giovedì 02 aprile 2009
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA
(del 22 dicembre 1990, G.U.RC. n. 56/90, 135/97, 8/98,113/00, 124/00,41/01)
(traduzione non ufficiale)
II. PRINCIPI FONDAMENTALI
Art.12
Nella Repubblica di Croazia sono ufficiali la lingua croata e la scrittura latina.
In talune comunità locali accanto alla lingua croata ed alla scrittura latina possono essere introdotte ufficialmente un’altra lingua, la scrittura cirillica, o altra scrittura, nei modi stabiliti dalla legge.
III. PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI
Art.14
Nella Repubblica di Croazia tutti sono titolari di diritti e delle libertà indipendentemente dall’appartenenza razziale, dal colore della pelle, dal sesso, dalla lingua, dalla religione, dalle opinioni politiche o di altro genere, dall’appartenenza nazionale od origine, dalla proprietà, dalla nascita, dall’istruzione, dalla posizione sociale o altre peculiarità.
Tutti sono eguali davanti alla legge.
Art.15
Nella Repubblica di Croazia è garantita la parità di diritti agli appartenenti di qualsivoglia minoranza nazionale.
La parità e la protezione dei diritti delle minoranze nazionali è da attuarsi con legge costituzionale, da adottarsi secondo il procedimento di adozione della legge organica.
Con legge si possono assicurare agli appartenenti alle minoranze nazionali, accanto al diritto di voto, il diritto di eleggere i propri deputati al Sabor croato.
Alle minoranze nazionali è garantita la libertà di esprimere l’appartenenza alla minoranza nazionale, la libertà di utilizzo della propria lingua, della propria scrittura nonché l’autonomia culturale.