Trattato di Campoformido
17 ottobre 1797
Trattato di pace definitivo concluso fra la Repubblica francese e l’imperatore, re di Ungheria e di Boemia.
Sua Maestà l’imperatore dei Romani, re d’Ungheria e di Boemia e la Repubblica francese, volendo consolidare la pace le cui basi furono poste con i preliminari sottoscritti nel castello di Eckenwald presso Leoben in Stiria il 18 aprile 1797 (29 Germinale, anno 5° della Repubblica francese, una e indivisibile) hanno nominato loro Ministri Plenipotenziari:
Sua Maestà l’imperatore e re, il signor D. Martius Mastrilly, nobile patrizio napoletano, marchese di Gallo, cavaliere dell’Ordine di San Gennaro, gentiluomo di camera di Sua Maestà il Re delle Due Sicilie, e suo ambasciatore straordinario alla corte di Vienna;
il signor Luigi, conte del Sacro Romano Impero, di Cobentzel, gran croce dell’ordine reale di Santo Stefano, ciambellano, consigliere di Stato intimo attuale della Suddetta Maestà imperiale e reale apostolica, e suo ambasciatore straordinario presso Sua Maestà Imperiale di tutte le Russie; il signor Massimiliano, conte di Merveld, cavaliere dell’Ordine Teutonico e dell’Ordine Militare di Maria Teresa, ciambellano e maggior generale di cavalleria nelle armate della Suddetta Maestà l’imperatore e re; il signor Ignazio, barone di Degelmann, ministro plenipotenziario della Suddetta Maestà presso la Repubblica Elvetica;
E la Repubblica francese, Bonaparte, generale in capo dell’armata francese in Italia;
i quali, dopo lo scambio dei loro rispettivi pieni poteri, hanno stabilito i seguenti articoli:
Articolo 1
Ci sarà in futuro e per sempre una pace solida ed inviolabile fra Sua Maestà l’imperatore dei Romani, re d’Ungheria e di Boemia, i suoi eredi e successori e la Repubblica francese. Le parti contraenti presteranno la massima attenzione fra essi ed i loro Stati una perfetta intesa, senza permettere sin d’ora e in avanti che nessuna delle due parti commetta alcun tipo di ostilità per terra o per mare, per qualsiasi causa e con qualunque pretesto; e si eviterà attentamente ciò che potrà alterare in avvenire l’accordo felicemente stabilito. Non verrà dato alcun aiuto o protezione, sia direttamente che indirettamente a coloro che vorranno portare pregiudizio alcuno ad una delle parti contraenti.
Articolo 2
Immediatamente dopo lo scambio delle ratifiche di questo trattato, le parti contraenti faranno togliere il sequestro posto su tutti i beni, diritti e frutti dei privati residenti sui rispettivi territori ed i paesi che sono qui riuniti, così come gli insediamenti pubblici che ivi sono situati; essi si obbligano a saldare tutti i debiti ad essi prestati dai suddetti privati ed insediamenti pubblici, ed a pagare o rimborsare tutte le rendite costituite a loro profitto su ciascuno di essi. Il presente articolo è dichiarato valido anche per la Repubblica cisalpina.
Sua Maestà l’imperatore dei Romani, re d’Ungheria e di Boemia, rinuncia per sé e per i suoi successori, in favore della Repubblica francese, a tutti i suoi diritti e titoli sulle qui ex province belghe riconosciute con il nome di Paesi Bassi Austriaci. La Repubblica francese possiederà in perpetuo questi paesi, in tutta sovranità e proprietà, e con tutti i loro beni territoriali che ne dipendono.
Articolo 4
Tutte le dette ipoteche precedenti la guerra sul suolo dei paesi citati ed i cui contratti assumeranno le formalità d’uso, saranno a carico della Repubblica francese. I plenipotenziari di Sua Maestà l’imperatore dei Romani, re d’Ungheria e di Boemia ne rimetteranno lo stato il più resto possibile al plenipotenziario della Repubblica francese e prima dello scambio delle ratifiche affinché al momento dello scambio le due potenze possano concordare tutti gli articoli esplicativi o addizionali al presente articolo e firmarlo.
Articolo 5
Sua Maestà l’imperatore dei Romani, re d’Ungheria e di Boemia acconsente che la Repubblica francese possieda in tutta sovranità le isole già veneziane del Levante: Corfù, Zante, Cefalonia, San Mauro, Cerigo e le altre isole che ne dipendono così come Butrinto, Larta, Ionizza ed in generale tutte le isole già veneziane ed in generale tutti gli insediamenti già veneziani in Albania, che sono situati a sud del golfo di Lodrino.
Articolo 6
La Repubblica francese acconsente a che Sua Maestà l’imperatore dei Romani, re d’Ungheria e di Boemia possieda in tutta sovranità e proprietà i paesi qui di seguito menzionati: l’Istria, la Dalmazia, le isole già veneziane dell’Adriatico, le bocche di Cattaro, la città di Venezia, le lagune ed i paesi compresi fra gli stati ereditari di Sua Maestà l’imperatore dei Romani, re d’Ungheria e di Boemia, il mar Adriatico, ed un linea che partirà dal Tirolo, seguirà il torrente Gardola, attraverserà il lago di Garda fino a Lacise; di là una linea militare fino a Sangiacomo, offrendo un vantaggio ad entrambe le parti, la quale sarà definita da ufficiali del genio nominati da una parte e dall’altra prima dello scambio delle ratifiche del presente trattato. La linea di demarcazione passerà lungo l’Adige a Sangiacomo, seguirà la riva sinistra di questo fiume fino all’imbocco del Canal Bianco, ivi compresa la parte di Porto Legnago che si trova sulla riva destra dell’Adige con l’arrotondamento di un raggio di tremila tese. La linea continuerà lungo la riva sinistra del Canal Bianco, la riva sinistra del Tartaro, la riva sinistra del Canale, detta la Polisella fino all’imboccatura nel Po, e la riva sinistra del gran Po fino al mare.
