Memorandum di Londra
5 ottobre 1954
Testo del Memorandum d’intesa,
fra i Governi d’Italia, del Regno Unito, degli Stati Uniti e di Jugoslavia, concernente il Territorio Libero di Trieste.
In vista del fatto che è stata constatata l’impossibilità di tradurre in atto le clausole del Trattato di pace con l’Italia relative al Territorio Libero di Trieste, i Governi del Regno Unito, degli Stati Uniti e di Jugoslavia hanno mantenuto dalla fine della guerra occupazione e Governo militare nelle Zone A e B del Territorio. Quando il Trattato fu firmato non era mai stato inteso che queste responsabilità dovessero essere altro che temporanee e i Governi d’Italia, del Regno Unito, degli Stati Uniti e della Jugoslavia, quali paesi principalmente interessati, si sono recentemente consultati tra loro per esaminare la maniera migliore per mettere fine all’attuale insoddisfacente situazione. A seguito di che essi si sono messi d’accordo sulle seguenti misure di carattere pratico.
Non appena il presente Memorandum d’intesa sarà stato parafato e le rettifiche alla linea di demarcazione da esso previste saranno state eseguite, i Governi del Regno Unito, degli Stati Uniti e di Jugoslavia porranno termine al Governo militare nelle Zone A e B del Territorio. I Governi del Regno Unito e degli Stati Uniti ritireranno le loro Forze Armate dalla zona a nord della nuova linea di demarcazione e cederanno l’Amministrazione di tale zona al Governo italiano. I Governi italiano e jugoslavo estenderanno immediatamente la loro Amministrazione civile sulla zona per la quale avranno la responsabilità.
Le rettifiche della linea di demarcazione, di cui al paragrafo 2, verranno eseguite in conformità con la carta di cui all’Allegato I. Una demarcazione preliminare sarà eseguita da rappresentanti del Governo Militare Alleato e del Governo Militare jugoslavo non appena il presente Memorandum d’intesa sarà stato parafato e in ogni caso entro tre settimane dalla data della parafatura. I Governi italiano e jugoslavo nomineranno immediatamente una Commissione di demarcazione con il compito di stabilire una più precisa determinazione della linea di demarcazione, in conformità con la carta di cui all’Allegato I.
I Governi italiano e jugoslavo concordano di dare esecuzione allo Statuto speciale contenuto nell’Allegato II.
Il Governo italiano si impegna a mantenere il Porto Franco a Trieste in armonia con le disposizioni degli articoli da 1 a 20 dell’Allegato VIII del Trattato di pace con l’Italia.
I Governi italiano e jugoslavo convengono di non intraprendere alcuna azione giudiziaria o amministrativa diretta a sottoporre a procedimenti o discriminazioni la persona o i beni di qualsiasi residente nelle zone che vengono sottoposte alla loro amministrazione civile in base al presente Memorandum d’intesa per passate attività politiche connesse con la soluzione del problema del Territorio Libero di Trieste.
I Governi italiano e jugoslavo convengono di aprire negoziati entro un periodo di due mesi dalla parafatura del presente Memorandum d’intesa allo scopo di raggiungere prontamente un accordo che regoli il traffico locale e che comprenda facilitazioni per il movimento dei residenti nelle zone limitrofe, per terra e per mare, attraverso la linea di demarcazione, per normali attività commerciali e di altro genere nonché per i trasporti e le comunicazioni. Questo accordo riguarderà Trieste e l’area adiacente. In attesa della conclusione del predetto accordo le competenti autorità, ciascuna per quanto le concerne, prenderanno misure appropriate allo scopo di facilitare il traffico locale.
Per il periodo di un anno a partire dalla parafatura del presente Memorandum d’intesa le persone già residenti (“pertinenti”) e nelle zone che vengono sotto l’Amministrazione civile dell’Italia o della Jugoslavia saranno libere di farvi ritorno. Le persone che ritorneranno, così come quelle che vi abbiano già fatto ritorno, godranno degli stessi diritti degli altri residenti in tali zone. I loro beni ed averi saranno a loro disposizione, secondo le leggi in vigore, salvo che essi li abbiano alienati nel frattempo.
Per un periodo di due anni dalla parafatura del presente Memorandum d’intesa le persone già residenti nell’una o nell’altra delle predette zone e che non intendono di ritornarvi, e le persone ivi attualmente residenti le quali decidano, entro un anno dalla parafatura del presente Memorandum d’intesa, di abbandonare tale residenza, avranno facoltà di trasferire i loro beni mobili ed i loro fondi. Nessun diritto d’esportazione o di importazione o tassa di qualsiasi altro genere verrà imposto in relazione con il trasferimento di tali beni. Le somme derivanti dalla vendita dei beni delle persone, ovunque residenti, che entro due anni dalla parafatura del presente Memorandum d’intesa abbiano deciso di alienare i propri beni mobili e immobili, saranno depositate in conti speciali presso le Banche nazionali d’Italia o di Jugoslavia. Il saldo tra questi due conti sarà liquidato dai due Governi al termine del periodo di due anni. I Governi italiano e jugoslavo, senza pregiudizio dell’esecuzione immediata delle norme contenute nel presente paragrafo, si impegnano a concludere un accordo dettagliato entro sei mesi dalla parafatura del presente Memorandum d’intesa.
