche. In questo contesto la Repubblica di Croazia prenderà le misure necessarie per la protezione della Minoranza Italiana in applicazione dei suddetti princìpi.
Articolo 2
La Repubblica di Croazia si impegna a garantire il rispetto dei diritti acquisiti della Minoranza Italiana in base ai Trattati internazionali e all’ordinamento giuridico interno dello Stato predecessore nel territorio della Repubblica di Croazia, come pure il rispetto dei nuovi diritti della Minoranza Italiana contenuti nell’ordinamento giuridico interno della Repubblica di Croazia.
Articolo 3
Tenendo conto dei documenti internazionali pertinenti menzionati nel preambolo, la Repubblica di Croazia si impegna a concedere, al più elevato livello raggiunto, l’uniformità di trattamento nel suo ordinamento giuridico della Minoranza Italiana all’interno del suo territorio; tale uniformità può essere realizzata attraverso la graduale estensione del trattamento concesso alla Minoranza Italiana nell’ex-Zona B alle aree della Repubblica di Croazia tradizionalmente abitate dalla Minoranza Italiana e dai suoi Membri.
Articolo 4
La Repubblica di Croazia riconosce l'”Unione Italiana”, che in base alla legislazione croata possiede personalità giuridica, come l’Organizzazione che rappresenta la Minoranza Italiana.
Articolo 5
La Repubblica di Croazia garantisce piena libertà di movimento ai membri della Minoranza Italiana da e per la Repubblica di Slovenia al fine di mantenere le strette relazioni esistenti prima del 1992.
Articolo 6
La Repubblica di Croazia garantisce la libertà di lavoro nel proprio territorio ai cittadini Sloveni membri della Minoranza Italiana impegnati in attività che riguardano la Minoranza, come l'”Unione Italiana”, altre istituzioni, scuole, media, ecc.
Articolo 7
La Repubblica di Croazia si impegna a salvaguardare i cittadini Sloveni appartenenti alla Minoranza Italiana e che sono impiegati nel suo territorio da discriminazioni nelle loro attività lavorative fondate sulla cittadinanza, in conformità agli standard dell’O.I.L.
Articolo 8
Senza pregiudizio per l’attuazione ad opera delle Parti di tutte le disposizioni incluse nel presente Trattato, e tenendo conto delle disposizioni contenute nello “Statuto” della Regione Molise, la Repubblica Italiana si impegna a concedere alla Minoranza Croata autoctona nel territorio di tradizionale insediamento dove la sua presenza è stata accertata, di preservare e di esprimere liberamente la propria identità e retaggio culturali, di usare la propria madrelingua in privato e in pubblico e di stabilire e mantenere le proprie istituzioni e associazioni culturali.
Articolo 9
Il presente Trattato è soggetto a ratifica ed entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica.
Fatto a Zagabria il 5 novembre 1996, in duplice originale, in lingua inglese.