CONVENZIONE
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA
POPOLARE FEDERALE DI JUGOSLAVIA
IN MATERIA DI ASSICURAZIONI SOCIALI
E PROTOCOLLO GENERALE
ROMA, 14 NOVEMBRE 1957 CONVENZIONE
CONVENZIONE
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REPUBBLICA POPOLARE FEDERALE DI
JUGOSLAVIA IN MATERIA DI ASSICURAZIONI SOCIALI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
e
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POPOLARE
FEDERALE DI JUGOSLAVIA
animati dal desiderio di regolare i rapporti tra i due Paesi nel campo
delle assicurazioni sociali, hanno convenuto di concludere in
proposito una Convenzione e hanno, quindi, nominato come loro
Plenipotanziari:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:
l’Ambasciatore LUCIANO MASCIA,
Direttore Generale dell’Emigrazione;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POPOLARE
FEDERALE DI JUGOSLAVIA:
il Sign. ZDENKO HAS,
Direttore dell’Istituto federale per la previdenza sociale;
i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in
buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Ai fini dell’applicazione della presente Convenzione:
1) il termine «legislazione» designa le leggi, i regolamenti e le disposizioni
statutarie, esistenti e future, di ciascun Paese contraente,
che concernono i regimi ed i rami della sicurezza sociale previsti ai
paragrafi 1 e 2 dell’art. 2 della presente Convenzione;
2) il termine «Autorità competente» significa, per quanto riguarda
l’Italia, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, per
quanto riguarda la. Jugoslavia, il Segretariato del Comitato Federale
Esecutivo competente per l’applicazione della legislazione indicata
all’art. 2 della presente Convenzione;
3) il termine «Organismo di assicurazione sociale» significa, per
quanto riguarda l’Italia, l’Istituto di assicurazione cui è affidata la
gestione di uno o più regimi assicurativi italiani, per quanto riguarda
la Jugoslavia, l’Istituto Federale per l’Assicurazione Sociale;
4) il termine «lavoratori» designa le persone che prestano opera
retribuita alle dipendenze di altri nonchè tutte le altre persone
a quelle assimilate che sono ammesse ai benefici delle legislazioni
specificate nell’art. 2, applicabili, a seconda dei casi, nell’uno o
nell’altro Paese contraente;
5) il termine «aventi diritto» designa le persone di famiglia i cui
diritti nell’assicurazione sociale derivano dall’assicurato;
6) il termine «periodi di assicurazione» comprende i periodi di
contribuzione o di occupazione così come sono definiti o presi in
considerazione come periodi di assicurazione secondo la legislazione
sotto l’impero della quale essi sono maturati;
7) il termine «periodi equivalenti» designa i periodi equivalenti ai
periodi di assicurazione quali sono definiti dalla legislazione sotto
la quale sono stati compiuti e nella misura in cui sono riconosciuti
equivalenti ai periodi di assicurazione da tale legislazione.
Art. 2
(1) La presente Convenzione si applica alle legislazioni concernenti:
In Italia:
a) l’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
b) l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali;
c) l’assicurazione malattie, ivi comprese le indennità funerarie e
le prestazioni in natura per i
beneficiari di pensioni o rendite;
d) l’assicurazione per la tubercolosi;
e) la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri;
f) l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
g) gli assegni familiari;
h) i regimi speciali per determinate categorie di lavoratori in
quanto concernono rischi o
prestazioni coperti dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti;
i) le assicurazioni volontarie previste dalle legislazioni indicate
alle lettere precedenti.
In Jugoslavia:
a) le assicurazioni sociali;
b) gli assegni familiari;
c) le prestazioni agli operaie impiegati rimasti provvisoriamente
disoccupati.
(2) La presente Convenzione si applicherà ugualmente a tutte le
leggi ed altre disposizioni che hanno modificato o completato o che
modificheranno o completeranno le legislazioni indicate al paragrafo
1: tuttavia essa non si applicherà alle leggi ed altre disposizioni
che estendono i regimi esistenti a nuove categorie di lavoratori o
che coprono un nuovo ramo delle assicurazioni sociali, se a tale
riguardo il Governo di un Paese contraente notifichi la propria opposizione al Governo dell’altro Paese entro tre mesi dalla data della
pubblicazione ufficiale di detti provvedimenti se trattasi del Paese
che li ha emanati o dalla data della loro comunicazione ufficiale se
trattasi dell’altro Paese.
(3) La presente Convenzione non si applicherà alle modificazioni
che saranno state apportate alle legislazioni indicate al paragrafo 1
da Convenzioni internazionali di sicurezza sociale stipulate da ciascun
Paese contraente con terzi Stati, a meno che non intervenga al
riguardo un accordo fra i due Paesi contraenti.
Art. 3
I cittadini italiani in Jugoslavia e i cittadini jugoslavi in Italia, sono
sottoposti alle legislazioni specificate nell’art. 2, applicabili rispettivamente
in Jugoslavia ed in Italia, e ne beneficiano alle stesse condizioni
dei cittadini di ciascuno dei due Paesi.
Art. 4
(1) Il principio stabilito nell’articolo precedente subisce le seguenti
eccezioni
a) i lavoratori dipendenti da una impresa avente la propria sede
in uno dei due Paesi contraenti, che siano inviati nell’altro Paese
per un limitato periodo di tempo, continuanoa essere sottoposti
alle legislazioni del Paese in cui l’impresa ha la propria sede,
purchè la loro permanenza nell’altro Paese non superi il periodo
di dodici mesi. La stessa norma vale per i lavoratori dipendenti
da una impresa, avente la propria sede in uno dei due Paesi
contraenti, che soggiornano a più riprese nell’altro Paese a causa
della particolare natura del lavoro che essi devono compiere
e semprechè ciascun periodo di soggiorno non superi i dodici
mesi. Nel caso in cui tale occupazione si dovesse prolungare per
motivi imprevedibili al di là della durata originariamente prevista
ed eccedesse i dodici mesi, l’applicazione delle legislazioni in vigore
nel Paese del luogo di lavoro abituale potra eccezionalmente
essere mantenuta col consenso della Autorità competente del
Paese ove ha luogo il detto lavoro temporaneo;
b) i lavoratori dipendenti da una impresa che effettua, per conto
proprio o di terzi, trasporti di passeggeri o di merci, ferroviari,
stradali, aerei o di navigazione interna e che abbia la propria
sede nel territorio di uno dei due Paesi contraenti, e occupati nel
territorio dell’altro Paese in qualità di personale viaggiante, sono
sottoposti alle legislazioni del Paese nel cui territorio l’impresa
ha la propria sede; tuttavia, nel caso in cui l’impresa possieda nel
territorio dell’altro Paese contraente una succursale o una rappresentanza
permanente, i lavoratori occupati da questa sono
sottoposti alle legislazioni del paese nel cui territorio si trova
la succursale o la rappresentanza permanente; nel caso in cui il
lavoratore sia occupato esclusivamente o prevalentemente nel
territorio di uno dei due Paesi contraenti e ivi risieda, la legislazione
di tale Paese è applicabile anche se l’impresa che lo occupa
non abbia sede, succursale o rappresentanza permanente in tale
territorio;
c) i membri dell’equipaggio di una nave battente bandiera di
uno dei due Paesi contraenti sono sottoposti alle legislazioni in
vigore nel Paese di cui detta nave batte la bandiera; tuttavia, i
lavoratori assunti dalla detta nave per i lavori di carico e scarico,
di riparazioni a bordo o sorveglianza mentre essa si trova in un
porto dell’altro Paese, sono sottoposti alle legislazioni del Paese
al quale appartiene il porto;
d) gli addetti a uffici pubblici (doganali, postali, controllo passaporti
ecc.) che siano da questi inviati nel territorio dell’altro
Paese, sono assicurati secondo le norme del Paese da cui sono
inviati.
(2) Le persone che esercitano una attività autonoma abitualmente
nel territorio di uno dei due Paesi contraenti e che si-recanoa eser
citare tale attività nel territorio dell’altro Paese per un limitato periodo
di tempo, continuanoa essere assicurati in base alle legislazioni
del primo Paese, purché la loro permanenza nell’altro Paese non
superi il periodo di dodici mesi. Nel caso in cui tale attività si dovesse
prolungare per motivi imprevedibili al di là dei dodici mesi, l’applicazione
delle legislazioni in vigore nel Paese di residenza abituale
potrà essere mantenuta col consenso dell’Autorita competente del
Paese ove ha luogo il temporaneo esercizio di detta attività.
Art. 5
Le disposizioni dell’art. 3 si applicano ai lavoratori di qualunque
nazionalità occupati nelle Rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane o jugoslave o che sono al servizio personale di capi, membri
o impiegati di tali rappresentanze. Tuttavia:
1) gli agenti diplomatici e consolari di carriera come pure i funzionari
appartenenti al ruolo delle cancellerie sono eccettuati
dall’applicazione del presente articolo;
2) i lavoratori, cittadini del Paese cui appartiene la Rappresentanza
diplomatica o consolare, sono soggetti alla legislazione del
Paese di origine. Essi possono nondimeno chiedere di essere
sottoposti alla legislazione del Paese del luogo di lavoro.
Art. 6
Le Autorità competenti dei due Paesi contraenti possono prevedere,
di comune accordo, per alcuni lavoratori o gruppi di lavoratori,
se ciò è nell’interesse di questi, delle eccezioni alle disposizioni degli
articoli da 4 a 5 della presente Convenzione, riguardo alla legislazione
applicabile.
TITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Capitolo I
Assicurazione malattie e maternità
Art.7
I lavoratori che si trasferiscono dall’Italia in Jugoslavia o viceversa
beneficiano, unitamente ai loro familiari, delle prestazioni delle
assicurazioni malattie in Jugoslavia e delle assicurazioni malattie e
tubercolosi in Italia, qualora:
1) abbiano effettuato un lavoro sottoposto ad assicurazione nel
Paese in cui si sono da ultimo
trasferiti;
2) adempiano in tale Paese alle condizioni richieste per beneficiare
delle prestazioni, cumulando,
in quanto necessario, i periodi di assicurazione ed equivalenti
compiuti nell’altro Paese;
3) la malattia si sia manifestata posteriormente alla loro entrata
nel Paese del nuovo luogo di
lavoro, a meno che la legislazione applicabile non preveda condizioni
più favorevoli.
Art. 8
I lavoratori che si trasferiscono dall’Italia in Jugoslavia o viceversa,
beneficiano, unitamente ai loro familiari, delle prestazioni di maternità
in Jugoslavia o in Italia, qualora:
1) abbiano effettuato un lavoro sottoposto ad assicurazione nel
Paese in cui si sono da ultimo trasferiti;
2) adempiano in tale Paese alle condizioni richieste per beneficiare
di tali prestazioni, cumulando, in quanto necessario, i periodi
di assicurazione ed equivalenti compiuti nell’altro paese.
Art. 9
I lavoratori che si trasferiscono dall’Italia in Jugoslavia o viceversa
hanno o danno diritto, secondo i casi, alle indennità funerarie in
Jugoslavia o in Italia, qualora:
1) abbiano effettuato un lavoro sottoposto ad assicurazione nel
Paese in cui si sono da ultimo
trasferiti;
2) adempiano in tale Paese alle condizioni richieste per beneficiare
di tali prestazioni,
cumulando, in quanto necessario, i periodi di assicurazione ed
equivalenti compiuti nell’altro Paese.
Art. 10
Le prestazioni per i familiari residenti nel Paese di orine del lavoratore
che si trasferisce nell’altro Paese sono corrisposte dall’Ente
assicuratore competente del primo Paese con le norme, i limiti e le
modalità in vigore per i familiari dei propri assicurati e sonoa esso
rimborsate dall’Ente assicuratore dell’altro Paese.
Art. 11
(1) Se il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù
della legislazione di entrambi i Paesi contraenti risiede nel territorio
del Paese in cui si trova uno degli istituti debitori della pensione o
della rendita, le prestazioni in natura sono corrisposte al titolare e ai
suoi familiari dall’istituto del luogo di residenza, come se egli fosse
titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della sola
legislazione del Paese di residenza. Dette prestazioni sono a carico
dell’Istituto del Paese di residenza.
(2) Se il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù
della legislazione di uno dei due Paesi contraenti risiede nel ter
ritorio del Paese in cui non si trova l’istituto debitore della pensione
o della rendita, le prestazioni in natura sono corrisposte al
titolare e ai suoi familiari dall’istituto del luogo di residenza come se
egli fosse titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù
della legislazione del Paese di residenza. Le prestazioni così corrisposte
saranno rimborsate dall’Ente assicuratore dell’altro Paese.
Art. 12
(1) L’assicurato o l’avente diritto che, dopo il verificarsi dell’evento
coperto dall’assicurazione, si trasferisca nel territoro dell’altro Paese,
conserva il diritto alle prestazioni, a condizione che egli, prima
del trasferimento, abbia ottenuto dal competente Ente assicuratore
il consenso al trasferimento. Tale consenso può essere negato solo
per ragioni inerenti allo stato di malattia dell’assicurato o dell’avente
diritto. L’Ente assicuratore può concedere il consenso posticipatamente,
qualora esistano le condizioni per la concessione del
consenso stesso e l’assicurato o l’avente diritto non abbia potuto
chiederlo, per motivi scusabili, prima del trasferimento.
(2) L’assicurato o l’avente diritto conserva il diritto alle prestazioni
nei confronti dell’Ente presso il quale è assicurato anche se
l’evento coperto da assicurazione si verifichi nel territorio dell’altro
Paese, qualora il rapporto di assicurazione non sia ancora terminato.
(3) Nei casi previsti dai paragrafi 1 e 2 l’Ente assicuratore obbligato
delega l’Ente assicuratore competente dell’altro Paese a corrispondere
le prestazioni. Le prestazioni in natura saranno corrisposte
con gli stessi mezzi e della stessa qualità di quelle corrisposte agli
assicurati dell’Ente delegato.
Art. 13
Per il rimborso delle spese di cui agli articoli 10 a 12 potranno esse
re stabiliti compensi unitari procapite o globali sulla base dei costi
medi nazionali, risultanti dall’ultimo bilancio degli enti interessati.
Le modalità saranno determinate nell’accordo amministrativo previsto
all’art. 29.
Capitolo II
Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. 14
(1) Le prestazioni per malattie professionali indennizzabili secondo
la legislazione di ognuno dei due Paesi contraenti sono dovute
dall’Ente assicuratore del Paese nel cui territorio è stata esercitata
da ultimo una lavorazione che, per la sua natura, comporti il rischio
specifico dell’insorgere delle malattie professionali.
(2) Qualora un assicurato, al quale è stato corrisposto in uno dei
due Paesi contraenti un indennizzo per una malattia professionale,
chieda ulteriori prestazioni per la stessa malattia nell’altro Paese,
l’Ente assicuratore del primo Paese rimane obbligato per la concessione
di ulteriori prestazioni. Se però detto assicurato è stato
successivamente occupato nell’altro Paese in una lavorazione che
comporti lo stesso rischio per il quale ha ottenuto il primo indennizzo
le ulteriori prestazioni sono a carico dell’Ente assicuratore di
quest’altro Paese.
Art. 15
Per la determinazione dell’obbligo delle prestazioni e del grado
dell’incapacità lavorativa per un infortunio sul lavoro o per una malattia
professionale per i quali deve essere applicata la legislazione
di uno dei due Paesi contraenti, si tiene conto in base alla stessa
legislazione degli infortuni sul lavoro nonchè delle malattie profes
sionali, anteriormente verificatesi nell’altro Paese. Quali precedenti
infortuni sul lavoro o malattie professionali sono considerati sia gli
infortuni o le malattie professionali per i quali si concede un indennizzo,
sia quelli per i quali il grado di incapacità lavorativa rimane al
di sotto del grado minimo richiesto per l’indennizzo. Un indennizzo
per il successivo infortunio o per la successiva, malattia profassionale
è tuttavia corrisposto soltanto se la legislazione da applicarsi
per l’infortunio o per la malattia professionale lo prevede.
Art. 16
Ogni infortunio sul lavoro di cui sia rimasto vittima un cittadino di
uno dei due Paesi contraenti occupato nel territorio dell’altro Paese
e che abbia causato o che potrà causare sia la morte, sia una incapacità
permanente, totale o parziale, deve essere notificato senza indugio
da parte dell’Ente assicuratore competente alla rappresentanza
diplomatica o consolare del Paese nella cui giurisdizione rientra il
caso e di cui l’infortunato sia cittadino.
Art. 17
L’infortunio subito da un cittadino di uno dei due Paesi contraenti,
mentre egli si reca ad assumere lavoro, con regolare contratto,
nell’altro Paese, deve essere risarcito dall’Ente assicuratore di
quest’ultimo Paese in conformità delle disposizioni concernenti
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, qualora il sinistro si
verifichi durante il viaggio, ininterrotto e per la via più breve, dal
luogo di partenza fino al luogo di lavoro. Lo stesso vale per l’infortunio
subito dal lavoratore quando questi ritorna nel Paese di
origine subito dopo la fine del contratto di lavoro per effetto del
quale si è trasferito nell’altro Paese.
Capitolo III
Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti
Art. 18
(1) Ai fini dell’acquisto, del mantenimento o del recupero del diritto
alle prestazioni, quando un assicurato è stato sottoposto successivamente
o alternativamente alla legislazione di entrambi i Paesi
contraenti, i periodi di assicurazione e i periodi equivalenti compiuti
in virtù della legislazione di ciascuno dei due Paesi contraenti sono
totalizzati, in quanto non si sovrappongono.
(2) Se la legislazione di uno dei due Paesi contraenti subordina la
concessione di alcune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione
siano stati compiuti in una professione sottoposta a un
regime speciale, sono totalizzati, in quanto non si sovrappongono,
per l’ammissione al beneficio di tali prestazioni, soltanto i periodi
compiuti nella professione.corrispondente anche se nell’altro Paese
non esiste um regime speciale di assicurazione per detta professione.
Se, nonostante la totalizzazione di tali periodi, l’assicurato non
soddisfa alle condizioni che gli consentono di beneficiare di dette
prestazioni, i periodi in questione sono allora totalizzati per l’ammissione
al beneficio delle prestazioni del regime generale dei due
Paesi contraenti.
