Trattato di pace fra la Francia e l’Imperatore di Germania.
Sua Maestà l’imperatore dei Romani, re d’Ungheria e di Boemia ed il primo console della Repubblica francese, in nome del popolo francese, avendo ugualmente a cuore la cessazione dei danni della guerra, hanno deciso di procedere alla conclusione di un trattato definitivo di pace ed amicizia.
La Suddetta Maestà imperiale e reale, desiderando non di meno vivamente rendere partecipe l’Impero germanico dei benefici della pace e non consentendo la presente congiuntura il tempo necessario affinché l’Impero possa essere consultato e possa così partecipare tramite i suoi deputati ai negoziati, la Suddetta Maestà, avendo d’altro canto riguardo a ciò che è stato consentito dalla deputazione dell’Impero al precedente congresso di Rastadt, ha deciso, in base a quanto ha luogo in casi analoghi, di stipulare [gli accordi] a nome del Corpo germanico.
In conseguenza di quanto sopra le parti contraenti hanno nominato loro ministri plenipotenziari:
Il signor Luigi, conte del Sacro Romano Impero, di Cobentzel, cavaliere del Toson d’Oro, gran croce dell’ordine reale di Santo Stefano e dell’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, ciambellano, consigliere intimo attuale di Sua Maestà Imperiale e Reale, suo ministro delle conferenze e vice-cancelliere di corte e di Stato.
Ed il primo console della Repubblica francese, in nome del popolo francese, il cittadino Giuseppe Bonaparte, consigliere di Stato
I quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, hanno stabilito i seguenti articoli:
Art. 1°. Ci sarà in futuro e per sempre pace, amicizia e buona concordia fra Sua Maestà l’imperatore, re d’Ungheria e di Boemia, stipulante tanto a suo nome quanto a quello dell’Impero germanico, e la Repubblica francese: s’impegneranno, la Suddetta Maestà a far dare dal detto Impero la ratifica in buona e dovuta forma del presente trattato. Le parti contraenti presteranno la massima attenzione al mantenimento di una perfetta intesa, ed a prevenire alcun tipo di ostilità per terra o per mare, per qualsiasi causa e con qualunque pretesto; applicandosi con cura a mantenere l’accordo felicemente stabilito. Non verrà dato alcun aiuto o protezione, sia direttamente che indirettamente a coloro che vorranno portare pregiudizio alcuno ad una delle parti contraenti.
Art. 2°. Il primo comma conferma la cessione alla Repubblica francese delle province belghe riferendosi specificamente all’Art. 8° del Trattato di Campoformio.
Sono parallelamente cedute alla Repubblica francese, da parte di Sua Maestà Imperiale e Reale, e con il consenso formale dell’Impero;
1° La contea di Falkenstein con le sue dipendenze
2° Il Fricktal e tutto ciò che appartiene alla Casa d’Austria sulla riva sinistra del Reno, fra Zurzach e Basilea, riservandosi la Repubblica francese di cedere quest’ultimo paese alla repubblica elvetica.
Art. 3°. Viene specificatamente confermato l’Art. 6° del Trattato di Campoformio ove venivano cedute all’Austria, l’Istria, la Dalmazia, le isole già veneziane dell’Adriatico, le bocche di Cattaro, la città di Venezia, etc. con una semplificazione della definizione dei confini colà esposta.
Art. 4°. Conferma dell’art. 18° del Trattato di Campoformio (indennizzo all’esautorato duca di Modena).
Art. 5°. Si conviene inoltre che S. A. R. il granduca di Toscana rinunci, per sé e per i propri successori ed aventi causa, al Granducato di Toscana ed alla parte dell’isola d’Elba che ne dipende, così come a tutti i diritti e titoli risultanti dai suoi diritti sui suddetti Stati, i quali saranno posseduti d’ora innanzi, in tutta sovranità e proprietà, da S. A. R. l’infante, Duca di Parma. Il granduca otterrà in Germania una indennità piena ed intera dei suoi stati in Italia.
Il granduca disporrà a sua volontà dei beni e delle proprietà che egli possiede personalmente in Toscana, sia per acquisizione che per eredità delle acquisizioni personali del defunto S. M. l’imperatore Leopoldo II suo padre, o del defunto S. M. l’imperatore Francesco I suo avo. Si conviene anche che i crediti, gli istituti e le altre proprietà del granducato, così come i debiti opportunamente ipotecati su questi paesi passeranno al nuovo granducato.
S. M. l’Imperatore e Re, tanto a nome suo che a quello dell’Impero germanico, acconsente a che la Repubblica francese possieda d’ora innanzi, in tutta sovranità e proprietà, i paesi ed i domini situati sulla riva sinistra del Reno e che facevano parte dell’Impero germanico, in modo conforme a quanto era stato espressamente consentito nel congresso di Rastadt dalla deputazione dell’Impero, e approvato dall’Imperatore, il fondovalle del Reno sia d’ora innanzi il confine fra la Repubblica francese e l’Impero germanico: cioè dal punto ove il Reno lascia il territorio elvetico fino a quello in cui entra nel territorio batavo.