Articolo 7
Sua Maestà l’imperatore dei Romani, re d’Ungheria e di Boemia rinuncia in perpetuo, per sé e per i suoi successori ed aventi causa, in favore della Repubblica cisalpina, a tutti i diritti e titoli derivanti da questi diritti, che la Suddetta Maestà potrà pretendere sui paesi che possedeva prima della guerra, e che fanno ora parte della repubblica cisalpina, la quale li possiederà in tutta sovranità e proprietà con tutti i territori che ne dipendono.
Articolo 8
Sua Maestà l’imperatore dei Romani, re d’Ungheria e di Boemia riconosce la Repubblica cisalpina come potenza indipendente. Questa repubblica comprende la ex Lombardia austriaca, il Bergamasco, il Bresciano, il Cremasco, la città-fortezza di Mantova, il Mantovano, Peschiera, la parte degli stati già veneziani ad ovest ed a sud della linea citata nell’art. 6° per la frontiera degli stati di Sua Maestà l’imperatore in Italia, il Modenese, il principato di Massa e Carrara, e le tre legazioni di Bologna, Ferrara e la Romagna.
Articolo 9
In tutti i paesi ceduti, acquisiti o scambiati con il presente trattato, sarà accordata a tutti gli abitanti e proprietari qualsiasi la rimozione dei sequestri dei loro beni, effetti e rendite, operati a seguito della guerra che ha avuto luogo fra Sua Maestà imperiale e reale e la Repubblica francese, senza che a questo riguardo essi possano essere infastiditi nei loro beni o persone. Colore che in avvenire vorranno cessare di abitare in questi paesi, saranno tenuti a fare la relativa dichiarazione entro tre mesi dalla pubblicazione del trattato di pace definitivo. Essi avranno un termine di tre anni per vendere i loro beni mobili ed immobili o disporne a loro volontà.
[Articoli 10 – 16: si disciplina la continuità delle obbligazioni contratte dagli abitanti dei paesi che subiscono cambiamenti di sovranità prima della guerra; i diritti di risarcimento dei cittadini che, per effetto della guerra, hanno subito confische o requisizioni da parte degli eserciti; i termini di trasferimento archivi, dei disegni e mappe dei luoghi; l’istituzione e/o ripristino dei trattati commerciali ante guerra; i diritti di libera navigazione nei tratti di corsi d’acqua che costituiscono linea di confine; il ripristino delle comunicazioni; il diritto degli abitanti dei territori che anno cambiato sovrano a non essere perseguiti personalmente o nei loro beni per le opinioni politiche o l’attività militare svolte durante la guerra.]
Articolo 17
Sua Maestà l’imperatore dei Romani, re d’Ungheria e di Boemia si obbliga a cedere al duca di Modena, quale indennizzo per i territori che questo principe ed i suoi eredi avevano in Italia, il territorio della Bresgovia, che egli possiederà alle stesse condizioni in virtù delle quali possedeva il Modenese. Le proprietà fondiarie e personali delle Loro Altezze Reali, l’arciduca Carlo e l’arciduchessa Cristina, che sono situate nei paesi ceduti alla Repubblica francese, saranno loro restituiti con l’impegno a venderli entro tre anni.
La stessa cosa varrà per le proprietà fondiarie ed i beni personali di Sua Altezza Reale l’arciduca Ferdinando nel territorio della Repubblica cisalpina.
[Articoli 18, 19]
Articolo 20
Si terrà a Rastadt un congresso unicamente composto dai plenipotenziari dell’impero germanico e da quelli della Repubblica francese per la pacificazione fra le due potenze. Questo congresso sarà aperto entro un mese dalla firma del presente trattato o ancor prima se possibile.
[Articolo 21: si disciplina la liberazione a breve (40 gg.) di prigionieri di guerra ed ostaggi eventuali; si decide la fine delle forniture di guerra.
Articolo 22, 23: si definisce il cerimoniale e l’etichetta da seguire fra gli stati belligeranti e quelli con la repubblica Cisalpina.
Articolo 24: si estendono le clausole del trattato alla Repubblica batava.
Seguono le clausole finali di conclusione del trattato e l’elenco dei firmatari.]
Al trattato furono aggiunte alcune clausole segrete con le quali:
l’imperatore si impegnava a non sostenere gli stati dell’Impero germanico se le rispettive diete avessero rifiutato la cessione alla Francia dei territori sulla riva sinistra del Reno
i principi che avrebbero perso i loro possessi sulla riva sinistra del Reno sarebbero stati indennizzati
veniva assicurata la libera navigazione sul Reno e sulla Mosa
La Francia accettava l’acquisizione di Salisburgo da parte dell’Austria e la cessione favore della medesima da parte della Baviera dell’Innwirtel e della città di Wasterbourg
L’Austria avrebbe ceduto alla Svizzera il Frichthal
La Francia consentiva a contenere gli stati prussiani entro la Mosa ed il Reno