Il presente Memorandum d’intesa verrà comunicato al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
Londra, 5 ottobre 1954.
ALLEGATO I
È una carta geografica con i confini, che sono quelli attuali.
ALLEGATO II
STATUTO SPECIALE
Considerando che è intenzione comune del Governo italiano e del Governo jugoslavo di assicurare i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali senza distinzione di razza, di sesso, di lingua e di religione nelle zone che, in base alle disposizioni del presente Memorandum d’intesa, vengono sotto la loro amministrazione, viene convenuto quanto segue:
Nell’amministrazione delle rispettive zone le autorità italiane e jugoslave si conformeranno ai principi della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, in maniera che tutti gli abitanti delle due zone possano, senza discriminazione, avere il pieno godimento dei diritti e delle libertà fondamentali stabiliti nella predetta Dichiarazione.
Gli appartenenti al gruppo etnico jugoslavo nella zona amministrata dall’Italia e gli appartenenti al gruppo etnico italiano nella zona amministrata dalla Jugoslavia godranno della parità dei diritti e di trattamento con gli altri abitanti delle due zone.
Questa parità implica che essi godranno:
. della uguaglianza con gli altri cittadini riguardo ai diritti politici e civili, nonché agli altri diritti dell’uomo e libertà fondamentali garantiti dall’art. 1;
. di uguali diritti nel conseguimento e nell’esercizio dei pubblici servizi, funzioni, professioni ed onori;
. della uguaglianza di accesso agli uffici pubblici ed amministrativi; a questo riguardo le amministrazioni italiana e jugoslava saranno guidate dal principio di facilitare, rispettivamente al gruppo etnico jugoslavo ed al gruppo etnico italiano sotto la loro amministrazione, una equa rappresentanza nelle cariche amministrative e specialmente in quei campi, quali l’Ispettorato delle scuole, in cui gli interessi di tali abitanti sono particolarmente in causa;
. dell’uguaglianza di trattamento nell’esercizio dei loro mestieri o professioni, nell’agricoltura, nel commercio, nell’industria o in ogni altro campo, e nell’organizzare e dirigere associazioni e organismi economici per questo scopo. Tale uguaglianza di trattamento riguarderà anche la tassazione. A questo riguardo coloro che esercitano attualmente un mestiere od una professione e non posseggono il diploma o certificato prescritto per l’esercizio di tale attività, avranno quattro anni di tempo dalla data della parafatura del presente Memorandum d’intesa per conseguire il necessario diploma o certificato. Ai predetti non verrà impedito l’esercizio del loro mestiere o professione in conseguenza della mancanza dei prescritti titoli, salvo che essi abbiano omesso di conseguirli nel predetto termine di quattro anni;
. dell’eguaglianza di trattamento nell’uso delle lingue come è precisato al successivo articolo 5;
. uguaglianza con gli altri cittadini nel settore dell’assistenza sociale e delle pensioni (indennità malattia, pensioni vecchiaia e invalidità, incluse invalidità causate dalla guerra e pensioni ai congiunti dei caduti in guerra).
L’incitamento all’odio nazionale e razziale nelle due zone è proibito e qualsiasi atto del genere sarà punito.
Il carattere etnico ed il libero sviluppo culturale del gruppo etnico jugoslavo nella zona amministrata dall’Italia e del gruppo etnico italiano nella zona amministrata dalla Jugoslavia saranno salvaguardati:
. essi avranno diritto ad una loro propria stampa nella lingua materna;
. le organizzazioni educative, culturali, sociali e sportive di entrambi i gruppi avranno libertà di funzionamento in conformità con le leggi in vigore. A tali organizzazioni sarà concesso un trattamento pari a quello accordato ad altre organizzazioni corrispondenti nelle loro rispettive zone specialmente per quanto concerne l’uso di edifici pubblici, la radio e l’assistenza a carico di fondi pubblici; e le autorità italiane e jugoslave si adopereranno altresí per assicurare a tali organizzazioni il mantenimento delle stesse facilitazioni di cui godono ora, o di altre equivalenti;
. ad entrambi i gruppi saranno concessi asili d’infanzia, scuole elementari, secondarie e professionali con insegnamento nella lingua materna. Tali scuole saranno conservate in tutte le località della zona amministrata dall’Italia dove vi siano fanciulli appartenenti al gruppo etnico jugoslavo, ed in tutte le località della zona amministrata dalla Jugoslavia dove vi siano fanciulli appartenenti al gruppo etnico italiano. I Governi italiano e jugoslavo convengono di conservare le scuole esistenti, secondo l’elenco allegato, e che sono destinate ai gruppi etnici delle zone sotto la loro rispettiva amministrazione. Essi si consulteranno nella Commissione mista di cui all’ultimo articolo del presente Statuto prima di chiudere una di dette scuole.