Art. 19
Le prestazioni che un assicurato previsto all’art. 18 della presente
Convenzione o i suoi superstiti possono ottenere in virtù delle legislazioni
dei due Paesi contraenti, secondo le quali l’assicurato ha
compiuto periodi di assicurazione o periodi equivalenti, sono liquidate
nel modo seguente:
a) l’istituto di ciascuno dei due Paesi contraenti determina, in
base alla propria legislazione, se l’assicurato soddisfa alle condi
zioni richieste per aver diritto alle prestazioni previste da tale legislazione,
tenuto conto della totalizzazione dei periodi prevista
all’articolo precedente;
b) se il diritto è acquisito in virtù della precedente lettera a), detto
istituto determina l’ammontare teorico della prestazione cui
l’interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione o
periodi equivalenti, totalizzati secondo le modalità previste all’articolo
precedente, fossero stati compiuti esclusivamente sotto la
propria legislazione; in base a tale ammontare l’istituto stabilisce
l’ammontare dovuto al pro-rata della durata dei periodi compiuti
sotto detta legislazione in rapporto alla durata totale dei periodi
compiuti sotto le legislazioni dei due Paesi contraenti.
Art. 20
Qualora l’interessato, tenuto conto della totalità dei periodi previsti
all’art. 18, non possa far valere nello stesso momento le condizioni
richieste dalle legislazioni dei due Paesi contraenti, il suo diritto a
pensione è determinato nei riguardi di ogni legislazione a mano a
mano che egli può far valere tali condizioni.
Se la pensione da concedere in uno solo dei due Paesi non raggiunge
la pensione minima, l’Ente assicuratore che la determina concede
in aggiunta alla sua prestazione la parte della differenza tra la
sua prestazione e la pensione minima che corrisponde, al momento
della determinazione della pensione, al rapporto dei periodi di assicurazione
ed equivalenti compiuti in ciascun Paese con la somma
totale dei periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti in entrambi
i Paesi.
Art. 21
Se, ai sensi dell’art. 18 della presente Convenzione, l’assicurato matura
un diritto a prestazioni a carico degli Enti assicuratori di entrambi
i Paesi contraenti e se la somma di queste prestazioni non
raggiunge la pensione minima del Paese in cui il beneficiario risiede,
l’Ente assicuratore di questo Paese concede in aggiunta l’importo
necessario per raggiungere la pensione minima. Tale importo aggiuntivo
sarà corrisposto a carico degli Enti assicuratori di ciascuno
dei due Paesi contraenti per la parte che corrisponde al rapporto
dei periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti al momento
della determinazione delle pensioni in ciascuno dei due Paesi con la
somma totale dei periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti
in entrambi i Paesi.
Art. 22
(1) Ogni assicurato o avente diritto, nel momento in cui matura
il diritto a pensione, può rinunciare al beneficio delle disposizioni
dell’art. 18. In tal caso le prestazioni sono determinate separatamente
dagli enti assicuratori di ciascun Paese contraente secondo le
legislazioni per essi vigenti e indipendentemente dai periodi compiuti
nell’altro Paese.
(2) L’assicurato o avente diritto ha facoltà di scegliere nuovamente
fra l’applicazione dell’art. 18 e quella del paragrafo 1 del presente
articolo se vi abbia interesse a causa di una modificazione
della legislazione di un Paese contraente o del trasferimento della
sua residenza da un Paese all’altro o, nel caso previsto all’art. 20, se
matura un nuovo diritto a pensione in base a una delle legislazioni
a lui applicabili.
Capitolo IV
Assegni familiari
Art. 23
I lavoratori che si trasferiscono dall’Italia in Jugoslavia o viceversa
hanno diritto agli assegni familiari per le persone a carico rimaste
nel Paese di origine, in base alla legislazione del luogo di lavoro.
Art. 24
Qualora la legislazione di uno dei due Paesi subordini l’apertura del
diritto agli assegni familiari al compimento di periodi di assicurazione
ed equivalenti, si tiene conto a tale scopo dei periodi compiuti
tanto nell’uno che nell’altro Paese.
Art. 25
Nell’accordo amministrativo previsto all’art. 29 saranno determinate
le modalità necessarie per assicurare l’immediato pagamento
degli assegni familiari.
Capitolo V
Assicurazione disoccupazione
Art. 26
(1) I lavoratori che si trasferiscono dall’ltalia in Jugoslavia o viceversa
beneficiano delle prestazioni di disoccupazione in Jugoslavia o in
Italia, qualora:
1) abbiano effettuato un lavoro sottoposto ad assicurazione nel
Paese in cui si sono da ultimo trasferiti;
2) adempiano in tale Paese alle condizioni richieste per beneficiare
delle prestazioni, cumulando, in quanto necessario, i periodi
di assicurazione ed equivalenti compiuti nell’altro Paese.
(2) Il disoccupato che, dopo aver acquisito il diritto alle prestazioni
nell’altro Paese, ritorna nel proprio Paese conserva il diritto alle prestazioni
che gli saranno corrisposte a carico dell’altro Paese per la
durata massima di sei mesi ridotta del periodo in cui ha già goduto
delle prestazioni stesse nell’altro Paese.
Capitolo VI
Disposizioni comuni
Art. 27
Se, secondo la legislazione di uno dei due Paesi contraenti, le prestazioni
sono calcolate in rapporto all’ammontare dei salari percepiti
o dei contributi versati, i salari o i contributi relativi ai periodi
di assicurazione compiuti in virtù del regime dell’altro Paese
contraente, sono presi in considerazione dall’Ente che determina
le prestazioni sulla base della media dei salari o dei contributi accertati
per i periodi di assicurazione compiuti in virtù del proprio
regime.
Art. 28
Se la legislazione di uno dei due Paesi subordina l’acquisto, il mantenimento
o il recupero di un diritto al soggiorno sul suo territorio,
questa condizione non sarà richiesta per i cittadini italiani o jugoslavi
quando risiedono sul territorio dell’altro Paese, salvo disposizione
contraria della presente Convenzione.
Se in base alla legislazione di uno dei due Paesi il pagamento
all’estero delle prestazioni è subordinato al consenso dell’Istituto
assicuratore di questo Prese il consenso stesso non è richiesto qualora
si tratti di cittadini dell’altro Paese.
Le prestazioni derivanti dalle assicurazioni sociali di uno dei due
Paesi saranno corrisposte ai cittadini dell’altro Paese, quando risiedono
sul territorio di un terzo Stato con le stesse condizioni e la
stessa misura applicate dal primo Paese ai propri cittadini che risiedono
nel terzo Stato.
TITOLO III
DISPOSIZIONI DIVERSE TRANSITORIE E FINALI
Art. 29
Le Autorità competenti dei due Paesi contraenti stabiliranno di
comune accordo le disposizioni per l’applicazione della presente
Convenzione. Esse potranno, in particolare, stabilire disposizioni
per evitare il cumulo delle prestazioni, per regolare la totalizzazione
dei periodi e per organizzare il servizio dei pagamenti e dei controlli
dall’uno all’altro Paese contraente.
Art. 30
(1) Le disposizioni prese unilateralmente da uno dei due Paesi contraenti
per l’applicazione della presente Convenzione saranno comunicate
in duplice copia all’Autorità competente dell’altro Paese.
(2) Le Autorità competenti dei due Paesi contraenti si comunicheranno
altresì entro un mese dalla prestazione, in duplice copia, tutte
le disposizioni che modifichino o completino le legislazioni indicate
all’art. 2.
Art. 31
(1) Le Autorità e gli organismi competenti dei due Paesi contra
enti si prestano reciprocamente assistenza per l’applicazione della
presente Convenzione come se si trattasse dell’applicazione delle
rispettive legislazioni; tale reciproca assistenza è gratuita. Essi possono
anche valersi, quando siano necessari mezzi istruttori nell’altro
Paese, del tramite delle Autorità diplomatiche e consolari.
(2) Gli accertamenti medici per conto degli organismi di un Paese
contraente, che riguardano un interessato che si trovi nell’altro
Paese, saranno eseguiti su richiesta dei detti organismi dagli organismi
assicuratori competenti dell’altro Paese. Nell’accordo amministrativo
saranno stabilite le disposizioni particolari per il rimborso
delle spese.
Art. 32
Le Autorità diplomatiche e consolari dei due Paesi contraenti sono
autorizzate a intervenire direttamente presso le Autorità e gli organismi
competenti dell’altro Paese, per raccogliere le informazioni
utili alla tutela degli interessi dei propri connazionali, come pure a
rappresentarli senza speciale mandato.
Art. 33
(1) Le esenzioni da imposte, tasse e diritti, previste dalle legislazioni
di uno dei due Paesi contraenti, valgono anche per l’applicazione
della presente Convenzione, indipendentemente dalla nazionalità e
dalla residenza degli interessati.
(2) Tutti gli atti, documenti ed altre scritture, che devono essere
prodotti. per l’applicazione della presente Convenzione, sono esenti
dall’obbligo del visto e della legalizzazione da parte delle Autorità
diplomatiche e consolari.
Art. 34
Le istanze come pure gli altri documenti che gli interessati indirizzano
alle autorità e agli organismi competenti di uno dei due
Paesi contraenti per l’applicazione della presente Convenzione o
per l’applicazione delle legislazioni indicate all’articolo 2, non possono
essere respinti per il fatto di essere redatti nella lingua ufficiale
dell’altro Paese.
Art. 35
Le domande, dichiarazioni, ricorsi e altri documenti in materia di
assicurazione sociale che avrebbero dovuto essere presentati entro
un termine determinato presso l’organismo competente di uno dei
due Paesi contraenti, saranno considerati come ricevibili se sono
presentati nello stesso termine presso un organismo di assicurazione
sociale dell’altro Paese. In tal caso quest’ultimo organismo
trasmette senza indugio tali domande, dichiarazioni o ricorsi all’organismo
di assicurazione sociale competente del primo Paese, dandone
notizia all’interessato.