In conseguenza di ciò la Repubblica francese rinuncia formalmente a tutti i possedimenti sulla riva destra del Reno e consente a restituire a chi di appartenenza le piazze di Dusseldorf, Ehrenbrestein, Philipsburg, il forte di Cassel ed altre fortificazioni di fronte a Magonza e la riva destra, il forte di Kehl e il Vieux-Brisach, alla esplicita condizione che queste piazze e forti continuino a rimanere nello stato in cui si troveranno al momento della loro evacuazione.
Art. 7°. E poiché a seguito della cessione che l’Impero fa alla Repubblica francese, molti Principi e Stati dell’Impero si trovano spossessati in tutto od in parte, mentre è l’Impero germanico collettivamente che deve sopportare le risultanti perdite dalla stipulazione di questo trattato, si conviene fra S. M. l’imperatore e re, sia in nome proprio che a nome dell’Impero germanico, e la Repubblica francese, che in conformità ai principi stabiliti al congresso di Rastadt, l’Impero sarà tenuto a dare ai principi ereditari sulla riva sinistra del Reno che si trovano spodesati, un risarcimento che sarà preso all’interno del detto Impero, secondo gli accordi che saranno su questa base successivamente determinati.
Art. 8°. Vengono confermati gli articoli 4 e 10 del Trattato di Campoformio in tema di debiti e crediti dello stato nei paesi la cui sovranità è cambiata, con precisazioni. Art. 9°. Conferma i diritti della Banca di Vienna derivanti da rapporti fra questa ed i cittadini dei territori acquisiti dai francesi, che erano in vigore prima della cessione dei territori medesimi.
Art. 10°. Le Parti contraenti faranno in egual misura togliere tutti i sequestri su beni, diritti e frutti effettuati per motivi di guerra sul territorio francese da parte di soggetti di S. M. l’imperatore e sul territorio dell’Impero da parte di soggetti della Repubblica francese.
Art. 11°. Il presente trattato di pace, in particolare gli articoli 8,9, 10 e 15 che segue, è dichiarato comune alle repubbliche di Batavia, Elvetica, Cisalpina e Ligure.
Le parti contraenti garantiscono mutuamente l’indipendenza di dette repubbliche e la facoltà dei popoli che le abitano di adottare la forma di governo che riterranno conveniente.
Art. 12°. Viene confermato esplicitamente l’articolo 8 del Trattato di Campoformio (rinunce dell’Austria nei confronti della Repubblica Cisalpina).
Art. 13°. S. M. I. e R., tanto in nome proprio che a nome dell’Impero germanico, conferma l’adesione, già data nel Trattato di Campoformio, alla riunione dei già feudi imperiali alla Repubblica ligure e rinuncia a tutti i diritti e titoli relativi a detti feudi.
Art. 14°. Viene confermato l’articolo 11 del Trattato di Campoformio riguardo alla libera navigazione sui corsi d’acqua di confine, specificatamente per quel che riguarda il fiume Adige.
Negli articoli seguenti vengono disciplinati: la liberazione dei prigionieri di guerra (Art. 15°.); confermato quanto stabilito dal Trattato di Campoformio per il risarcimento all’arciduca Carlo (Art. 16°.); richiamati gli articoli 11, 13 e da 15 a 18 del Trattato di Campoformio (Art. 17°.); la cessazione delle forniture militari (Art. 18°.)
Art. 19°. Il presente trattato sarà ratificato da S. M. l’Imperatore e re, dall’Impero, e dalla Repubblica francese entro trenta giorni o prima se possibile: si conviene che le armate delle due potenze resteranno nelle posizioni in cui si trovano, tanto in Germania quanto in Italia, fino a che le dette ratifiche dell’imperatore e re, dell’impero e del governo della Repubblica francese non siano state simultaneamente scambiate a Lunéville fra i rispettivi plenipotenziari.
Si conviene anche che dieci giorni dopo lo scambio delle dette ratifiche le armate di S. M. I. e Re saranno rientrate nelle posizioni originarie, le quali saranno evacuate nel medesimo tempo dalle armate francesi e che, trenta giorni dopo il detto scambio, le armate francesi avranno evacuato la totalità dei territori del detto Impero.
Fatto e sottoscritto a Lunéville, il 20 piovoso dell’anno IX della Repubblica francese (9 febbraio 1801)
Firmato:
Luigi, conte di COBENTZEL;
Giuseppe BONAPARTE.
Come convenuto dall’art. 5 del trattato palese, il granduca di Toscana otterrà in Germania un totale risarcimento equivalente ai suoi Stati in Italia, per il quale sono prferibilmente utilizzabili l’Arcivescovado di Salisburgo e la Prevostura di Berchtesgaden.
Il presente articolo avrà la stessa validità che avrebbe se fosse stato inserito nel trattato di pace palese oggi sottoscritto.
Esso sarà ratificato ugualmente dalla Repubblica francese e da S. M. l’imperatore e re, e gi atti di ratifica nella dovuta forma saranno scambiati a Lunéville.
Fatto e sottoscritto a Lunéville, il 20 piovoso dell’anno IX della Repubblica francese (9 febbraio 1801)
Firmato:
Luigi, conte di COBENTZEL;
Giuseppe BONAPARTE.