Trattato di Roma
27 gennaio 1924
Il Trattato di Roma (pace di Fiume)
Patto di amicizia e di collaborazione cordiale
fra il Regno d’Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni
Il Governo di S. M. il Re dei Serbi, Croati e Sloveni e il Governo di S. M. il Re d’Italia fermamente decisi ad assicurare la pace come pure i risultati ottenuti nel corso della grande guerra e sanzionati dai Trattati di pace, si sono messi d’accordo per stabilire la convenzione seguente, conseguenza naturale sia dell’amicizia esistente fra i due Regni, sia del rispetto reciproco dei loro diritti per terra e per mare e sono convenuti sugli articoli seguenti:
Articolo 1
Le due Alte Parti contraenti si impegnano mutualmente a prestarsi il loro reciproco appoggio e collaborare cordialmente allo scopo di mantenere l’ordine stabilito dai Trattati di pace conclusi al Trianon, a S. Germano e a Neuilly e a rispettare ed eseguire le obbligazioni stipulate in questi trattati.
Articolo 2
Nel caso in cui una delle Alte Parti contraenti fosse oggetto di un attacco non provocato da essa, esercitato da una o più potenze, l’altra parte si impegna a mantenere la sua neutralità durante tutto il tempo della durata del conflitto.
Parimenti nel caso in cui la sicurezza e gli interessi di una delle Alte Parti contraenti fossero minacciati in seguito a violente incursioni provenienti dall’estero, l’altra parte si impegna a prestarle col suo concorso benevolo il suo appoggio politico e diplomatico allo scopo di contribuire a far scomparire le cause esteriori di questo pericolo.
Articolo 3
Nel caso di complicazioni internazionali quando le parti riterranno che i loro interessi comuni siano o possano essere minacciati esse s’impegnano ad intendersi sulle misure da prendersi in comune per tutelarli.
Articolo 4
La durata della presente Convenzione è fissata in 5 anni. Essa può essere denunciata o rinnovata un anno prima della scadenza.
Articolo 5
La suddetta Convenzione sarà ratificata e i documenti della ratifica saranno scambiati in Roma. La Convenzione andrà in vigore subito dopo lo scambio delle ratifiche.
In fede di che i Plenipotenziari rispettivi l’hanno firmata in doppio originale e vi hanno apposto i loro sigilli.
Accordo
fra il Regno d’Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni
concernente Fiume
Sua Maestà il Re d’Italia e Sua Maestà il Re dei Serbi, Croati, Sloveni, avendo constatata l’impossibilità di dar vita allo Stato libero di Fiume, previsto dall’articolo 4 del Trattato firmato a Rapallo il 12 novembre 1920, e secondo le norme generali stabilite nell’Accordo firmato a Roma il 23 ottobre 1922;
inspirandosi al proposito di stabilire tra i due Stati cordiali rapporti per il bene comune dei due Popoli;
animati dal desiderio di assicurare nel modo più soddisfacente la vita della città di Fiume ed il suo sviluppo economico in rispondenza dei suoi interessi;
hanno risoluto di concludere un Accordo a questo scopo ed hanno, a tale effetto, nominati loro Plenipotenziari:
– Sua Maestà il Re d’Italia: l’On. Benito Mussolini, Deputato al Parlamento, Suo Presidente del Consiglio, e Ministro degli Affari Esteri.
– Sua Maestà il Re dei Serbi, Croati, Sloveni: S.E. Nicola Pachith, Suo Presidente del Consiglio, e S.E. Momcilo Nintchitch, Suo Ministro degli Affari Esteri, i quali dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Il Governo italiano riconosce la piena ed intera sovranità del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni sul Porto Baross e sul Delta che verranno evacuati e consegnati alle competenti Autorità del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni entro due giorni dallo scambio delle ratifiche del presente Accordo.
Articolo 2
Il Governo dei Serbi, Croati e Sloveni riconosce la piena ed intera sovranità del Regno d’Italia sulla città e sul porto di Fiume col territorio ad esso attribuito secondo la linea di confine indicata nell’articolo seguente.
Articolo 3
Il confine del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, verso Fiume, quale è indicato nell’articolo 3 del Trattato firmato a Rapallo il 12 novembre 1920, dovendo essere rettificato in relazione col disposto dei due precedenti articoli, sarà delimitato da apposita Commissione mista, composta di delegati italiani e delegati serbo, croati, sloveni, secondo la seguente linea di massima:
La strada Castua-Fiume resta inclusa nel territorio del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni da un punto ad est di Tometici fino al crocevia a nord di Bergudi. La linea di frontiera sarà tracciata sul terreno secondo una linea da determinare tra la ferrovia e la strada stessa. Da questo punto la frontiera risalirà verso nord-est in modo da includere Pekljn nel territorio serbo, croato, sloveno e raggiungere, con una curva convessa al nord di Drenava, un punto della Recina, da determinarsi nella metà settentrionale del tratto compreso tra i cippi VIII e IX.