Art. 36
Le Autorità e gli organismi competenti dei due Paesi contraenti, per
l’applicazione della presente Convenzione, corrispondono direttamente
tra loro, con gli assicurati e con i loro rappresentanti. Essi
redigono la corrispondenza nella rispettiva lingua ufficiale.
Art. 37
(1) L’importo delle prestazioni dovute in applicazione della presente
Convenzione sarà determinato dall’organismo debitore nella
valuta del proprio Paese.
(2) Il trasferimento da un Paese all’altro delle somme dovute in
applicazione della presente Convenzione avrà luogo conformemente
agli Accordi vigenti in materia tra i due Paesi contraenti al
momento del trasferimento stesso.
(3) Nel caso in cui siano emanate, nell’uno o nell’altro Paese
contraente disposizioni intese a sottoporre a restrizione lo scambio
delle valute, i due Governi dovranno adottare immediatamente le
misure necessarie per assicurare il trasferimento delle somme dovute
in applicazione della presente Convenzione.
Art. 38
La riscossione dei contributi dovuti a un Istituto di uno dei due
Paesi contraenti può effettuarsi nel territorio dell’altro Paese, conformemente
alla procedura e con le garanzie e i privilegi applicabili
alla riscossione dei contributi dovuti all’Istituto corrispondente di
quest’ultimo Paese. L’applicazione di tale disposizione formerà oggetto
di uno speciale accordo.
Art. 39
(1) Le Autorità competenti dei due Paesi contraenti risolveranno, di
comune accordo, tutte le difficoltà che sorgeranno nell’applicazione
della presente Convenzione.
(2) Nel caso che per tale via non si arrivi a una soluzione, la
controversia sarà decisa mediante una procedura arbitrale, stabilita
di comune accordo tra i Governi dei due Paesi contraenti. L’organo
arbitrale dovrà risolvere la controversia secondo lo spirito e i principi
fondamentali della presente Convenzione. La sua decisione sarà
obbligatoria e definitiva.
Art. 40
(1) Quando in relazione al diritto non contestato di un assicurato,
sorga controversia tra le autorità, o gli organismi assicuratori competenti
dei due Paesi contraenti circa la legislazione applicabile, si
deve concedere all’interessato una assistenza provvisoria fino a che
la controversia non sia stata decisa in conformità dell’articolo precedente.
(2) La corresponsione dell’assistenza, provvisoria spetta all’organismo
assicuratore del Paese in cui l’assicurato ha la propria residenza.
Tale organismo assicuratore corrisponderà, le prestazioni in
base alla propria legislazione..
(3) L’organismo assicuratore che in definitiva risulterà obbligato
deve rimborsare in unica soluzione, all’organismo assicuratore
che ha corrisposto l’assistenza provvisoria, le spese sostenute a tale
scopo.
(4) Se l’importo che è stato versato al beneficiario a titolo di assistenza
provvisoria, è superiore all’ammontare delle prestazioni
obbligatoriamente spettanti per il periodo corrispondente, l’organismo
assicuratore che in definitiva risulterà obbligato imputa la differenza,
sulle rate future mediante trattenute non superiori al quinto
dell’ammontare di ciascuna rata.
Art. 41
(1) Le disposizioni della presente Convenzione si applicano anche
agli eventi assicurativi che si sono verificati prima della sua entrata
in vigore. Nella applicazione della presente Convenzione devono
essere presi in considerazione anche i periodi di assicurazione ed
equivalenti compiuti prima della sua entrata in vigore.
(2) Le prestazioni non ancora richieste alla data di entrata in vigore
della presente Convenzione sono determinate su domanda in conformità
alla presente Convenzione e alle legislazioni interne. Le prestazioni
determinate o richieste prima dell’entrata in vigore della presente
Convenzione sono concesse o eventualmente determinate di nuovo
in conformità alla presente Convenzione e alle legislazioni interne;
non costituisce ostacolo la efficacia giuridica di precedenti
decisioni.
(3) Se i diritti anteriormente liquidati sono stati soddisfatti mediante
pagamento forfettario a causa di un periodo di assicurazione
ed equivalente insufficiente e se, con l’applicazione delle disposizioni
della presente Convenzione sulla totalizzazione dei periodi di
assicurazione ed equivalenti l’interessato soddisfa alle condizioni
richieste per l’attribuzione di una pensione, egli può domandare la
revisione del trattarnento già fattogli. Detta revisione sarà effettuata
da ciascun Paese contraente secondo la propria legislazione.
(4) Per i periodi anteriori alla entrata in vigore della presente
Convenzione non sono pagate prestazioni in base alle disposizioni
in essa contenute, salve le disposizioni più favorevoli delle legislazioni
interne.
(5) Le disposizioni di cui al paragrafo 1) primo periodo, e ai
paragrafi 2) e 3) valgono solo per le prestazioni dell’assicurazione
invalidità vecchiaia e superstiti e, limitatamente alle rendite, per l’assicurazione
infortuni.
Art. 42
Per l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione
non può opporsi la scadenza dei termini di prescrizione o di decadenza,
se le domande necessarie sono presentate entro il termine di
2 anni dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione.
Art. 43
(1) La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica
saranno scambiati appena possibile a Belgrado.
(2) La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno
del mese successivo a quello in cui avverrà lo scambio degli strumenti
di ratifica.
(3) La presente Convenzione è conclusa per la durata di un anno
a partire dalla data in cui essa entrera in vigore. Essa sarà rinnovata
tacitamente di anno in anno, salvo denuncia che dovrà essere notificata
almeno sei mesi prima della scadenza.
(4) In caso di denuncia, le disposizioni della presente Convenzione
rimarranno applicabili ai diritti acquisiti, nonostante le disposizioni
restrittive che le legislazioni dei due Paesi contraenti potranno
prevedere in caso di nazionalità straniera o di residenza o soggiorno
all’estero degli interessati.
(5) I diritti in corso di acquisizione afferenti i periodi di assicurazione
ed equivalenti compiuti anteriormente alla data nella quale la
presente Convenzione cesserà di essere in vigore, saranno mantenuti
in conformità ad accordi complementari.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti hanno munito la presente Convenzione
delle loro firme e dei loro sigilli.
FATTO a Roma il 14 novembre 1957 in due originali, in lingua italiana
ed in lingua serbo-croata, i cui testi fanno ugualmente fede.
Per la Repubblica Italiana
luciano mascia
Per la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia
z. has
PROTOCOLLO GENERALE
Al momento della firma della Convenzione sulle assicurazioni sociali,
conclusa tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare
Federale di Jugoslavia, i Plenipotenziari dei due Stati contraenti dichiarano
di essere d’accordo su quanto segue:
1) Le disposizioni della Convenzione non si applicano ai diritti
derivanti da periodi di assicurazioni sociali compiuti prima del 5
ottobre 1956 in territori ai quali è stata estesa l’amministrazione
jugoslava ai sensi del Memorandum d’intesa tra i Governi d’Italia,
del Regno Unito, degli Stati Uniti e di Jugoslavia, concernente il
Territorio Libero di Trieste, firmato a Londra il 5 ottobre 1954.
Tali diritti formeranno oggetto di apposito regolamento tra i due
Governi.
2) La Convenzione non porta pregiudizio alle disposizioni degli
articoli da 54 a 56 dell’Accordo di Udine del 20 agosto 1955, nè alle
Convenzioni stipulate o che potrebbero essere stipulate sulla base
dei detti articoli
3) I periodi di assicurazione compiuti nella assicurazione italiana
fra l’aprile 1941 ed il maggio 1945 in quelle parti del territorio
jugoslavo nelle quali gli istituti italiani assunsero la gestione delle
assicurazioni sociali, sono a carico degli istituti assicuratori italiani.
Le relative obbligazioni, derivanti agli istituti assicuratori italiani prima
dell’entrata in vigore della Convenzione, saranno regolate con
l’accordo ulteriore tra le Autorità competenti di cui all’art. 1, n. 2,
della Convenzione.
4) A tutti i casi che saranno espressamente contemplati nello
Scambio di Note previsto dal punto 2) dell’art. 8 dell’Accordo italojugoslavo
dei 18 dicembre 1954 sul regolamento definitivo di tutte
le obbligazioni reciproche di carattere economico e finanziario derivanti
dal Trattato di Pace e dagli Accordi successivi, le disposizioni
della Convenzione si applicheranno in conformità al contenuto
delle stesse Note.
Il presente Protocollo forma parte integrante della Convenzione;
esso sarà ratificato ed entrerà in vigore contemporaneamente alla
Convenzione.
FATTO a Roma il 14 novembre 1957 in due originali, in lingua italiana
ed in lingua serbo-croata, i cui testi fanno ugualmente fede.
Per la Repubblica Italiana
luciano mascia
Per la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia
z. has
***
(«Gazzetta ufficiale – atti internazionali» no. 21 del 12.12.1997)
CAMERA DEI DEPUTATI
DEL PARLAMENTO DELLA REPUBBLICA
DI CROAZIA
In base all’articolo 89 della Costituzione della Repubblica di Croazia,
viene emanato il
DECRETO DI PROMULGAZIONE DELLA LEGGE
DI RATIFICA DELLA CONVENZIONE
DI SICUREZZA SOCIALE
TRA LA REPUBBLICA DI CROAZIA
E LA REPUBBLICA ITALIANA
Viene promulgata la Legge di ratifica della Convenzione di sicurezza
sociale tra la Repubblica di Croazia e la Repubblica Italiana,
emanata dalla Camera dei deputati del Parlamento della Repubblica
di Croazia, alla seduta del 21 novembre 1997.