Dette scuole godranno di parità di trattamento con le altre scuole dello stesso tipo nelle zone amministrate rispettivamente dall’Italia e dalla Jugoslavia per quanto concerne l’assegnazione di libri di testo, di edifici e di altri mezzi materiali, nonché il numero e la posizione degli insegnanti ed il riconoscimento dei titoli di studio.
Le Autorità italiane e jugoslave si adopereranno per assicurare che l’insegnamento in tali scuole venga impartito da insegnanti della stessa lingua madre degli alunni.
Le autorità italiane e jugoslave promuoveranno sollecitamente quelle disposizioni giuridiche che possano rendersi necessarie affinché l’organizzazione permanente di tali scuole sia regolata in conformità con le disposizioni che precedono. Gli insegnanti di lingua italiana che alla data della parafatura del presente Memorandum d’intesa prestano servizio come insegnanti nell’organizzazione scolastica della zona amministrata dalla Jugoslavia e gli insegnanti di lingua slovena che alla stessa data prestano servizio come insegnanti nell’organizzazione scolastica della zona amministrata dall’Italia non saranno rimossi dai loro posti per il motivo che non dispongono dei prescritti diplomi di abilitazione. Questa disposizione eccezionale non dovrà valere come precedente o essere invocata come applicabile ad altri casi all’infuori di quelli relativi alle categorie sopra specificate.
Nel quadro delle leggi in vigore le autorità jugoslave e italiane faranno quanto ragionevolmente possibile per dare ai predetti insegnanti la opportunità, come previsto nel precedente articolo, di conseguire il medesimo status del personale insegnante di ruolo.
I programmi scolastici delle scuole sopra menzionate non dovranno essere di ostacolo al carattere nazionale degli alunni.
Gli appartenenti al gruppo etnico jugoslavo nella zona amministrata dall’Italia e gli appartenenti al gruppo etnico italiano nella zona amministrata dalla Jugoslavia saranno liberi di usare la loro lingua nei loro rapporti personali ed ufficiali con le autorità amministrative e giudiziarie delle due zone. Essi avranno il diritto di ricevere risposta nella loro stessa lingua da parte delle autorità; nelle risposte verbali, direttamente o per il tramite di un interprete; nella corrispondenza, almeno una traduzione delle risposte dovrà essere fornita dalle Autorità.
Gli atti pubblici concernenti gli appartenenti ai due gruppi etnici, comprese le sentenze dei Tribunali, saranno accompagnati da una traduzione nella rispettiva lingua. Lo stesso principio si applicherà agli avvisi ufficiali, alle pubbliche ordinanze ed alle pubblicazioni ufficiali.
Nella zona sotto l’amministrazione italiana le iscrizioni sugli enti pubblici ed i nomi delle località e delle strade saranno nella lingua del gruppo etnico jugoslavo, oltre che nella lingua dell’Autorità amministratrice, in quei distretti elettorali del Comune di Trieste e negli altri Comuni nei quali gli appartenenti al detto gruppo etnico costituiscono un elemento rilevante (almeno un quarto) della popolazione; nei Comuni della zona sotto amministrazione jugoslava, dove gli appartenenti al gruppo etnico italiano costituiscono un elemento rilevante (almeno un quarto) della popolazione, tali iscrizioni e tali nomi saranno in italiano, oltre che nella lingua della Autorità Amministratrice.
Lo sviluppo economico della popolazione etnicamente jugoslava nella zona amministrata dall’Italia e della popolazione etnicamente italiana nella zona amministrata dalla Jugoslavia, sarà assicurato senza discriminazione e con un’equa ripartizione dei mezzi finanziari disponibili.
Nessun mutamento dovrebbe essere apportato alle circoscrizioni delle unità amministrative fondamentali, nelle zone che vengono rispettivamente sotto l’amministrazione civile dell’Italia e della Jugoslavia, con l’intento di arrecare pregiudizio alla composizione etnica delle unità stesse.
Una speciale Commissione mista italo-jugoslava verrà istituita con compiti di assistenza e consultazione sui problemi relativi alla protezione del gruppo etnico jugoslavo nella zona sotto amministrazione italiana e del gruppo etnico italiano nella zona sotto amministrazione jugoslava. La Commissione esaminerà altresí i reclami e le questioni sollevate da individui appartenenti ai rispettivi gruppi etnici in merito alla esecuzione del presente Statuto.
I Governi italiano e jugoslavo faciliteranno le visite di tale Commissione alle zone sotto la loro amministrazione e accorderanno ogni agevolazione per l’assolvimento dei suoi compiti.
I due Governi si impegnano a negoziare immediatamente un particolareggiato regolamento relativo al funzionamento della Commissione.
Londra, 5 ottobre 1954.
VLADIMIR VELEBIT
MANLIO BROSIO