Il Regno d’Italia riconosce la piena e intera sovranità del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni sul territorio che a questo resta per tal modo attribuito, e che sarà dall’Italia evacuato e consegnato al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni appena sarà stata effettuata la delimitazione del nuovo confine della predetta Commissione mista. Questa condurrà i propri lavori in modo che il territorio predetto possa essere evacuato e consegnato entro cinque giorni dallo scambio delle ratifiche del presente accordo.
Articolo 4
Nelle relazioni fra le zone di frontiera, attraverso la nuova linea di confine e nei rapporti fra il comune censuario di Castua e il limitrofo territorio italiano, saranno osservate le disposizioni contenute nell’annessa Convenzione Addizionale, Allegato A, le quali resteranno in vigore fino alla conclusione del Trattato di commercio col quale sarà regolato il traffico di frontiera.
Le due parti contraenti sono d’accordo che col predetto Trattato le questioni attinenti al traffico di frontiera fra le zone separate dalla nuova linea di confine saranno regolate in modo che si abbia particolare riguardo ai rapporti economici fra le zone stesse e ai bisogni speciali delle popolazioni rispettive.
Articolo 5
Il Regno d’Italia concede in affitto per cinquanta anni al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni nel Porto Grande di Fiume, gli spazi scoperti e coperti che costituiscono il bacino Thaon di Revel, secondo la descrizione fattane nell’articolo 21 della annessa Convenzione Addizionale. La locazione, dalla quale resta escluso ogni carattere di extra-territorialità, comprende l’uso esclusivo ed illimitato del grande magazzino del molo ‹‹Napoli››, dei due magazzini prospicienti alla Riva Thaon di Revel e dei due magazzini del molo ‹‹Genova›› prospicienti ad occidente, e l’uso privilegiato delle tre banchine che delimitano il bacino in questione coi relativi acessorî.
Le Autorità ed il personale del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, preposti alle operazioni del traffico del proprio Stato in tale bacino eserciteranno le loro funzioni in conformità della Convenzione Addizionale, Allegato B, annessa al presente accordo (Capitolo I).
Il Governo dei Serbi, Croati, Sloveni, pagherà al Governo italiano un canone di affitto annuo di una Lira oro per la locazione delle suaccennate opere portuarie.
Articolo 6
La stazione principale di Fiume sarà organizzata in regime di stazione internazionale di frontiera. Ad essa sarà disposta una Delegazione ferroviaria serbo, croato, slovena composta del congruo personale a somiglianza di quanto si pratica nelle stazioni internazionali della frontiera italiana, la quale collaborerà coll’Amministrazione delle Regie ferrovie italiane, specialmente per l’esercizio dei tronchi ferroviari che congiungono la stazione del territorio serbo, croato, sloveno col bacino di cui all’articolo precedente, e questo stesso col Porto Baross. Le modalità di tale collaborazione sono stabilite dalla Convenzione addizionale, Allegato B, annessa al presente accordo (Capitolo II).
Articolo 7
Il confine tra Fiume e il Porto Baross lungo la banchina sarà delimitato secondo la linea tracciata sulla carta annessa alla lettera allegata al citato Trattato di Rapallo, nel modo che la Commissione di delimitazione di cui all’articolo 3 riterrà più conveniente per l’esercizio della vigilanza doganale da parte dell’uno e dell’altro Stato, tenuto conto delle esigenze speciali del traffico, dell’ordine pubblico e delle comunicazioni della città. Il ponte girevole fra Porto Baross e Porto Grande resta in territorio italiano.
Il Regno d’Italia riconosce la piena e intera sovranità del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni sulle acque della Fiumara. La linea di confine sarà, quindi, da questa parte, costituita dall’orlo della riva occidentale del canale.
Il passaggio e l’approdo dei galleggianti alla riva occidentale (italiana) della Fiumara, sono regolati dalla annessa Convenzione Addizionale, Allegato B, (Capitolo III) in maniera di non intralciare la navigazione della Fiumara stessa.
Per il mantenimento di tali usi sulle acque serbo, croate, slovene del canale, ed a riconoscimento della sovranità del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni su di esse, il Governo italiano pagherà al Governo dello stesso Regno un canone annuo di un dinaro oro.
Articolo 8
Per quanto riguarda l’acquedotto di Fiume e la manutenzione delle opere per il fiume Recina, saranno osservate le disposizioni stabilite dall’annessa Convenzione Addizionale, Allegato B, (Capitolo IV).
Articolo 9
Alle minoranze jugoslave di Fiume sarà concesso il regime che risulta in favore delle minoranze italiane in Dalmazia dalle obbligazioni internazionali vigenti.
Articolo 10
Il presente accordo sarà ratificato e le ratifiche saranno scambiate a Roma in un termine massimo di venti giorni a decorrere dalla data della firma del presente accordo.
In fede che i Plenipotenziari lo hanno firmato e munito dei loro sigilli.
Fatto a Roma, in doppio esemplare, il ventisette gennaio millenovecentoventiquattro.