No.: 081-97-1943i 1
Zagabria, 1° dicembre 1997
Il Presidente della Repubblica di Croazia
dott. Franjo Tu?man, m. p.
LEGGE DI RATIFICA DELLA CONVENZIONE
DI SICUREZZA SOCIALE
TRA LA REPUBBLICA DI CROAZIA
E LA REPUBBLICA ITALIANA
Articolo 1
Viene ratificata la Convenzione di sicurezza sociale tra la Repubblica
di Croazia e la Repubblica Italiana, sottoscritta il 27 giugno 1997
a Roma, nel testo originale in lingua croata e italiana.
Articolo 2
La Convenzione di sicurezza sociale tra la Repubblica di Croazia e
la Repubblica Italiana, nel testo originale in lingua croata, recita:
CONVENZIONE DI SICUREZZA SOCIALE
TRA LA REPUBBLICA DI CROAZIA
E LA REPUBBLICA ITALIANA
Il Governo della Repubblica di Croazia e il Governo della Repubblica
Italiana, animati dalla volontà di migliorare i rapporti tra i due
Stati in materia di sicurezza sociale e di adeguarli allo sviluppo giuridico,
hanno concordato le disposizioni seguenti.
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
1. Ai fini dell’applicazione della Presente Convenzione:
a) il termine «Croazia» designa la Repubblica di Croazia, il termine
«Italia» designa la Repubblica Italiana;
b) il termine «legislazione» designa le leggi e tutte le altre disposizioni
esistenti o future di ciascuno Stato contraente che concernono
i regimi ed i rami della sicurezza sociale indicati all’art.
2 della presente Convenzione;
c) il termine «Autorità competente» designa, per quanto riguarda
la Croazia, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed
il Ministero della Sanità e, per quanto riguarda l’Italia, il Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale ed il Ministero della
Sanità; d) il termine «Istituzione competente» designa l’Istituzione
alla quale l’interessato è iscritto al momento della domanda
di prestazioni, o l’Istituzione nei cui confronti l’interessato ha
diritto a prestazioni o vi avrebbe diritto se egli o i suoi familiari
risiedessero sul territorio dello Stato contraente nel quale tale
Istituzione si trova;
e) il termine «Organismo di collegamento» designa gli uffici che
saranno incaricati dalle Autorità competenti di comunicare direttamente
tra loro e di fare da tramite con le istituzioni competenti
dei due Stati contraenti ai fini del conseguimento delle
prestazioni previste dalla presente Convenzione;
f) il termine «lavoratori» designa i cittadini di uno dei due Stati
contraenti assoggettati alle legislazioni specificate nell’art. 2;
g) il termine «familiari» designa le persone definite o riconosciute
come tali dalla legislazione applicabile;
h) il termine «superstite» designa le persone definite o riconosciute
come tali dalla legislazione applicabile;
i) il termine «temporaneo soggiorno» designa una permanenza
di breve durata sul territorio di una Parte contraente di cittadini
di uno dei due Stati contraenti che hanno la loro residenza sul
territorio dell’altra Parte contraente;
l) il termine «residenza» designa la dimora abituale;
m) il termine «periodi di assicurazione» designa i periodi di contribuzione
o di occupazione, così definiti o presi in considerazione
come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la
quale sono stati compiuti;
n) il termine «periodi equivalenti» designa i periodi assimilati ai
periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono stati
compiuti;
o) il termine «prestazioni in natura» designa ogni prestazione
consistente nell’erogazione di beni o servizi;
p) il termine «prestazioni familiari» designa le prestazioni in natura
o in denaro destinate a compensare i carichi di famiglia.
2. Qualsiasi altra espressione o termine utilizzati nella presente
Convenzione hanno il significato che viene loro attribuito dalla legislazione
applicabile.
Articolo 2
1. La presente Convenzione si applica alle legislazioni concernenti:
In Croazia:
a) l’assicurazione sanitaria e le cure mediche,
b) l’assicurazione per le pensioni e l’invalidità (compresa l’assicurazione
per la vecchiaia, i
superstiti, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali),
c) l’assicurazione in caso di disoccupazione,
d) gli assegni per i figli;
In Italia:
a) l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vec
chiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e le gestioni speciali
dei lavoratori autonomi,
b) l’assicurazione per malattia, ivi comprese la tubercolosi e la
maternità,
c) l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
d) l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria,
e) le prestazioni familiari,
f) i regimi speciali di assicurazione sostitutivi stabiliti per determinate
categorie di lavoratori, in quanto si riferiscano a prestazioni
o rischi coperti dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti.
2. La presente Convenzione si applicherà egualmente alle legislazioni
che completeranno o modificheranno le legislazioni di cui al
precedente comma.
3. La presente Convenzione si applicherà, altresì, alle legislazioni
di uno Stato contraente che estenderanno i regimi esistenti a nuove
categorie di lavoratori o che istituiranno nuovi regimi di sicurezza
sociale, sempreché il Governo dell’altro Stato contraente non notifichi
la sua opposizione al Governo del primo Stato, entro tre mesi
dalla data di comunicazione ufficiale di dette legislazioni.
4. La presente Convenzione non si applica alle legislazioni dei
due Stati contraenti relative alla pensione sociale ed alle altre prestazioni
non contributive erogate a carico di fondi pubblici, nonché
all’integrazione al trattamento minimo, salvo quanto previsto
all’art. 20.
Articolo 3
1. La presente Convenzione si applica ai cittadini dei due Stati contraenti
che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o di
entrambi gli Stati contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti.
2. La presente Convenzione si applica anche ai profughi, ai sensi
della Convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei profughi
e relativo Protocollo del 31 gennaio 1967, e agli apolidi, ai sensi
della Convenzione del 28 settembre 1954 relativa allo status degli
apolidi residenti nel territorio di uno Stato contraente che sono o
sono stati assoggettati alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati
contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti.
Articolo 4
Con riserva delle disposizioni della presente Convenzione, i lavoratori
italiani in Croazia e i lavoratori croati in Italia, come pure i loro
familiari, avranno gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei cittadini
dell’altro Stato contraente.
TITOLO II
DISPOSIZIONI SULLA LEGISLAZIONE APPLICABILE
Articolo 5
Salvo quanto diversamente disposto ai successivi artt. 6 e 7, i lavoratori
ai quali si applicano le disposizioni della presente Convenzione
sono soggetti alla legislazione dello Stato contraente in cui svolgono
la loro attività lavorativa.
Articolo 6
Le disposizioni stabilite dall’art. 5 comportano le seguenti eccezioni:
a) Il lavoratore dipendente da un’impresa con sede in uno degli
Stati contraenti che sia inviato nel territorio dell’altro Stato con
traente per un periodo di tempo limitato, rimane soggetto alla
legislazione del primo Stato, sempreché la sua occupazione nel
territorio dell’altro Stato non ecceda il periodo di 48 mesi. Se
tale occupazione dovesse essere prolungata per periodi superiori
ai 48 mesi previsti, l’applicazione della legislazione dello Stato
in cui ha sede l’impresa potrà eccezionalmente essere prorogata
per altri 48 mesi.
b) Le persone che esercitano un’attività autonoma abitualmente
nel territorio di uno dei due Stati contraenti e che si recanoa
esercitare tale attività nel territorio dell’altro Stato per un limitato
periodo di tempo continuanoa essere assicurati in base alla
legislazione del primo Stato, purché la loro permanenza nell’altro
Stato non superi il periodo di 12 mesi. Nel caso in cui tale
attività si dovesse prolungare per motivi imprevedibili al di là dei
12 mesi, l’applicazione della legislazione in vigore nello Stato di
residenza abituale potrà essere prorogata per altri 12 mesi.
c) Il personale viaggiante delle imprese di trasporto aereo, su
strada o per ferrovia rimane soggetto esclusivamente alla legislazione
dello Stato sul cui territorio ha sede l’impresa.
d) I lavoratori dipendenti da imprese di interesse nazionale esercenti
servizi di telecomunicazioni daimpresa esercenti trasporto
di passeggeri o di merci per ferrovia, su strada, per via aerea o
marittima e da ogni altra impresa da stabilirsi successivamente
mediante scambio di note che abbiano la loro sede principale
nel territorio di uno degli Stati contraenti e inviati nel territorio
dell’altro Stato contraente presso una succursale o una rappresentanza
permanente rimangono soggetti alla legislazione dello
Stato in cui si trova la sede principale.
e) I membri dell’equipaggio di una nave battente bandiera di uno
degli Stati contraenti sono soggetti alla legislazione dello Stato di
bandiera. I lavoratori assunti per lavori di carico e scarico della
nave di riparazioni o sorveglianza, mentre essa si trova in un
porto dell’altro Stato contraente, sono soggetti alla legislazione
dello Stato al quale appartiene il porto.
f) Gli agenti diplomatici e i consoli di carriera, nonché il perso
nale amministrativo e tecnico appartenente ai ruoli delle Rappresentanze
diplomatiche e degli Uffici consolari che nell’esercizio
delle loro funzioni vengono inviati nel territorio dell’altro Stato
contraente, rimangono assoggettati, unitamente ai loro familiari,
alla legislazione dello Stato contraente al quale appartiene l’Amministrazione
da cui dipendono.
g) I funzionari, i rappresentanti ufficiali ed il personale equiparato
di uno degli Stati contraenti che nell’esercizio delle loro
funzioni vengono inviati nel territorio dell’altro Stato contraente,
rimangono assoggettati, unitamente ai loro familiari, alla
legislazione dello Stato contraente al quale appartiene l’Amministrazione
da cui dipendono.
Articolo 7
Il personale delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari
diverso da quello specificato alla lettera «f» dell’art.6, nonché
il personale domestico al servizio privato di Agenti diplomatici e
consolari o di altri membri di dette Missioni diplomatiche e Uffici
consolari, possono optare per la legislazione dello Stato d’invio, secondo
le disposizioni dell’Accordo amministrativo di cui all’art. 34,
a condizione che siano cittadini di tale Stato.
Articolo 8
Le Autorità competenti dei due Stati contraenti possono prevedere
di comune accordo, in deroga a quanto previsto dagli artt. 5 e
6 della presente Convenzione, che resti applicabile la legislazione
dello Stato di appartenenza del lavoratore ogniqualvolta, a causa
della frequenza dei trasferimenti del lavoratore, o del loro carattere
eccezionale, o dell’età del lavoratore, sarebbe meno favorevole per il
lavoratore stesso l’applicazione della legislazione dello Stato sul cui
territorio viene esercitata l’attività.
Articolo 9
Salvo quanto diversamente disposto nella presente Convenzione i
lavoratori aventi diritto a prestazioni in denaro da uno Stato contraente
le riceveranno a parità di trattamento con i cittadini di tale
Stato, sul territorio dell’altro Stato contraente o di uno Stato terzo.
Articolo 10
1. Ai fini dell’ammissione all’assicurazione volontaria prevista dalla
legislazione di uno degli Stati contraenti, i periodi di assicurazione
compiuti in virtù della legislazione, di tale Stato si cumulano, se
necessario, con i periodi di assicurazione compiuti in virtù della
legislazione dell’altro Stato contraente, a condizione che non si sovrappongano.
2. Per poter usufruire della disposizione di cui al primo comma,
ai sensi della legislazione italiana, l’interessato deve far valere
almeno un anno di contribuzione compiuto in virtù della predetta
legislazione.
3. Ai fini dell’ammissione all’assicurazione volontaria croata, le
condizioni previste potranno essere soddisfatte anche sulla base dei
soli periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione italiana.
4. La disposizione di cui al primo comma non autorizza l’iscrizione
simultanea all’assicurazione obbligatoria di uno Stato contraente
e all’assicurazione volontaria dell’altro Stato, nel caso in cui una tale
possibilità non sia consentita dalla legislazione di quest’ultimo Stato.
Articolo 11
Ai fini dell’assicurazione, del mantenimento o del recupero del diritto
alle prestazioni, in denaro o in natura, previste dalla presente
Convenzione, i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti in
virtù della legislazione di uno Stato contraente, sono totalizzati, se
necessario, con i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti ai
sensi della legislazione dell’altro Stato contraente, sempre che non
si sovrappongano.
TITOLO III
Disposizioni particolari
Capitolo I
Malattia ivi comprese la tubercolosi e la maternità
Articolo 12
1. I lavoratori di cui agli artt. 6 e 7 che soddisfino le condizioni
richieste dalla legislazione dello Stato competente per aver diritto
alle prestazioni, tenendo conto eventualmente di quanto disposto
dall’art. 11, beneficiano per la durata della loro permanenza nell’altro
Stato contraente:
– delle prestazioni in natura erogate per conto dell’Istituzione
competente, da parte dell’Istituzione del luogo di residenza o di
soggiorno, secondo la legislazione che quest’ultima applica;
– delle prestazioni in denaro corrisposte direttamente dall’Istituzione
competente secondo la legislazione che quest’ultima
applica.
2. Le disposizioni del primo comma del presente articolo si applicano,
per quanto riguarda le prestazioni in natura, ai familiari del
lavoratore che lo accompagnano.
Articolo 13
1. I lavoratori che, tenendo conto eventualmente di quanto disposto
all’art. 11, soddisfano, per aver diritto alle prestazioni, le condizioni
richieste dalla legislazione dello Stato competente e:
a) il cui stato di salute necessita di prestazioni immediate durante
il temporaneo soggiorno sul territorio dell’altro Stato contraente,
oppure
b) che sono stati autorizzati dall’Istituzione competente, in base
alla legislazione che essa applica, a recarsi sul territorio dell’altro
Stato per ivi ricevere le cure adatte, beneficiano:
– delle prestazioni in natura erogate per conto dell’Istituzione
competente da parte dell’Istituzione del luogo di soggiorno,
secondo la legislazione che quest’ultima applica;
– delle prestazioni in denaro erogate direttamente dall’Istituzione
competente, secondo la legislazione che quest’ultima
applica.
2. Il periodo di durata della corresponsione delle prestazioni in
denaro è fissato dall’Istituzione competente.
3. Le disposizioni del comma 1 sono applicabili, per quanto riguarda
le prestazioni in natura, ai familiari del lavoratore, ai titolari
di pensione o di rendita e rispettivi familiari, nonché ai cittadini dei
due Stati contraenti affiliati per altro titolo all’assicurazione obbligatoria
malattia nel proprio Stato.
Articolo 14
1. Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della
legislazione di entrambi gli Stati contraenti ha diritto a ricevere le
prestazioni in natura per sé e per i propri familiari dall’Istituzione
del luogo di residenza ed a carico di questa.
2. Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della
legislazione di un solo Stato contraente, nonché i suoi familiari
che risiedono sul territorio dell’altro Stato contraente, hanno diritto
a ricevere, per conto dell’Istituzione competente, le prestazioni in
natura da parte dell’Istituzione del luogo di residenza secondo la
legislazione che quest’ultima applica.
Articolo 15
I familiari del lavoratore residenti nello Stato contraente diverso da
quello competente beneficiano delle prestazioni in natura erogate per
conto dell’Istituzione competente da parte dell’Istituzione del luogo
di residenza, secondo la legislazione che quest’ultima applica.
Articolo 16
La concessione di protesi, grandi apparecchi e altre prestazioni in
natura di notevole importanza, la cui lista sarà stabilita nell’Accordo
amministrativo di cui all’art. 34, è subordinata alla preventiva autorizzazione
dell’Istituzione competente, salvo casi di assoluta urgenza.
Articolo 17
Le prestazioni concesse dall’Istituzione di uno Stato contraente per
conto dell’Istituzione dell’altro Stato contraente in base alle disposizioni
del presente capitolo danno luogo a rimborsi che saranno
effettuati sulla base del costo effettivo, secondo le modalità e nella
misura stabilite nell’Accordo amministrativo previsto all’art. 34.
Capitolo II
Invalidità, vecchiaia e superstiti
Articolo 18
1. a) Se un lavoratore non soddisfa le condizioni previste dalla legislazione
di uno Stato contraente per il diritto alle prestazioni sulla
base dei soli periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti in virtù
di tale legislazione, l’Istituzione competente di detto Stato applica le
disposizioni di cui all’art. 11.
b) Se la legislazione di uno Stato contraente subordina la concessione
di talune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione
siano stati compiuti in una professione soggetta a
un regime speciale, per determinare il diritto a dette prestazioni
sono totalizzati soltanto i periodi compiuti in un regime equivalente
dell’altro Stato contraente o, in mancanza, nella stessa professione
o occupazione, anche se nell’altro Stato non esiste un
regime speciale per detta professione o occupazione. Se il totale
di detti periodi di assicurazione non consente l’acquisizione del
diritto a prestazioni nel regime speciale, detti periodi saranno utilizzati
per determinare il diritto a prestazioni nel regime generale.
c) Se, nonostante l’applicazione delle disposizioni di cui alle precedenti
lettere a) e b), un lavoratore non raggiunga il diritto alle
prestazioni, l’Istituzione competente prende in considerazione
anche i periodi di assicurazione compiuti in Stati terzi legatia entrambi
gli Stati contraenti da distinte Convenzioni di sicurezza sociale
che prevedano la totalizzazione dei periodi di assicurazione.
2. Se un lavoratore soddisfa le condizioni stabilite dalla legislazione
di uno Stato contraente per acquisire il diritto alle prestazioni,
senza dover ricorrere alla totalizzazione dei periodi di assicurazione
di cui al precedente comma, l’Istituzione competente di questo Stato
deve concedere l’importo della prestazione calcolata esclusivamente
sulla base dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione
che essa applica. Tale disposizione si applica anche nel caso
in cui l’assicurato abbia diritto, da parte dell’altro Stato contraente, a
una prestazione calcolata ai sensi del successivo terzo comma.
3. Ai fini della determinazione delle prestazioni spettanti in applicazione
delle disposizioni di cui all’art. 11, l’Istituzione competente
di ciascuno Stato contraente procede come segue:
a) determina l’importo teorico della prestazione alla quale l’interessato
avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione totalizzati
fossero stati compiuti sotto la propria legislazione;
b) stabilisce quindi l’importo effettivo della prestazione cui ha
diritto l’interessato, riducendo l’importo teorico di cui alla lette
ra a), in base al rapporto fra i periodi di assicurazione compiuti
in virtù della legislazione che essa applica ed i periodi di assicurazione
compiuti in entrambi gli Stati contraenti;
c) per quanto riguarda l’applicazione del comma 1, lettera c) dal
presente articolo, l’importo teorico ed il rapporto tra i periodi di
assicurazione di cui al comma 3, lettere a) e b) del presente articolo,
sono calcolati tenendo conto dei periodi compiuti in Stati
terzi vincolatia entrambi gli Stati contraenti da Convenzioni di
sicurezza sociale;
d) se la durata totale dei periodi di assicurazione maturati in base
alla legislazione di entrambi gli Stati contraenti è superiore alla
durata massima prescritta dalla legislazione di uno Stato per beneficiare
di una prestazione completa, l’Istituzione competente
prende in considerazione questa durata massima, in luogo della
durata totale dei periodi in questione.
4. Se la legislazione di uno Stato contraente prevede che le prestazioni
siano calcolate in relazione all’importo dei salari, dei redditi
o dei contributi, l’Istituzione competente di tale Stato prende in
considerazione esclusivamente i salari o i redditi percepiti, oppure i
contributi versati in conformità alla legislazione che essa applica.
5. Nonostante quanto disposto al primo comma, se la durata
totale dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di
uno Stato contraente non raggiunge almeno un anno o se tenendo
conto di questi soli periodi non sorge alcun diritto alle prestazioni
in virtù di detta legislazione, l’Istituzione di questo Stato non è
tenuta a corrispondere prestazioni per tali periodi. Tuttavia tali periodi
di assicurazione sono presi in considerazione dall’Istituzione
competente dell’altro Stato contraente, sia ai fini dell’acquisizione
del diritto alle prestazioni in virtù della legislazione di tale Stato, sia
per il calcolo delle medesime.
Articolo 19
Qualora un lavoratore, anche tenendo conto della totalizzazione dei
periodi di assicurazione di cui all’art. 11, non soddisfi nello stesso
momento le condizioni richieste dalle legislazioni di entrambi gli Stati
contraenti, il suo diritto a pensione è determinato nei riguardi di ciascuna
legislazione mano a mano che si realizzano tali condizioni.
Articolo 20
1. Ciascuno degli Stati contraenti, se del caso, integra al trattamento
minimo le prestazioni il cui diritto è raggiunto in base all’art. 11,
solo qualora il beneficiario risieda sul suo territorio.
2. La quota di integrazione al trattamento minimo, di cui al comma
precedente fa carico esclusivamente all’Istituzione competente
dello Stato contraente sul cui territorio il beneficiario risiede.
Articolo 21
Se la legislazione di uno degli Stati contraenti subordina la concessione
delle prestazioni alla condizione che il lavoratore sia soggetto
a tale legislazione nel momento in cui si verifica il rischio, tale condizione
si intende soddisfatta se al verificarsi del rischio il lavoratore
è soggetto alla legislazione dell’altro Stato contraente o può far
valere in quest’ultimo un diritto a prestazioni.
Capitolo III
Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Articolo 22
Per le prestazioni in natura: si applicano le disposizioni di cui agli
artt. 12, 16 e 17.
Articolo 23
Qualora un lavoratore, che risiede o soggiorna nell’altro Stato contraente,
richieda la fornitura o il rinnovo di un apparecchio di protesi
o di altro presidio ausiliario, l’Istituzione del luogo di residenza o di
soggiorno provvede all’erogazione della prestazione richiesta, previa
autorizzazione dell’Istituzione competente, salvo che nei casi di urgenza.
Quest’ultima Istituzione rimborserà le relative spese all’Istituzione
cha ha erogato le prestazioni sulla base del costo effettivo.
Articolo 24
1. Le prestazioni per malattie professionali indennizzabili secondo
la legislazione di entrambi gli Stati contraenti sono dovute dall’Istituzione
dello Stato nel cui territorio è stata esercitata da ultimo
una lavorazione che, per la sua natura, comporti il rischio specifico
dall’insorgere delle malattie professionali. Non si applicano a tali
prestazioni le disposizioni di cui all’art. 11.
2. Qualora un lavoratore, al quale è stata corrisposta in uno dai
due Stati contraenti una prestazione per una malattia professionale,
chieda ulteriori prestazioni per la stessa malattia nell’altro Stato,
l’Istituto assicuratore del primo Stato rimane competente per la
concessione di ulteriori prestazioni. Tuttavia, se detto lavoratore è
stato successivamente occupato nell’altro Stato in una lavorazione
che comporti lo stesso rischio per il quale ha ottenuta la prima prestazione,
le ulteriori prestazioni sono a carico dell’Istituto assicuratore
di quest’ultimo Stato.
Articolo 25
Se per la valutazione del grado di incapacità la legislazione di uno
Stato contraente prescrive che siano presi in considerazione gli infortuni
sul lavoro avvenuti anteriormente, si terrà conto degli infor
tuni sul lavoro verificatisi anteriormente sotto la legislazione dell’altro
Stato contraente.
Articolo 26
L’infortunio subito da un cittadino di uno dei due Stati contraenti,
mentre egli si reca ad assumere lavoro, con regolare contratto,
nell’altro Stato, deve essere risarcito dall’Istituzione competente di
quest’ultimo Stato, in conformità alle disposizioni concernenti l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro, qualora il sinistro si verifichi
durante il viaggio, ininterrotto e per la via più breve, dal luogo
di partenza sino al luogo di lavoro. Lo stesso vale per l’infortunio
subito dal lavoratore quando questi ritorna nello Stato d’origine,
subito dopo la fine del contratto di lavoro per effetto del quale si è
trasferito nell’altro Stato.
Articolo 27
Su richiesta dell’Istituzione competente e previa autorizzazione di
questa, anche su richiesta del lavoratore, l’Istituzione del luogo di
nuova residenza o di soggiorno effettua esami medici per l’accertamento
dell’incapacità lavorativa. Tale Istituzione trasmette all’Istituzione
competente dettagliate perizie sulle condizioni di salute
del lavoratore. Le relative spese saranno rimborsate dall’Istituzione
competente all’Istituzione che ha eseguito tali esami, sulla base del
costo effettivo.
Articolo 28
Se un lavoratore ha diritto a prestazioni per infortunio sul lavoro o
malattia professionale secondo la legislazione di uno Stato contra
ente, per un danno causato da un terzo sul territorio dell’altro Stato
contraente, e se in base alla legislazione di tale Stato il lavoratore
può pretendere il risarcimento del danno da parte del terzo, questo
Stato riconosce all’Istituzione del primo Stato che ha concesso le
prestazioni il diritto di surroga nel diritto al risarcimento.
Articolo 29
Ogni infortunio sul lavoro di cui sia rimasto vittima un cittadino di
uno Stato contraente occupato sul territorio dell’altro Stato contraente
e che abbia causato o che possa causare sia la morte, sia
un’incapacità permanente, deve essere notificato senza indugio da
parte dell’Istituzione competente alla Rappresentanza diplomatica
o consolare dello Stato di cui l’infortunato sia cittadino.
Capitolo IV
Disoccupazione
Articolo 30
1. Se un lavoratore non soddisfa le condizioni previste dalla legislazione
di uno Stato contraente per il diritto alle prestazioni di disoccupazione
sulla base dei soli periodi di lavoro soggetti a contribuzione
compiuti sotto tale legislazione, l’Istituzione competente di
detto Stato tiene conto, nella misura necessaria, dei corrispondenti
periodi di lavoro compiuti sotto la legislazione dell’altro Stato contraente.
2. L’applicazione delle disposizioni contenute nel comma precedente
è subordinata alla condizione che il lavoratore sia stato soggetto
da ultimo, per almeno sei mesi, alla legislazione in virtù della
quale le prestazioni sono richieste.
3. La durata delle prestazioni di disoccupazione da erogare in
base alla legislazione di uno Stato contraente, viene diminuita del
periodo durante il quale sono state percepite, nei dodici mesi precedenti
la domanda, analoghe prestazioni in base alla legislazione
dell’altro Stato contraente.
4. Il lavoratore che soddisfa le condizioni previste dalla legislazione
di uno Stato contraente per il diritto alle prestazioni di disoccupazione
e si reca nell’altro Stato contraente, conserva il diritto a
tali prestazioni alle condizioni fissate dalla legislazione dello Stato
in cui il diritto è stato acquisito, per la durata massima di sei mesi,
ridotta del periodo in cui ha già goduto delle prestazioni stesse in
tale Stato. Le prestazioni vengono erogate dall’Istituzione dello Stato
contraente in cui il disoccupato si è recato e sono rimborsate
dall’Istituzione competente dell’altro Stato contraente, secondo le
modalità fissate nell’Accordo amministrativo di cui all’art. 34.
Capitolo V
Prestazioni familiari
Articolo 31
Se la legislazione di uno Stato contraente subordina l’acquisizione
del diritto alle prestazioni familiari al compimento di periodi di assicurazione
ed equivalenti, l’Istituzione competente, se necessario,
applica le disposizioni di cui all’art. 11.
Articolo 32
I lavoratori, con esclusione dei disoccupati e dei pensionati, ricevono
le prestazioni familiari spettanti, anche se i familiari risiedono
nell’altro Stato contraente.
Articolo 33
Il diritto alle prestazioni familiari spettanti ai sensi dell’articolo precedente
è sospeso se dette prestazioni sono dovute anche in virtù
della legislazione dello Stato contraente sul cui territorio i familiari
risiedono.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI DIVERSE, TRANSITORIE E FINALI
Articolo 34
Le Autorità competenti dei due Stati contraenti concorderanno la
normativa di attuazione della presente Convenzione, in un Accordo
amministrativo che entrerà in vigore contemporaneamente alla
Convenzione stessa.
Articolo 35
Le Autorità competenti dei due Stati contraenti si impegnano a tenersi
vicendevolmente informate su:
a) tutti i provvedimenti presi per l’applicazione della presente
Convenzione;
b) tutte le difficoltà che potranno manifestarsi sul piano tecnico
per l’applicazione delle disposizioni della Convenzione:
c) tutte le modifiche delle rispettive legislazioni che interessino
l’applicazione dalla presente Convenzione.
Articolo 36
1. Le Autorità, le Istituzioni competenti e gli Organismi di col
legamento dei due Stati contraenti si impegnano a prestarsi reciproca
assistenza e collaborazione per l’applicazione della presente
Convenzione, come se applicassero le rispettive legislazioni. Tale
assistenza è gratuita. Essi possono anche avvalersi, quando siano
necessari mezzi istruttori nell’altro Stato, del tramite delle Autorità
diplomatiche e consolari di tale Stato.
2. Gli accertamenti e i controlli sanitari che vengono effettuati
per l’applicazione della legislazione di uno Stato contraente e che
riguardino i cittadini che risiedono o soggiornano nel territorio
dell’altro Stato contraente, debbono essere disposti dall’Istituzione
del luogo di residenza o di soggiorno, su richiesta dell’Istituzione
competente e a carico di questa. Nell’Accordo amministrativo di
cui all’art. 34, saranno stabilite le disposizioni per il rimborso delle
spese. Le spese effettuate nell’interesse delle Istituzioni di entrambi
gli Stati non danno luogo a rimborsi.
Articolo 37
Le Autorità diplomatiche e consolari di ciascuno Stato contraente
possono rivolgersi direttamente alle Autorità, alle Istituzioni competenti
e agli Organismi di collegamento dell’altro Stato contraente,
per ottenere informazioni utili alla tutela degli aventi diritto, cittadini
del proprio Stato e possono rappresentarli senza speciale mandato.
Articolo 38
1. Le esenzioni da imposte, tasse e diritti previste dalla legislazione
di uno degli Stati contraenti valgono anche per l’applicazione della
presente Convenzione.
2. Tutti gli atti, documenti ed altre scritture che debbano essere
presentati per l’applicazione della presente Convenzione sono esenti
dal visto di legalizzazione da parte delle Autorità diplomatiche e
consolari.
3. L’attestazione, rilasciata dalle Autorità, Istituzioni competen
ti e Organismi di collegamento di uno Stato contraente, relativa
all’autenticità di un certificato o documento, viene considerata valida
dalle corrispondenti Autorità, Istituzioni e Organismi di collegamento
dell’altro Stato contraente.
Articolo 39
Per facilitare l’applicazione della presente Convenzione e consentire
un più rapido collegamento tra le Istituzioni dei due Stati contraenti,
le Autorità competenti designeranno degli Organismi di
collegamento.
Articolo 40
1. Le domande, le dichiarazioni e i ricorsi che vengono presentati,
in applicazione della presente Convenzione, a una Autorità, Istituzione
od Organismo di collegamento di uno Stato contraente, sono
considerate come domande, dichiarazioni o ricorsi presentati alla
corrispondente Autorità, Istituzione od Organismo di collegamento
dell’altro Stato contraente.
2. Una domanda di prestazione presentata all’Istituzione competente
di uno Stato contraente vale anche come domanda di prestazione
presentata all’Istituzione competente dell’altro Stato contraente.
3. I ricorsi, che debbono essere presentati entro un termine prescritto
a una Autorità o Istituzione competente di uno Stato contraente,
sono considerati come presentati in termine, se, essi sono
stati presentati entro lo stesso termine a una corrispondente Autorità
od Istituzione dell’altro Stato contraente. In tal caso l’Autorità od
Istituzione cui i ricorsi sono stati presentati, li trasmette senza indugio
all’Autorità o all’Istituzione competente dell’altro Stato contraente.
Articolo 41
Le Autorità, le Istituzioni competenti e gli Organismi di collegamento
dei due Stati contraenti, per l’applicazione della presente
Convenzione, corrispondono direttamente tra loro con i lavoratori
e con i loro rappresentanti, redigendo la corrispondenza rispettivamente
in italiano e in croato.
Articolo 42
1. L’Istituzione di uno Stato contraente che, ai sensi dalla presente
Convenzione, deve effettuare dei pagamenti a favore di aventi diritto
che risiedano o soggiornino nel territorio dell’altro Stato contraente,
deve effettuarli con effetto liberatorio nella valuta del proprio
Stato. I pagamenti da effettuare a favore delle Istituzioni dell’altro
Stato contraente debbono essere effettuati nella valuta di quest’ultimo
Stato, al cambio medio ufficiale annuo dello stesso Stato.
2. Il trasferimento da uno Stato all’altro delle somme dovute in
applicazione della presente Convenzione avrà luogo conformemente
agli Accordi vigenti in materia tra i due Stati contraenti al
momento del trasferimento stesso.
3. Nel caso in cui negli Stati contraenti vengano introdotte misure
restrittive in materia valutaria, i rispettivi Governi adotteranno
immediatamente i provvedimenti necessari per assicurare, in conformità
con le disposizioni della presente Convenzione, il trasferimento
di somme dovute dall’uno o dall’altro Stato.
Articolo 43
Qualora l’Istituzione di uno Stato contraente abbia erogato una
pensione o rendita per un importo eccedente quello cui il beneficiario
avrebbe avuto diritto, detta Istituzione può chiedere all’Istituzione
competente dell’altro Stato contraente di trattenere l’importo
pagato in eccedenza sugli arretrati dei ratei di pensione o rendita da
essa eventualmente dovuti al beneficiario. L’importo così trattenuto,
viene trasferito all’Istituzione creditrice.
Articolo 44
1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano alle domande
di prestazioni presentate dalla data della sua entrata in vigore.
2. Ai fini, della presente Convenzione saranno presi in considerazione
anche i periodi di assicurazione compiuti prima della sua
entrata in vigore.
3. La disposizione del secondo comma del presente articolo viene
applicata anche per i periodi di assicurazione obbligatoria effettuati
fino al 4 ottobre 1956, di cui al punto 1 del Protocollo Generale alla
Convenzione fra la Repubblica Italiana e la ex Repubblica Popolare
Federativa di Jugoslavia, sottoscritto in data 14 novembre 1957.
Ogni Stato contraente assumerà per detti periodi gli oneri relativi ai
propri cittadini alla data del 3 aprile 1978. Peraltro i periodi riscattati
ed i versamenti volontari, rispettivamente riconosciuti o richiesti prima
dell’entrata in vigore della presente Convenzione, continueranno
anche in futuroa essere riconosciuti dallo Stato contraente in base
alle cui norme i contributi sono stati versati. Gli oneri già riconosciuti
in base a tutti i periodi indicati nel presente comma, esclusi
quelli relativi a pensioni di reversibilità con decorrenza successiva
all’entrata in vigore della presente Convenzione, saranno anche in
futuro a carico dello Stato contraente che li ha riconosciuti in base
alla sua legislazione interna e tali oneri non verranno ricalcolati.
4. La presente Convenzione non dà diritto a prestazioni per periodi
anteriori alla sua entrata in vigore.
5. Un diritto a prestazioni è acquisito in virtù della presente Convenzione
anche se si riferisce a un evento assicurato verificatosi prima
della data della sua entrata in vigore.
Articolo 45
1. La presente Convenzione sarà ratificata da entrambi gli Stati contraenti
secondo le rispettive procedure e gli strumenti di ratifica
saranno scambiati appena possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno
del terzo mese successivo a quello in cui avverrà lo scambio degli
strumenti di ratifica e da tale data cesserà di essere in vigore, in
tutte le sue parti, la Convenzione sulle assicurazioni sociali tra la
Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia e la Repubblica Italiana,
firmata il 14 novembre 1957, fatti salvi i diritti acquisiti o in
corso di definizione in base a quest’ultima Convenzione, durante il
suo periodo di vigenza.
3. La presente Convenzione potrà essere denunciata da uno Stato
contraente e cesserà di essere in vigore sei mesi dopo la relativa
notifica per via diplomatica.
4. In caso di denuncia della presente Convenzione, i diritti acquisiti
saranno mantenuti secondo le disposizioni della Convenzione
stessa e i diritti in corso di acquisizione saranno riconosciuti secondo
accordi da stipularsi tra i due Stati contraenti.
FATTO il 27/6/1997 a Roma, in duplice copia originale, in lingua
italiana e in lingua croata, i due testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo della Repubblica di Croazia
dott. Mate Grani?, m. p.
Vicepresidente del Governo
e Ministro degli affari esteri
Per il Governo della Repubblica Italiana
Lamberto Dini, m. p.
Ministro degli affari esteri
Articolo 3
La presente Legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
«Gazzetta ufficiale».
Classe: 504-02/95-1l/02
Zagabria, 21 novembre 1997
CAMERA DEI DEPUTATI DEL PARLAMENTO
DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA
Il Presidente della Camera dei deputati del Parlamento
accademico Vlatko Pavleti?, m. p.
(«Gazzetta ufficiale – atti internazionali» no. 15 del 22.09.2003)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
In base agli articoli 26 e 30, comma 3, della Legge sulla stipulazione
e l’attuazione dei trattati internazionali («Gazzetta ufficiale» no.
28/96), il Ministero degli affari esteri della Repubblica di Croazia
COMUNICA
che la Convenzione di sicurezza sociale tra la Repubblica di Croazia
e la Repubblica Italiana, sottoscritta il 27 giugno 1997 a Roma, pubblicata
nella «Gazzetta ufficiale – atti internazionali» no. 21/1997,
entrerà in vigore il 1° novembre 2003.
Classe: 018-05/03-21/03
No. prot.: 521-03-05-02/04-03-01
Zagabria, 11 luglio 2003
Il Ministro degli affari esteri
Tonino Picula, m. p.